Public law appeal inadmissible against procedural invitation in demolition enforcement

1P.289/2003Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I27 de mai. de 2003Dismissed

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Resumo

The Federal Supreme Court declared inadmissible A.________'s public law appeal against a procedural order by the President of the Circolo of Calanca in enforcement of a demolition judgment. The Court held that the challenged invitation to comment did not qualify as an appealable final decision or as an incidental decision causing irreparable harm. It further found the appeal insufficiently reasoned because it failed to set out clearly and specifically why the order was arbitrary or constitutionally unlawful. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 86 cpv. 1 OG, art. 87 OG, art. 90 cpv. 1 lett. b OG; admissibility of a public law appeal against a procedural order in enforcement proceedings. A mere invitation to submit observations within surrogate enforcement proceedings is not, without more, an appealable final cantonal decision; nor does it constitute an incidental decision causing irreparable prejudice unless such prejudice is shown. Public law appeals must contain a clear and specific constitutional motivation; a bare assertion of arbitrariness is insufficient. Where these requirements are not met, the appeal is inadmissible ex officio.

Texto completo

{T 0/2}
1P.289/2003 /bom

Sentenza del 27 maggio 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, casa La Grida, 6535 Roveredo GR,
Municipio di Rossa, 6548 Rossa,
Presidente del Circolo di Calanca, Tribunale e Ufficio del Circolo di Calanca, 6543 Arvigo.

Oggetto
ordine di demolizione,

ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza del 16 aprile 2003 della Presidente del Circolo di Calanca.

visto e considerato:
che con precetto giudiziario del 26 ottobre 2001, cresciuto in giudicato, la Presidente del Circolo di Calanca ha ordinato a A.________ di demolire e arretrare alla distanza legale un muro eretto al confine tra le particelle n. 1336 e 1354 del Comune di Rossa, e ciò conformemente a un precedente decreto del 20 maggio 1996 che contemplava la possibilità dell'esecuzione surrogatoria;
che il 1° giugno 2002 la Presidente di Circolo, accertata la mancata esecuzione, ha ordinato a un'impresa di eseguire le opere di demolizione e arretramento, in accoglimento di un'istanza della vicina B.________;
che con ordinanza del 16 aprile 2003 la Presidente di Circolo ha invitato l'interessato a presentare le proprie osservazioni, limitatamente all'esecuzione surrogatoria e a eventuali fatti nuovi verificatisi dopo l'emanazione del decreto 1° giugno 2002;
che, con scritto del 6 maggio 2003, A.________ insorge contro questa ordinanza dinanzi al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 128 I 46 consid. 1a);
che il ricorrente, il quale non ha impugnato il precetto giudiziario del 26 ottobre 2001, non indica perché il contestato invito a presentare eventuali osservazioni costituirebbe una decisione cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG) o una decisione incidentale che gli causerebbe un pregiudizio irreparabile, né ciò è ravvisabile nella fattispecie;
che, quindi, il ricorso è inammissibile dal profilo dell'art. 87 OG;
che, inoltre, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;
che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c);
che il ricorso in esame, il quale non indica del tutto come e perché la criticata ordinanza sarebbe arbitraria (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1), non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile anche per carenza di motivazione;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Municipio di Rossa e alla Presidente del Circolo di Calanca.
Losanna, 27 maggio 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Palavras-chave

admissibilityirreparable harmsurrogate executionconstitutional reasoningarbitrarinesscourt costs