Motorfa.hrzeuggesetz. N° 13.
de la victime, considerant que le defunt etait un jeune
homme travailleur, aime de ses foores, donnant pleine
satisfaction
a sa mere deja eprouvee par la perte de son
man, mort Iui aussi par suite d'accident, il parait juste de
porter l'indemnite a. 2000 fr. dont 1500 fr. reviennEmt a. la
mere et 250 fr. a. chacun des fOOres.
Le montant total de 5800 fr. depasse dans une teIle
mesure les
1000 fr. de Ja transaction qu'on ne saurait faire
rentrer la difierence dans Ja marge que peut representer
l'avantage de mettre :fin d'emblee au litige ; aussi l'annu-
lation de la convention du ler fevrier 1935 s'impose.
La somme de 500 fr. payee par La Baloise doit se
deduire de l'indemnite due. En revanche, il n'y a pas lieu
de tenir compte des 500 fr. que Claivaz, tombe en faillite,
n'a pas payes. La Compagnie d'assurance est debitrice
de la totalite du dedommagement dans les limites des
sommes
assurees et elle l'eut ete meme si l'action avait
aussi ete introduite contre l'assure. En ce cas, chacun d'eux
aurait eM condamne a. payer le tout, le versement fait par
I'un liberant l'autre d'autant (arret Vassena cl Rinaldi
du 20 janvier 1937). Cette liberation n'intervient cepen-
dant que par suite du paiement effectif.
Par ces 'I1UJti/8, .le Tribunal /ederal
rejette le recours par voie de jonction ;
admet partiellement le recours principal et reforme le
jugement attaque du Tribunal cantonal dans ce sens que
la defenderesse est condamnee a. payer :
- a. Dame Anais Roh, la somme de 4800 fr.,
- a. Emile Roh, I) I) 250 fr.,
- a. Oscar Roh, 250 fr.,
Ie tout avec interet a. 5 % des le 26 novembre 1934.
Vergl.
auch Nr. 1I. -Voir aussi n° 11.
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
Vgl. Nr. 17, 21. -Voir nos 17, 21.
H. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
- Estra.tto deUa. sentenza. 10 ma.rzo 1938 deUa. I ezi;ne
civile neUa causa Fra.nscella.-Wehrmüller contro U a.c er.
o ..' t deI divorzio per regolare i
Una convellZ
lOne
. StIp t :n a. , efficace solo se il giudice
rapporti patrlmomnli e1 comugI. e rzio avvenuto, i coniugi
deI
divorzio Ia ratIfica. Ma, a vo . espressamente sia
ossono coruernlare Ia convenzlo
ne
, sIa,
ediante atti concludenti, e renderla COS1 efficace.
J
h Dubacher ed Anna Franziska
A. -Kaspar osep . , 921
W
brmüller si univano in matrimomo lotto ottobre 1 .'
e 1 di 55 000 fchi
Nel1926 il marito rilevava, per a somma . "t:
I'Albergo deI mirto a Brissago. Grazie anche all' attlvl a
della moglie, gli affari non tardarono a J.lronperanencher
Essendo sorti dissensi tra loro, 1 omu Du .
Wehrmüller decidevano di chiedere il dlvorzlO .. TI 5 lugb
1933 allo scopo di liquidare bonahnente i loro rnpportl
atrlmoniali essi stipulavano davanti ad un notalO 0 una
p .' d . 01 marito si riconosceva debltore
convenZlo
ne
, secon 0 CUl 1. 0 rti e la parte
di 35 000 fchi. verso la moglie per gli appo . . . al
.
ttante dell' aumento dnlla sostanza comug e.
a el spe
to debito
Dubacher era tenuto a corrispondere Su ques
,.,
AS 64 II -1938
Familienrecht. XO 14.
l'interesse deI 4 Y2 % apartire dal 15 Iuglio 1933 e si
obbligava inoltre, a
garanzia deI pagamento deI capitale e
degli
interes i, a far iscrivere un' ipoteca sulla sua proprieta
immobiliarea Brissago. La creditrice' aveva il diritto di
chiedere
il versamento dei 35000 fchi. aHo spirare deI
termine di due anni decorrente dal15luglio 1933; tuttavia,
in caso di vendita deli 'immobile, iI credito diventava
immediatamente esigibile.
Secondo i
caicoli fatti, alla moglie sarebbe spettata, a
dipendenza della liquidazione patrimoniale,
la somma di
32 500 fchi: 4000 fchi. per gli apporti ed il resto per
l'aumento della sostanza coniugale dovuto essenzialmente
al maggior valore delI' albergo, il cui prezzo nelluglio 1933
fu
valutato dai coniugi a 130000 fchi. Ma, su consiglio
deI notaio, il
marito consentiva ad arrotondare la somma
a 35 000 fchi. per ottenere piu facilmente il consenso della
moglie
al divorzio.
Dopo
la ratifica della convenzione da parte delI' Autorita
tutoria di Brissago, Dubacher faceva iscrivere l'ipoteca.
Pure in data 5lugIio 1933 i coniugi Dubacher-Wehrmüller
si mettevano d'accordo circa pagamento delle spese
della
procedura di divorzio e circa l'assunzione dei debiti.
Con
sentenza 2 dicembre 1933 Ia Pretura di Locarno
pronunciava il divorzio tra Dubacher e Wehrmüller. Per
quanto riguarda i rapporti patrimoniali, il giudice si limi-
tava a prender atto della dichiarazione delle parti, secondo
Ia
quale tutto era gia Iiquidato di comune accordo.
Il 15 gennaio 1934 Dubacher versava a Wehrmüller
gli interessi semestrali pattuiti e, nel febbraio 1934, avendo
ricevuto un' offerta per l'acquisto delI' Albergo deI mirto
da parte di un certo Albert, trattava con Ia sua ex moglie
affineM rinunciasse all' immediato rimborso dell' ipoteca
previsto dalla convenzione 5lugIio 1933. Albert comperava
I'Albergo deI mirto per 130000 fchi.; ma, qualehe tempo
dopo, non avendo potuto far fronte agli impegni assunti,
domandava un concordato e rivendeva l'immobile a Du-
bacher.
B. -In data 10 giugno 1934 Dubacher chiedeva alla
Pretura di Locarno che dichiarasse nulla la convenzione
5 luglio 1933 e ordinasse quindi
la cancellazione dell'ipoteca
di 35000 fchi. L'attore sostiene ehe quella convenzione
e nulla pel fatto che non fu sottoposta aHa ratifica dei
giudice. Invoca inoltre l'errore, il dolo e la lesione enorme.
La convenuta, ehe nel frattempo era passata a nuove
nozze con un certo Franscella, proponeva il rigetto della
petizione.
TI Pretore di Locarno respingeva .le conclusioni del-
l'attore. Invece laCamera civile deI Tribunale d'appeHo,
con
sentenza 13 ottobre /20 dicembre 1937, le ammetteva,
ritenendo ehe una convenzione sulle conseguenze accessorie
deI divorzio
non ratificata dal giudicee nuHa e senz' effetto.
La eonvenuta, presentando Ie conclusioni scritte, aveva
bensi chiesto, in via subordinata, Ia ratifica della conven-
zione,
ma il giudice cantonale dichiarava questa domanda
tardiva e pertanto irricevibile.
C. -Dll! questa sentenza la convenuta FransceHa-
Wehrmüller si e tempestivnente aggravata al Tribunale
federale, riconfermandosi neHe sue domande.
Consideranilo in diritto :
- -Anzitutto devesi indagare se una convenzione ehe,
in vista deI divorzio, obbIiga il marito a restituire aHa
moglie gli
apporti ed a versarle una parte deH' aumento
della sostanza coniugaIe, e efficace anche quando non sia
stata sottoposta alla ratifica deI giudice.
La questione e controversa. GMÜR (Kommentar zum
Zivilgesetzbuch, FamiIienreuht, I. Abteilling, ad art. 154
nota 18) ed EGGER (Kommentar z. Zivilgesetzbuch,
Familienrecht,
ad art. 158 cp. 5) opinano che una tale
convenzione, per essere vaIida, deve ottenere la ratifica
dei giudice. Invece. Albert PICOT (Zeitschrift für schwei-
zerisches
Recht, vol. 48, pag. 92 a) ed il Tribunale canto-
. nale di Neuchatel (Schweizerjsche Juristen-Zeitung, vol. 23,
pag. 174) sono
di avviso che la ratifica non e necessaria, i
eoniugi essendosi limitati a liquidare i loro rapporti patri-
moniali.
Questa Corte ritiene di non poter distinguere la dove
la legge non distingue: la liquidazione deI regime matri-
moniale e prevista dall' art. 154 CO come une degli effetti
deI divorzio e una convenzione ehe la regola va noverata
tra quelle menzionate all' art. 158 eifra 5 CO.
DeI resto appare giustifieato ehe si esiga la ratifica deI
giudice
anche per una eonvenzione di questo genere.
Infatti, l'aumento della sostanza coniugale e spesso valu-
tato in modo approssimativo e puo quindi aceadere ehe
di questa valutazione si avvantaggi indebitamente uno
OOi coniugi pel fatto ehe egli abusa deI suo aseendente
sull' altro coniuge 0 si fa pagare il suo consenso al divorzio.
TI eontrollo deI giudice non si puo qmndi ritenere superfluo.
2. -Nel fattispecie, durante la causadi divorzio, le
parti si sono !imitate a diehiarare ehe i loro rapporti
patrimoniali erano gia stati liquidati di eomune aceordo.
E ehiaro ehe il giudice, prendendo atto di tale diehiara-
zione, non ratificava la convenzione 5 Iug!io 1933, il eui
contenuto gli era ignoto.
Ma se nel fattispeeie manea la ratifica 001 giudiee, e
pero fuori di dubbio ehe Dubacher, dopo il divorzio, ha
pagato alla sua ex moglie la prima rata semestrale degli
interessi pattuiti e, vendendo l'Albergo deI mirto, ha
espressamente ammesso di fronte al compratore ed aHa
Bua ex moglie, la validita dell'ipoteca iseritta in virtu della
convenzione 5luglio 1933. Con tali atti egli ha eonfermato,
posteriormente al divorzio, la volonta espressa in quella
eonvenzione.
Cosl stando le eose, egli non pub piu invocare la man-
eanza della ratifica da parte deI giudice. Le parti divorz::ate
hanno il diritto di modifieare una eonvenzione ratificata
dal giudice, purche eSBa concerna i loro interessi, escbisi
quelli dei
figli. Non si vede quindi perche dovrebbe essere
genza effetto la ratifica che le parti, a divorzio avvenuto,
hanno data ad unaeonvenzione ehe si sono dispensate
Familienrecht. o 15.
dal sottoporre al giudice e eon la quale hannO liquidato
i loro rapporti patrimonia!i. Dopo il divorzio, le parti
sono diventate libere : non c'e piu da temere ehe l'una
abusi deI suo ascendente sull' altra; la ragione deI con-
trollo da parte deI giudice piu non sussiste.
La soluzione accolta dal giudiceeantonale d'appello
eomporterebbe gravi inconvenienti. Aceade spesso ehe
prima deI divorzio i coniugi eOJlcludano convenzioni di
natura patrimoniale che ritengono di non dover sottoporre
alla ratifica dal giudice. Dopo il divorzi9, queste convenzioni
sono eseguite.
Se una delle parti potesse in ogni tempo
invoeare la maneata ratifica deI giudiee ed esigere la resti-
tuzione di cib ehe ha pagato, l'altra parte potrebbe trovarsi
in una situazione molto diffieile speeialmente per quanto
eoncerne le prove.
Devesi ammettere ehe, eome un minorenne pub rati-
ficare, una volta raggiunta la maggiore eta, gli impegni
assunti senza il consenso deI suo rappresentante legale,
cosl i coniugi,
a divorzio avvenuto, possono ratificare le
convenzioni che, prima di questo, erano valide soltanto
con riserva della ratifica da parte deI giudice.
3.-.....
Il Tribunale federale pronuncia :
TI ricorso e ammesso, la sentenza querelata e annullata
e la petizione 10 giugno 1934 di Dubacher e respinta.
15. Sentenza 18 marzo 1938 della IIa Sezione einle
nella. eausa Ersi Bosa Carisch eontro l' A11torita t11toria
di Poschiavo ed il Piccolo Consiglio del Canton Grigione.
Contro i decreti d'interdizione e ammissibile il ricorso di diritto
eivile, non l'appello.
. Chi si oppone aIl' interdizione di un' altra persona deve giusti-
fieare un interesse a' sensi' deU' art. 433 cp. 3 CO. Questo
interesse non esiste quando il ricorrente non contesta la neces-