Renunciation to Swiss citizenship requires hearing all interested relatives

BGE 27 I 185Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I11 de mar. de 1901Granted

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Resumo Omnilex

The wife of Pietro Viglezio challenged the Ticino State Council’s decree releasing him from Swiss citizenship, arguing that she had not been notified and that the release could affect her own status while divorce proceedings were pending. The Federal Tribunal held that Article 7 of the Federal Act of 3 July 1876 required notice not only to the municipality but also to all interested third parties, especially family members such as the wife. Whether her objections were substantively well-founded was a separate issue for the Tribunal, not for the cantonal authority. The complaint was therefore upheld and the cantonal decisions annulled.

Sumário Omnilex

Art. 7 and 8 Federal Act of 3 July 1876; procedure on applications for release from Swiss citizenship and hearing of interested persons. The cantonal authority must notify not only the commune of origin but also all third parties having a legal interest in opposing the application, in particular family members who may be included in the husband’s new citizenship. The procedural duty to hear interested persons is independent of the substantive merits of their potential objections. The cantonal authority may not dispense with notification on the ground that possible objections would ultimately fail; the assessment of such objections belongs to the Federal Tribunal in the proper proceedings.

Texto completo

184 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. gar nid)t borl)ernufel)en. :'tlie gegenteiHge ,3nter",retation be '!trt. 56 l) tte Stonfequenöen im efolge, 'oie ber efc1)geber offen" oar nid)t geroollt l)aoen fann. emuj3 '!tri. 8 '!toj. 3 bei3 munbe " gefel ci3 bOOt 3. Sjeumonat 1876 unb ber l)ierauf bcöügHd)en q3rang be munbeßgerid)t erftrecft fid) eine nt affung bei3 f e. manneß auß bem '0d)n.lciöerbürgerred)t ntel)t auf feine bon i!)m getrennt lebenbe l)efrau; Cß luoUten alfo biefer lentern aUe auß bem '0d)meiöerbürgerred)t fließenben iRed)te in einem folel)en aUe gema!)rt merben, allo lUol)l aud) baß ined)t, befinitibe '0el)eibung brr !)e in ber '0d)roei ö i.lerIangen au rönnen. im fold)e l)e. fd)eibung in 'ocr iSd)roeia märe aber, luenn l)ie3u and) 'oie tn mrt. 56 bei3 efel ei3 über iuitftanb uub r,e l)orgejel)ene !r. f1 rung beG neuen S)eimatftaate bei3 l)emannei3 notroenbig l1,1Üre, 3um i.lornel)erein immer bann unmöglid), luenn 'oie efel geoung. biefei3 taatei3 eine befinitii)e r,eid)eibltng llid)t tennt, ltnb ber l)emann l)/itte eß fomit in ber S)allb, burd) bie cinfeitige r. meroung eineß netten mürgerree!)teß in einem f old)en '0taate bie in 'ocr '0e!)lUei ö mol)nenbe, i.lon 1l)m getrennt ebmbe (Hjefrau um icne ined)t au oringen. ( 8g!. im inne i.lorfte ;lenber '!tunfül) rungen ), . :5 ali , 1)efd)eibung : unb 9enid)tigfeitnfael)en auß: län'oifd)er l)egatten in ber Scl.)meia, 0. 19; lJ)(u 1) ci m, 'Vie q3rinai:picn beß intern.üionalen q3ril)atred)tß im fd)roeioerifd)ett q3rii)atrecl.)te, '0.197; BorentlUurf 'oeß fd)lUet3erilcf)en ibiIgefe . oucl.)e , '!trt. 167. '!tnberer rniicl.)t: '.martin, Stommenhw aum a;i), i(ftanbsgefe , . 138/9.) 3. Sjatte 'oie efurrentin uad) 'oem efagten ben in Sllrt 56 cit. )ongefe!)enen inad) Ue1 ntd)t au erbringen, 10 frägt fiel) immer: 1)in nod), 00 baß orum be ft. gaUifel)en 1Jtid)terß für fte gefe : lid) begrün'oet feL CSie beruft ftd) in bierer iBe31el)ung auf Sllrt. 43- '!tU). 2 be iBullbengefel eß. ß mag ullerörtert bleiben, ob ber f)ier ftatuterte erid)ti!iftanb beß Iet;,tcn fd)roet3crifd)en Iffiof)norte beß !)emQnms aud) für '!tuß(unber gelte (i.lgL im gegenteiLigen inne ),). 5a liß, leg. cit., '0.2 unb 85, inote 5). '!tuf aUe äUe muf3 er, lUie ), odicgen'o bcf)auptet, bann gegeben fein, l)enn ber f agenbe steil '0d)n.leiöerbiirger Ht unb 3roar aUß bem oben außgcrül)rten runbe einer (eid)ucf)anbhmg benfe(ben mit ben anbern )e!)roei: aerijd)en :5taatl3ange1)örigen. mon blefem efiel)tß:punfte aUß l)at ur. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. No 30. 185 benn (md) 'oie 6unbeßgertel)tlid)e raJiß 'oie Slln l)enbuarfeit be Sllrt 43 '!t f 2 6ereitß anerfanllt für ben analogen tyall, o ber lienagte steH 3 roar nid)t Sllußlänber, aber Sjeimat(ofer ift (SllmtL 5ammt, mtl. XVII, !)Cr.8, in 5ad)en '0d)neiber). ?6 nun a6er enbHd) CStrauben3eU luirffid) her "lette fd)lUei: aertfcl.)e Iffiof)nort" 'oe 1)emal1neß :tfe!)anf gemefen fei unb '!tri. 43 bf. 2 cit. aud) infofern al!3 anlUenboar erfe!)eine, I;änfjt tuefent. td) au )on tI;atfüd)lid)en eftftellungen, au heuen fid) bie mor tnftan3 gemnf3 bem i.lon U)r etnge,lOmmenen ee!)tßftanb",unfte ntd).t beranla13 t gefe1)en f)a1. ß ijt i9r alfo elegeuf)eit au geoen, baruuer nod) a u liefinben unh ficl.) lleuerbing , immerl)in aber nae!) manga6e her l orftel)enben red)tfid)en ußfüf)rullgen, üuer iljrc Stompeten ö aUßaufpred)en. 'Vemnad) ljat baß iBunbengerie!)t edannt: 'Ver ffleturs mirb aIß oegrüllbet erWirt unb bamit bel' nt. fd) ib be Stnntonßnerid)tß be Stanton 151. allen bom 14./19. mara 1901 tm tnne ber lJ)(otil.le Qufgeljoben. m. Erteilung des Schweizer bürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. -Naturalisation et renonciation a. Ia nationaIiM suisse. 30. Sentenza del 22 maggio 1901 nella causa Vanoni-Viglezio contro Ticino. Procedura in caso di domanda di svincolo; art. 7, L 1, 1. c. Interessati.

  1. La ricorrente e maritata all' avvocato Pietro Viglezio, da Lugano. Dal matrimonio, contratto nel 1870 sono nati

figli; i due figli maggiorenni, Orlando e Virgili , la mino- renne Carmen ed un altra figlia Catterina, maritata Pugno, morta nel 1889. Fino al 1894: i coniugi Viglezio hanno abi-

186 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. tato eolla loro famiglia a Lugano; nel 1899 trasportarono la loro dimora a Milano, reeandosi d' est:lte ad abitare una loro easa di eampagna a Breganzona. In seguito a dissensi dome- stici la moglie abbandonava nel 1899 il domieilio eoniugale e d'allora in poi tenne economia separata. Il 31 dieembre

essa formulava davanti il Tribunale distrettuale di Lugano nna domauda di divorzio in eonfronto deI proprio marito. Da parte sua l'avvoeato Vigiezio si rivolgeva il 28 no- vembre 1900 al Consiglio di Stato deI Cantone Tieino per ottenere 10 svineolo dalla cittadinanza svizzera. Aderendo parzialmente a tale domanrla, e per mettere il petente in posi- zione di aequistare definitivamente la cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato deI Tieino rilasciavagli l' 11 dieembre 1900 una diehiarazione provvisoria nel senso ehe il Vigle- zio possedeva i requisiti neeessari pet' easere svineolato dalla cittadinanza svizzera -e piu tardi, il12 gennaio 1901, sulla produzione da parte dell' avvocato Viglezio di un eerti- fieato deI Ministero degli interni d'Italia ehe gli era stata aeeordata la naturalita italiana, e dopo aver eomunieato l'istanza Viglezio al Munieipio di Lugano per le relative osservazioni, emanava formale deereto di svineolo. deI tenore seguente: . . .. . . . . . Visto risultare dai doeumenti prodotti ehe il prefato sig. Viglezio e domiciliato in Italia, gode della piena eapacita civile, seeondo le leggi dello Stato nel quale ha stanza, e 'l ehe aHo stesso venne gia accordata Ia eittadinanza italiana; Visto come la Municipalitä. di Lugano, eomune di atti- nenza deI rieorrente, non ha fatto opposizione alla domanda di svineolo eomunieatale a norma dell'art. 7 della legge federale 3 luglio 1876 ; Sulla proposta deI Dipartimento Interni, sezione politica, 'l risolve:

  1. TI signor avvoeato Pietro Viglezio e diehiarato svin- eolato dalla cittadinanza svizzera, cantonale e comunale di Lugano.
  2. La dichiarazione di rinuneia aHa eittadinanza svizzera Hf. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 30. 187 era stata inoltrata daIl' avvoeato Viglezio a norne suo per- sonale, a norne della moglie e dei figli minorenni. I due figli maggiorenni, Orlando e Virgilio, dichiaravano in calee deIl'atto di approvare l'istanza deI loro padre. Solo la moglie non sembra aver avuto eognizione della proeedura ineoata. Infor': mata piu tardi deI deereto deI Consiglio di Stato, inoltrava simultaneamente rieorso al Consiglio di Stato ed al Tribunale federale domandando, in via preliminare, ehe pendente il rieorso fossero prese le misure neeessarie per impedire al di lei marito, avvoeato Viglezio, di prestare il giuramento di fedelta in Italia; in via principale ehe fosse revoeato il de- ereto 12 gennaio 1901 e respinta Ia domanda di svineolo, eventualmente ehe 10 svineolo accordato al marito fosse di- chiarato senza efietto per la moglie. La prima di queste do- mande, ammessa. dal Consiglio di Stato eon deereto deI 22 gennaio 1901, non pote essere portata a cognizione delle autorita italiane se non dopo ehe l'avvoeato Viglezio era gia stato ammesso aHa prestazione deI giuramento. La seeonda domanda, di revoeazione 0 di restrizione deI deereto di svin- eolo, fu inveee respinta dal Consiglio di Stato eon deereto den' 11 marzo 1901.
  3. N el suo rieorso al Tribunale federale la ricorrente mo- tiva la sua domanda prineipale col dire ehe, malgrado tutte le diehiara.zioni in eontrario, l'avvoeato Pietro Viglezio eon- tinlla ad avere il suo domicilio nella Svizzera, dove paga tutte le im poste ehe sono proprie dei domieiliati, l'imposta eantonale sulla rendita, il focatieo ed il testatieo, dove prende parte a tutte 1e votazioni e dove dimora materialmente anehe una gran parte dell' anno, eosicebe gli manea uno dei requi- siti essenziali voluti dall' art. 6 della Legge svizzera sulle na- turalizzazioni per ottener 10 svineolo della cittadinanza; ehe l'istanza di svineolo non tende ad altro ehe ad impedire le azioni gilldiziarie promosse dalla moglie in odio deI marito e segnata- mente quella di divorzio e Ia eonseguente inevitabile separa- zione dei beni; ehe essa lede pereio il diritto al divorzio seatente daIl' art. 54 e eompreso nei diritti garantiti dall' art. 5 della Costituzione federale ; ehe il deereto di svincolo non puo in ogni easo estendersi aHa moglie, la quale vive sepa-

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. rata dal marito, l'art. 8 delia Legge federale dichiarando espressamente ehe Ia moglie ed i figli minorenni non sono compresi neUo svineolo se non in quanto eonvivono col eapo della famiglia e non vi siano eeeezioni formali in proposito; ehe in vista di queste circostanze edella pendente causa di divorzio, 10 svineolo, aceordato anche solo al marito, eondur- rebbe ad una serie di diffieolta e eontlitti internazionali ehe val meglio addirittura di evitare. 4. Il marito, avvoeato Pietro Viglezio, risponde : La natu- ralizzazione italiana essergli stata aeeordata sulla dichiara- zione provvisoria deI Consiglio di Stato ticinese ehe posse- deva i requisiti neeessari per essere svineolato dalla eittadi- nanza svizzera. Se la sua domanda non fosse stata in seguito aeeolta, il Consiglio di Stato sarebbe venuto meno, di fronte al Governo italiano, aUa promessa eonsegnata nella dichiara- zione 11 dieembre 1900. Il rieorso essere poi irrieevibile gia pel fatto ehe' al:a moglie non puo eompetere in nessun easo il diritto di far opposizione ad una domanda di svineolo deI proprio marito, se non per eiü ehe Ia eoneerne persona1- mente. Se altrimenti fosse, sarebbe eolloeare il marito sotto la podesta e la tutela della moglie. I motivi di opposizione essere regolati tassativamente dalla Legge federale. Seeondo la giurisprudenza deI Tribunale federale 10 svineolo deve essere aceordato ogni qualvolta rieorrono i requisiti previsti per legge. Altri motivi di opposizione non vi sono, e non hanno percio nessun valore le deduzioni della rieorrente sulla violazione di un preteso diritto al divorzio, eee. ece. Le date provano deI resto ehe non fu la questione di divorzio ehe provoeo la domanda di svineolo. 11 solo punto da esami- narsi essere quello di vedere se esistono i requisiti dell' art. 6 della Legge federale. Ora non fu contestato ehe l'avvoeato Pietro Viglezio gode della piena sua eapacita eivile in base alla legge italiana. Non fu eontestato, ed edel resto provato da documenti, ehe 10 stesso ha gia acquistato Ia cittadinanza italiana ed ha gia prestato giuramento neUa sua nuova patria. Il solo punto eontestato e quello ehe si riferisee aHa lette ra a delI' art. 6 della Legge fed. Ma e addirittura temerario di sostenere ehe l'avvoeato Viglezio continuo ad abitare in Ho Erteilung des Schweizerbürgerloechts und Verzicht auf dasselbe. N° 30. 189 Isvizzera, quando fu preeisamente dietro istanza della moglie ehe gia dal 1885 alterno la sua dimora fra Milano e Luerano ;" , ehe dal 1894 vende Ia sua casa signorile a Lugano per fissarsi definitivamente a Milano; ehe d'allora in poi non fece piiI ritortlo in Isvizzera ehe per qualehe mese d'estate e piiI dopo i1 17 ottobre 1899; ehe a Milano, via Appinni, N° 1, dimora eon tutta Ia famiglia, paga tutte le tasse ed e inseritto sulle liste elettorali amministrative; ehe anche dalle Autorita italiane e eonsiderato eome laggiu domiciliato e ehe 11 suo domicilio a l filano e aceertato nel modo piiI evidente da tutti i documenti prodott.i. Se anehe pel1900 ha eontinuato a panare Ie hnposte dovute al eomune di Breganzona, si e ehe 1ll forza deI decreto eostituzionale 16 giugno 1893 il eittadino ticinese, anehe domiciliato aH' estero, e eonsiderato qua al diritto di yoto ed alle imposte, eome domieiliato nel Tieino e quindi mantenuto sempre nei eataloghi elettorali e tenuto a pagare tutte le imposte, al pari dei cittadini domi- ciliati in patria, fino aHa propria rinuncia delIa cittadinanza ticinese. Ma cio non toglie, anche seeondo la giurisprudenza deI Tribunale federale, ehe il domicilio di una data persona debba ritenersi la dove la stessa abita di fn.ttoo Quanto aHa domanda subordinata delIa ricorrente, non e ehe in via ille- -gale ed abusiva ehe la moglie ha abbandonato la easa mari- tale. Suo preeiso dovere e di seguire il marito dovunque egli creda opportuno di stabilire Ia sua dimora (art. 103 deI eod. tie.). L'eccezione stabilita all' art. 6 della Legge fed. non puo giustificarsi ehe nel easo di divorzio 0 di separazione legal . L'opponente domanda per tutti questi motivi il rigetto deI flcorso in ordine ed in merito. 5. Il Consiglio di Stato osserva: Seeondo un principio -stabilito tassativamente dal Gran Consiglio deI Cantone, il Consiglio eli Stato non aveva da preoeeuparsi dei motivi pei quali l'avvoeato Viglezio aveva inoltrato Ia sua domanda di svineol0. L'uniea eosa ehe importava di sapere era se il pe- tente posRedeva le eondizioni riehieste dalla Legere federale ;" , ia quale prova esselldo stata fatta in moelo irrefragabile dal petente, il Consiglio di Stato non poteva ehe aecedere aHa sua domanda. Quanto aHa questione di sapere se la moglie

190 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. debba ° non debba comprendersi nel decreto di svincolo,. essa e lasciata intatta nel deereto deI Consiglio di Stato. Se ad una sepa1'azione bonale, 0 imposta dalla volonta ir1'e- ducibile di uno dei conjugi, si crede di poter da1'e delle con- seguenze giuridiche, la ricorrente potra considerarsi come al possesso della restrizione dell' art. 8. Il Consiglio di Stato e pero dell' opinione ehe tale effetto non possa esse re ricono- sciuto ehe nel caso di separazione legale, debitamente pro- nunciata dall' Autoritä. competente. La cireostanza ehe il petente ha continuato a pagare le imposte nel Cantone Ticino non ha importanza nel diritto pubblico tieinese per la deter- minazione deI suo domieilio materiale. Quanto aHa validita della procedura seguita, il Consiglio di Stato si riporta ai considerandi deI proprio decreto. In diritlo: Per l'apprezzazione giuridiea deI decreto deI Consiglio di Stato non ha nessuna importanza di sapere per quali motivi l'avvocato Viglezio abbia eercato di ottenere 10 svineolo dalla eittadinanza svizzera. Decisiva inveee e l'altra allegazione aHa quale fa eapo il rieorso, ehe cioe 10 svineolo sia stato aeeordato senza ehe Ia signora Viglezio abbia avuto oecasione cli pronunciarsi sulla domanda deI proprio marito. L'art. 7, lemma 1, della Legge feel. 3 giugno 1876, dal quale e regolata la procedura da seguirsi in caso di domande di svineolo, dispone ehe le relative istanze debbano inoltrarsi al governo eantonale ehe ne da eomunieazione al comune di attinenza, perehe ne informi anehe gli altri interessati, e cio rulo scopo di poter accertare se vi siano motivi di oppo- sizione (ved. specialmente il testo tedeseo delJa legge) Secondo il disposto di questo articolo non banta quindi di portare le istanze di svineolo a eognizione delle autorita eomunali, invitandole ai pronunciarsi entro un termine piil 0 meno idoneo suH' ammissibilitä. della domanda; la legge esige ehe anche i terzi interessati ne debbano aver comunicazione per mezzo delle autorita deI comune e ehe anch' essi debbano essere invitati a far valere le 101'0 eecezioni. Quale proce- dura debba seguirsi a tale seopo, l'art.7 non 10 determina in modo positivo ; in ispecie l'art. 7 non esige ehe dalle au- III. Er!eilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe N° 36. 191 torita comunali si debba rar procedere a formale pubblica- zione, eome sembra essere la regola nella maggior parte dei casi. Questo articolo statuisce unicamente ehe sulle domande di svincolo debbano essere intesi an ehe i terzi interessati; ma questa prescrizione e chiara e tassativa, per cui non e possibile di fare astrazione da un simile requisito. Cio posto non puo riguardarsi come regolare 10 svincolo aecordato dal Governo tieinese senza ehe sia stato ossequinto a questo estremo di legge. Seeondo la giurisprudenza deI Tribunale federale (vol. V, pag. 332, eons. 1), devono eon- siderarsi co me interessati a senso dell' art. 7 tutti coloro ehe possono giustifieare un interesse legale per opporsi aHa do- manda di svineolo, quindi in prima linea i membri della famiglia deI petente, segnatamente la moglie, la quale puo essere compresa senz' altro nella nuova cittadinanza deI marito (art. 8 della Legge fed. lemma 3). Vel'o e bensi ehe anche Ia moglie non potnl sollevare altre eceeziolli all' infuori di quelle previste tassativamente per legge. Ma il giudicare se i titoli di opposizione abbiano 0 non abbiano fondamento legale, e questione da risolversi con altra proeedura e mediante deci- siolle deI Tribunale federaIe, non delle autorita cantonali. (Ved. il lemma 2 delI' art. 8 della Legge fed. e le sentenze di questa Corte nei volumi IV, p. 241; XIV, p. 548, e XVI, p. 498.) Per questi motivi, il Tribunale federale pronuneia: Il rieorso Viglezio e ammesso e quindi annullate le deei- sioni 12 gennaio e 11 marzo 1901 deI Consiglio di Stato. inergI. aud) 9(t'. 29, Urteil l.1om 5. 3uni 1901 in (0ad)en :tfd)anf.

Palavras-chave

citizenship releasenotification dutyinterested personsfamily statusprocedural rightsdomicilemarital separation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the cantonal decree releasing Pietro Viglezio from Swiss citizenship was valid despite the wife not being heard as an interested person.

Decisão extraída

No. Article 7 of the federal law required communication to all interested third parties, including the wife, so they could raise objections.

Fundamentação extraída

The statute does not allow only the municipality to be informed; it requires that interested persons themselves receive notice through the municipal authorities. The wife is among the legally interested persons because she may be included in the husband's new citizenship under Article 8.

Questão jurídica principal

Whether the wife's lack of separate legal grounds to oppose the release could justify the omission of notice to her.

Decisão extraída

No. The question whether her objections are legally founded is for the Federal Tribunal to decide, not for the cantonal authorities at the notification stage.

Fundamentação extraída

The notification requirement is procedural and independent of the substantive admissibility of the objections. The cantonal authority cannot bypass notice by assuming the wife's objections would fail.

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