andern Ehegatten, die von solcher Bedeutung sind,
dass
ihm ohne ihr Vorhandensein die eheliche Gemein-
schaft
nicht zugemutet werden kann. Nun kannte die
Rekurrentin beim Abschluss ihrer
Ehe die Ei(fenschaft
d
.
0 ,
le zur Ungültigerklärung der Ehe führte, nämlich ihre
fehlende geschlechtliche Unberührtheit
und das Vorhan-
densein eines unehelichen Kindes,
und sie wusste ferner,
dass
ihr Mann sich hierüber im Irrtum befand, wie sich
aus dem Urteil des Bezirksgerichts ohne weiteres ergibt.
Die fragliche Eigenschaft durfte sie ferner auch nicht als
eine unwesentliche
betrachten; sie musste sich sagen,
dass dieselbe für den Entschluss des Ehemannes, sie zu
heiraten, bestimmend sein könne, und durfte nicht
annehmen, dass jene Eigenschaft
ihm gleichgültig sei.
Danach erscheint sie nicht als gutgläubig im Sinne von
Art. 134 Abs. 1 ZGB, was dazu führt, dass sie auf das
Bürgerrecht des Ehemannes keinen Anspruch
hat,
sondern wieder in ihr früheres Bürgerrecht einzusetzen
ist. Denn das Zivilgesetzbuch
geht davon aus, dass die
Folge
der Ungültigkeit einer Ehe an und für sich das
Wiederaufleben des frühern Bürgerrechts der Ehefrau
wäre
und die Beibehaltung des durch die Ehe erworbenen
Bürgerrechts
im allgemeinen .einen der gutgläubigen
Ehefrau in ihrem und der Kinder Interesse gewährten
Vorteil bilde (vgl. Stenogr. Bulletin
der Bundesvers.
von 1905 S. 531 und 535, Bemerkungen von de MEURON
und HUBER zu Art. 142 des' Entwurfes zum ZGB).
Demnach erkennt des Bundesgericht :
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Gemeinde Aarau
unter Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates
vom
4. /25. Februar 1927 angehalten, die Rekurrentin
als Bürgerin anzuerkennen.
Gerichtsstand. N° 7.
VI. GERICHTSTA..ND
FOR
7. Sentenza l2 febbrajo 1927
neHa causa Bally contro KiElSa. i'31limentare
Pa.stüicio Camorino.
. Applicabilita dell'art. 59 CF in caso di azionc prolllossa contro
piu convel1uti formanti un Iite-consorzio auche qualldo
i liti-consorti sono chi amati a rispondere in solido. Eccezionc
a
questo principib non ammissibile nella fattispecie.
A .. -Con petizione 16 aprile 1926 la Massa faIlimcn-
ture S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona ha promosso
azione contro
" V. Meyerhans in Breganzona, Giovanni
Scherrer
in Meilen, Eugenio Hüblill in Lenzburgo e
Edoardo Bally
in Schönenwerd per farli eondaullare
dal Tribunale di Appello
deI Cantone Ticino, HcHa 101'0
asserta qualitil di fondatori ed amministratori delIa
fallita, a pagarle in solido la somma di 894.824 fchL ed
accessori. L'azione
e basata sugli art. 671 cap. 1
,673-75
CO.
Invoeando l'art. 59 CF, E. Bally eOlltestava la compc-
tenza dei tribunaIi ticil1esi, eecezione ehe Ia Massa
impugnava faeendo eapo,
tra altro, all'art. 27 proe.
civ. tic.,
il quale permette ehe in date condiziolli piu
persone, anehe se domiciliate in luogo diverso, siano
citatc
davanti al giudice deI domicilio 0 di residenza
di aleulle di esse.
B. -Con sentenza deI 24 llovembre 1926 il Tribunale
di Appello deI Cantone Ticino respinse la declinatOlia
di foro allegalldo: Premesso che Bally e solvente e
ehe l'azione
e di natura personale, tutta la questione
sta nel sapere se egli possa invocare I'art. 59 CF. L'inter-
pretazione rigorosa di questo disposto e stata abban-
donata deI Tribunale federale nella sua sentenza 27 marzo
1925 in causa Valther e. Frey ammettendo ehe piit COIl-
venuti, domiciliati in luogo diverso, possano essere citati
davanti al medesimo foro, se, non convenendo i liti-con-
sorti nel medesimo procedimento, diventasse impossibile
una trattazione e definizione della causa 0 potessero risul-
tarne gravi svantaggi per l'attore ed i eonvenuti. Nel caso
in esame i convenuti so no ehiamati a rispondere solidal-
mente, e gli
atti, ehe loro vengono rimproverati, furono
compiuti nel Cantone Ticino, dove la societa aveva la
sua sede e dove anche
le prove dovranno esse re raceolte.
Uno dei eonvenuti e domiciIiato nel Cantone Ticino e per
gli altri oecorre ritenere, ehe ivi abbiano fondato uu domi-
eilio elettivo, poiche gli
statuti della societä. vi hanno
fissato la sede dell'anOllima. L'obbligo per l'attrice di
svolgere 4 cause davanti 4 fori
in cal1toni diversi avrebbe
delle conseguenze economiche e pratiehe tali da rel1dere
quasi impossibile l'esercizio dell'azione e
il conseguimento,
se
fOlldato, deI diritto preteso dall'attrice: Non e ledto
attribuire a norma meramente processuale (quale l' art.
59 CF) tale influenza sul diritto sostanziale. L'istanza
cantonale invoca a suffragio della sua tesi
il Commento
BURKHARDT, p. 578, e ROGUIN', conflits des lois, pag.
600.
C. -Da questa sentenza Bally si e aggravato al
Tribunale federale domandandone l'allllullamento.
Nella risposta al ricorso la
Massa invoca sostanzial-
mente, ripetendoli,
i motivi della sentenza impugnata.
Insiste
sopratutto sulle difficolta pratiehe inevitabili,
ove la si obbligasse ad istituire 4 aziolli in Canto ni di
lingua diversa, che non potrebbero venir proseguite
contemporaneamel1te : sulle complicazioni risultanti dalla
necessita della traduzione degli
atti processuali; sulla
possibilita di giudizi cOlltradditori: si creerebbe,
afferma, Ull groviglio procedurale tale ehe nessuno
saprebbe come uscirne: cio equivale a dire ehe si
renderebbe praticamente impossibile aHa Massa di
proseguire il suo diritto . Si puo chiedere, conchiude
Gerichtsstand. No 7.
la Massa, se non sia finalmente venuto il momento di
istituire per giurisprudellza
una deroga aU 'art. 59 CF,
nel senso di estendere il foro delle societa commerciali
alle azioni dirette
da terzi eontro i soci come tali e anche
a quelle tra i soci stessi in questa loro qualita (ROGUIN,
Trattato sull'art. 59 CF, pag. 138).
Considerando in diritto:
La pratica costallte deI Tribunale federale
si
e sempre rifiutata ad ammettere una deroga al prin-
cipio dell'art. 59 CF in caso di azione promossa contro
piit convenuti formanti un lite-consorzio, anche quando
i liti-col1sorti fossero stati chiamati a rispondere solidal-
mente
(RU 11 p. 450; 17 p. 38, 564; 18 p. 667; 21
p. 353 e le sentenze nelle cause Grobet e Tissot c. Humbert
deI 6 ottobre 1922). Il commentatore Prof. BURKHARDT
dichiara logica questa giurisprudenza e solo si ehiede
se, veramente, la costituzione esigeva un'applicazione
cosi rigorosa
deI principio, mentre ROGUIN vi aderisce
incondizionatamente (vedi art. 25
del suo progetto
esposto
aUa societä. dei giuristi svizzeri, assemblea deI
1898 ; Zeitschrift für schweiz. Recht, nuova serie vol.
17 p. 734). Anche nella sentenza Walther c. Frey, ehe
forma
il caposaldo dell'argomentazione della querelata
selltenza edella Massa resistente, il Tribunale federale
ha mantelluto, per principio, questa giurisprudenza, cui
ha ammesso
una deroga solo quando motivi speciali
rendono per eosi dire indispensabile
un'unica azione:
ma Ia mera 'solidarieta dei eonvenuti non basta per
giustificarla. Nel caso Walther
c. Frey non fu l'esistellza
deI vincolo solidale tra i eonvenuti che venne dal Tri-
bunale federale
ritenuta decisiva per quella soluzione
di eccezione, sibbene la
natura della controversia stessa,
vertel1te su di
un contratto di compera-vendita immo-
biliare, e, principalmente,
Ie difficolta dell'esecuzione
della sentenza
in caso di annullamento di quell'atto
e
cioe la llecessita ehe, in quell'ipotesi, i venclitori doves-
AS 53 I -1928 4
sero poi eooperare eongiuntamente al ripristino dello
stato anteriore nel Registro fondiario (RU 51 I p. 50 ;
52 I p. 131). Nella sentenza Meister
e. Farner (RU 52
I p.
131 e seg.) fu diehiarato, ehe ineonvenienti di natura
meramente proeedurale non giustifieano l'ammissione
di un foro unico per piil liti-eonsorti. Nel easo in esame,
solo di simili svantaggi potrebbe
trattarsi, poiche il
diritto sostanziale della Massa non si trovera ne offeso,
ne menomato dalla neeessita di procedere davanti a
diversi tribunali calltonali. Sussiste la possibiltä di
giudizi eontradditori.
Ma questa eventualitä dev'essere
aecettata eome una conseguenza della garanzia deI foro
deI giudiee naturale, perieolo cui,
deI resto, pub essere
ovviato attendendo ehe
una causa sia definita prima
di iniziarne un'altra, di modo che la prima possa essere
presa
in eonsiderazion per la soluzione delle altre.
Nella fattispecie dunque non esiste motivo suffieiente
perche questa
Corte possa ammettere uIia deroga nl-
I'art. 59 ed alla giurisprudenza.
2° -Sottomissione elettiva di domicilio non pub
essere ravvisata neanehe nella cireostanza ehe, seeondo
gli
statuti, la sede della fallita era in Bellinzona. Questo
disposto
statutario rendeva i tribunali ticinesi competenti
solo per
Ie azioni dirette contro la societa stessa (RU
vol 3 p. 44 e seg. ; ROGUIN, conflits des lois p. 600).
3° -Si possono invero addurre dei motivi plausibili
a favore di
una revisione dnll'art. 59, per es., nel senso,
ehe fondatori ed amministratori di sodeta commereiali
siano deferibili al foro della
societit stessa per obblighi
oro incombenti
in quella 101'0 qualita. E questo il pos-
tulato proposto dal Prof. ROGUIN all'assemb ea suddetta
dei giuristi svizzeri (vedi sopra e confronta anche il suo
trattato sull'art. 59 CF p. 138). Ma ancora recentemente
i1 Tribunale federa e, neBe sentenze Grobet e Tissot,
si e rifiutato di sanzionare per via di giurisprudenza
siffatta deroga
a11'art. 59, riputando ehe, se mai, questo
compito fosse affare
deI legislatore. Era in quel turno
Gerichtsstand. N0 8.
di tempo in discussione il primo progetto di revisione
dei titoli 24-32
CO, progetto ehe aU'art. 674 prevedeva
per tutte le azioni di responsabilitä degli organi di una
societä un doppio foro: la sede della societä 0 quella
deI eonvenuto. Ma il secondo progetto di revisione deI
CO ha abolito siffatto suggerimento, perche era stato
impugnato dal punto di vista delI'art. 39 CF, com.e
vien affermato nel rapporto : motivo questo per CUJ,
adesso meno ehe mai, la giurisprudenza potrebbe san-
eire l'eeeezione
al principio delI'art. 59 proposta dalla
Massa.
40 -E superfluo aggiungere, ehe l'art. 27 proced.
civ. tic. non cade punto in considerazione nella contro-
versia
attuale, ehe e intercantonale, meutre quel disposto
non pub aver valore ehe entro i limiti deI Cantone per
dissidi di foro tra i tribunali cantonali tra di 101'0
II Tribunale federale prolluncia :
1 ° -11 ricorso e ammesso.
8. Arrät du ler a.vrU 1927
dans la cause Franzoni eontre Aubert.
Art. 59 COllst. ted. De simples inconvenients de procedure,
voirc le risque de jugements contradictoires, ne saurninnt
justifier une derogation au principe du .for . d onucile,
qui ne doit ceder ni devant le for de la sohdante, 111 devant
celui des litisconsorts, ni devaot celui du lieu de la com-
mission
du dNit, hormis le cas de conclusions civiles prises
dans un proces penal.
-4 . -Le 8 janvier 1927,le demandeur a assigne devant
la Cour civile vaudoise Ie recourant, medeein et chef de
clinique
a Loearno, et Lucien Panehaud de Bottens,
a Vieh, comme debiteurs solidaires en paiement de
26661 fr. 50 de dommages-interets. Cette demande
est
basee sur les faits suivants : Le 6 juillet 1925, Pan-