Collation of education expenses after majority

BGE 76 II 212Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II4 de jul. de 1950Partially Granted

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Resumo

Annetta Pedrazzi sought collation from her brother Angelo Bolongaro of CHF 9,800 for education expenses entered in a notebook by their deceased mother. The Federal Tribunal held that expenses incurred during Angelo’s minority were not collatable because they fell within the parents’ legal duty to maintain and educate children under Arts. 275 and 276 CC and did not exceed the customary measure. However, the court ruled that expenses paid after majority could be collated if the testatrix so ordered under Art. 631 CC. The appeal was therefore partly upheld and the case remitted for findings on the exact date of majority and the amount of post-majority expenses.

Regest

Art. 631 cp. 1 CC; Arts. 275 and 276 CC: collation of education expenses. Education and training expenses incurred while the child is still a minor, and which remain within the customary measure and the parents’ economic capacity, are covered by the legal duty of maintenance and education and are not subject to collation. By contrast, parental contributions made after the child has reached majority are not owed by law but are voluntary; they may be made fully collatable if the testator has clearly so provided. The decisive temporal boundary is the child’s attainment of majority; where the record does not establish the exact date, the cantonal authority must determine it and assess the corresponding collatable amounts (consid. 3).

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  1. -Die Widerklagebegehren um Herabsetzung und um Verurteilung der Kläger zum Ersatz von Steuern, Abgaben und Unterhaltsleistungen sowie von Gerichts- und Anwaltskosten im Verfahren betreffend Verfügungs- beschränkung werden abgewiesen. Auf da.s Widerklagebegehren um Aufhebung einer Grundbuchsperre wird nicht eingetreten.
  2. Sentenza 28 settembre 1950 della 11 Corte civile nella causa Pedrazzi contro Bolongaro. Oollazione delle spe8e d'istruzione e d'educazione dei singoli figli. Rapporto tra l'art. 631 cp. 1 ce e gli art .. 275 e 276 ce. Ausgleichung der Auslagen des Erblassers für die Erziehung und Ausbildung einzelner Kinder. Verhältnis zwischen dem Art. 631 und den Art. 275 und 276 ZGB. Rapport des depenses laues par le de auius pour l'education et l'instruction de ses enfants. Relation entre l'art. 631 et art. 275 et 276 ce. A. -Con testamento olografo 17 gennaio 1941 Leo- nilde Bolongaro-Chiodi nomino erede universale la figlia Annetta ved. Pedrazzi e laseio ai figli Emilio ed Angelo la lngittima eon l'obbligo di conferire alla sueeessione eio ehe hanno rieevuto per ragioni di studio 0 altrimenti . Allorehe Domenieo Bolongaro, marito e padre delle parti in causa, mori nel 1900, Elnilio aveva quindici anni, Annetta dodiei ed Angelo otto. Essi furono quindi a11e- vati dalla madre eon la quale la figlia Annetta, anehe dopo il suo matrimonio e un breve periodo di assenza, ritorno a eonvivere. Ordinata la divisione ereditaria a eura deI notaio Gia- nella, sorsero domande e eontestazioni per la eompleta- zione de11'inventario sueeessorio: la eoerede Annetta ehiese ehe a11'attivo de11a massa fosse iseritto un eredito di 9800 fr. verso il eoerede Angelo, somma eh'egli doveva conferire alla massa per spese di .studi sopportate dalla

madre. A prova di questo ammontare Annetta Pedrazzi invoeava le iserizioni ehe la de cuius aveva fatte in un libretto intitolato Nota spese studi Ninin , la cui esat- tezza era pero contestata. Angelo Bolongaro nego ehe potesse derivargli dal testamento un obbligo di eollazione a dipendenza di spese di studi ehe sarebbero in realta., ne11a maggior parte, spese di pensione durante il tempo de11a sua lninore eta.. Con sentenza 9 agosto 1949 il Pretore di Loearno con- danno Angelo Bolongaro a conferire a11a massa ereditaria de11a madre Leonilde Bolongaro la somma de 9800 fr. risultante da11e iscrizioni fatte nel suddetto libretto a titolo di spese di studi. La Camera civile deI Tribunale d'appe11o respinse inveee, eon giudizio 23 maggio 1950, la pretesa di eollazione formulata dall'attriee. La Camera eivile deI Tribunale d'appe11o osserva in sostanza quanto segne: Contraria- mente all'opinione deI Pretore, l'art. 631 ep. 1 CC non e deterlninante in conereto. Non basta ehe la testatriee abbia manifestato la volonta. di assoggettare a eollazione le spese di studi deI figlio Angelo; oceorre altresi ehe queste spese eeeedano Ia lnisura usuale. Questo seeondo presupposto manea in concreto. Inoltre, dando al figlio Angelo una speeiale istruzione professionale, la madre non ha fatto altro ehe ossequiare l'obbligo legale previsto dall'art. 276 CC. Quanto essa ha speso a questo fine dal 1905 al 1917 non eceede la lnisura eonsueta ne supera la sua potenzialita. eeonolniea: come risulta dagli atti, Leonilde Bolongaro era benestante. D'altra parte, l'art. 272 CC dispone ehe i genitori sopportano Ie spese di mantenimento e di edueazione dei figli seeondo il regime dei propri beni. B. -Annetta Pedrazzi ha deferito questa sentenza al Tribunale federale mediante un rieorso per riforma, chiedendo la condanna di Ange10 Bolongaro alla collazione di 9800 fr. per spese di studi. I eonvenuti hanno eone1u80 pel rigetto deI rieorso.

Considerando in di'l'itto "

  1. e2. -......
  2. -Nel nierito, devesi rilevare ehe, seeondo la rieor- rente, l'impugnata sentenza viola l'art. 631, ep. 1, 00, perehe fa dipendere la eollazione delle spese di studi, oltre ehe dalla volonta. deI testatore d'imporla, anehe dal presupposto eh 'esse eeeedono la misura eonsueta. Sta bene ehe questo seeondo requisito dev'essere soddisfatto sol- tanto quando non sia provata una diversa volonta. deI de cuius, la quale in eonereto risulta dal testamento redatto da Leonilde Bolongaro il 17 gennaio 1941 e pubbli- eato davanti alla Pretura di Loearno il 26 aprile 1946. Ma, diehiarando ehe le spese debbano eeeedere la misura eonsueta e respingendo l'obbligo di eollazione di Angelo Bolongaro perche la de cuius era tenuta a dargli un'instru- zione professionale, la Oamera eivile deI Tribunale d'appello non ha violato l'art. 631, ep. 1, 00 nella misura in eui si tratta di spese d'istruzione professionale, eui Ia madre era tenuta nella sua qualita. di detentriee della patria potesta. a norma degli art. 275 e 276 CO. Dn siffatto obbligo, ehe emana dalla patria potesta., eade quando i1 figlio ha raggiunto la maggiore eta.. Appunto a motivo di questo nesso eon la patria potesta., il legislatore ha ritenuto neeessario di riservare, nel easo in eui i genitori fossero privati deI diritto di esereitarIa, l'obbligo di sopportare le spese di mantenimento e di edueazione dei figli (art.

CC). Fondandosi su quanto risulta dagli atti di causa, si deve ammettere ehe in eonereto le spese sostenute dalla madre fino aHa maggiore eta. deI figlio Angelo per i di lui studi non superano, data la situazione eeonomiea della de CUiU8 e eonsiderato il 101'0 ammontare, la misura eonsueta, ossia quella prevista dagli art. 275 e 276 OC, e non sono quindi soggette a eollazione. Le prestazioni dei genitori a favore dei figli oltre la minore eta. non sono inveee fatte in virtu d'un obbligo legale, ma a titolo volontario. Ne segue ehe queste I ) L Obligationenxecht. N0 :ll.

prestazioni possono essere assoggettate integralmente a eoHazione quando i1 testatore ne abbia espresso la volonta. a norma dell'art. 631 CC. In eonereto I'impugnata sentenza viola il diritto federale nella misura in eui, nonostante la eontraria volonta. deHa de cuius, ha negato la eollazione anehe di quelle spese di studi ehe l'attriee aveva soppor- tate nel periodo posteriore aHa maggiore eta. deI convenuto Angelo Bolongaro. Dagli atti non risulta la data preeisa alla quale Angelo Bolongaro divento maggiorenne ; appare soltanto eh'egli raggiunse la maggiore eta. nel 1912. La seeonda giurisdizione eantonale aecertera. questa data esatta e stabilira. pure l'ammontare delle spese ehe la de cuius ha fatte pel figlio Angelo nel periodo dopo la sua maggiore eta. e ehe sono soggette a eollazione, spese ehe, seeondo l'attriee, sarebbero provate dalle iserizioni nel libretto in atti Nota spese studi Ninin , iscrizioni ehe la sentenza impugnata eontesta in parte. IIL OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 31. Sentenza 4 luglio 1950 delIa I Corte eivile nella causa Cantone Tieino contro Matasei e Balemi. L'art. 58 CO non impone allo Stato, proprietario d'una strada l'obbligo d'insabbiarla per facilitare la circolazione invernal; delle automobili. Resta riservato un siffatto obbligo in virtu della legislazione cantonale. Werkhaftung. Art. 58 OR verpflichtet den Staat als Eigentümer ?iner trasse nicht, diese zur Erleichterung des Autoverkehrs nn Wlllter zu sanden; vorbehalten bleibt das Bestehen einer solchen Pflicht auf Grund der kantonalen Gesetzgebung. Responsabilite du proprißtaire d'ouvrages. L'art. 58 CO n'oblige pas l'Etat, proprietaire d'une route, de repandre du sable sur la chaussee pour faciliter la circulation automobile; demeure reservoo la 16gislation cantonale qui imposerait a l'Etat lme teIle obligation.

Palavras-chave

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