sam seien, sei es bei Prozessunfähigkeit des Klägers von
der Einreichung der Klage, bei Prozess unfähigkeit des
Beklagten von deren Zustellung, oder aber
von einem
gewissen spätern
Zeitpunkt an. Vorbringen du Parteien
aber, welches die nähere Prüfung von Verhältnissen
anregt, die von Amtes wegen zu
berücksichtig' n sind,
werden durch das Verbot des Art. a OG nicht betroffen
(AS 41 II S. 173 f. Erw. 1).
4. -
Ist die Prozessfähigkeit nach dem Ausgeführten
ein Teil der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit, so
bedarf es dazu der Urteilsfähigkeit und können Urteils-
unfähige
nicht selbst, sondern für sie nur ihre gesetz-
lichen Vertreter prozessual wirksam handeln (Art. 17 u.
407 ZGB). Wenn es auch dem kantonalen Prozessrechte
freisteht, die Vertretung
vor Gericht durch gerichtlich
bestellte Anwälte vorzuschreiben,
so beschlägt dies nur
die Postulationsfähigkeit ), während die Prozessfähig-
keit und die Art der Bestellung des gesetzlichen Vertreters
des Prozessunfähigen ausschliesslich vom eidgenössischen
Recht beherrscht wird. Nun spricht sich freilich das
Gutachten Ladame über die Urteilsfähigkeit der Be-
klagten nicht ausdrücklich aus. Indessen ergibt sich
aus ihm, dass, wenn auch die intellektuellen
Kräfte der
Beklagten nicht erheblich vermindert sind, doch
ihr
Gemütsleben stark gestört ist, ja jeden Gleichgewichts
entbehrt. Dieser Zustand schliesst vernunftgemässes
Handeln zweifellos aus, und zwar war dies mindestens
schon
zur Zeit der Anhebung der Klage der Fall, wif es
denn ihrem Offizialanwalt deshalb ja auch verwehrt
wurde, sich mit ihr wegen des Scheidungsprozesses ins
Benehmen zu setzen. Bedurfte sie infolgedessen für den
Scheidungsprozess eines gesetzlichen Vertreters,
für dessen
Ernennung nach den massgebenden Vorschriften des
ZGB allein die Vormundschaftsbehörde zuständig ist,
so genügte die blosse Bestellung eines Offizialanwaltes
durch das Prozessgericht nicht
und waren dessen Pro-
zesshandlungen daher ebenso unwirksam, wie es die-
Erbrecht. N° 4. 31
jenigen der handlungsunfähigen Beklagten selbst gewesen
wären. Dieser Mangel wurde nicht etwa dadurch geheilt
dass er
vor den kantonalen Instanzen nicht g, rügt
wurde; auch ergibt sich aus dem Verhalten des Beistandes
der Beklagten, dass er die Prozesshandlungen ihres
Offi-
zialanwaltes nicht genehmigt. Somit erweist sich das
ganze Prozessverfahren von der Zustellung der Klage
an als nichtig. Die Sache ist daher zu neuer Durchführung
des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bnndesgericht :
Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des
Appellationsgerichtes des
Kantons Basel-Stadt vom
17.
Januar aufgehoben und die Sache zu neuer Behand-
lung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
III. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
4. Sentanze. aa marzo 19aa della IIa sezione civile
nella causa Peverada, contro Peverada.-Schira.
Chi invoca un testamento orale deve dimostrare ehe il tes-
tatore non era in ista.to di ricorrere alle forme ordinarie,
vale a dire al testamento pubblico od all'olografo. La eon-
segna dell'atto aHa posta all'indirizzo deI magistrato
(Pretore), non soddisfa all'art. 507 ces, secondo il quale
il testamento deve essere deposto presso l'autorita dai
due testi. Anche Ie dichiarazioni ehe, a stregua dell'art.
507 i testi debbono fare al magistrato, sono elementi es-
senziaIi deI
testamento orale.
A. -Il 18 aprile 1919 (Venerdi Santo) i sigg. Silvio
Mella e Basilio Buzzilli, trovandosi al capezzale di Peve-
rada
Silvio in Loco, ammalato di grippe, redigevano i1
seguente testamento :
:32
Loeo, 18 aprile 1919.
)) In oggi alle ore 6 % pomeridiane al eapezzale delI'am-
I) malato Peverada Silvio fu Vineenzo, ai sottoseritti
) ha diehiarato ehe lascia erede universale la propria
moglie Peverada Severa nata Sehira eoll'obbligo ehe
) la prefata adempia ai legati diehiarati verbalmente sia
eoi enti mora1i eome eoi parenti ehe hanno diritto all'e-
l) reditä.. Assolutamente esclude dalla parte d'ereditä.
quelli ehe non sono eontenti di eio ehe la moglie sta-
bilisee e ehe e eonforme all'idea dellegatario proprio
) marito.
In fede : firmati :
Testimonio Silvio Mella fu Paolo.
Testimonio Basilio Buzzini fu Giov. Maria.
In un'aggiunta allo stesso atto, immediatamente dopo
la loro firma, i due' testimoni attestavano quanto segue :
( Loeo, 18 aprile 1919.
)) I sottoseritti testi diehiarano ehe il testatore ha di-
ehiarato quanto retro eome sua ultima volontä. testa-
mentaria autorizzandoli a provvedere per la debita
)) doeumentaziQne legale. Diehiarano in fine ehe il testa-
)) tore si trovava in istato di piena e eompleta eapacitä.
) a disporre e nel perieolo immin'ente di morte.
In fede i testimoni :
firmati:
) Silvio MeUa fu Paolo.
Buzzini Basilio fu Giov. Maria.
SuIle eondizioni neHe quali questi atti furono redatti
il Silvio Mella sopranominato, ehe aveva assistito il ma-
lato durante la malattia, sentito in seguito eome teste,
ebbe a
diehiarlfre : 11 Peverada stette a letto sei giorni
e la malattia aveva un eorso normale. Il medieo aveva
buone speranze. La antivigilia di Pasqua (18 aprile),
giorno nel quale il testamento orale fu redatto, l'amma-
lato si sentiva bene. Solo verso la sera il suo stato si
aggravo. Il testamento era giä. stato steso due giorni
) prima di Pasqua, quando l'ammalato si sentiva bene ...
In quel giorrro (18 aprile) il Peverada disse ) (indi-
rizzandosi ai
testi): Visto ehe siete presenti voi due
)) amici, approfitto per dettarvi le mie uItime volonta
)) ehe esposi giä. alla Severa (sua moglie, l'attuale eon-
venuta).
Noi stendemmo il testamento, ehe venne
)) poi letto al Silvio, ehe 10 trovo eonforme e noi .10
) firmammo, poi ehiamammo la Severa per - fargliene
parte ... ) Il Peverada stesso ci disse ehe il testamento
)) eosi steso era valido in eonformitä. dei CCS,
aveva letto a suo tempo.
Il Peverada moriva alle ore 7 % ant. deI 20 apri e
(giorno di Pasqua).
B. -Il giorno stesso della eonfezione (18 aprile),
il testamento era stato chiuso in una busta ehe il teste
Mella
SilviQ eonsegnava non raeeomandata, il 19 aprile,
alla posta di Loeo all'indirizzo deI Pretore di Loearno.
11 21 aprile il sig. Degiorgi Daniele, segretario-assessore
deI Pretore di Loearno, ehe si trovava per easo in Loeo,
ritirava dalla
posta il plico e 10 portava a Loearno,
dove fu pubblieato dal Pretore
il 25 aprile, alla presenza
de Peverada Attilio e Peverada Angelo, nipoti
dei testato.
C. -Con petizione deI 23 maggio 1919 Peverada
Nieolo fu Vincenzo, fratello dei defunto Angelo ed
Attilio Pio Peverada, suoi nipoti ed eredi legali (come
eonstata
l'istanza eantonale), per se ed a nome deI
fratello Franceseo, assente, ehiedevano
in linea principale
ehe
il testamento fosse dichiarato nullo e ehe la vedova
Severa Peverada fosse
tenuta aprestarsi aHa divisione
dei beni relitti dal de euius, previo inventario e
stima
a mezzo di notaio. Chiedevano, in linea subordinata,
ehe
la convenuta fosse ritenuta erede universale eon
vineolo di sostituzione e eonseguentemente obbligata
a prestarsi a
quanto e prescritto dall'art. 490 CCS
e quanto meno ad eseguire i legati di cui nel testamento
e parola.
D. -Il Pretore di Loearno respinse tutte le domande
di petizione.
AS 48 II -1922
Erbrecht N° 4.
La sentenza fu confermata, dal Tribunale di Appello
dei Cantone Ticino con giudizio deI 17 gennaio 1922,
dal quale Angelo ed Attilio Peverada si appellano al
Tribunale federale nei termini e nei
modi di rito, ripro-
ponendo a giudicare
Ie conclusioni dedotte in sede
cantonale.
Considerando in diritto :
Da deddersi e Ia questione di sapere se il testamento
soddisfi alle condizioni prescritte dagli
art. 506 e 507 ces
per Ia validita deI testamento orale.
- -II testamento orale eostituisee una forma speciale
e straordinaria di disposizione di ultima
volontä. non
ammissibile se non nei casi tassativamente eontemplati
daUa legge. A chi. intende prevalersi di
un testamento
siffatto (nel
caso in esame dunque, alla convenuta)
incombe
anzitutto la prova ehe esso era ledto, vale
a dire ehe
il testatore era impedito di rieorrere alle forme
ordinarie di testamento
(RU 44 II p. 350), eioe aHa
forma pubbliea od a quella olografa. Chiedesi se Ia eon-
venuta abbia fornito questa prova. In sede cantonale
essa ha dato opera a dimostrare ehe le condizioni di
luogo e di tempo
neUe quali jl testamento fu fatto e
l'aggravarsi, subito dopo,
deHo stato deI testatore, 10
avessero impedito di aver ficorso alla forma pubblica
o notarile.
Ma non occorre dncidere se Ia convenuta abbia
raggiunto Ia dimostrazione
di questa tesi perehe, comun-
que, essa non
ha provato ehe il testatore non fosse in
istato di servirsi dell'altra forma ordinaria di testa-
mento, delIa forma olograta. In altri termini, essa non
ha dimostrato ehe il testatore fosse illetterato ed inca-
pace di scrivere anche le poche e semplici parole ehe
costituiscono
il suo testamento 0 ehe, pur essendo in
generale capace di serivere, non
10 fosse nel momento
particolare in cui
il testamento fu fatto per Ie condi-
zioni speeiali
neUe quali versava. Nulla risulta dall'in-
c!lrto a favore di questa ipotesi. Il costituto precitato
(stato di fatto lett. A) deI teste Mella starebbe piuttosto
per
la tesi contraria. Mella depone in modo assai parti-
eolareggiato sullo stato dell'ammalato e riferisce i pro-
positi
da esso tenuti immediatamente prima e dopo Ia
confezione deI testamento. Ma in niun modo il teste
fa cenno
ad una impossibilita nella quale il disponente
si sarebbe
trovato di stendere esso stesso il testamento.
Non per neeessita,
ma perehe i suoi due amid MeHa e
Buzzini si trovavano casualmente insieme al suo eapezzale,
l'ammalato preferi
la forma orale ehe riteneva senz'altro
leeita e ehe forse gli
tornava piil comoda della forma
olografa.
L'ammalato stava bene, parlava e rideva,
riferisce
il teste. II suo stato generale non 10 impe-
diva di rieorrere al testamento olografo e ehe a
eiö
ostassero impedimenti speciali (per es. paralisi deI
braccio
0 deUa mann 0 altro impedimento fisieo all'uso
della penna ecc.), non vien nemmeno allegato.
Nel caso
in esame quindi la forma orale deI testamento
non era lecita (cfr. RU 44 II p. 350; 45 11 p. 370).
2. -Ma anche a prescindere da questo prima punto,
il testamento si appalesa irrito e nullo per molteplici
violazioni
den'art. 507 CCS.
a) A stregua di questo disposto, Ia disposizione orale
deve essere deposta
senza indugio presso un'auto-
ritä. giudiziaria. Nel caso in esame essa non fu deposta
direttamente dal
Pretore ma consegnata alla posta
al suo indirizzo. Pur ammettendo che questa consegna
sia
avvenuta senza ritardo (il testamento fu fatto
alle 6 % di sera e Ia impostazione avvenne il giorno
dopo), chiedesi se questo mezzo di trasmissione deI
testamento
all'autorita sia conforme alla legge La riposta
e negativa. Nella sentenza Almeras contro Weller (RU
45 II p. 527) il Tribunale federale ha dichiarato che
l'espressione
senza ritardo non significa solo imme-
diatamente,
ma anche direttamente , senza interme-:
diari (sans
dHours), ed ha annullato un testamento orale
che
era pervenuto all'autorita per il tramite di terze
Erbret',ht. N° 4.
persone. Il prineipio posto dalla sentenza precitata
trova applieazione anehe nel easo attuale. La Iegge
non eonosee intermediario
tra i testi testamentari ed
il magistrato 0 il suo uffieio. Per un seguito uninterrotto
di operazioni affidate ai soli
testi e sueeedentesi senza
soluzione di
eontinuita, la legge ha inteso impedire ehe
10 seritto sia alterato per opera di un terzo. A questo
seopo non soddisfa Ia trasmissione deI
testamento per
mezzo postale.
U n plieo eonsegnato alla posta passa di
regola per
diverse, qualehe volta per molte mani, e taluni
mezzi deI trasporto postale offrono, in date eondizioni
(in momenti
ai disservizio post ale 0 ferroviario eec.),
searsa garanzia ehe arrivi ineolume a destinazione.
La consegna deIl'atto per mezzo postale non e quindi
eoneiliabile eolle eautele ehe Ia legge affida ai soli testi,
gli obblighi dei
quaii, per l'importanza della loro missione,
devono essere
interpretati eon rigore. Oltre ehe in tali
ragioni, questa tesi trova conforto anehe nella lettera
della legge. L'espressione tedesea niederlegen signi-
fiea,
in sense proprio, l'azione deI trasporto diretto
della eosa al luogo di destinazione. Non essenzialmente
diverso
e il sense dei termine deporre di eui fa uso
il testo italiano, non potendos! dire, ove si voglia espri-
mersi
in termini propri ed esatti, ehe si ( depone qualche
eosa inviandola al destinatorio per mezzo postale.
Eil testo
franeese
e ancora meno dunbio poiehe parIa di remettre
l'ecriture entre les mains d'une auto rite judieiaire.
Aggiungasi ehe secondo l'art. 507 il deposita den'atto
presso il magistrate deve essere fatto dai due testi (( La
disposizione orale ... e firmata da ambedue i testi e poscia
deposta dagli stessi...
), condizione ehe sembra prati-
eamente ineoneiliabile con una eonsegna aHa posta e
ehe, eomunque, non si verifiea nel easo in esame in
eui l'impostazione venne
fatta da un teste solo.
b) Seeondo l'art. 507 i testi debbono dichiarare all'au-
torita eompetente ehe il testatore ha manifestato loro
Ia
sua ultima volonta nelIe particolari cireostanze da
Erbrecht NO 4.
loro indicate . Questo proeedimento fu omesso deI
tutto. I testi non comparvero davanti al Pretore, non
vi fecero nessuna dichiarazione e l' autorita proeedette
semplicemente
aHa pubblicazione deI testamento, come
se si
trattasse di un testamente notarile od olografo.
Questa inosservanza di
un preciso preeetto di legge
basterebbe
da sola a rendere il testamento irrito e nullo.
3.
-L'istanza cantonale pur, riconoseendo implici-
tamente ehe alcuni preeetti delI'art. 507 non sono stati
osservati, attribuisce loro solo valore di disposizioni
d'ordine,
la eui trasgressione non infirmerebbe la validita
deI testamento. Questa opinione,
gia. espressa dallo
stesso giudiee
in altra sentenza (causa precitata Schulze
contro Pizzorno,
RU 44 II p. 345 e seg.) fu diehiarata
erronea
da questa Corte. Il testamento orale e atto so-
lenne e
tutte le formalita ehe la legge per esso prevede
sono di rigore ed eguaimente indispensabili aHa
sua
validita.
4.
-Per i motivi ehe preeedono il testamento Peve-
rada deI 18 aprile 1919 deve quindi venir annullato
senza che oceorra esaminare
Ie altre obbiezioni sollevate
dagli appelIanti (per es. esistenza di
un pericolo di morte
nel senso delI'art. 506; ammissibilita dei deposito deI
testamento presso
il segretario deI magistrato 0 la sua
Caneelleria, anzicche direttamente presso il magistrato
stesso ecc.).
Tutte queste questioni devono essere riser-
vate.
11 Tribunale federale pronuncia :
L'appello e ammesso.