Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
9. Februar in Sachen Schwyter ausgesprochen hat, -
die Verhältnisse des
Schuldners in tatsächlicher und recht-
licher Hinsicht einer neuen Würdigung zu. unterziehen
sind,
um das Vorhandensein der Voraussetzungen nach-
zuprüfen, an welche die
VO die Bewilligung der Rechts-
wohltat knüpft.
Demnach
hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die
Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen
an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
10. Sentenza. 27 febbra.jo 1917 in causa Ca.ssani.
Proroga generale delle esecuzioni a norma dell'ordinanza fede-
rale 16 dicembre 1916. -L'inventario previsto all'art. 5
dell'ordinanza e base deI giudizio di proroga: esso deve
quindi precederlo. -Obbligo deI giusdicente di esaminare
tlibri di commercio deI debitore. Inammissibilita della no-
mina a commissario deI rappresentante deI debitore.
A. -Giuseppe Fisse, negoziante :di antichitä e di
oggetti
d'arte in Lugano eon succursali in Ginevra e
St. Moritz, ehiedeva il 17 gennaio 1917 alla Pretura di
Lugano-Cittä che gli venisse' concessa Ia proroga generale
delle eseeuzioni fino al
30 giugno 1917 confonnemente
all'ordinanza 16 dicembre 1916 deI Consiglio federale.
All'istanza, firmata
in suo norne da E. Bernaseoni, ragio-
niere
in Lugano, il debitore Fisse univa un inventario
delle merci deI suo magazzeno
in Lugano, ehe aceusava
on attivo di 40,238 fr., ed un elen co dei suoi creditori
indicante
un passivo di 19,784 fr. 05 ct. : bilancio attivo
20,453 fr. 95 ct. All'udienza deI 14 febbrajo 1917, nella
quale il debitore era assistito dal soprannominato sig.
N°. 7 in diesem Bande.
unu Konkurskammer. N° 10.
Bernasconi, la ditta Edoardo Cassani in Treviglio faceva
opposizione alla domanda di proroga adducendQ : che
non risultava che l'inventario fosse stato eretto dall'uf-
ficio delle esecuzioni, ehe
il debitore non aveva prodotto
i suoi libri e registri di commercio, ehe nell'inventario
non figurava rimporto degli oggetti che Fisse aveva in
deposito 0 consegna per conto Cassani di un valore di
17,674 fr., in riguardo dei quali a Cassani spetterebbe
eventualmente
un credito dello stesso importo, qualora
gli oggetti fossero
stati alienati 0 non potessero phi venir
rivendieati; ehe, parimenti, non erano stato indicate
nell'inventario le merci deI debitore esistenti nelle
sue-
cursali di Ginevra e di St. Moritz e che, finalmente,
neU' elen co dei creditori allestito dal debitore e presen-
tante quindi nessuna garanzia, il credito Cassani dipen-
dente da circolazione cambiaria non flgurava ehe per
4048 fr., mentre in realta esso era di 4677 fr. 40 ct.
B. -Nella sua risposta il debitore non contestava in
sostanza le allegazioni di Cassani: ammetteva ehe l'in-
ventario
era opera sua, ehe esso non conteneva gli oggetti
avuti in consegna da Cassani e neanche le merci delle
succursali
di St. Moritz e di Ginevra, ma riten eva ehe
l'inventario potesse poi essere eompletato da! Commis-
sario delegato. Ammetteva pure che
il credito Cassani
fosse superiore di circa 600 fr. a quello indicato neU' elenco
dei creditori,
ma faceva osservare ehe esso non alterava in
modo essenziale il bilancio ehe accusava un attivo di
20,000 fr. Il debitore conehiudeva domandando il rigetto
dell'opposizione sollevata da Cassani.
C. -n Pretore di Lugano-Cittä, accogliendo gli argo-
menti
addotti dal debitore, cnn deereto deI 14 febbrajo
1917 deeideva:
1° L'istanza di Giuseppe Fisse a ammessa e di eonse-
guenza gli
e coneessa la proroga generale delle esecuzioni
fino
a1 30 giugn.o p. v.
20 E nominato corumissario dell'istante, ron le attri-
buzioni di cui alle ordinanze feder ale, il sig. Bernaoconi
AS 43 111 -1917
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Enrico in Lugano. Il commissario erigera immediatamente
un accurato inventario di
tutte le merci di proprieta di
Fisse
0 in deposito presso 10 stesso nei -magazzeni di
Lugano,
St. Moritz e Ginevra ecc.
D. -Contro questa deeisione CassalJi rieorre al Tribu-
nale federale a mente dell'art. 4 dell'ordinanza precitata.
Rieonfermandosi nei motivi addotti davanti all'istanza
cantonale.
il -rieorrente conchiude domandando ehe,
annullato
i1 deereto querelato 14 febbrajo. il Pretore di
Lugano abbia :
1° Ad ordinare immediatamente:
a) L'allestimento, a mezzo dell'ufficio di Lugano e. per
sua delegazione, degli
uf:fici di St. Moritz e di Ginevra.
dell'inventario di
tutte le attivita e merci in possesso deI
debitore, siano esse
sua proprieta od in semplice deposito;
b) l'immediata produzione in Pretore da parte del Fisse
deI suo bilancio completo e dei suoi registri di eommereio.
2° A eonvoeare al piiI presto una nuova adunanza dei
ereditori per Ia presentazione della situazione
esatta
deI debitore e par Ia deliberazione sulla di Iui domanda
. di proroga.
Considerando -in diritto:
1° -L'art. 5 dell'ordinanza deI Consiglio federale
16 dicembre 1916 concernente Ia proroga generale delle
esecuzioni fa obbligo all'Autorita di eoncordato (nel
Cantone Ticino,
il Pretore) di ordinare. l'inventario
dei beni deI debitore,
tostoche essa abbia rieevuto la
domanda di proroga. Quest'inventario e da erigersi
dall'ufficio delle esecuzioni (art. 163 e 164
LEF) e forma
base e requisito essenziale
(e non solamente provvedi-
mento facoltativo, eome prevedeva
r ordinanza preee-
dente del 28 settembre 1914, arte 15) di tutto il procedi-
mento di proroga, come ha diehiarato recentemente il
Tribunale federale nella sentenza 23 febbrajo 1917 in
causa Baerlocher Co. contro Presidente deI Tribunale
di Vevey. L'inventario di eui all'art. 5 deU'ordinanza
und Konkurskammer. N° 10.
non pub quindi venir sostituito, ne da inventario eretto
dal debitore -ehe non darebbe affidamento di essere
completo e di contenere una stima imparziale delle atti-
vita -neo come ammette erroneamente il Pretore, da
un inventario eretto dal commissario delegato dopo
ehe Ia proroga e stata accordata. Infatti, l'inven-
tario di eui all'art. 6 dell'ordinanza non va confuso
con quello di cui
e parola neU' art. 5. I1 primo. pos-
teriore all'ammissione della proroga, non
e richiesto in
modo assoluto, ma solamente ove si reputi opportuna Ia
nomina
di un commissario delegato, e deve abbraceiare
anche le
passivitd deI debitore. Il seeondo invece non
comprende ehe le
attivita e deve precedere Ia decisione
sulla proroga, di eui forma base.
Ond'e ehe ove, come
nel ca so in esame, l'inventario den'art. 5 eretto dal-
l'ufficio delle eseeuzioni faeeia difetto,
la deeisione e
effetta da vizio radicale e deve quindi essere annullata.
NeUa fattispecie l'erezione di un inventario colle eau-
tele volute dalla legge era tanto piiI necessaria in quanto
ehe quello presentato dal debitore era incontestatamente
ineompleto.
poiehe non comprendeva le merei delle suc-
eursali : inoltre, l'esame della questione, se
il debitore
fosse nell'impossibilita
di soddisfare i suoi ereditori 801-
tanto momentaneamente e solo per effetto degli avveni,.
menti di guerra (art. 1
dell'ordinanza), esigeva ulla stima
imparziale delle merci (antichita e oggetti d'arte)
inven-
tariate, come quelle ehe non hanno prezzo corrente 0 di
mereato,
ma non possono essere vaIutate se non da periti.
2° -L'operato deI Pretore e censurabile per altri
motivi aneora. L'ordinanza prescrive (art. 1 al. 2 e art.17)
ehe Ia domanda debba essere corredata dalle
prove
necessarie
(bilancio, elenco dei creditori, libri di eom-
mercio ecc.), per eonstatare
10 stato patrimoniale deI
debitore. E pacifieo ehe
le prove presentate dal debi-
tore non coneernevano ehe il suo magazzino in Lugano
e non tenevano conto.
ne delle attivita ne delle passivitä
delle succursali: inoltre l'elenco dei ereditori era stato
5 Entscheidungen der Schuidbetreibungs-
contestato e la contestazione era stata parzialmente am-
messa dal debitore
stesso anche per riguardo a11' ammon-
tare dei debiti ivi menzionati. In queste condizioni
l'esame dei libri e registri di commercio
deldel; itore era
mezzo di indagine indispensabile
afjinche il Pretore
potesse formarsi un'opinione oggettivaed indipendente
delle
stato patrimoniale di quest'ultimo : esso non
avrebbe dunque dovuto pronuneiare prima
di avere
assunto questo mezzo di prova.
-Inammissibile e finalmente la nomina deI rap-
presentante deI debitore
E. Bernaseoni. a eommissario
delegato. Nell'intento della legge (ordinanza art.6, 7 e 15)
il commissario deve anzitutto curare gli interessi dei
creditori di fronte al debitore : esso veglia a ehe il debi-
tore non commetta
atti a loro detrimento ed e persino
tenuto a provocare la revoca della proroga, qualora gli
consti ehe il debitore viola gli obblighi ehe
la legge gli
impone
0 ehe la proroga fu da esso ottenuta con false
indicazioni ece. Non
e dunque conforme a110 spirito della
legge
ne allo seopo ehe essa si prefigge il nominare a
curatore
una persona ehe per riguardo ai suoi rapporti
personali
0 contrattuali col debitore sara proclive a
favorirne gli interessi.
4° -Da questi motivi risulta ehe il decreto querelato
14 febbrajo 1917 deve essere annullato. Il Pretore
dovra
anzitutto ordinare l'immediata erezione di un inventario
completo all'ufficio di
esecunione di Lugano, il quale avra
ricorso agli uffici di Ginevra e di St. Moritz per l'in-
ventario delle
succursali: esso esigera dal debitore Ia
produzione dei libri e dei registri di commercio e di
un
bilaneio completo ed esatto e quindi convochera una
nuova adunanza dei creditori coniormemente agli art.2 e 3
dell' ordinanza
per la discussione e per nuova delibera-
zione. Gli oggetti
dati in deposito 0 consegna al debitore
dovranno essere menzionati neU'inventario come
attivita
appartenenti a terzi e non entreranno quindi in linea
di conto per
il computo dei bilancio, poiche la proroga
' 1 Konkurskammer. N° 11.
non ha tratto che alla sospensione di atti esecutivi e laseia
intatte le ragioni ehe terzi possono avere sugli oggetti in
possesso deI debitore.
Pronuncia:
I1 ricorso e ammesso nel senso dei motivi.
11.
Entscheid vom a7. Februar 1917
i. S. Itonkursamt St. Gallen.
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden in Gebührenstrei!ig-
keiten. -Grundsätze über die Verlegung der Inkassogebuhr
i. S. von Art. 19 GT z. SchKG.
A. -Der heutige Rekursgegner J. F. Seeger in St. Gal-
len
hatte am 21. Januar 1915 aus der Konkursmasse
Theodor Seeger die Liegenschaft
Cafe Xeumanll, Oberer
Graben 2 in St. Gallen ersteigert. Sämtliche auf dieser
haftenden (Eigentümer-) Grundpfalldtitel waren bei der
Eidgen.
Bank St. Gallen als Faustpfand hinterlegt. Nach
den Steigerungsbedingungen hätte für gewisse auf grund-
versicherte Forderungen entfallende Beträge Barzahlung
erfolgen sollen, doch unterblieb diese, weil die Faustpfand-
gläubigerin sich
mit dem Ersteigerer dahin verständigt
hatte, dass der ihr zukommende Betrag mit einem jenem
bewilligten Darlehen verrechnet werde
und die Eidg.Bank
die Grundpfandtitel weiterhin als Faustpfänder behalte.
Das Konkursamt verrechnete für die Beträge, für welche
Barzahlung vorgesehen war, eine Illkassogebühr
VOll
160 Fr. und deckte diese aus dem allgemeinen Massever-
mögen.
Als
'der kantollalen Aufsichtsbehörde die Rechnullg des
Konkursamtes als Konkursverwaltung im Konkurse Th.
Seeger zur Genehmigung unterbreitet wurde, beanstan-
dete diese die
Verlegung der Gebühr auf die Masse und
teilte dem Amte mit, dass
damit der Ersteigerer edel' die