8 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bunde8verfassung.
m. Pressfreiheit. -Liberte de la presse.
4. Sentenza del 25 gennaio 1879 nella causa MarioUa.
A) Il giorno 26 di agosto deI 1876 apparve sul giornale
Il Tempo, che si pubbJicava a Locarno, un articolo intitolato
Intolleranza .... ridicola, dove, fra altt'i, leggevasi il seguente
brano :
Altra volta parlammo di gente che in compenso deI
suo danaro, pretenderebbe dalI'operajo, non soltanto il la-
voro,
ma anche la coscienza; di gente che sulla pubblica
piazza, per
astio politico, non si perita di minacciar I' operajo
d'opposta
opinione di levargli ogni lavoro, ecc., ecc.;
B) Credendo ravvisare in questo articolo un'offesa aHa sua
persona ed aHa sua famiglia, il signor Federico fu VaIentino
Alessandro BalIi sporse tosto denuncia all'Autorita giudi-
ziaria;
C) Incoato il relativo processo penale, il tipografo-editore
deI giornale signor Mariotta, si riservo, -dietro analoga do-
manda fattagIi, -di decIinare a suo tempo il nome dell'au-
tore di quell'articolo, a sgravio di sua risponsabilita e a tenor
di legge. Piu tardi poi, scriveva aIl'Jstruttore giudiziario per
chiedergli
di essere ammesso a provare Ia verita dei fatti
accennati nell'articolo incriminato,
ed indico dei testimoni;
D) Nel giorno 29 aprile 1878 si aprivano i pubblici dibat-
timenti
oraU davanti al Tribunale correzionale di Locarno, e
la difesa deI sig. Mariotta avendo constatato che iI decreto,
che 10 poneva in istato di aCCllsa per titolo di libello famoso
si basava suII'art. 345 dei Codice penale dei 25 gennajo 1873,
fece osservare non avere questo Codice peranco ricevuto la
sanzione federale, giusta l'art.
55 della Costituzione federale,
e
non essere quindi il medesimo applicabile aIl'articolo in
querela;
ma il Tribunale correzionale dichiarö l'ecc-ezione
inattendibile ;
E) Riaperti i dibattimenti, il prevenulo dichiarö di appel-
larsi
da tale decreto e di ricorrere eziandio al Tribunale fe-
derale, e conchiuse domandando ehe fasse intanto sospeso
,
I
i
)-
,
IIl. Pressfreiheit. N° 4.
ogni uIteriore procedimento; -ma il Tribunale respinse
. l'istanza e passö oltre ;
F) La difesa presentb il giorno dopo, in corrispondenza a
dichiarazione
28 stesso aprile di certo Pietro Caporgno, da
Someo essere egli l'autore dell'articolo in questione, for-
male domanda, percM venisse abbandonato il processo con-
tro
Mariotta e riassunto invece in odio dei Caporgno, co me
ai relatiYi disposti della Iegge sulla stampa; ma il Tribunale
dichiaro
anche questa terza incidentale richiesta tardiva e
inammissibile;
G) 11 giorno 2 maggio, passando al giudizio di merito, e
considerando :
Che il tenore delle usate espressioni rivela apertamente
nell'arlicolista I'intendimento
di gettare 10 scredito contro
l'autore
dei fatti in detto brano segnalati alla pubblica ripro-
vazione;
Che dalle circostanze in cui venivano esposti i supposti
abusi, era
facile arguire che la persona designata era quella
deI sig. Federico Balli;
Che tale induzione, crebbe al grado di certezza dal fatto,
che il sig. Mariotta chiese di essere ammesso a far Ja prova
dei falt i in detta pubblicazione articolati ;
) Che coll'avere il sig. Mariotta declinato quale auto re del-
l'incriminato articolo, I'inalfabeto sig. Pietro Caporgno di
Someo, non puo esigere che il Tribunale debba procedere
contro quest'ultimo a piena liberazione di esso sig. Mariotta,
dal momento che la Iod. Camera di accusa, sopra formale
dichiarazione deHo stesso sjg. Mariotta di assumersi Ia rispon-
sabilita di detto articoJo, colpi questi soltanto come preve-
nuto
colpevole deI delitto delringiuria a danno deI sig. Balli
e sua famiglia;
Che coll'avere il sig. Mariolta dichiarato di assumersi la
risponsabilita delI'incriminato articolo, e di avere fatta istanza
per essere
ammesso a provare i falt i attribuiti al sig. Balli,
rivela in lui l'intenzione di denigrare in faccia al pubblico Ia
onoratezza di esso sig. Balli e sua famiglia;
Che il risultato della tentata prova riesci a completa
10 A. Staatsrechtl. ntscheidnngen. I. Abicbnitt. Bundesverfassung.
smentita dei faUi tutti opposti al sig. Balli e sua famiglia, di-
vulgati
in pubb ico coll'incriminato articolo, il che prova
ancora
piu evidentemente Ja ma igna intenzione di recare
sfregio all'onore
dei signor querelante e sua famiglia;
Che l'argomentazione deI sig. Mariotta delJ'inapplicabilita
a
suo carico delle sanzioni penali previste da nuovo Codice
ticinese pella carenza di sua approvazione da parte de J'auto
rita
federa e, non puo perimere I'azione pena e, contra lui
promossa, in quanta ehe non si applicano nel easo concreto
1e pene stabi ite da esso Codice, ma si quelle della legge
13 giugno 1834 sulla stampa, la qua e risu ta federalmente
saneita;
) Che non potendosi aBo stadio attuale degli atti procedere
contro
al denunciato autore dell'articolo incriminato, la ri-
-sponsabilita
deve ricadere sull'edilore ehe e il sig. Mariotta;
Visti Ii articoli 2, 9 3, 12 2 e 3 e 19 deHa ricor-
data
legge sulla stampa,
iI Tribunale correzionale di Locarno dichiara il sig. Ma-
riotta colpevole di libello famoso, e 10 condanna: aHa pub-
blica riprensione,
aHa muIta di ff. 10, all'obb igo deBa pub-
bliea ritrattazione,
al pagamento delle spese processuali e
dei danni aHa parte civi e, eec.
H) Appellanti d'ufficio il 1 Iinistero pubb ico e l'imputato
dalla sentenza
di prima istanza, a Camera eorrezionale di
Appello,
( Visto ehe colla disposizione delI'ultimo lemma delI'arti-
cola 345 deI Codiee penale i reati di stampa sono regolati
dalla
lagge 13 giugno 1834 ehe vi ha relazione, la quale ot-
tenne l'approvazione federale,
eome da relativa nota, e quindi
e dessa sola applicabile al ca so concreto;
Ritenuto ehe l'eceezione di non voler continuare nei di-
battimenti stante l'appellazione interposta eontro
il deereto
ehe
ha respinto Ja suceitata eeeezione, non venne riprodotta in
seeonda istanza, e quindi devesela ritenere come abbando-
nata, e
ehe d'altronde pei combinaLi articoli 72 e 73 della
Proeedura penale, una tale sospensione
non sarebbe ammis-
sibiIe, ostandovi
anche a pratica giurisprudenza;
j
I
IU. Pressfreiheit. N° 4.
Ritenuto in quanta aHa dichiarazione Caporgno analfa-
beto,
di essere egli l'autore dell'articolo, e di eSSßl'e sostituito al
sig. Mariotta, ehe una tale eecezione e tardiva per avervi que-
8ti rinuneiato e eol fatto proprio assunto in pieno la rispon-
sabilitadi
tale artieolo, tauto piu per aver chiesto Ia prova
dei fatti messi a carico dei sig. Federieo ßalli e famiglia,
prove fallite totalmente ; e
faeendo suoi propri i motivati della sentenza deI Tribunale
correzionaJe
di Locarno, ne eonferma i dispositivi, eondanna
il sig. Mariotta alle pene di cui sopra, e da inoltre faeolta aHa
parte civile di far pubb icare a di lui spese il giudizio d'ap-
peHo neI Foglio Officiale deI cantone;
I) Egli si e eontro questo verdetto della Camera eorrezio-
nale
di appello, cosi co me eontro i vari giudicati incidentali
e
di merito deI Tribunale di prima istanza, ehe fu diretto il
gravame Mariotta-Mordasini, il quale forma l'oggetto deIl'at-
tuale eontestazione.
Le sue ragioni principali sono le 8e-
guenti :
Non esser vi legge applicabile DeI caso eoncreto ; non Ia
Iegge sulla stampa, perche virtualmente eliminata e scom-
posta eon Ie diseipline legislative votate nel1873 ; non l'attual
Codice penale, per mancanza dell'approvazione dell'autorita
federale. Involvere,
di conseguenza, e la citazione di quest'ul-
timo, per parte della
Camera di accusa, e la sua invocazione
per la qualifiea deI delitto imputato al ricorrente, e I'appliea-
zione per parte
dei Tribunali di prima istanza e d'appello
della
legge sulla stampa, con le pene della pubblica 1'iprensione
e ritrattazione, eomminate dal veeehio Codiee penale dei 1816
e dal nuovo abrogate, una flagrante violazione dei diritti costi
tuzionali dei cittadini. (Art. 35, 113, N° 3 della Costituzione
federale, e 59 della legge federale sulla organizzazione giudi-
ziaria dei 27 giugno 1874.)
2° A vere eommesso i Tribunali ticinesi un diniego di giu-
stizia
ed una offesa a quella medesima legge sulla stampa da
101'0 invoeata col non degnarsi neppure di sentire chi s'era.
dichiarato autore dell'artieolo in querela, per condannare
senz'aItro
10 stampatore in sua veee, malgrado l'art. 19 di
12 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
delta legge, ehe fa cadere in generale sull'autore la respousa-
bilita della pubblicazione stampata.
30 Essersi da ultimo i Tribunali medesimi resi colpevoli di
violata eostituzione federale eoll'aver messa a carieo deI rieor-
rente una tassa di giustizia prevista da una legge (deI 30 mag-
gio 1863), ehe non fu ancora federalmente approvata, ne puo
essp-re applieata aHa stampa. Avere altravolta le autorita fe-
derali decretata la restituzione di una mulla di fr. f 000 stata
inflitta
dalle autorita tieinesi al giornale iI Credente Cattolico,
pereM la legge eeelesiastiea-civile non era stata approvata dal
Consiglio federale ; tale essere il easo nel fattispeeie, e doversi
quindi,
in omaggio aIl'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla
legge (art. 4 della Costituzione federale,) applicare anehe al
giornale II Tempo la medesima misura.
K) Nei loro rispettivi allegati di risposta, il sig. Federieo
Balli per se e famiglia, il Ministero pubblieo e la Camera eor-
rezionale di appello, eontestano in primo luogo la competenza
deI Tribunale federale, avvegnaeM ne la Costituzione federale,
ne la legge deI 27 giugno f874, non gli eonferiseano veruna
ingerenza nell'amministrazione
deHa giustizia penale nei can':
toni, fuoreM nei casi tassativamente enuneiati agli articoli H2
(della Costitllzione), 32 e 33 (della surriferita legge), non
trattandosi invece nel ca so eonereto ehe delta constatazione di
un fatto, delIa verifiea se esso costiluisea, 0 meno, un delitto.
edella
appIieazione di esplicite sanzioni penali della legisla-
zione ticinese.
Seendendo quindi al merito, essi eoncludono aHa rejezione
pura e
sempliee deI rieorso, in base alle seguenti considera-
zioni:
Ad f. I Tribunali ticinesi non hanno punto applieato il Co-
diee penale dei f873, ma unieamente Ja legge sulla stampa
deI f3 giugno 1834 approvata dal Consiglio federaJe il f 7 no-
vembre 1854. Che una tal legge fosse in vigore aU'epoca
della prolazione delle sentenze ond'e ricorso, risulta dal 2
delI'art.
345 deI Codice penale, dov'e detto alI'ultimo allinea,
salve le disposizioni delle leggi sulla stampa. Anehe am-
mettendo ehe il nuovo Codice penale potesse abrogare 0 mo-
I
f
I
III. Pressfreiheit. N° 4.
difieare questa legge, cio non avrebbe potuto seguire se non
mediante ratifica, da parte deI Consiglio federale, delle dispo-
zioni deI Codiee stesso ehe ai delitti di stampa si riferiseono,
senza di ehe non potevano immutare le penalita preeedenti,
per
maneanza di forza abrogatoria.
Ad 2. Lo spirito dell'art. f9 nella legge deI f834 vuol
dire ehe, se nella generalita dei casi la risponsabilita della
pubblieazione stampata rieade suH' antore, pure si possono
presentare situazioni eome queHa deI fattispeeie, nelle quali
altri in sua vece sia ehiamato a sopportarne il peso. Dopo
aver dichiarato all'lstruttore giudiziario essergli sconosciuto
l'autore dei que1'elato articolo, ed assumersi egli per om la
risponsabilita dell'a'l.'venuta pubblicazione deZ medesimo, nella
sua qualita
di editore risponsabile, aggiungendo voler legal-
mente provare i fatti enunciati in detlo articolo, il sig. Ma-
riotta insinua pili tardi un atto eol quale intende di produrre
questa prova e
chiede I'assunzione di parecehi testimoni, ehe
vengono effettivamente sentiti. Rinuneiando aHa risponsabilita
condizionata, 10 stampatore si era dunque posto da se mede-
simo in luogo e stato dell'autore, peroeehe aveva fatto eosa
ehe non poteva farsi se non da chi voleva chiaramente aceet-
tarne
la qualita e le eonseguenze.
Ad 3. 11 3 dell'art. f9 di detta legge saneisee il prinei-
pio,
ehe l'autore, l'editore e 10 stampatore sono solidaria-
mente risponsabili
per le spese del processo. Ora, la tassa di
giustizia, di eui all'art. 19 della legge 30 maggio f863, non e
aUro ehe l'equivalente delle spese proeessuali, e, dal mo-
menta ehe iI sig. Mariotta fu ritenuto risponsevole deI delitto
imputatogli,
10 dev'essere logicamente eziandio per i1 paga-
mento deHa tassa di giustizia.
Premesso
ehe rart. 55 della Costituzione federale garan-
tisee la liberta di stampa, e dispone oltraccio ehe le disposi-
zioni della legislazione eantonale contro l'abuso della liberta
di stampa abbisognano dell'approvazione dei Consiglio rede-
rale;
Premesso ehe iJ rieorrente pretende avere la sentenza pro-
14 A. StaatsrechtL Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nuneiata in di lui odio dai Tribunali tieinesi miseonoseiuto e
violato codesti prescritti eostituzionali ;
Considerando ehe, giusta l'art.
59 della legge sulla orga-
nizzazione federale, il Tribunale federale giudiea sui rieorsi
di privati risguardanti violazione di quei diritti ehe loro sono
dalla Costituzione federale garantiti;
AUeso quindi ehe aHa competenza deI Tribunale federale,
di eonoseere deI ricIamo in diseorso,non puo essere appösta
veruna seria e
fondata eceezione ;
Considerando ehe ne l'una ne l'altra delle sentenze eontro
le quali si rieorre non invoea oe appliea punto le disposizioni
deI nuovo Codiee penale, co sieche da questo punto di vista
non puö farsi loro aleun appunto di violata Costituzione ;
Ritenuto
ehe difatti e l'una e l'altra, anziehe a1 Codiee dei
1873, si appoggiano aIla legge sulla stampa deI 1834, ed a
quella unieamente
si riferiseono ;
Visto ehe d'altra parte il nuovo Codiee penale tieinese
riserva
egli stesso in modo esplieito (al suo art. 345, 2° alli-
nea) le disposizioni della eitata iegge sulla stampa;
Considerando
ehe anehe sotto questo aspetto, nella pratiea
applicazione
eioe della legge dei 1834, non si pub ra vvisare
nessuna violazione, ne dell'invoeato ne d'aItro artieolo deHo
statuto federale ;
Ritenuto ehe la quistione avedere se, in presenza delle
nuove pene sancite dal Codiee attuale, fossero tuttavia appli-
cabili al rieorrente quelle della pttbblica ritrattazione e deHa
riprensione pttbblica eomminate dal Codiee deI 1816 e daHa
vigente legge sulla stampa dei 1834, involvendo la neeessita
della interpretazione
.cti una Iegge penale eantonale, sfugge
per sua natura al novero delle eompetenze di questa Corte
federale e dovrebLe, al caso, venire deeisa dal Gran Consiglio
tieinese al mezzo di un'autentiea interpretazione;
Premesso
ehe l'esame della seconda eecezione sollevata dal
rieorrente, e ehe eonsiste a dire avere i Tribunali tieinesi
eommesso a danno suo una violazione della Costituzione non
aecettando la sua domanda, ehe venisse abbandonato il pro-
eesso in odio Mariotta e riassunto inveee eontro chi si era
Ill. Pressfreiheit. N° 4.
dichiarato l'autore deU'articolo ineriminato non rientra deI
pari nella sfera delle attribuzioni deI Tribunale federale,
pereM relativa a sempliee interpretazione di una legge
cantonale;
Ritenuto ehe l'aeeusa di denegata giustizia, fa Ha a questo
stesso proposito
al giusdieente ticinese, non regge di fronte
aHa esplieita e spontanea dichiarazione fatta daI prevenuto
sig. Mariotta fin dai primordi della proeedura: voler egli aSStt-
mersi La tisponsabilita scatente dalla pubblicazione di quell'ar-
ticolo nella stta qualila di editore deZ giornale, ed aHa sua
eonseguente,
formale domanda: di provare legalmente i (atti
in
delto arlic6lo enunciali "
Considerando, da ultimo, ehe la obbiezione d'inapplieabi-
lita faUa alla legge deI 30 maggio f863, in quanta eoncerne
la tassa di giustizia di eui alle surriferite sentenze, e pa-
rimenti destituita
di fondamento, avvegnaehe la tassa in di-
seorso
non sia gia stata inflitta al sig. Mariotta a titolo di
pena, ma sibbene quale semplice e natural eorollario ed
equivalente delle spese proeessuali, le quali sono aHa loro
volta una eonseguenza inevitabile della diehiarata eolpa-
bilita;
Considerando
ehe se reggesse la tesi deI rieorrente biso-
gnerebbe a pari titolo diehiarare ineostituzionale l'appliea-
zione dei disposti di tutte quelle leggi, eome ad esempio
quella di Proeedura penale, ehe riguardano le spese processuali
in genere, la eorrisponsione di danni ed interessi alla parte
offesa, eee., imperoeehe esse pure non furono feueralmente
approvate;
Atteso dunque ehe, sieeome la quere ata legge deI f 863
non aveva eon quella sulla stampa ehe un indiretto e affatto
eausale rap porto , i suoi disposti non abbisognavano puoto
dell'approvazione
deI Consiglio federale, e potevano essere
dai Tribunali tieinesi, anehe senza tale requisito, Iegittima-
mente applieati, eioe senza ehe la Costituzione federale su-
bisse per questo
violazione di sorta alcuna,
Il Tribunale federale
dichiara e pronuncia:
i6 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abnchnitt. Bundesverfassung.
Il ricorso 19 settembre 1878 dei sig. Domenico Mariotta,
di Orselina, contro a sentenza ö luglio 1878 della Camera
correzionale di appello deI cantone der Ticino, e respinto
perehe privo di fondamento.
IV. Gerichtsstand. -Du for.
3. Gerichtsstand des Wohnortes. -For du domicile.
5. Urtnei b!lm 25. 3anuat 1879 in 5adjen
aueter.
A. eftU t auf einen ?medjle1 folgenben 3ur,aHeg:
E; "Wlettmenftetten I ben 2. llicbruar 1878. tt irr. 500.
aq
:i g SDen 3ltleiunbaltllllläigften lVri 311l)len Sie gegen biefen Sola
8 ltlec'9fel an bie Drbre be5 4ieinric'9 non %obel non Wlcttmenftetten
g lliranfen fünfl)unbert, ben mlet!l) in mlnnte empfangen unb fteHen
l:t:I tl)n auf fficc'9nung laut lBeric'9t.
.., ('C
!;.
('C g.
!'"1
-'I
4iertn
4icinric'9 non %obeI.
lliriebric'9 ,paueter, Senn
in SDiettueiI. Zahlbar an H. Heinrich von Tobel.
3al)lbar bei ber strebitanftllU 2u3ern, n
in ttleldjem bag ccept unb bie ?mode zahlbar an H. Heinrich
von Tobel )on auetet gefdjtieben finb, bag Uebtige bagegen
llon ber anb beg taffanten mür,d, -belangte bie Shebit
anftaH in Zuöem, ttleldje in lYo ge 3nb!l1fement in ben mefi
beg ?medjfelg gefommen ttlar, ben aueter ttledjfeltedjtndj in Zu
'bern. Ze terer berlangte ufr,ebung ber metreibung , ttleH ber
omiöU )ermed bem ?medjjef etft nadj bet ccel'tation beigefügt
ttlnrben unb ba'f er ber ?medjfel teilt l) miötrttledjfe1 feL ffein
bas
menhtggetidjtgl'räfibium Euöern ttlfeg burd) meryügung )om
10. 3uli 1878 'oie infl'radje beg aueter ab, ttleil betfelbe bie
nadj 97 ber luöernifdjelt ?medjfefotbnuug gefnrbede el'J)fition
beg ?medjielbetrageg nidjt geleiftet abe unb ba'f et feiner me-
ftreitung feine redjtlidje ?mitfung beigelegt ttlerben rönne. ie
,
t
II!. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. N' 5. 17
3ufthtommiflinn beg Dbergetid)teg beftättgte, auf erf)06enen me
fing, unterm 19. Gevtembet 1878 biefen ntfdjeib, geftü t bar-
aUf, bau ber ?meq,fel ein bomiAilirter fei unO baf)er bem?medjfel
gläubiger gemäu 96 bf. 3 bet ?meel)feloronung freiftef)e, ben
5djulbner an feinem ?mof)none ober im ?IDeel)felbomiöH AU oe
laugen, unb bau mit Oet meftteitung nid)t Augfeidj audj bie e
vofition beg ?medjfelbetrageg etfolgt fei.
B. IDlit mdurgfd)tift ) m 25. Dliobet 1878 beld)ttlcde fidj
aueter über biefen ntfdjeio beim munbeggetid)te. t fteUte
bag mege'f ren, bau oerfeHle aufgef)oben unO bie gegen tf n an"
gef obene metreibung alg )etfa Tungsttlibrig edfärt ttletbe, unb
füf tte ur BegrünDung an: r fei aufreel)tfter,en'o unb befi e in
Stleinbietweil einen feften ?mof)nfi j tie srBedjfelfotberung fei eine
l'erfönliel)e unb ttli'oetfvreel)e beüf alb bie in Euöern angef)obene
metreibung 'oem tt. 59 bet munbeg )erfa Tung. 1un fei aUet"
bings ein meröidjt auf ben ,-,etfaffunggmäuigen etidjtgftan'o
unb eine netfennung beg luAernifd)en alg forum prorogatum
ge'oentbar, ttlenn er bei ccevtirung beg ?med)felgburdj omi
3Hitung begfelben Euöern alg .8af)Iunggod unb eridjtsftanb fiar
anedannt
ätte; aUein eine fold)e nedennung liege nidjt ,-,or
mun f)abe er abet gIeidjöeitig mit ber cceptation DUtel) 'oen .8ufa :
,, af)lbat bei einrid) bon obel/l ben ?medjfel nael) IDlettmen
ftetten 'oomiAHirt unD ein anbetet ;I)ominih.)etmed fei bamalß
auf bem ?med)fel nidjt borf)anben gettlefen. t abe nie baran
gebael)t, fiel) ben IUAernifel)en efenen oU unterwerfen. ;I)er ?meel)"
fel, ttlie er ient laute, ennalte öttlei fidj ttlibetfvred)enDe ;I)omi"
otl )ermede unD Die lYoIge f)ie )on fei, bau heibe ttlirfungglog
Meiben. 3eilcnfatlg fönne aug bem ?meel)fe1 nid)t Die ?mitlenget
f!ärung beg 5el)ulbners entnommen ttlerben, bau et auf feinen
)erfaffungsmiiUigen etid)tgftanb 3U unften be luöernifdjen
meröid)t reifte. ienu bebütfte eß einer Un3ttleifelnaften unb un
llefitittenen beftimmten rWirung beg meöogenen felbft, bie in
cpncreto fenle.
C. 1ameng beg 3nnoffanten Der Sttebitanftaft in Zuöem unb
beg 3nboffatorg beg eintiel) )on obel, mubolf )on obeI in
IDlettmenftetten, trug b )otat r . .8emp auf bttleifung ber me
fd)werbe an, inbem et auf biefeIbe entgegnete: ie mef)aul'tung