Electoral register appeal rejected for lack of irreparable harm

1C_154/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I14 de abr. de 2008Inadmissible

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Resumo

Gianni Bergomi appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino Cantonal Government decision that had remitted the matter to the Municipality of Paradiso for further inquiry regarding his entry in the 2008 electoral register. The Court held that the challenged remittal was an interlocutory decision and that Bergomi had not shown irreparable harm, since the decision did not itself exclude him from the register or from voting. The appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure, the request for suspensive effect having already been refused. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; admissibility of an appeal against a remittal decision. A remittal decision is, as a rule, an interlocutory decision and is only immediately appealable if it is capable of causing irreparable harm. Such harm must be demonstrated by the appellant and cannot be inferred merely from the continuation of the proceedings. Where the remittal does not itself exclude the person concerned from the electoral register or otherwise prevent participation in the vote, the condition of irreparable prejudice is not met (consid. 1). When the appeal is manifestly inadmissible, it may be disposed of in the simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. a and cpv. 3 LTF; costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.

Texto completo

{T 1/2}
1C_154/2008 /biz

Sentenza del 14 aprile 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
cancelliere Crameri.

Parti
Gianni Bergomi,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Attilio Rampini,

contro

Luciano Di Simone,
Roberto Laurenti,
opponenti,
Comune di Paradiso, rappresentato dal Municipio, 6900 Paradiso,
Comune di Agno, rappresentato dal Municipio, 6982 Agno,

Oggetto
iscrizione nel catalogo elettorale 2008 del Comune
di Paradiso,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 2 aprile 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Considerando:
che nel mese di gennaio 2008 il Municipio di Paradiso ha pubblicato le nuove iscrizioni nel catalogo elettorale 2008, nel quale risulta iscritto anche Gianni Bergomi;
che contro questa iscrizione Luciano Di Simone e Roberto Laurenti, il 18 febbraio 2008, sono insorti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino chiedendone lo stralcio, poiché l'interessato non sarebbe domiciliato a Paradiso, ma ad Agno, dove risiedono la moglie e le sue figlie;
che con decisione del 2 aprile 2008 il Governo cantonale, accertato che l'amministrazione comunale non ha operato alcuna verifica tendente ad acclarare i presupposti necessari all'acquisizione di un domicilio effettivo e che questa grave ed ammessa carenza non poteva essere sanata, ha rinviato gli atti di causa al Comune di Paradiso per nuova decisione previo complemento d'istruttoria;
che avverso questa decisione Gianni Bergomi presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale di Bellinzona a causa di un'imprecisione nell'indirizzo: "6501 Losanna"), chiedendo, in via principale, di annullarla e, in via subordinata, di rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale per nuovo giudizio;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che con decreto presidenziale dell'11 aprile 2008 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta;

che la decisione impugnata, di rinvio, costituisce una decisione incidentale che di massima non comporta per gli interessati alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), questione sulla quale il ricorrente non si esprime del tutto (DTF 133 II 409 consid. 1.2 e rinvii; 133 V 477 consid. 4.2; sentenza 1C_413/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 2.4);

che in concreto essa non implica l'esclusione dal catalogo elettorale e quindi nemmeno l'impossibilità per il ricorrente di partecipare all'elezione, per cui non si è in presenza di un pregiudizio irreparabile;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 14 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri

Palavras-chave

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