Revision request inadmissible for challenging merits instead of revision grounds

1F_26/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I17 de out. de 2011Inadmissible

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A.________ requested revision of the Federal Tribunal's judgment 1C_347/2011, arguing that the Court had failed to decide on certain conclusions and had overlooked relevant facts. The Federal Tribunal held that the request merely repeated the merits of the earlier appeal and did not establish any revision ground under Art. 121 lit. c or d LTF. The revision request was declared inadmissible. The Court refused to return the CHF 500 costs from the earlier judgment but waived charging new court costs.

Sumário Omnilex

Art. 121 lit. c und d LTF; Revision ist kein Mittel zur freien neuerlichen Anfechtung des bereits beurteilten Streitpunkts. Wiederaufnahmegründe setzen voraus, dass das Gericht über einzelne Anträge nicht entschieden oder infolge eines Versehen entscheidwesentliche Aktenfakten nicht berücksichtigt hat. Blosses Unbehagen mit der rechtlichen Würdigung oder das Wiederholen bereits im ordentlichen Verfahren erhobener Rügen begründet weder eine übergangene Rechtsbegehren noch eine Aktenversehung. Eine Abweichung davon liegt auch dann nicht vor, wenn das Gericht Tatsachen zwar wahrnimmt, sie aber anders würdigt als die gesuchstellende Partei (vgl. Art. 127, 66 Abs. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
1F_26/2011

Sentenza del 17 ottobre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Raselli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna.

Oggetto
revisione (art. 121 segg. LTF),

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_347/2011 del 5 settembre 2011.

Considerando:
che con sentenza 1C_347/2011 del 5 settembre 2011 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso proposto da A.________ contro la decisione emanata il 7 luglio 2011 dalla Corte I del Tribunale amministrativo federale (TAF);

che con scritto del 26 settembre 2011 A.________ chiede al Tribunale federale la revisione della citata sentenza, adducendo una violazione dell'art. 121 lett. c e d LTF, secondo cui la revisione può essere chiesta se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni, rispettivamente se esso, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti;

che la domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF);

che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione, né di riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato;
che l'istante, richiamando i motivi di revisione dell'art. 121 lett. c e d LTF, si limita a rimettere in discussione il merito della causa, ribadendo le argomentazioni sollevate con il ricorso in materia di diritto pubblico e insistendo nuovamente sul fatto che le autorità federali non sarebbero intervenute per proteggere i suoi dati;

che, in effetti, contrariamente all'assunto ricorsuale, il Tribunale federale si è pronunciato sulle sue critiche, sottolineando ch'egli non aveva censurato la conclusione del TAF secondo cui egli non aveva diritto, in assenza di una specifica competenza, a un intervento dell'incaricato federale sulla protezione dei dati, né che si era in presenza dell'asserito diniego di giustizia (consid. 1.5);

che non si è in presenza di alcuna svista (art. 121 lett. d LTF), quando, come nella fattispecie, il Tribunale federale ha tenuto conto di determinati fatti, ma non li ha considerati nel modo auspicato dal ricorrente (cfr. sentenza 1F_10/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 4.1);
che, infine, il rimedio della revisione non è dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), n. 8 all'art. 121);

che, pertanto, la domanda di revisione è inammissibile;

che non vi è quindi alcun motivo per restituire all'istante l'importo di fr. 500.-- delle spese giudiziarie poste a suo carico con la criticata sentenza;
che si può comunque rinunciare a prelevare ulteriori spese processuali (art. 66 cpv. 1 LTF);

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione all'istante, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 17 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Palavras-chave

revisioninadmissibilityomitted claimsoversightcourt costspublic data protection

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Questão jurídica principal

Whether the request for revision met Art. 121(c) and (d) LTF.

Decisão extraída

No. The applicant merely reargued the merits and did not show that the Court failed to rule on specific claims or overlooked relevant facts by oversight.

Fundamentação extraída

Revision cannot be used to relitigate points already decided. The Court had addressed the applicant's criticism, and disagreement with the Court's assessment is not an oversight under Art. 121(d) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the prior cost order of CHF 500 should be reimbursed.

Decisão extraída

No reimbursement was justified because the revision request was inadmissible; however, no additional court costs were charged in this proceeding.

Fundamentação extraída

Since the revision was not admissible, there was no basis to return the earlier costs. The Court nevertheless waived charging further costs under Art. 66(1) LTF.

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