464 Obllgationenrecbt. N° 70.
mit im irrtümlichen Glauben gelassen, die Sach sei
im
Sinne seines Zahlungsvorschlages geordnet. Zu dIeser
, Annahme war der Beklagte umso berechtigter, als die
Klägerin ihm gegenüber bisher stets eine wohlwollende
Haltung eingenommen,
und auch nach Ablauf der
ersten am 29.
Oktober gesetzten Frist keine Mass-
nahm:n gegen ihn ergriffen hatte; auch war sie ja durch
die beim Vertragsabschluss geleistete
Zahlung von
17 500 Fr. für die bisherige, verhältnismässig senr
kurze Vertragsdauer reichlich entschädigt. Wenn dIe
Klägerin dann mit Zuschrift ihres Anwaltes vom 1. Jnuar
1921 erklärte, sie sehe sich veranlasst, von der Ruck-
trittsklausel des Art. 14 Gebrauch zu machen, und
betrachte das ganze Vertragsverhältnis als aufgelöst.
so verdient dieses Vorgehen keinen Rechtsschutz, da
es sich mit den den Geschäftsverkehr beherrschenden
Grundsätzen von Treu und Glauben nicht vereinbaren
lässt. Dazu kommt, dass der Beklagte
am 4. Januar 1921
den für die verfallenen Annuitäten geschuldeten Betrag
von zusammen
2200 Fr. (in französischer Währung)
bei
Notar Dr. Fischer in Basel einbezahlt hat, mit der
Weisung, diese
Summe an die Klägerin herauszugeben,
wenn sie die Entziehung der Konzession für die Basler
Schule rückgängig mache
und den Vertrag weiter in
Kraft belasse.
4. -Ferner
kann die Klngerin ihren Rücktritt auch
nicht darauf stützen, dass der Beklagte
am 10. Januar
1921 die Schule an Apotheker Mildrier in Binningen
verkauft) hat; denn eine Zuwiderhandlung gegen die
in Art. 13 des Vertrags enthaltene Bestimmung, dass der
Beklagte die ihm durch den
Vertr ertI'age?en
Rechte nicht ohne Zustimmung der Klägenn an Dntte
abtreten dürfe, gibt dieser nicht das Recht, den Vertrag
aufzuheben.
5. -Aus allen diesen Gründen
ist in Gutheisnung
der Hauptberufung die Klage gänzlich abzuweIsen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
- Die Anschlussberufung wird abgewiesen.
- Die Hauptberufung wird begründet erklärt, das
Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt
vom 16. Mai 1922 aufgehoben
und die Klage gänzlich
abgewiesen.
- Dentenza SO novembre 1922 della IIe Demone eivile
nella causa :Bernasconi e Consorti contro Vismara e :Bnlmelli.
TI diritto di prelazione e presunto non cedibile: vale a dire
la sua cedibilita deve risultare dalla volonta delle parij 0
dalle speciali circonstanza deI-caso.
A. -Vismara Antonio in Lugano vendeva il 19
ottobre 1915 a Bernasconi Senatore, pure in Lugano,
diversi appezzamenti di terreno siti in territorio di
Lugano. L'istromento contiene le pattuizioni seguenti:
A Vismara vien sin d'ora riconosciuto il diritto di
ricupera dei mappali 62, 295, parte, e 1180
parte per
il eomplessivo prezzo di 6500 fchi. in caso di vendita degli
stessi a lerzi.... Paridiritto gli vien riservato in caso di
morte di Bernasconi
0 di rinuneia da parte dello stesso
a qualsiasi partecipazione sia diretta ehe indiretta
all'-
azienda da lui attualmente gerita.
Con brevetto 16 marzo 1916 Vismara cedeva questi
diritti a Balmelli Domenico in Lugano per
il prezzo di
1500 fchi. TI subingresso deI cessionario fu annotato
a registro fondiario
il 10 maggio 1916. Ciö malgrado
Vismara, eon dichiarazione scritta
dei 23 maggio 1918,
fatta nei confronti di P. Gilardi, avvocato e notaio in
Lugano, quale rappresentante deI Bernasconi, diehia-
) rava di rinunciare al diritto di rieupera in ques-
tione, riservati gli eventuali diritti dei terzi, e di
abilitare Bernasconi Senatore ed il Signor P. Gilardi
46G
a chiedere .la cancellazione di detto patto all'Ufficio
deI 'egistro fondiario.
B. -Avendo in seguito Bernasconi venduto i fOlldi
aUa ditta Tamborini in Lugano e questa fatto pubbli-
ente una grida a garanzia dell'acquisto, il Balmelli
notificava il suo diritto di ricupera . D'altro canto,
anche Visrnara. eon lettera deI
30 rnaggio 1922, dichia-
rava al notaio Gilardi quale rappresentante deI Balmelli
ehe
intendeva esereitare il suo diritto di ricupera eorne
a
contratto stipulato .
Donde l'attuale azione eon Ia quale Bernaseoni Sena-
tore, eorne proprietario aneora iseritto degli stabili
in
questione, e Ia ditta Tarnborini corne loro cornpratriee,
con istanza 12 giugno 1922 dornandavano fosse
fatto
obbligo all'uffieio dei registri di Lugano di eaneellare
il diritto di rieupera annotato a favore dei eon-
venuti. La dornanda poggiava in sostanza sui rnotivi
seguenti: Nei confronti di BaIrnelli l'iserizione non e
valida perche i diritti in questione non sono eedibili.
Nei eonfronti deI
Vi"rnara, l'iserizione non puo essere
arnrnessa
perehe esso a quei diritti ha rinuneiato ed ha
coneesso ehe fossero eaneellati. Balrnelli rispondeva
opponendo Ia
validitä della eessitme e Visrnara, inoltre,
l'ineffieacia
deHa rinuncia. Sosteneva ehe essa gli fu
estorta dall'avvocato Gilardi ingannandolo sul rnotivo
e sulle eonseguenze deI suo
atto; ehe, quando Ia sotto-
scrisse, egli aveva
gia fatto Ia' eessione a Balmelli e non
aveva quindi piu veste per rinunciare al diritto; ehe
nella diehiarazione di rinuncia
e esplieitarnente eon-
tenuta Ia riserva dei diritti dei terzi e Ia rinuncia doveva
qnindi valere
.solo nel easo in cui Bairnelli non intelldesse
far. uso deI suo diritto ; ehe, infine, Ia rinuneia non era
valida perehe, trattandosi di eonvenzione relativa a
diritti immobiliari, doveva essere
fatta per atto pubblico.
C. -COD. sentenza 31 agosto 1922 il Pretore di
Lugano-Citta respingeva Ia petizione ritenendo valida
Ia eessione e riputando quindi inutile di diseutere se
Obligatlonenreeht. Ne 71. 467
la rinuneia di Visrnara, avvenuta dopo Ia eessione,
fosse valida
0 meno.
Questo giudizio
fu confermato dal Tribunale di AppeJlo
eolla sentenza denunziata. dei eui motivi e degli
argo-
menti delle parti si dira, per quanto oeeorra, nei se-
guenti considerandi ;
Considerando in diritto:
Coll'atto di appellazione gli attori hanno
prodotto nuovi doeumenti, dai
qUali intendono dedurre
nuovi argomenti
in favore della lo.ro tesi della incedibilita
deI diritto
in litigio. Ma a ragione le parti eonvenute
ed appellate chiedono ehe questi documenti siano esclusi
dall'inearto. poiehe
l'art. a OGF vieta che in sede
federale vengano
addotti nuovi mezzi di prova. Con
essi eadono quindi anche
Ie nuove ragioni ed eccezioni
ehe gli
attori basano sui doeumenti inammissibili.
Ma si e a torto ehe i eonvenuti eontestano
anehe
all'attore Bernaseoni Ia legittimazione per ro-
porre l'azione
in questione. Essa mira a far canceliare
dal registro fondiario
un diritto che, seeondo gli attori,
non spetterebbe agli iscritti Balmelli e Vismara
di fronte
al proprietario deI fondo. Finehe Ia
ditta Tamborini
non
e iscritta a registro corne proprietaria (e cio non
risulta dagli atti), solo il Bernasconi puo esserne eon-
siderato proprietario. L'eeeezione di maneanza
di veste
attiva e quindi. nei suoi eonfronti, inammissibile. Pe.r
eontro, spetta ad ambedue i convenuti Ia veste passiva
di opporsi alle domande degli
atton, poiehe Ie due azioni
stanno
in rapporto subordinato. Infatti, Ia domanda di
eancellazione vien promossa in primo luogo di fronte
al Balmelli
poiehe questi e, in ordine di tempo, l'ultiIIio
titolare iscritto al registro. Ma s' la eessione a Balmelli
fosse inammissibile e Ia rinuncia deI Vismara annullabile,
quest'ultimo figurerebbe come titolare iseritto, di
modo .
ehe esso
pure e Iegittimato ad opporsi all'azione.
30 -Nel merito oeeorre anzitutto rilevare ehe a
468 ObIigationenreeht. N° 71-
torto le istanze eantonali, seguendo in eiö la dizione
inesatta degli istrumenti e
Ie allegazioni erronee delle
parti, parlano solo e generieamente di diritti di ri-
cupera . I diritti ehe ripetono Ia loro origine dall'atto
di vendita 19 ottobre 1915 sono due
eben dist:'nti :
il primo, ehe eoncedeva a Vi:.mara il diritto di rientrare
in possesso degli stabili venduti al Bernaseoni in caso
di rivendita degli stessi ad
un terzo, C, precisamente e
propriamente parlando,
un diritto di prelazione, mentre
solo il secondo, ehe prevede il riscatto dei fondi in easo
di morte deI Bernaseoni
0 della sua uscita dal commercio
(e eioe indipendentemente da una vendita a terzi),
e un patto di rieupera. Nella causa presente e da deci-
dersi soltanto
il litigio sul diritto di prelazione, poiehe
.esso ha origine nella vendita degli stabili da parte deI
Bernaseoni alla
ditta Tamborini. E eolla deeisione della
causa, la vertenza sul diritto di rieupera sam senza
oggetto,
poiche, 0 il diritto di prelazione esiste e vien
ammesso sia nella persona deI Balmelli sia in quella
deI Vismara, e allora Ia prima alternativa dei patto si
e verificata e eade la seconda. 0 il diritto di preiazione
vien dichiarato nullo, e aHora la proprieta passem alla
ditta Tamborini libera e franea: e l' esercizio deI diritto
di ricupera, ehe dipenrle dalla morte dei Bernasconi
ecc. (in questo caso, non
piil proprietario), sam diventato
senza oggetto.
Ond'e ehe, impostata esattamente, la questione da
decidersi eonsiste nel sapere, se il diritto di prelazione
previsto dall'istromento 19 ottobre 1915 era eedibile
al Balmelli ;
in easo negativo, se questo diritto. spetti
aneora al suo titolare originario Vismara.
-n primo quesito non trova risposta diretta in
nessun disposto deI CCS, il quale, all'infuori di quanto
dispongono gli art. 681, 682, 959
CCS e 216 eap. 3 CO,
disciplina la materia in modo affatto sommario. La
decisione deve quindi essere desunta dall'interpretazione
della legge seeondo
Ia natura deI patto di preiazione
ObIigationenrecht. N° 71. 469
e dei diritti ehe ne risultano, avendo speeiale riguardo
al sistema ed allo spirito della legisiazione ed ai lavori
preparatori.
a) La natura giuridica deI patto di prelazione e
eontroversa. Se dovesse essere eonsiderato eome un
semplice patto preliminare (pactnm de eontrahendo)
a sensi delI'art. 216 eap. 2
CO, 0 eome un patto che desse
vita ad un eosidetto diritto eostitutivo (Gestaltlings-
recht, v. Ia definizione
in OSER, Comm. deI CO, tradu-
zione italiana. p. 775 oss. 5 e 782 oss. 4), Ia cedibilitä.
deI diritto risultante dal patto di prelazione a favore
deI venditore dovrebbe essere senz'altro negata, poiehe,
secondo
la dottrina piil aeereditata, tanto un patto de
contrahendo ehe
un diiitto eostitutivo non sono, di
regola, suseettibili
dieessione. Ma a prescindere da
queste teoriehe sulla eostruzione giuridiea del patto,
delle quali nessuna prevale nella dottrina e nessuna fu
accolta senza riserva dai commentatori deI
ces (v. LEE-
MANN, Comm. all'art. 685; OSER, Comm. CO p.972,
ROSSEL e MENTHA, Diritto svizzero, vol. II p. 224 ;
ALLGÄUER, Monografia sul diritto di rieupera. prelazione
eee. p. 28), Ia
eedibilita ineondizionata deI diritto ri-
sultante dal patto di preiazione appare esclusa dalla
presunta
volontä. delle parti, da dedursi dallo seopo
ehe
col patto stesso esse intendono, di regola, eonse-
guire.
E bensi vero ehe, qualche volta, il fine deI patto
di preiazione e meramente patrimoniale e indipendente
da ogni eonsiderazione insita neUe persone dei contraenti.
Cosi nell'ipotesi in eui taluno, mosso da necessita tem-
poranea di denaro, venda
a prezzo vile ed abbia fiducia
di avere entro breve termine
la somma necessaria per
riprendersi la cosa di eui si spogliö nel caso ehe sia riven-
duta. Ma, all'infuori di questa ipotesi,
il diritto di pre-
lazione ha natura. se non strettamente, almeno pre-
valentemente personale.
Si e, generalmente, in vista
di rapporti di famiglia, di vicinato e di amicizia, ehe
tale
patto vien eostituito : il fondo dev'essere mantenuto
470 ObHgatlonenrecbt. N° 71.
nella famiglia e si intende evitare ehe passl m mano
di persona
nongrata eee. In tutte queste ipotesi, il
, patto, se non strettamente, appare siffattamente
inerente alle persone
da far presumere ehe le parti
abbiano inteso eseluderne la eedibilita per libero negozio.
Tale l'opinione dei eommentatori quasi unanimi,
mnntre
d'altro canto, nessuna ragione milita a favore di es-
duderne la eedi'ßilita in modo assoluto (v. LEEMANN e
OSTERTAG, Commenti agli art. 681, 682 e 959 CCS;
WIELAND, Nota all'art. 681; FICK, Nota 20 e seg. all'art.
CO ; CURTI-FoRRER, Nota 16 all'art. 881).
Allo stesso risnltato si giunge
in base ai eonsiderandi
seguenti :
n patto di prelazione costituisee un rapporto
di diritto bilaterale.
Da un canto, il diritto deI venditore
di riaequistare i beni a eerte eondizioni; dall'altro,
il
suo obbligo di solvere il prezzo e di adempiere alle eondi-
zioni stabilite fin
da principio nel eontratto 0 assunte
dal terzo. Questi
mutui diritti ed obblighi sono eorrelativi
tra venditore e eompratore. non ponno seindersi a danno
den'uno e dell'altro,
ne puö essere ammesso ehe, per
atto unilaterale, l'una parte 0 l'altra li eomprometta
o ne diminuisea
il valore. La circostanza invero ehe un
rapporto di diritto e bilaterale non e, in se, di ostaeolo
alla
eedibilita dei diritti persoBali ehe da quel rapporto
risultano
(BECKER, Comm. deI CO p. 613; OSER, Cons.
generali all'art. 164 p. 770 e eg.). Ma gli obblighi relativi
ehe ineombono alle
parti non possono . trasmettersi ehe
seeondo le regole dell'assunzione di
un debito (art. 175
e seg.
CO). In altri termini: l'obbligo spettante al titolare
deI diritto di prelazione di adempiere alle condizioni
previste dal
patto non potra. nella. maggior parte dei
casi, essere trasmesso effieacemente.
al eessionario se
non col consenso deI compratore. Suppongasi infatti
il caso in eui il prezzo da solversi dal venditore non sia
stabilito
in contanti, ma in somma da pagarsi entro un
certo termine dopo il trapasso. della proprieta 0 da
garantirsl eolla costituzione di ipoteea sul fondo stesso.
In queste ipotesi non sara indifferente al compratore,
ehe il titolare deI diritto di prelazione rimanga la persona
colla quale
l'ha stipulato e nella cui solvabilita esso ha
avuto fiducia ; 0 sia invece :;tltra persona, meno abbiente
o della quale esso non
puö ripromettersi il puntuale
pagamento deI prezzo pattuito a termine 0 la eui garanzia
personale dell'ipoteea appaia meno valida.
In questi
easi la
eedibilita deI credito e esdusa dalla natura de
patti aeeessori, secondo i quali, tra i diritti e gli oblighi,
il nesso e cosi stretto da non permettere ehe vengano
separati gli uni dagli altri, a meno ehe
il eontrario non
risulti dalla volonta delle parti 0 dalle eondizioni deI easo.
b) Indarno si obbietterebbe ehe, essendo il patto
di rieupera, seeondo l'opinione unanimente ammessa
(v.
LEEMANN, WIELAND ed OSTERTAG, I. c.), trasmis-
sibile per suecessione agli eredi dell'avente diritto, esso
debba, di conseguenza, venir eonsiderato eome senz'altro
eedibile a sensi dell'art. 164
CO. n ragionamento non e
concludente. Esso dimostra solo ehe il patto di prelazione
non
e un diritto strettamente personale, non ehe la sua
trasmissibilita per eessione debba essere presunta lecita.
Nell'uno easo si
tratta di trasmissione a titolo di sueees-
sione
universale, nell'altro, a titolo di sueeessione
golare, dunque in base a ragioni differenti, rette da
norme diverse. E, parimenti, non vale
il pretendere
come fa l'istanza eantonale, ehe, essendo
il diritto pigno-
rabile, esso debba essere considerato senz'altro eome
cedibile. Anzitutto questo rilievo dell'istanza eantonale
si applica al diritto di rieupera, non al diritto di prela-
zione.
Eil commento JAEGER, al quale il giudice eantonale
erroneamente si riferisee, dichiara ehe, all'infuori di
casi speciali,
il diritto di prelazione e im pignorabile
perehe non tramissibile (JAEGER, Oss. B all'art. 92 vol. I
p.
254).
Si e finalmente a torto ehe l'istanza cantonale cerca
conforto
per la sua tesi nelle legislazioni anteriori al
CCS. I disposti deI codice civile francese, ehe essa invoea
(art. 1649 e seg.), e cosi quelli deI codice italiano (cui fa
capo il eonvenuto Balmelli), non
si riferiscono al diritto
di prelazione ma al diritto di ricupera (0 di riscatto,
remere), il quale, se col prima ha qualehe punto di
analogia, ne differisce profondamente
in altri (cfr.
sulla diversita dei due diritti Pacifici-Mazzoni,
CC I vol. 12
p. 236 e seg.; 13 p. 14). Sotto Ia designazione di diritto
di ritratto (di detrazione, di riscatto oss.) siffatti
diritti
trovarono largo campo di applicazione nel diritto feo-
dale e gentilizio, allo scopo di conservare
il dominio
fondiario in famiglie
0 stirpi maggiori e dominanti
o
in possesso di eorporazioni edella gente originaria deI
paese eee.;
diritti 0 privilegi di easta, i quali, eonfor-
memente
al loro scopo, erano 0 deI tutte ineedibili, 0
trasmissibili solo a determinate persone od a date eondi-
zioni.
n diritto moderne li aboti in gran parte eome
restrittivi della liberta
"di eommereio (efr. art. 62 Cost.
federale), e di quelli ehe sopravissero restrinse l'efficaeia,
sia limitandoli in ragione di tempo, sia escludendone deI
tutto Ia trasmissibilitä. (eod. austriaeo 1074) e presu-
mendonel'ineedibilitä. (cod. eiv. germanieo 514). Delle
legislazioni svizzere anteriori al eodice civile, alcune vie-
tavano addirittura
il patto di prelazione (ad es. Argovia
e Soletta), altre, la maggior parte, (cosi,
in genere, le
legislazioni dei gruppi legislativi di
Zurigo e di Berna)
tendevano a diminuirne Ia
portata, diehiarando tali
diritti non eedibili
0 trasmissibili per successione solo a
determinate eondizioni (Berna,
Zurigo, Grigioni e Sciaf-
fusa). Questo eoneetto fu
seguito anche nel progetto deI
CC delle obbligazioni deI 1876/1905, "secondo il quale
(art. 1272)
il patto di prelazione era bensi suscettivo di
trasmissione per eredita, ma,
in assenza di patto con-
trario, non era cedibile
per contratto (efr. anehe Com-
missione dei periti, seduta 7 novembre
1902 p. 62 i. f.).
Nel easo in esame, Ia cedibilita deI
patto non risul-
tando
ne da stipulazione espressa, ne da nessun'altra
eondizione della fattispeeie, Ia eessione 16 marzo 1916
deI Vismara a favore di Balmelli dev'essere considerata
eome non valida.
5° -Non essende passato a Balmelli, il diritto di
prelazione in discorso sarebbe quindi rimasto privilegio
deI Vismara, se questi, con
atto deI 23 maggio 1918, non
vi avesse rinunciato. Ma la validita di" questa rinuncia
non fu esaminata dall'istanza cantonale. Essa viene
impugnata dal Vismara sotto moltepliei a lletti. L'adde-
bito dedotto dalla forma nella quale Ia rilluncia avvenne
(per sempliee
atto seritto, anzicebe per istrumento no-
tarile)
e indubbiamente infondato, in quanta ehe la
rinuncia ad un diritto non dipende dall'osservanza
di forma speciale, anehe se questa fosse imposta dalla
Iegge
0 sceita dalle parti per la costituzione dell'obbli-
gazione (art. 115
CO). Inoltre, l'annotazione della ri-
nuneia ebbe luogo, in seguito a diehiarazione scritta
deI Vismara e eie. bastava atermini dell'art. 964
CCS. Meno ovvia inveee e la soluzione in merito
all'argomento dedotto dal fatto ehe, nella diehia-
razione di rinuncia, sono riservati
gli eventuali diritti
dei terzi
, ed all'affermazione, ehe Vismara, il quale
per la cessione aveva conseguito
un prezzo di fehi. 1500,
sia stato indotto a rinunciare al diritto per errore inge-
nerato nella sua mente
da fallaei asserzioni e, in genere,
dal eontegno deI rappresentante deI Bernasconi e come
meglio alle asserzioni contenute negli allegati
deI eon-
venuto Vismara. Su questi due
punti l'istanza cantonale
ne si e espressa, ne ha portato l'istruzionedella causa.
Ond'e ehe, ammesso l'appello a carieo deI Balmelli ed a
favore deI Bernasconi,
per decidere la causa anche nei
rapporti
deI Vismara, gli atti devono essere rimandati
all'istanza cantonale per nuova istruzione e nuovo
giudizio nel senso dei eonsiderandi (cons. 5).
11 Tribunale Federale pronuncia :
La querelata sentenza e annullata e la causa vien
rinviata all'istanza eantonale per nuova istruzione e
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.