Extradition for criminal association and tax-offence concurrence

BGE 92 I 285Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I8 de jun. de 1966Dismissed

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Resumo Omnilex

X objected to extradition to Italy, claiming that the case concerned mainly tax offences and that alleged criminal association could not support extradition. The Court held that a criminal association is extraditable only if directed at extraditable offences such as theft or bribery, not mere tax offences. It also held that the predominance argument and lex mitior did not bar extradition in this mixed-offence context. Because the non-extraditable tax element did not absorb the extraditable common offences, the objection was rejected and extradition granted under the statutory conditions for concurrent tax offences.

Sumário Omnilex

Art. 11 cpv. 2 L. estr.; extradition in cases of concurrence between extraditable common offences and non-extraditable fiscal offences; the predominance test is confined to political offences and does not apply to mixed common/fiscal offences. The treaty on extradition with Italy covers criminal associations only insofar as their object is the commission of extraditable offences; an association aimed solely at fiscal offences is excluded. If the factual complex includes both extraditable and fiscal offences, extradition may be granted provided the fiscal offences are neither punished nor considered as aggravating circumstances, unless the non-extraditable offence wholly absorbs the extraditable one (consid. 5d-6).

Texto completo

Urteilskopf

92 I 285

  1. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa X contro Ministero pubblico della Confederazione.

Erwägungen

ab Seite 286

5.d) L'associazione a delinquere è configurata nel diritto italiano in una fattispecie indipendente (art. 416 CPI), mentre che nel diritto svizzero è prevista all'art. 137 num. 2 CP solo come aggravante del furto. È ad ogni modo regolata nel Trattato (art. 2 cpv. 2), nel senso "che l'estradizione sarà pure accordata per le associazioni di malfattori e per ogni altra sorta di complicità o compartecipazione alle summenzionate infrazioni."

Il Consiglio federale, nel suo messaggio 9 ottobre 1868 sui trattati stipulati con l'Italia (FF ed. tedesca, 1868 III 448/49), ha fatto rilevare che l'estradizione deve essere accordata anche per associazioni di criminali, limitatamente però a quelle che hanno per scopo di commettere i crimini enumerati all'art. 2 cpv. 1 del Trattato. Questa interpretazione, presa non nel senso restrittivo che debba trattarsi di crimini nel significato svizzero ma riferita ad ogni reato suscettibile di estradizione, è stata adottata anche dal Tribunale federale ed è condivisa nella dottrina (RU 5, 228/29; 17, 454/55; SCHULTZ, Schweiz. Auslieferungsrecht, 280/81).

Al riguardo, X. può pertanto essere estradato solo in quanto si sia associato a una banda avente lo scopo di commettere più indeterminati delitti di furto o di facilitare la perpetrazione di più indeterminati reati di corruzione di funzionari. Invece, una associazione intesa a commettere semplicemente reati fiscali non potrebbe essere compresa nell'estradizione.

Infine, se lo scopo, al cui perseguimento X. si fosse associato, fosse limitato a commettere gli altri reati singoli, indicati nel mandato di cattura del Giudice istruttore,l'estradizione potrebbe estendersi solo all'applicazione delle conseguenze della eventuale circostanza aggravante, alla condanna concernente i delitti suscettibili di estradizione.

  1. Secondo X., i delitti imputatigli che potrebbero giustificare separatamente l'estradizione non la giustificano nel caso particolare, potendo gli stessi aver costituito solo un mezzo per commettere i reati fiscali. Egli si riferisce pure al preambolo del Trattato, il quale indica il movente del medesimo nella reciproca volontà di reprimere i crimini e i delitti, e ne conclude che, le infrazioni fiscali costituendo nel diritto svizzero solo delle contravvenzioni, e non dei delitti come nel diritto italiano, l'estradizione dovrebbe essere rifiutata anche in applicazione del principio della legge più favorevole all'imputato.

La lex mitior si applica nel diritto svizzero per i crimini e i delitti commessi prima dell'attuazione del CP (art. 2 cpv. 2), ma tale problema non si pone in concreto; non si pone neppure per sapere se debba essere applicato il diritto svizzero o il diritto italiano, perchè è evidente che il giudizio penale deve essere pronunciato dai tribunali italiani in applicazione di norme italiane e perchè l'imputazione di contrabbando deve essere comunque esclusa da tale giudizio in virtù delTrattato e della L. estr.

In realtà, l'opponente pretende che, siccome le diverse imputazioni sono connesse, dovrebbe essere decisivo per l'estradizione il carattere predominante delle medesime. Questo principio è valido solo per i delitti politici in applicazione dell'art. 10 L.estr. e, in particolare, dell'art. 3 del Trattato, che lo sanciscono esplicitamente. Non è invece applicabile per delitti commessi in concorso con reati fiscali. Il concorso reale o ideale di delitti comuni con reati fiscali o militari non è disciplinato dal Trattato ma è regolato dall'art. 11 cpv. 2 L.estr., il quale prescrive che, se la persona richiesta per un reato suscettibile di estradizione è inoltre accusata per trasgressione a leggi fiscali o militari, l'estradizione non sarà concessa, se non a condizione che queste trasgressioni non vengano nè punite nè considerate come circostanza aggravante. Secondo la giurisprudenza, tale regola è inapplicabile solo nel caso di concorso improprio, vale a dire quando, secondo il diritto svizzero, la fattispecie del reato non suscettivo di estradizione assorba completamente anche quella del delitto per il quale l'estradizione dovrebbe essere accordata (RU 78 I 246 e citazioni).

In concreto, tale non puo essere il caso perchè è evidente che il reato di contrabbando può essere commesso anche senza che il contrabbandiere si procuri la merce mediante furto ed eviti la denuncia alle autorità doganali corrompendo dei funzionari.

L'opposizione di X. deve perciò essere respinta e l'estradizione accordata a'sensi e alle condizioni stabilite all'art. 11 cpv. 2 L.estr.

Palavras-chave

extraditioncriminal associationtax offencesconcurrence of offencespredominancelex mitiorfiscal offencestreaty interpretation

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Questão jurídica principal

Whether extradition could be granted for participation in a criminal association aimed at committing extraditable offences.

Decisão extraída

Extradition is allowed only if the association aimed at committing extraditable offences such as theft or bribery of officials; a mere association for tax offences is not covered.

Fundamentação extraída

The treaty covers associations of offenders only to the extent they are directed toward crimes listed in the treaty. The Court follows the Federal Council’s and prior case law’s restrictive interpretation.

Questão jurídica principal

Whether the predominance of tax offences over other charges required refusal of extradition under the lex mitior or predominant-character argument.

Decisão extraída

No. The lex mitior question did not arise, and the predominant-character principle applies only to political offences, not to common offences concurrent with tax offences.

Fundamentação extraída

The criminal judgment will be rendered by Italian courts under Italian law. Mixed common and tax offences are governed by Art. 11(2) of the extradition law, not by a predominance test.

Questão jurídica principal

Whether the presence of tax offences prevented extradition for common offences charged together with them.

Decisão extraída

No, because the contraband offence could be committed independently of theft or corruption and therefore was not absorbed by the tax offences.

Fundamentação extraída

The non-extraditable offence does not completely subsume the extraditable one; therefore Art. 11(2) applies and extradition may be granted on condition that the fiscal offences are neither punished nor treated as aggravating circumstances.

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