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1B_217/2012 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient motivation
1B_217/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I16 de abr. de 2012Inadmissible
The appellant challenged before the Federal Supreme Court a cantonal decision declaring his complaint against a non-prosecution order inadmissible. The Court held that the federal appeal did not satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF because it failed to engage with the cantonal reasoning and merely repeated the prior allegations. It therefore decided the matter under the simplified procedure and declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 LTF; admissibility of a federal appeal and consequences of insufficient motivation; the appeal must contain a concise but specific reasoning showing, in relation to the contested grounds, why the decision violates law. A merely appellatory or repetitive submission that does not confront the cantonal reasoning fails to meet the minimum requirements and leads to non-entry in the simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 para. 1 LTF.
{T 0/2}
1B_217/2012
Sentenza del 16 aprile 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 marzo 2012
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 12 agosto 2011 A.________ ha sporto una denuncia contro diverse persone per favoreggiamento, abuso di autorità, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, corruzione attiva e altri reati in relazione al rilascio di una licenza edilizia;
che con decisione del 26 gennaio 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere in mancanza degli elementi costitutivi dei prospettati reati;
che contro il decreto di non luogo a procedere il denunciante ha presentato l'11 febbraio 2012 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 13 febbraio 2012 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo;
che il 16 febbraio 2012 il reclamante ha comunicato alla CRP di non volere emendare il gravame, ribadendone sostanzialmente il contenuto;
che con giudizio del 7 marzo 2012 la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la sua denuncia a un altro PP affinché statuisca nuovamente al riguardo;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che già la Corte cantonale ha rilevato che il reclamo non rispettava le esigenze di forma e di motivazione, siccome il ricorrente si limitava sostanzialmente a polemizzare contro l'operato del magistrato inquirente;
che i giudici cantonali hanno quindi dichiarato irricevibile il gravame in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP;
che spettava in tale circostanza al ricorrente addurre perché la CRP avrebbe accertato in modo lesivo del diritto l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del gravame (DTF 118 Ib 134 consid. 2);
che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte cantonale, spiegando per quali ragioni il rifiuto di procedere all'esame di merito violerebbe l'art. 385 CPP;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 aprile 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni