B. Entscheid ungen der Schuldbetreibungs-
eftteitung il)re Unterl)aUeß l1Unfef)nei3lief) angettliejen ttlitr bcam.
eß ift. :nie rage, inmiefern bie 1)lente un:pfänbbar fei, mirb l)iek
mel)r iettletl bei merfaU ber einöe!nen 1)tentenoeträge naef) ben
bann 06liegenben Umftänben .)on ben moUitrecfung 6el)örben ftet
ge:prüft unb entfef)ieben merben müHen unb nur auf ben .)on ben
motIftrecfung 'Oel)örben afß für ben 5ef)ulbner ent'Oel)rHef) erfllirten
etrag fann fief) bann ba buret) bie inttleifung bem :pfänbenbm
f(iubiger eingeräumte in3ugnreef)t erftrecfen.
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ver 1)teturß ttlirb im (Sinne ber ilRoti .)e aoocmiefen.
44. Sentenza dei 24 maggio 1901 nella causa
Rainoldi contro Ticino.
Art. 106 L. E. e F.
Tet zo. Competenza delle Autorita di vigilanza.
I. Il 21 novembre 1900 I'Ufficio di Esee. di Mendrisio
dando seguito a precetto eseeutivo spieeato il 29 ottobre'
pree. eontro Bertani Pietro, da Milano, ad istanza della Ditta
Delbaneo e
Ca, di Londra, proeedeva al pignoramento di
10 saeehi di eaeao, depositati in Chiasso presso il signore
Gius. Pedroni e dei quali la Ditta Delbanco aveva preee-
dentemente ottenuto
il sequestro.
Nel frattempo, essendo stato diehiarato a Milano
il falli-
menta deI debitore Brentani, l'avvoeato Enrieo Rainoldi,
agendo eome euratore deI fallimento e eome proeuratore
speeiale di singoli ereditori, domandava
all'Ufficio di Esee.
di Mendrisio il distaeeo di diversi preeetti eseeutivi aHo seopo
di parteeipare all'eseeuzione iniziata dalla Ditta Delbanco.
L'intimazione di detti preeetti avveniva dapprima al signor
Gius. Pedroni, di Chiasso, quale preteso rappresentante deI
Bertani. Rifiutatosi
il Pedroni di rieeverli, l'intimazione ve-
niva fatta pel debitore al signore Grigioni Gerolamo, in
und Konkurskammer. No 44.
Ginestrerio, al quale il Bertani, eon lettera all'Uffieio in data
deI
2ö novembre 1900 eonferiva inearieo ,ad hoc. Aparte
tale lettera, non risulta dag!i atti ehe i ereditori proeedenti
prima
di iniziare l'eseeuzione, avessero preso qualsiasi misur
per eostituire a Chiasso un foro di eseeuzione di fronte al
debitore. In difetto di opposizione, la loro eseeuzlone veniva
eontinuata e
il4 gennaio 19011'Ufficio li ammetteva a parteci-
pare al pignoramento avvenuto in favore della Ditta Delbanco.
Contro tale parteeipazione rieorreva Ia Ditta Delbaneo
alle Autorita eantonali
di vigilanza; rna il rieorso veniva
respinto tanto in prima ehe in seeonda istanza.
Contemporaneamente la Ditta Delbaneo notifieava all'
Uffieio
di Eseeuzione una sua pretesa di rivendicazione deI eaeao
sequestrato, sostenendo ehe in base a diehiarazione Bertani
in data deI
10 ottobre j 900 il suddetto eaeao, da lei venduto
al Bertani, le era stato retroeesso in
proprieta e ehe il
pignorarnento, da lei domandato, non era ehe una misura
preeauzionale. In seguito
di ehe, avendo l'Ufficio assegnato
all'avvocato Rainoldi un termine di 10 giorni per contestare
la pretesa Delbanco, l'attuale rieorrente insorgeva eontro
tale provvedimento daval1ti le Autorita di vigilanza, sostenendo
ehe una volta iniziata la via eseeutiva,
non poteva piu Ia Ditta
Delbaneo rivendicare la
proprieta di oggetti ehe essa mede-
sima aveva indieato di
proprieta deI debitore ehiedendone
il piglloramento. Il rieOl'so veniva difatti ammesso daIl' Au-
torita inferiore. Ma I'Autorita superiore eassava la decisione
di prima istanza, osservando: ehe l'art. 106 fa obbligo al-
l' Ufficio di aeeogliere e notifieare alle parti interessate,
mediante annotazione nel verbale di pignoramellto, od a
mezzo di speciale avviso, 1e diehiarazioni di rivendieazione
pervenutegli; ehe il rivendicante non e in dovere di giusti-
fiea.re davanti all'Ufficio i titoli pei quaU si reputa in diritto
di formulare 1a rivendieazione, e ehe I'Ufficio non pUD giu-
dicare delI' attendibilita e deI valore degli atti ehe per
avventura gli fossero a tal seopo prodotti, essendo questo
di esclusiva eompetenza den' Autorita giudiziaria.
H. Contro qnesta deeisione l'avvocato Borella ricorre
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
attualmente al Tribunale federale addneendo in sostanza
quanto segne:
La situazione in cui si
e posta Ia Ditta Delbanco e COS!
strana ed antigiuridica ehe non puo essere tollerata. Delle
due eose l'una:
0 la Ditta si ritiene ereditriee verso Bertani
deI valore deI eaeao vendutogli, ed allora sta bensl il se-
questro ed
il pignoramento, ma non eileaso di parlare di
proprieta; oppure la Ditta vanta
llU diritto di proprieta snl
detto eaeao, ed allora
potra benissimo tentare un' azione in
rivendieazione, ma eade in suo
eonfrol1to il pignoramel1to
-ottenuto. La Ditta Delbaneo iuveee pretende di essere al
beneficio dell' una e
deH' altra di queste posizioni. :M:a cio e
inammissibile eol sistema delIa nostra legge. EssR deve sa-
pere se
e creditriee 0 proprietaria, e non puo quindi pre-
tendere ehe i diritti ehe le spettano nell'una
0 nell'altra qua-
lita. Se vnol chiamarsi ereditrice, non puo essen' ammessa a
far valere diritti di proprieta; se
si erede proprietaria, deve
ueeessariamente rinunciare al pignoramento ottenllto, ed
e
qllindi a torto ehe l'Autorita cantonale non ha ammesso, anzi
non ha statnito sopra questa domanda eventuale deI ricor-
rente. Quanto alla posizione di rivendieante, non
e vero che
I'Ufficio debba ammettere e notificare alle parti qualsiasi
rivendieazione pervenutagli. L'art.
106 paria solo delle riven-
dieazioni da parte ed in favore di terzi, ma non aecenl1a,
anzi esclllde implicitamente
Ia possibilita di una rivendiea-
zione dello stesso ereditore oppignorante.
Ora se l'art. 106
non prevede le notifiche deI creditore oppignorante, e un
errore di dire che esso obblighi l'Ufficio ad accoglierle senza
aleun esame della
101'0 fondatezza. E certo ehe non spettava
all'Cffieio di decidere deI valore dei titoli di proprieta sui
quali
si fondava la Ditta Delballco; ma l'Ufficio doveva esa
minare se in vista della posizione speciale delIa rivendicante,
poteva darsi seguito
aHa sua rivendicazione 0 meno. Eventual-
mente
I'Ufficio avrebbe dovuto dichiarare che Ia Ditta Del-
baneo,
col farsi rivendicante, rinunciava al pignorameuto
avvenuto in suo favore. Una simile dichiarazione non avrebbe
punto esorbitato dai suoi attributi.
Il rieorrente domanda
percib, in via principale, ehe sia annullata Ia deeisione del-
und Konkurskammer. No 44.
l' Autorita cantonale confermante il provvedimento col quale
Ja Ditta Delbaneo venne ammessa a farsi rivendicante; subor-
dinatamente, che venga diehiarato eaduto i1 pignoramento
in favore Delbanco
21 novembre 1900.
In. Rispondendo, l'Ufficio di Esec. di Mendrisio si limita
ad una esposizione dei fatti della causa, nel mentre Ia Ditta
Delbaneo eonehiude al rigetto deI rieorso ed
aUa eonferma
deHa decisione querelata.
In diritto:
- Non vi ha dubbio ehe Ia Ditta Delbaneo puo e deve
.qualifiearsi co me terzo a sensi dell' art. 106 deHa Iegge fede-
rale. Il rieorrente sembra partire dall'idea che non esista
nel caso concreto ehe una sola eseeuzione; ma invece ne
tlsistono parecchie, queIla delIa Ditta Delbanco, da una parte,
.e quelle dei creditori di Milano, daIl' altra. Ora tutte queste
esecuzioni, quantunque raceolte in un sol gruppo, hanno
un' esistenza
101'0 a se separata. Per ciascunadi esse le pretese
di rivendicazione
si dovevano soIlevare e eontestare separa-
tamente.
Il medesimo oggetto, oppignorato per tutti i credi-
tori,
puo quindi rimanere vincolato per l'una, svineolato
inveee
per l'altra. Per l'un ereditore es so pub riguardarsi
.come proprieta deI debitore, per l'altro invece come pro-
prieta
di un terzo. Ogni ereditore oceupa una posizione giu-
ridica
ase, indipendente da quella deH' aItro. Eppero la Ditta
Delbanco appariva incontrastabilmente come
terzo di fronte
cai ereditori di Milano, e l'art.106 faceva un dovere all'Uf-
neio di
accogliere e di trasmettere agli altri ereditori le di
lei pretese
di rivendicazione.
- L'Ufficio non aveva nessuna veste per vedere se Ia pre-
tesa sollevata fosse
0 non fosse giustificata nel merito. Suo
eompito e compito delle Autoritä. di vigilanza e solo di vedere
se i creditori, nelIa realizzazione dei 101'0 diritti, si attengono
ai modi ed ai termini voluti dalla legge, ma non di esaminare
'Se le Ioro pretese esistono 0 non esistono. DeI pari l'Ufficio
non poteva esaminare su qual titolo Ia Ditta Delbaneo fon-
nasse Ia sua pretesa sia di rivendieante, sia di creditriee, e
:se era quindi eonforme aHa logiea ed al diritto Ia dupliee
XXYII, 1. -1901 18
ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
posizione da lei assunta. Dal punto di vista della proeedura
eseeutiva una simile posizione non pub dirsi assolutamente
anormale.
Un ereditore rivendieante pub avere aequisito la
proprietä. dell' oggetto rivendieato anehe solo dopo di averne
riehiesto ed ottenuto il pignoramento ; oppure esso pub rinun-
ciare a far valere
il suo diritto di proprieta di fronte al debi-
tore, senza ehe sia obbligato
di rinunciarvi anche di fronte
ad un terzo. Ohe poi nel easo eoncreto la dllpliee posizione
dalla Ditta Delbaneo fosse eselusa pel fatto ehe
il eredito da
lei insinuato derivava appunto dalla vendita dei
10 saeehi di
eaeao oppignorati, e questione ehe rigllarda la natllra giuri-
diea della pretesa e ehe
non pub quindi diselltersi ehe da-
vanti il
foro giudiziale.
3. Tanto l'Ufficio quanto le Autoritä. di vigilanza non erano'
poi in nessun easo eompetenti per diehiarare la Ditta Del-
banen decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La eaducitä.
di un pignoramento non pub risultare per le Autoritä. di
vigilanza ehe dalla non osservanza delle preserizioni
formaliy.
eategoriehe di legge, ma non dal fatto di una posizione even-
tualmente eontradditoria assunta posteriormente dal ereditore
Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignora-
mento
fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autoritä.
cU vigiIanza fino a tanto che la di Iui caducita non risuIti da
un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione"
eome conseguenza logica di atti posteriori non connessi
alla procedura di pignoramento, non
esistonv per le Autoritä.
di vigilanza. 11 rieorrente e libero pereib di far valere le'
due ragioni a riguardo della posizione contradditoria della
Ditta Delbanco davanti
il giudice competente per statuire
sulla pretesa di rivendicazione
i ma davanti l' Autorita di sor-
veglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo.
Per questi motivi,
la
Camera delle Eseeuzioni e dei Fallimenti
pronuneia:
TI ricorso Rainoldi e respinto.
und Konkurskammer. N 45.
45. Amnt du7 juin 1901, dans la cause Fayet
cotntre Valais .
Sequestre. -Competences des autorites de surveillance. -Tar-
diveM du recours a l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F.
Art. 64 eod.
I. A la demande de Mauriee Baud, negociant a Saint-Mau-
riee, Ie Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorise, en
date du 22 janvier
1901, la mise sous sequestre, au prejudiee
d'Aime Fayet
et pour une ereanee de 72 fr. 40 c., d'un four-
neau, d'un rechaud
et d'une machine a eoudre. Sous Ia ru-
brique :
Cas de sequestre . l'ordonnance contient Ia men-
tion:
Suspect de fuite. Le sequestre fut execute le meme
jour par l'office des poursuites de Saint-Mauriee sur Ies objets
sus-designes,
qui sont taxes dans le proces-verbal a Ia somme
totale de
210 fr. L'ordonnance de sequestre et son execution
furent publiees
par insertion au Bulletin officiel du 25 jan-
vier
1901. Le 26 janvier, Ie ereancier Baud adressa une
lettre
a Fayet, au Grand-Mont s/Lausanne, pour lui eommu-
niquer qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui,
Fayet, tendant
a assurer Ia ereanee reclamee par un billet.
Le 8 fevrier
1901, Fayet adressa, du Grand-Mont s/Lausanne,
une lettre
ä. l'offiee des poursuites de Saint-Maurice dans
laquelle
il declarait qu'i1 venait d'apprendre le sequestre,
qu'il protestait contre
ce proeede, parce qu'il s'agissait soit
d'objets encore impayes
et partant pas encore dans sa pro-
priete, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le
proces-verbal de saisie
et de sequestre. L'offiee repondit a
Fayet, P9,f lettre du 15 fevrier, que Baud contestait ses de-
clarations et s'opposait a toute revendieation de propriete
sur les objets sequestres, que ceux-ci seraient proehainement
saisis
et qu'alors un delai serait aeeorde, a lui, Fayet, pour
faire ses declarations
et revendieations.
D'une lettre du
25 mars 1901, de veuve Ladernier a Saint-
Mauriee, proprietaire de l'appartement oecupe par Fayet, il
resulte que ce deruier avait retenu et paya son appartement
jusqu'au
26 mars.