Civilrechtspllege.
oilbet, oeftel;t im borliegenben ljaU in Der .!tör"erberrenung. iefe
.!tör"erber!enung ift aUerbingß augefügt morben in einem lRetuf
l)cmbef, oei 'oem etUe ?Bef(agten -mte aud) bel' .!trager -oeteiHgt
Il aren, unb eß fönnte baljer fd)einen, aIß 00 ber lRetufljanbe aIß
bie "gemeinfame anbfung" im '5inne beß IUrt. 60 DlR auf3u
faffen fei; barauß mürbe fid) betnn 'oie bom .!tIäger geaogene ljo
gerung ber '5oUbetrt)aft 'oer SJmtoef ag1en ?Brunner unb enoffen
ergeoen. IUUein im 'tlorfiegenben ljaUe ift bel' äter, ber 'oie er
lenullg oeigeorad)t I at, ermittelt. ?illenn mm etud) bann, menn
oei einer .!tör"erberIel ung (ober ötung) im lRaufljcmbel ber
äter nid)t ermittelt merben fann, eine '5oUbarljaft etUer iSetei
ligten anauneljmen tft -mie bie ba ?Bllnbengerid)t in feinem
Urteife 'tlOm 4. il1obemoer 1899 in '5ad)en SJafliger gegen Sten
unb enoffen, IU. 6. XXV, 2. eU, '5. 817 ff., fne3. '5.822 ff.
rro. 4 auiSge,,,rod)en l)at -, fo l)at biefe ftrenge aftung niLtt
la oll greifen bann, menn bel' äter oefannt ift. '.Denn biefe
ftrenge SJaftung l at gerabe bartn il ren runb, baB ber mirffid)e
äter ber erIeßung niLtt ermittelt merben fonnte, unb nun bie
5Berudeilung eineß einaigen ober einiger ber eifnel)mer aum
'5d)abenerfa offenoar ber ered)tigfett miberf:pred)en mürbe, mäl)
renb bod) natürUd) ein '5d)abenerfal ani"ruLt oeftel)t; eß l.llrb eine
'lRittäterfd)aft unb el)Hfenfd)aft "rafumiert. 3ft ber äter, ober
flnb bie äter, ermltteH, fo faUt biefe rmägung fort; unb e
fann alßbann nid)t gefagt merben, baf; 'ocr lRcmfl)anbel in ber
?illeife aur Jrör:pcrbedeßung in urfad)1id)en Bufammenl)ang ge
orad)t merben fönnte, baß er nIß bie gentelnfQme f Ltulbljafte
SJanblung 'tuföufllffen 1 J ire. SJier ift 'tlieImef)r bie SJ 'tftung nuf
ben Url)eoer au oefd)rünfen; 'oie Übrigen eHnel)mer beiS tRauf:
9anbe( erfd)einen, nur al foldje, mit ?Be ng auf He fd)äbigenbe
anbhtng meber aliS ;mittat er, nod) a ef)ilfen. SDaß a!tierte
Urteil in '5ad)en äf!iger rünt benn aud) biefen n: lU aUßbritctLid)
offen ( S. 823). ( ergL f)ieau aud) ?B ?B 830; tI. :f)r.
?Bu rell) a rbt in 5Berl). be fd)meia. 3uriftennereinß, 1903, B f
fd)meia. lReLtt, 91.'ij., ?Bb. XXII, '5. 570 f., unb nun aud) mor:
entm. aUnt icl meia. B iS, IUrt. 1064.) lUud) in blefem unfte ift
fonad) ba angefod)tene Urteil au beftätlgen.
IV. Obligationenrecht. N° 39.
emltad) f)at baß lSunbcßgerid)t
erfannt:
vie ?Berufung mir nogell.liefen unb ba6 Urteil be Doergerid)tß
he .!tanton6 ?Bafef 2anbfd)aft bom 2. :!)eöcmoer 1904, fomeit
angefocl)ten, in aUen etren oertäligt.
39. Sentenza del 5 maggio 1905 nella cattsa Fratelli Barbieri
contl'o Ferrazzini.
Regolarita della dichiarazione di :ippello; indicazione delle con-
clusioni. Art. 67, aL 2 OGF. Domanda in risarcimento per
sequestro infondato. Art. 278 LEE'. -Prescrizione della
domanda; applicabilita dell' art. 69 0 dell' art. 146 CO ? -80s-
pensione 0 interruzione della prescrizione't Art. 297, 310
LEF, 154 e 157 CO. -Domanda di indennizzo per inos-
servanza di contratto compra.-vendita. Art. 11000.
A. -Il Tribunale distrettuale di Mendrisio, eon seutenza
9 aprile t904, aveva pronunciato :
- 11 Iibello 21 maggio 1898 e ammesso in parte, nel senso
ehe
il signor Ferrazzini Angelo deve rispondere verso la Ditta
Fratelli Barbieri dei
soli danni materiali eausati dalla inese-
euzione
deI eontratto; l'azione per danni materiali e morali
dipendenti dall' indebito sequestro e respinta, dovendosi ri-
tenere la stessa preseritta.
II. Il signor Ferrazzini Angelo rifondera per indennizzo
danni dovuti
eome sopra ai fratelli Barbieri 600 fr.
B. Il Tribunale di Appello, eon sentenza 29 ottobre 1904,
ha pronuneiato : I dispositivi prima e secondo den' appellato
giudizio
sono eonfermati.
Appellante da quest ultimo giudizio la Ditta Fratelli
Bar-
bieri, Ia quale eonehlude negli odierni dibattimenti doman-
dando:
Ia riforma deI giudizio di appelIo nel senso deI ri-
getto delI' eecezione
di preserizione e eonseguentemente au-
menta delI' indennizzo fissato dall' istanza eantonale; nel men-
tre
Ia eonvenuta conchiude aHa eonferma deI giudizio di ap-
pello.
Civilrechtspßege.
Considerando :
In line(t di fatio: 1. Con contratto 22 agosto 1893, la
Ditta FrateIli Barbieri, da Gorgonzola, vendeva a
Ferrazzini
r
negoziante in Mendrisio, quintali duecento di semeHno Bombay
bigarre, a
28 fr. oro al quintale, spedizione pronta, merce
resa franco vagone Genova
transito, pagamento meta cou-
tanti con
1 % di seonto, meta a 60 giorni per tratta.
Avute
per? informazioni poco rassieuranti sulla solvibilita
deI Ferrazzini,
Ia Ditta Barbieri si rifiutava di eseguire il
eontratto alle eondizioni di pagamento piu sopra accennate,
ed esigeva ehe
il pagamento avvenisse a pronti contanti per
tutta la meree
eoII' 1 % di seonto. Con lettera 31 agosto
1893 Ferrazzini si dichiarava d'aecordo con queste nuove
eondizioni, domandava solo che prima
Ji spedire Ia merce
gli fosse rimesso
un campione, a meno ehe la Ditta Barbieri
fosse sicura ehe la merce non era avariata, e ehiedeva inoitre
che
gli fosse comunicato il norne dell' auto re delle informa-
zioni sfavorevoli date sul suo eonto.
All' arrivo delIa meree a Mendrisio,
il eommittente rifiuta-
vasi di prenderne eonsegna, dando nella sua lettera
deI
6 settembre per motivi deI rifiuto, ehe non gli era stato tra-
smesso prima un eampione; che non gli era stato eomuni-
eato il norne dell' auto re delle informazioni e ehe, in luogo
dei
200 quintali, emno stati spediti solo 160.
Un aecordo fra le parti non essendo intervenuto,l'11 set-
tembre
1893 il committente faeeva praticare UD sequestro
sulla merce speditagli,
in garanzia dell'indennizzo al quale
pretendeva di aver diritto
per eseeuzione difettosa deI eon-
tratto, e iniziava in seguito eontro Ia speditrice un' azione
davanti
i tribunali ticinesi in rieonoscimento di 5000 fr. per
danni materiali e morali.
Nel frattempo, eerto
Sebastiano Peeehi, agente a norne
della Ditta Barbieri, otteneva dopo diverse peripezie,
il pro-
scioglimento della merce sequestrata mediante cauzione di
4000 fr. e Ia rivendeva, un vagone a L. 30.75 al quintale,
l'aUro va gone al medesimo prezzo, ma eon uno seonto di cen-
tesimi 42 al quintale a causa di avarie riscontrate.
IV. Obligationenreeht. No 39.
N eHa eausa intentata da Ferrazzini, la Ditta Barbieri ri-
spondeva con una domanda riconvenzionale di 1878 fr. 70, da
rifondersi dall' attore al convenuto per inesecuzione
dei con-
tratto e per indebito sequestro, somma che veniva decomposta
nelle
poste seguenti :
nolo di due vagoni dal 7 aU' 11 settembre .
trasporto secondo fattura .
nolo di due vagoni dal 12 al 21 settembre.
viaggi a
Milano e Mendrisio
perdita sulla vendita della merce.
per eonsultazioni e rappresentanze
Fr.
24-
304 70
180-
50 -
320-
1000-
Totale, Fr. 1878 70
Con sentenza in eiden tale di prima e seeonda istanza Ia
Ditta Barbieri non veniva ammessa a far valere la propria
riconvenzionale
neUa causa sulla validita deI sequestro, per cui
Ia stessa dichiarava di rimettere ad altra sede l'azione per
danni. La domanda Ferrazzini veniva poi decisa eon sentenza
14 ottobre 1896, dal Tribunale di Mendrisio, nel senso deI
rigetto della pretesa e conseguentemente annullazione deI
sequestro.
Un anno dopo, il 17/22 settembre 1897, il Ferrazzini do-
mandava ed otteneva dal Tribunale di
Mendrisio una mora-
toria, in seguito di che Ia Ditta Barbieri notificava un credito
di
6599 fr. 70 da lei suddivisa nelle poste seguenti:
a) per danni materiali causati dan' inesecu-
Fr.
zione deI contratto, co me sopra . .
- per spese e competenze di patroeinio. 1720-
- per spese della causa di concordato e
relativa liquidazione .
1000-
d) per indennizzo danni morali e disturbi
cagionati dal sequestro .
2000-
Fr. 6599 70
Malgrado l'opposizione Barbieri, il concordato veniva omo-
logato dal Tribunale di Mendrisio il 21 febbraio 1898 e Ia
pretesa Barbieri computata in
1800 fr., come aHa riconven-
zionale sollevata nella causa sul sequestro.
NeHo stesso tempo
Ci viJrecb ts pflege.
il Tribunale fi sava ai ereditori insinuati, le eui pretese erano
contestate,
un termine di tre mesi dal momento in eui il eon-
eordato sarebbe divenuto definitivo, per far valere giudizial-
mente le loro ragioni. Questo giudizio veniva eomunieato
aHa
Ditta Barbieri il 26 febbraio 1898.
Fu in seguito di questo deereto ehe
gli attori introdussero
eontro Ferrazzini l'azione attuale domandando ehe venisse
eondannato a pagare loro 6599 fr.
70 per danni eausati dal-
l' inesecuzione deI eontratto 22/31 agosto 1893 e dal sequestro
11 settembre 1893.
Le istanze eantonali non ammisero ehe in parte la
do-
manda Barbieri, per l'importo di öOO fr. Esse diehiaravano
la. pretesa preseritta per cio ehe eoneerne i danni derivanti
daIl' indebito sequestro, ossia
per le poste b, c, cl piiI sopra,
indieate, e, quanto aHa posta di 1878 fr. 70, Ia ridueevano in
eomplesso a 600 fr., l'istanza superiore eantonale sulle eOli-
siderazioni seguenti :
La posta di 24 fr. per spesa dal 7 al 12 settembre e
ammessa anehe dal eonvenuto. Quella di 304 fr. per assegni
sulle lettere di vettura dei due vagoni, rappresentante i
noH e trasporti, in parte ando a earieo dei eompratori della
merce, Canova e Verga, di guisa ehe deve essere ridotta
aHa sola parte ehe sarebbe andata a earico Barbieri. Am-
messa parimenti la posta di 50 fr. per viaggi da Milano e
Mendrisio. La perdita sulla vendita della merce appare
insignifieante, sembrando attendibiIi le adduzioni delle eon-
elusioni Ferrazzini a questo riguardo. La posta di consul-
tazioni e rappresentanze, ammessa solo per 150 fr., deve
essere aumentata aleun poeo sino a eompiere la somma di
franchi 600, stata eonfermata nel presente giudizio.
In dil'itto:
- Interponendo appello al Tribunale federale, la Ditta Bar-
bieri non ebbe a formulare delle eonelusioni seritte precis
e
,
ma solo a diehiarare, ehe l'appello eomprende,
tutte le
domande libellarie e tutti i dispositivi
deI giudizio appellato.
Di fronte a questa formulazione generica, non sarebbe fuori
di
luogo di ehiedersi se la diehiarazione di appello possa
IV. Obliitationenrecht. No 39.
ritenersi regolare, a tenore deI disposto den' articol0 67 della
!egge organica giudiziaria;
ma, per quanta succinta, essa
sembra indieare abbastanza ehiaramente ehe l'appellante in-
tende di riprendere davanti questa
Corte le eonclusioni da
essa formulate davanti le istanze eantonali.
Ora, una simile
indicazione deve ritenersi suffieiente.
2. N el merito la domanda degli attori ha un doppio earat-
tere; quello di un' azione di indennizzo per ineseeuzione di
un eontratto
di eompra-vendita, per cio ehe eoneerne la posta
a delIa somma pretesa (articolo 110 CO), e quella di una
domanda in risarcimento
per sequestro infondato, a tenore
dell' articolo 273 LEF. A quest' ultima domanda si
rife1'iscono
le poste b, c e d della pretesa Barbieri, ed e di fronte a
queste poste ehe
e stata sollevata l'eceezione di preserizione,
a proposito della quale
e da osservare :
a) L'obbligazione seatente dall' art. 273 LEF e una obbliga-
zione,
ex lege ehe sussiste indipendentemente daHa eolpa deI
sequestrante. In caso di eolpa
° di dolo, potra aeeoppiarsi a
questa obbligazione ex lege un' altra obbligazione
ex delicto, a
sensi degli art.
50 e seg. CO, ma anehe in tal easo la responsa-
bilita seatente dalI' infondatezza den' arresto rimane una
1'es-
ponsabilita ex lege, non ex delicto (ved. i giudieati deI Tri-
bunale federale nelle cause Keys
e. Gonin, XIV, 629 ; Bareis
C. Rooschütz, XIX, 442; Favre e. Santavicca XXII, 889 ;
Caen e. BeIz fils e Co, XXV, 98). Fin qui nessun dubbio. Piü
dubbia
e inveee la questione di preserizione. La legge non
determina esattamente entro qual' epoea
si preseriva l'azione
di
eui aH' art. 273. Le parti stesse sembrano pero d'aecordo
per ammettere ehe la preserizione applieabile e quella di un
anno dell' art.
69, non quella di 10 anni dell' articolo 146
CO, e ragioni tanto d'ordine pratieo ehe d'ordine giuridico
militano difatti in favore
di questa tesi.
Come rileva a ragione Jaeger nel suo eommentario, p. 488,
nota 6, in fine:
non e possibile di pretendere ehe iI seque-
strante lasei
in garanzia delIa controparte, per un periodo eii
10 anni la eauzione a eui puo essere astretto in eonformita
delI' art. 273,
eome non e possibile, 0 alme no sarebbe est1'e-
Civilrechtspflege.
mamente impratico, di lasciare indefinita per un periodo di
10 anni una questione di indennizzo, i cui elementi non sa-
rebbero certamente piu bene definibili dopo un eerto lasso di
tempo. A
cio si aggiunga ehe, quantunque di ongine diversa
t
l'obbligazione di eui all' art. 273 ha, coll' azione ex delieto,
ehe l'accompagna
il piu delle volte, molti punti di eontatto, e
ehe sarebbe un vero fuor di luogo, nel caso di simultaneita di
queste due azioni, di dover applicare
per l'una Ia prescri-
zione annuale,
per l'altra una prescrizione maggiore. In quest )
senso si pronunciano anche la maggior parte degli autori (ved.
t
oltre a Jaeger, gia citato, Brüstlein, Archives, I, p. 122;
Brüstlein e Rambert, eommentario, art. 273, nota 6; Ott,
Arrestverfahren, p. 109; in senso diverso invece Reichel
nella
IIa edizione deI commentario Weber-Brüstlein).
b) Ma, come fu gia osservato, Ia controversia non verte
sulla questione deI periodo di prescrizione, ma sulla que-
stione di sapere se apartire dall' annullazione deI sequestro
da parte deI Tribunale distrettuale di Mendrisio, 0 piu pred-
samente dal giorno in eui la relativa sentenza acquisto forza
cU cosa giudicata (30 ottobre 1896), fino a11' introduzione della
causa attuale (21 maggio 1898),
la prescrizione sill. stata
sospesa 0 interrotta, e quindi l'azione iniziata in tempo utile
da parte della Ditta Barbieri. L'appellante sostiene esservi
stata sospensione 0 interruzione per piu motivi: 1° per ef-
fetto della moratoria accordata al Ferrazzini, con sentenza
22 settembre
18 J7, dal Tribunale di Mendrisio ; 2° per rin-
sinuazione (leI eredito avvenuta da parte Barbieri l' 11 ot-
tobre 1897; 3° che il termine di prescrizione sia stato in
ogni caso prorogato in forza deI giudizio di omologazione
21 febbraio 1898, fissante ai creditori, le cui
pretese erano
contestate, un termine di
tre mesi per procedere giudizial-
mente. Ma ne I'una ne l'altra di queste tesi puo essere
aceolta.
L'art. 297 LEF dispone ehe durante Ia moratoria non si
puo iniziare ne proseguire alcnna esecttzione eontro il debi-
tore. Ora la parola esecuzione deve essere intesa in senso
stretto
ed il divieto risultante da questo disposto non puo
IV. Obligationenrecht. No 39.
2::;9
estendersi in genere alle aziOlli giudiziali. Per eonseguenza
la moratoria non puo esereitare di fronte a queste ultime un
effetto interruttivo.
Quanto all'insinuazione deI credito avvenuta
1'11 ottobre
,
gli articoli 154 e 157 CO ammettono beusl ehe un simile atto
possa eostituire un titolo di interruzione, ma seeondo il te-
nore espIicito di questi articoli, l'insinuazione non interrompe
il corso delIa prescrizione che quando la stessa ha luogo
nelIa procedura di fallimento. In teoria
e bens! stata venti.
lata Ia questione se I'insinuazione nel eoncordato debba
equipararsi all' insinuazione nel fallimento, ma l'affermativa
proposta da aIcuni serittori (ved. Affolter neHa Zeitschrift des
bern. Jur.-Ver., XXV, p. 359), non sembra conciliabile col
testo preciso degli articoli suceitali. (In questo senso anche
Hafner, commentario, art. 154, nota
:-:S, eRossel, Droit des obli-
gations, p. 206). DeI resto, anche ammetteudosi che il decreto
di moratoria abbia potuto esercitare un'intluenza sul corso
della preserizione, risulterebbe dal testo stesso dell' art. 297
LEF che non si puo in nessun caso trattare di interruzione
,
dando origine al decorso di un nuovo termine (ved. art. 157),
ma solo
di sospensione lasciando sussistere il termine di
prescrizione
gia trascorso. Ora, il decreto di moratoria es-
"Sendo stato intimato il 22 settembre 1897, e la sentenza di
omologazione il 26 febbraio 1898,
se si ammette, anche neUa
te si piu favorevole aH' appeHante, che Ia sospensione si sia
estesa durante tutto questo periodo (aumentato aneora di
10 giorni per la res jUdicata), Ia prescrizione deeon'ente dal
.31 ottobre 1896, sospesa il 22 settembre 1897, avrebbe ri-
eominciato a decorrere 1'8 marzo 1898 e si sarebbe verifi
eata al piu tardi il 16 aprile 1898, nel mentre la domanda
delI' attrice non venne iniziata ehe
il 21 maggio suceessivo.
Dato poi ehe il termine fosse stato sospeso
per effetto delIa
moratoria, non
e piu possibile di parlare di interruzione me-
diante insinuazione deI credito. DeI pari non si puo ammet-
tere la tesi delI' appellante, secondo 1a quale il termine di
prescrizione
sat'ebbe stato prorogato di 3 mesi in forza deI
giudizio
di omologazione 21 febbraio 1898. Fissando ai cre-
Civilreehtspflege.
ditori, le eui pretese erano eontestate, un termine di 3 mesi
per far valere le 101'0 ragioni in giudizio, il Tribunale di
Mendrisio non ha
faUo ehe ottemperare al disposto den' art.
310 LEF, il quale sanziona una simile misura neH'interesse
deI debitore, non dei creditori. L'assegno di questo termine
non
pub avere quindi per eonseguenza di prolungare in pro-
fitto dei ereditori i termini Iegali di prescrizione, ehe non
possono essere sospesi
0 interrotti ehe nei easi speeialmente
previsti
per legge. I termini stessi sono di ordine pubblico,.
ne
spetta quindi al giudiee di prolungarli od abbreviarli. Nel
easo eoncreto nulla impediva all'istante di agire in
giudizio-
prima dei deeorso dei 3 mesi.
3. L'azione della Ditta Barbieri deve quindi ritenersi
pre-
seritta in quanto e fondata sopra l'art.273 LEF, 0 pub avere
per base un'obbligazione ex delicto, ne resta quindi ad esa-
minare ehe la prima posta della pretesa, derivata dall' inese-
euzione deI eontratto. A tale riguardo e da osservare anzi-
tutto ehe, in materia di responsabilitä. eontrattuaIe, non pub
essare
questione di danni morali. Il convenuto non e obbli-
gato a risareire ehe i danni materiali derivati dall'inosser-
vanza deI eontratto, sia per perdita diretta, sia per guada-
gno non realizzato. Ora, questo danno non sembra giustificarsi
in una somma maggiore a quella fissata dall' istanza
canto-
nale. Due delle poste precisate nelIa domanda, vale a dire
quelle relative al nolo dei vagoni
(24 fr.) ed alle spese di
viaggio
(50 fr.), vennern eventualmente riconoseiute dal eon-
venuto. La posta di 320 fr. per perdita nella rivendita della
meree non trova fondamento negli
atti, i quali sembrano
anzi indieare ehe se l'attriee non
ha realizzato un leggero
beneficio, la perdita
e stata in ogni easo insignifieante. La
pretesa di la fr. per nolo di due vagoni dal 12 al 21 set-
tembre appare alquanto esagerata, eome deve ritenersi
esagerata Ia domanda di
304 fr. 70 per spese di trasporto,.
ehe,
secondo i ealeoli attendibili deI eonvenuto, dovrebbe ri-
dursi a 61 fr. 44. Quanto alle spese per eonsultanioni e rap-
presentanze, se I' evaluazione fattane dall' istanza inferiore-
cantonale in 150 fr. appare in realtä alquanto deficiente
IV. Obligationenrecbt. No 40.
questa posta non pub essere aumentata di un importo mag-
giore di quello ehe oecorra
per raggiungere in compiesso Ia
somma di
600 fr., fissata eome totaIitä d'indennizzi dan' is-
tanza superiore.
Per questi motivi,
Il Tribunale federale
pronuncia:
L'appellazione Barbieri
e respinta e eonfermata quindi in
tutti i punti Ia sentenza deI Tribunale di Appello deI ean-
tone Ticino.
40. dttI vom 6. ai 1905 in 6ad)en
V!)U ;1if ijtf, faetr., ?mAtt lt . .i8erAtL, gegen C4ftt' : 'it.,
StL, ?m.-facfL u . .i8er.-fadL
Vernrag über Einräumung des Monopols für den Verkauf eines be-
stimmten Produktes auf dem Gebiete eines schweizerischen Kantons.
Dahinfallen dieses Vertrages durch den Umstand, dass der das Mono-
pol .. Einräumnnde seinerseits den Vertrag mit seinem Lieferanten auf-
gelOJt l1 d etnen neuen Vertrag mit dessen Rechtsnachfolger einge-
gangen 1st'!
A. urd) Urteil l)om 16. WOl)emoer 1904 6at ber m: :pena
tion.e unb Jtafiation 90f be Stanton faem (I. oteifung),
erfannt:
1 ...
2. ver Stliigerin ift il)r 8led)tnoegel)ren 3ugefnrod)en ltno e.ß
l)at il)r ber Befragte bemgemä 3 eine (Summe l,)on 2001 r. 30 t .
lt
bqal)fen, famt 3in bal.lon au 5 % jeit 1. SJ.nai 1903 unb
1 r. 50 tß. faetreioungßfoften.
0. ver Befragte ift mit feiner ?miberflage a6gettliefen.
B. egen biefeß Ur!eiC in feinen angege6enen vi :pofitil.len l)at
her .i8ef(agte unb ?miberWiger red)taeitig bif .i8erufung an baß
Bunbeßgerid)t erWirt mit ben 16änberultg!3(lntriigen:
- 11' fei bie Stlägerin 2. .i8!ajer ie. mit inrer auf .i8e