Versicherungsvertrag. No 29.
VII. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
29. Sentenza. 24 marzo 1925 della. n
a
Sezione civile
nella causa Zurigo contro Bamazzina..
Termine per denunziare l'infortunio seeondo l'art. 38 legge
sul contratto di assicurazione. Quando ha principio l'obbligo
a denunzia? Limitazione della responsabiHHl deIl'assi-
curatore agli infortuni ehe hanno prodotto delle eonse-
quenze dannose entro ranno in cui essi avvennero. Liceita
di questa clausola. Art. 38 eap. 1 e 2, 45, 46 e 98 della Iegge
sul contratto di assicurazione.
A. -n 14 luglio 1919-Lodovico Ramazzina in Someo
conchiudeva colla Societa di Assicurazioni
La Zurigo
un contratto di assicurazione contro gli infortuni, col
quale
questa si obbligava a pagargli, in caso di invalidita
totale,
la rendita di un capitale di 20,000 fehi. ; in easo
di
invalidita parziale, una rendita eorrispondente al
grado della
ineapacita al lavoro subita, ed in easo di
incapacita temporanea, un indennizzo giornaliero di
5 fchi.
La polizza dispone nell'art. 5 delle condizioni generali,
ehe ogni infortunio deve essere denunziato
aHa Societa
entro il termine di 30 giorni, altrimenti l'assicurato
decade
da ogni diritto a risarcimento .
E l'art. 11 : Se nel termine di unallIlO dal giorno
in cui ebbe luogo l'infortunio esso ha per eonseguenza
una limitazione presunta permanente della capacitä.
al lavoro ed al guadagno (invalidita), la Compagnia
paga, a meno ehe sia stato convenuto il risarcimento
in forma di rendita, un'indennita in capitale .... " ll.
B. -n 27 settembre 1921 Ramazzina cadeva da Ull
albero sul quale era salito per coglierne le frutta. Ri-
masto un poco intontito al suolo, si riebbe in breve e,
per il momento. non risenti altre conseguenze dalb
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caduta. Solo molto tempo dopo, in epoca non precisata,
si appalesarono certi disturbi e dolori (sintomi di pesan-
tezza e di indebolimento) nel braecio e nella spalla
destra.
Questi sintomi essendosi alquanto aggravati in pro-
gresso di tempo, Ramazzina si
reco dal medieo, il quale
constatava un'atrofia muscolare, causata, molto pro-
babilmente
. dal sinistro precitato. La visita avvenne
il 3 agosto 1923 ed il 21 delle stesso mese Ramazzina
denunziava l'infortunio
aHa Societa.
C. -Essendosi questa rifiutata di rieonoscergli in-
dennizzo qualsiasi, Ramazzina, con petizione
24 settembre
1923, la citava direttamente davanti al Tribunale di
Appello
in Lugano per farla eondannare al pagamento :
a) di 5 fehi. al giorno, dal 1
agosto 1923 fino al
giorno
in eui cessasse la cura mediea ;
- delle spese di eura ;
- di un indennizzo, per invalidita parziale permanente,
pari al
60 % della somma spettante all'attore in caso di
illvalidita totale,
da solversi sotto forma di rendita.
Contestava
la convenuta ogni suo obbligo, addueendo :
La denunzia e tardiva perehe l'infortunio e avvenuto il
27 settembre Hl21 e fu denunciato solo il21 agosto 1923 :
donde, secondo l'art. 5 delle condizioni generali, la deca-
denza di ogni pretesa. Inoltre, l'art. 11 ibidem limita
l'obbligo di indennizzo ai casi in cui le conseguenze del-
l'infortunio
si sono manifestate entro l'anno. NeUa
fattispecie, le conseguenze dell'infortunio non
si mani-
festarono ehe moHo tempo dopo, quando l'attore si
reco dal medico per farIe constatare. L'azione e quindi
infondata anche in base all'art. 11 della polizza.
D. -Con sentenza 7 dicembre 1923 il Tribunale di
Appel10 deI Cantone Ticino pronunciava :
La petizione di causa e aceolta unicamente nel
senso ehe
la convenuta e tenuta a pagare all'attore
une rendita di invalidita di 433 fehi. 20 all 'anno.
Spese a 'arieo della eonvenuta.
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Da questa sentenza solo la eonvenuta ha inoltrato
rieorso al Tribunale federale, demandando il rigetto
totale della petizione, spese e ripetibili a earico dell'attore.
Considerando in diritto :
L'attore si e adagiato alla sentenza eantonale, la
quale gli ha negato ogni ragione ad indennizzo per
invalidita temporanea e per Ie spese mediehe e di cura.
Rimane quindi solo di esaminare, se l'istanza eantonale
abbia sanamente giudicato, aceogliendo, per principio,
la domanda di indennizzo per invalidita parziale perma-
nente e respingendo le due eccezioni preliminari pre-
citate, ehe
la convenuta ha dedotte dagli art. 5 e 11 delle
eondizioni generali deI
contratto; l'esame delle quali
deve precedere ogni altro
poieht ne anche une sola
risultasse fondata, superflua tornerebbe ogni indagine
ulteriore.
a) Per quanto ha tratto alla plima eccezione, il giu-
dizio cantonale dev'essere confermato.
Trattasi di sapere, se il termino di 30 giorni entro il
quale. sotto pena di decadenza dai suoi diritti, l'assi-
curato deve denunziare l'infortunio all'assicuratore,
decorra dal giorno
in eui l'infortunio avvenne 0 da quello
in cui egli ebbe eonoscenza delle sue eonseguenze.
La risposta non puö essere dubbia. L'art. 38 della
legge sul
contratto di assicurazione dispone ehe, avvenuto
il sinistro,
l'avente diritto deve darne avviso aH'assieura-
tore tosto ehe egli sia venuto a
( conoscenza deI me-
desimo
edel diritto derivante per lui dall'assieurazione.
Oceorre quindi,
perehe l'assieurato sia tenuto aHa denun-
zia, ehe sia dalla
natura e gravita delle Iesioni subite, sia.
se queste non sono palesi, delle Ioro eonseguenze, egli
possa inferire ehe si
tratta di un caso dal quale potrebbe
sorgere
un diritto a risarcimento verso l'assicuratore.
Non ogni aceidente quindi, per quanto insignifieante,
non ogni lesione, per quanto lieve,
dovra essere denun-
ziata. ma solo quelli di
gravita tale da Iasciar presumere
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ehe potranno avere qualehe eonseguenza dannosa: e
se questa possibilita non e manifesta al momento dell'in-
fortunio,
il sinistro dom essere dichiarato alla Societa
in quello in cui essa venne a conoseenza deI sinistrato
(RU 23 II p. 1839: RffiLLI, Commento aHa legge sul
contratto di assicurazione, pag. 463-467).
Nel caso
in esame l'infortunio (la caduta dall'albero)
non
ha prodotto lesione esterna visibile, ne avuto delle
conseguenze, di cui il sinistrato
si fosse aeeorto sul mo-
mento. Di esse egli ebbe
( conoscenza ) solo molto tempo
dopo, eioe quando furono constatate dal medieo. E bensi
vero ehe
gia prima della visita medica deI 3 agosto 1923
l'attore risenti qualehe debolezza e qualehe dolore nel-
l'arto, ehe, nell'infortunio deI
27 settembre 1921, aveva
subito
l'urte maggiore. Ma dato illungo tempo trascorso
senza che quel
fatto avesse manifestato eonseguenza
qualsiasi,
l'attore poteva in buona fede attribuire quei
disturbi ad
altra causa, per es. ad affezione reumatiea
o articolare (eonf.
art. 38 a1. 2 e 45 Iegge sul contr. di
assic.). Nella fattispecie,
la eomunieazione dell'infor-
tunio
aHa convenuta era dunque tempestiva, eome ha
rettamente ammesso l'istanza eantonale.
b) A torto i.nveee il giudice eantonale ha respinto
l'eeeezione dedotta dall'art.
11 della polizza.
Egli parte dal eoneetto, ehe i1 termine di un anno,
di eui all
'art. 11, sia eome quello di un mese dall'art. 5
un termine di
perenzione dei diritti dell'assieurato, e,
ragionando come nel easo dell'art. 5, diehiara,
ehe
eomincia a decorrere, non dal giorno dell'infortunio
(27 settembre 1921), ma dall'epoea in eui gli effetti deI
sinistro Vennero a eonoseenza dell'assieurato (agosto
1923). Il ragionamento
e errato perehe ineompatibile
col tenore indubbio e colla
natura giuridica della clausola
in discorso, seeondo Ia quale, sono compresi nell'assi-
curazione
solo gli infortuni, ehe entro l'anno in cui av-
vennero,
hanno avuto per conseguenza una diminu-
zione della
capaeita al lavoro )). Si tratta quindi, non di
lrJ8 Versicherungsvertrag. N0 29.
Ull termine, la cui inosservanza possa produrre la deca-
denza
di un diritto acquisito (come nell'ipotesi dell'art. 5
o
in altri casi di prescrizione e di perenzione), sibbene
di
una limitazione contrattuale e liberamente accettata
dalle parti della responsabilitä. dell'assicuratore. La
differenza delle due ipotesi e manifesta : nella prima, si
tratta della perdUa di un diritto, nella seconda non
esiste diritto veruno.
Che siffatte restrizioni della
responsabilitä. degli
assicuratori, usuali nei
contratti di assicurazione,
siano
vietate dalla legge, non e stato nerrmeno asserito
(confronta deI resto Schweiz. Juristenzeitung, vol. 14
pag. 353 e seg.). Esse non soggiaciono al divieto
dell'art.
98 della legge sul contratto di assicurazione, e, appunto
perehe non sono disposizioni di prescrizione, non possono
essere
impugnate neanche in base all'art. 46 ibidem.
A suffragio della tesi sostenuta dall'istanza calltonale,
l'attore ha preteso nell'odierna discussione della causa,
ehe nel caso in esame l'infortunio sia avvenuto in real ta ,
non quando Ramazzina cadde dall'albero,
ma quando
si manifestarono le conseguenze dannose della caduta
(agosto 1923), le quali costituirebbero la disgrazia 0
infortunio nel vero senso dei termine. L'argomento
non regge : Secondo la definizione, aceettata dalle parti
perehe contenuta nel eontratto di assieurazione stesso
(art. 1 delle condizioni
ge ne.rali) , per infortunio agli
) effetti dell'assicurazione
s'intende una lesione eorporale
avvenuta contro la volonta dell'asslcurato fortuita-
mente e repentinamente, per effetto di forza esterna.
Questa defillizione non puo applicarsi ehe aHa eaduta
dall'albero, la quale causo una lesione eorporea, quantun-
que non manifesta, dovuta a forza esterna. In quel mo-
mento avvenne l'infortunio e si e dUllque da quel mo-
mento che decorreva il termine previsto dall'art. 11
della polizza.
Il Tribunale jederale pronuncia:
11 ricorso e ammesso.
Milrkenschutz. N0 30.
VIII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
30. t1rteU cier L Zivi1 bteiluuS vom 8. Kirz 1926
i. S. Eouervenfa.brik Borachach gegen Eonservenf 'brlk
Laums
::'IISchG Art. 6, 24, OR Art. 48. Marken für Frucht-und Ge-
müsekonserven. Die
Wortmarke Coro unterscheidet sich
nicht in genügender Weise von der Wortmarke Hero .
Die naturgetreue Darstellung der Früchte und Gemüse
auf den Etiketten der Konservenbüchsen ist an sich nicht
geschützt, wohl aber, sei es markenrechtlich, sei es aus
dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes, in ihrer
originellen Verbindung
mit dem Firmenzeichen.
.4. -Die Klägerin, Konservenfabrik Lenzburg, vorm.
Henckell
und Roth, ist Inhaberin der am 14. Februar
1910 unter Nr. 26,099 beim Eidg. Amt für geistiges
Eigentum eingetragenen Wortmarke Hero ) (gebildet
aus den Anfangsbuchstaben der Namen Henckell und
Roth). Die Marke ist seit dem 21. Dezember 1910 unter
Nr. 10,148 auch im internationalen Markenregister ein-
getragen.
Die Klägerin
hat ferner folgt'ude kombinielten Marken
eintragen lassen:
a) Am 14. Februar 1910 unter Nr.26,908 eine Marke,
die das
Wort Hero in weissen Buchstaben, umgeben
von zwei konzentrischen Kreisen
trägt, deren innerer
mit schwarzer wagrechter Schraffierung ausgefüllt ist.
Unter dem Worte Hero befindet sich ein schwarz-
umrahmter, mit schräger schwarzer Schraffierung aus-
gefüllter Balken.
Vom inneren gegen den äusseren Kreis
gehen strahlenförmig kleine schwarze Striche aus (inter-
nationale
Eintragung am 21. Dezember 1910 unter
NI'. 10,147).