Appeal withdrawn in road project suspension case

1C_332/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I12 de out. de 2011Withdrawn

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court, acting through the instructing judge, recorded the withdrawal of the public-law appeal and struck the case from the docket. Because the appeal was withdrawn, the court waived the collection of judicial costs. Since no exchange of written submissions had been ordered, no ruling on party compensation was necessary.

Sumário Omnilex

Art. 32 Abs. 1 und 2 BGG; Art. 66 Abs. 2 BGG: Rückzug des Rechtsmittels und Kostenfolge. Wird ein beim Bundesgericht hängiges Rechtsmittel zurückgezogen, entscheidet der Instruktionsrichter als Einzelrichter über das Abschreiben der Sache. Im Fall des Rückzugs kann das Bundesgericht auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichten. Mangels durchgeführtem Schriftenwechsel ist über Parteientschädigungen nicht zu befinden.

Texto completo

{T 0/2}
1C_332/2011

Decreto del 12 ottobre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
Comunione dei comproprietari della particella
xxx Monte Carasso,
patrocinata dall'avv. Marco Cereda,
ricorrente,

contro

Comune di Monte Carasso,
patrocinato dall'avv. Lorenza Ponti Broggini,
opponente,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
progetto stradale, sospensione dei lavori
di costruzione,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2011
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con giudizio del 25 luglio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo, nell'ambito di una vertenza in materia edilizia, ha accolto un ricorso sottopostogli dal Comune di Monte Carasso;

che avverso questa decisione la Comunione di comproprietari della particella xxx Monte Carasso presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale;
che con lettera del 10 ottobre 2010 il patrocinatore della ricorrente dichiara di ritirare il gravame;

che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali, mentre, visto che il Tribunale federale non ha ritenuto necessario procedere a uno scambio di scritti, non occorre pronunciarsi sulle ripetibili;

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 12 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri
.___

Palavras-chave

withdrawalstriking outcourt costspublic law appealconstruction dispute

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Questão jurídica principal

Whether the withdrawn appeal should be removed from the docket

Decisão extraída

The case was struck from the docket following withdrawal of the appeal.

Fundamentação extraída

Under Art. 32 paras. 1 and 2 LTF, the instructing judge may decide alone on striking withdrawn cases.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged after withdrawal

Decisão extraída

No court costs were imposed.

Fundamentação extraída

In case of withdrawal, the Federal Tribunal may waive court costs under Art. 66 para. 2 LTF; the court exercised that discretion here.

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