Auction notice to debtor does not by itself nullify sale

BGE 27 I 598Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I22 de jun. de 1900Dismissed

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Resumo

Turri Giovanni sought to annul an auction of inherited real estate, claiming that the lien schedule and auction notice had not been properly communicated to him, that the office should have sold each property separately, and that the debtors themselves should not have been allowed to buy. The Federal Tribunal held that lack of formal notice does not void the auction where the debtor had actual knowledge in time, that the office may decide to sell in bloc when justified by the interests of the parties and the expected proceeds, and that the debtor may bid at the auction subject to ordinary payment or security requirements. The recourse was dismissed.

Regest

Arts. 125, 134, 139 and 140 L.E.F.; auction notice and lien schedule not formally communicated to the debtor do not entail nullity of the sale if the debtor had actual knowledge in time to safeguard his rights. The enforcement office has broad discretion to determine the time, place and manner of auction and may, depending on the circumstances and the interests of the parties, sell real property in bloc without first attempting a separate auction of each parcel. The debtor is not excluded from bidding at the auction of his own assets, subject to the ordinary requirements of cash payment or sufficient security.

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'Coerede e coproprietario, non era stato cOl11unicato ne la domanda di vendita, ne l'elenco oneri, ne l'avviso d'incanto; b) perche l'Ufficio non aveva esperito l'incanto singoIar- mente sopra ogni stabile come avrebbe dovuto fare in base .agli art. H9, 140, 141 e 142 della L. E. F., ma aveva ven- duto senz' altro una parte degli stabili in blocco; c) perche l'Ufficio aveva deliberato gli immobili agli stessi debitori escussi, eio ehe secondo il rieorrente non era ne legale, ne onesto. L' Autorita inferiore di vigilanza ammise il ricorso. Invece l' Autorita superiore cantonale trovo l'operato dell' Ufficio eorretto e eonfermo Ia delibera e l'incanto. TI. La decisione delI' Autorita cantonale e motivata in sostanza come segue : Ad a. La notifica avvenne aUa madre deI ricorrente, signora Giacomina Turri, colla quale il ricorrente convive. Essa deve .quindi ritenersi per valida tanto piil che il ricOl'rente non ha mai impugnato che gli atti vennero a sua cognizione. L'eccezione venne deI resto abbandonata nel ricorso all' Au- torita superiore . . 4d b. La Iegge non fa nessun obbligo an' Ufficio di espe- rire la vendita separatamente prima deUa vendita in blocco degli stabili. L'Ufficio deve curare gli interessi tanto deI debitore che deI creditore e deve quindi poter procedere ad un incanto in blocco quando questo sistema gli risulta i1 piil adatto. Vedasi per analogia l'art. 125. DeI resto nel caso eoncreto, nessuna offerta parziale sembra essere stata fatta, secondo le dichiarazioni deli' Ufficio. Anche formando un gruppo di una parte soltanto degli stabili e tentando per essi l'incal1to, non puo dirsi che l'Ufficio non abbia agito nell' in- teresse di tutti, giacche per tal modo i debitori si trovano ancora in possesso di parte dei Ioro beni ed il creditore procedente venne soddisfatto deI sno credito. Ad c. La Iegge non vieta all' escusso di partecipare aU' in- canto dei suoi benL TI fatto di una simile partecipazione non puo quindi invocarsi come titolo di nullita delI' incanto. (Ved. Commentario Colombi all' art. 141.) XXVII, L -!90i

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- TII. E contro questa decisione che il signor Turri Gio- vanni rieorre attualmente al Tribunale federale. In dit'itto :

  1. Non vi ha dubbio che, a tenore degli art. 139 e 140 della Legge fed., l'elenco oneri e l'avviso d'incanto devon ) essere comunicati anche al debitore. Quest' ultimo deve essere messo in posizione di poter presentare l'incanto per tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal fatto che il debitore non e stato debitamente avvisato non ne consegue ancora senz' altro la' nnllitä. delI' incanto. Il debitore puo avere avuto in altro modo cognizione degH atti di cui agli art. 139 e 140 e quindi occasione sufficiente di salvaguardare i propri diritti. Vedasi la sentenza deI Tri- bunale federale 14 aprile 1896 neUa causa Grütter (Archiv ) n° 119). Ora il rieorrente non ha contestato di aver cono- sciuto in fatto tanto la domanda e l'avviso d'incanto, ehe l'eleneo onerL L'istanza superiore eantonale 10 diehiara deI resto nel modo il piu esplicito. Poco importa quindi che l'eccezione relativa alla non eomunicazione degli atti piil sopra indieati sia stata 0 meno abbandonata davanti I'Auto- ritä. snperiore cantonale.
  2. Secondo il disposto delI' art. 125 della Legge federale, e all' Ufficio di Esee. che tocca di stabilire il modo, il temp ) e il luogo degli ineanti. Questo alticolo figura bens! fra le disposizioni ehe trattano della venditä. dei beni mobili, ma l'art. 134 sanziona in sostanza 10 stesso prineipio col dire ehe le eondizioni den' incanto vengono determinate dall' Uf- ficio. La legge federale non traceia quindi altro limite all' azione dell' Ufficio ehe quello ehe debba avere la maggior eura possibile degli interessi delle parti, 0, come si esprime l'art. 134, che abbia da cercare di ottenere 1a maggior somma possibile. Anehe la questione di sapere se l'incant ) debba essere esperito per ogni singolo stabile, oppure se Ia vendita possa 0 debba avvenire in bloeco, e quindi una semplice questione di opportunita, da risolversi unieamente seeondo gli interessi delle parti 0 secondo 1a probabilitä. di un maggiore 0 minore rieavo. La legge federale non contiene und Konkurskammer. No 116.

in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichia- razioni den' Autoritä. superiore eantonale devesi ammettere che 'incanto e la vendita in blocco di una parte degli stabili era In eoncreto una misura pienamente giustificata, dal mo- menta ehe rUfficio non ottenne nessuna offerta parziale sui singoJi-enti e che col metodo seguito si pote conseguire il pagamento compieto deI creditore, risparmialldo ai debitori una parte dei loro heni. (Ved. art. 119.) TI ricorrente ha bensl contestato ehe siasi sperimentato prima l'ineanto separatamente sopra ciascuno degli immobili ma non ba fornito la benche minima prova in proposito. ' 3. Che la legge federale vieti direttamente 0 indiretta- mente all' escusso di partecipare all' incanto, e pure un' asser- zione gratuita. TI debitore e libero di fare offerte e di ren- dersi compratore dei beni posti aIl'incanto come quaIsiasi altra persona. La sola condizione da richiedersi e, seeondo Jäger, Commentario, art. 125, pag. 223, ehe abbia a fornire cauzione idonea 0 ad eseguire il pagamento in contanti, cio che sembra essere avvenuto nel caso attuale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: TI ricorso Turri e respinto. 116. Sentenza dei 26 novemb1'e 19M nella causa Casserini e Contini. Ricorso tardivo contro il depoeito della graduatoria non sotto- posta all' approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247 L. E. F.

  1. TI 22 giugno 1900 l' Amministrazione deI fallimento Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporlo prima all' approvazione della delegazione dei creditori, a norma delPart. 247 della Legge federale, 10 stato di graduazione

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