Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 9.
behörde gestellt ist. Beim Bundesgericht anfechtbar wäre
deren Entscheidung nur insoweit, als sie sich als geradezu
unhaltbar,
mit andern -Worten (wenn nicht subjektiv, so
dooli der Sache nach) als Ermessensmissbrauch und damit
als Gesetzesverletzung im Sinne von Art. 19 SchKG dar-
stellte.
Davon kann aber hier nicht die Rede sein. Ein
erhebliches Interesse der Konkursmasse an einer weiteren
Verschiebung
der Verwertung ist gar nicht ersichtlich.
2. -Sollte sich bis
zur Steigerung ein günstig er-
scheinender Freihandverkauf anbahnen lassen -bei Ver-
zicht
des Konkursamtes auf die aussergewöhnliche Be-
dingung, dass der Erwerber sich mit dem KollokatioIl8-
kläger auseinanderzusetzen
habe, was ein bereits erzieltes
Kaufsa.ngebot hinfällig
gemacht zu haben scheint -, so
braucht nach Art. 130 Aha. 2 VZG nicht zugeschlagen zu
werden, wenn die Steigerung nicht mehr ergibt als den
Freihandkaufpreis. Und die an sich nach Art. 256 Aha. 2
SchKG notwendige Zustimmung des Kollokationsklägers
(wie
der andern Pfandgläubiger) zum Freihandverkauf
braucht nicht vorzuliegen, falls er aus dem Freihandverkauf
voll und ganz bar befriedigt bezw. bis zur Erledigung des
Kollokationsprozesses sichergestellt werden kann.
Demnach, erkennt die ScIwJ.J,betr. u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
1.. Sehnldbe1relhungs-ud loDkorsreeht.
POUJ'solte et Faillite.
1 ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREffiUNGS-
UND KONKURSKAMMER .
ARRnTS DE LA CH.AMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
10. Sentenza 13 morzo 1948 nella causa Sehaffbauser.
La liquidazione d'officno (593!5 CC) e. issibil rase-
cuzione contro l'ereditA. Quest ma.mmlssibtiitA risulta. dall art. 49
LEF. i1 cui tenore vieta non soltanto di promuovere l'esnone.
ma anche di continuarla., come pure dallo scopo cne 81 prefigge
la. liquidazione d'officio. specialmente quella. ordinata. su do-
manda di creditori del cle cuiw.
Die amtliche Liquidation (Art. 593/594 .ZGF) esst wie die
hebung so auch die Fortsetzung emer Betreibung gegen die
Erbschaft aus. Das folgt aus Art. 49 SchKG, und entspricht
auch dem Zweck der amtlichen Liquidation, inSbesondere
sie auf Begehren von Gläubigem des Erblassers angeordnet ist.
La. liquidation officielle (art. 59 et 5 4 CC) exclnt aUSl!li,b!en la.
continuation que l'introductlOn d une poursUlte conttä vn
e
succession. Ce;tnregle decoule de rar!-. 49 LP et corresp6tHl
au but de la. liqndation offi,?ielle. sp na1 ment dans le ca.s oN
elle a ete ordbnnee a la. requete des Crea.nCIerS du defunt.
Ritenuto in fatto :
.A. -Con precetto 10739 dell'Ufficio di Lugano il
dott. Franz Schaffhauser escuteva, in data. 80ttobre 1945,
la Massa. ereditaria fu KaSpar Willi e precisamente:
Frau Wwe. Maria Willi-Waker, :HeMe; Sr. :Ma.ura. Willi,
ü 'IJ m -1946
Sohuldbetreibunga-und Konkursreoht. N 10.
!nst. St. Joseph, Eichholz ; Berta Baschnonga WilIi, Ems ;
Georg Kaspar Willi, Zurigo, rappr. dall' Amm. liq'Uidatore
l'ritz Weibel, Via Cattedrale, Lugano)) per ottenere il
pagamento della somma di 613 fr. 55, piu accessori, a dipendenza d'un debito della successione.
Non
essendo stata fatta opposizione 801 precetto, il
creditore presentS.va, il 2 novembre 1945, la domanda di
proseguire l'eseeuzione, e l'uffieio fissava il pignoramento
pel 16 novembre 1945.
Durante le pratiche per effettuare il pignoramento,
l'ufficio si a.ccorgeva ehe:fin dal16 dicembre 1943 il Pretore
di Lngano-campagna aveva ordinato, ad istanza di alcuni
creditori,la liquidazione d'officio dell'eredita deI fu Kaspar
WilIi, ed annullava qndi l'esecuzione.
Contro
quest'annullamento il creditore inoltrava un
reclamo, ehe l'Autorita cantonale di vigilanza respingeva
con decisione 15
febbraio 1946.
B. -Mediante tempestivo ricorso ildott. Sohaffhauser
ha dito la Camera d'esec11,zione e dei fallimenti dei Tri-
bunale federale.
OonaidemM.o in diritto :
Come emerge chiaramente dalla designazione dei debitore
nel precetto,
il creditore ha inteso escutere un'eredita.
80' sensi dell'art.49 LEF. Nelle osservazioni 801 reclamo
l'ufficio ammette d'aver dato corsQ a q11,est'esecuzione
unicamente
perche gli sfnggl che con decreto 16 dicembre
1943 il Pretore di Lu,gano-campagna aveva ordinato, ad
istanza di aleuni creditori, la liquidazione d'officio del-
l'eredita
di Kaspar WilIi; avvertita la svista, l'ufficio
annullo l'esee11,zione.
Un siffatto provvedimento e giustificato, poiehe la liquidazione d'offieio (art. 593/594 00) rende inammissibile
l'esecuzione contro l'eredita.
Quest'inammissibilita risulta
dall'art.49 LEF, il cui
tenore
vieta non soltanto di promuovere l'esecuzione. ma
anehe di contin11,arla, come pure dallo soopo ehe si prefigge
Sohuldbetreibunga-und Konkurilrecht. N0 10. 31
la liquidazione d'officio, specia1mente quella ordinata su
domanda di creditori deI de ooi1t8. Questo scopo consiste
in una liquidazione generale, analoga a quella prescritta
nel falIimento, la quale non p11,o quindi esser ostacolata
con una procedura esec11,tiva separata di singoli creditori,
come
ha dichiarato il Tribunale federale nella sentenza I
marzo 1921 su ricorso Schnack (RU 47 III 11 e seg.). Sta
bene ehe questa sentenza concerne una liquidazione
d'officio ohiesta dagli eredi stessi; ma i suoi considerandi
valgono
anche per la liquidazione d'officio ordinata s11,
domanda di creditori deI de ooifJ.8. Infatti la liquidazione
d'officio, tosto ehe e stata ordinata, dev'essere considerata
come
un istituto unitario e quindi applicabile u,niforme-
mente, vale a dire senza distinguere chi l'ha ohiesta. Le
a11,torita d'esecuzione debbono vegliare d'officio affinehe in
caso di Iiqu,idazione a' sensi dell'art.593 0 594 ce SlanG
annullate le esec11,zioni gia pendenti contro il de cui1t8 0
oontro l'eredita indivisa e non ne siano promosse altre
(ch. art.206 LEF).
Irrilevanti sono le differenze ehe per altri riguardi
esistono tra la liquidazione d'offieio (art. 593/594 00) e
la liquidazione in via di falIimento d'un'eredita (art. 597
CO), sulle quali il ricorrente ha creduto di dovere insistere.
D'altra parte, la questione sollevata dal ricorrente Be,
nonostante la pendenza della liquidazione d'officio, i singoli
eredi
possano essere escussi personalmente, non dev'essere
decisa, poiehe in concreto non si e in presenza d'nna
siffatta esecuzione.
La Oamera d' eaecuzione t dei fallimenti pronuncia :
TI ricorso e respinto.