- Civilrechtspßege.
- Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Korporationen
oder Privaten anderseits.
Dift'erends de droit civil
entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.
18. Sentenza del 7 febbraio 1885 nella, causa della Banca
cantonale ticinese contro
il Cantone Ticino.
A. Invitato dal Gran Consiglio a continuare i gia comin-
eiati studi per
la fondazione di una Banca licinese, il Consiglio
di Stato dei Cantone Ticino elaborava -col eoncorso di
quella Camera cantonale di commercio -analogo progetto e
presentavalo
alle deliberazioni dei potere legislativo con mes-
saggio deH'H maggio 1858, nel quale esprimeva la fiducia
ehe fosse giunlo il tempo in cui anebe il Tieino potesse
) godere dei vantaggi di una istituzione la quale, dando mag-
gior mobilita al capitale, ne rende facHe la diffusione neile
mani attive a beneficio dell'industria, deI commereio e
deli' agricoltura.
B. ella medesima sessione e con speciale decreto legis-
lativo deli' 8
giugno 1858 il Gran Consiglio autorizzava difatli
la fondazione, per mezzo di una 80cieta anonima, di uno
stabilimento pubblico sotto la denominazione di Banca
) canlonale ticinese, fissandone il capitale in un milione di
franchi, diviso in 5000 azioni da 200 franehi eiascuna,
tOOO delle quali dovevano essere sottoscritte dallo Stato,
assoggettandone l'amministrazione
aHa sorveglianza dei Go-
verno, determinandone partitamente le operazioni, -obbli-
gandola
ad assumere, sotto date eondizioni, la Cassa di
risparmio, geriLa fino allora per conto dello 8tato, -inve-
stendola per anni trenta
deI privilegio e liberandola per la
stessa durata dal pagamento di ogni imposta. ( Le verlenze
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 18.
) ehe insorgessero fra il Governo 0 altre autol'ita eantonali e
a Banea, in quanto possano riferirsi al diritto privato,
statuiva 10 stesso deereto, saranno rimesse alla decisione
di tre arbitri, e (nelle disposizioni transitorie) subito
dopo Ja promulgazione deI presente deereto verra aperta
) dalla Societa della Cassa di risparmio, promotrice della
Banca, la sottoscrizione delle azioni.
C. Pubblieato appena iI decreto dell'8 giugno 1858, l'am-
ministrazione della
Cassa di risparmio dava opera per con-
durre ad effetto l'affidatole incarieo e, raggiunto in breve
tempo il riehiesto numero di sottoserizioni, convoeava pel
13 novembre di quell'anno gli azionisti della nuova Societa
affine di sottoporre loro gli statuti elaborati da apposita com-
missione (seelta gia da es si nella preeedente assemblea deI
4 ottobre), in eonformita di detto deereto. Üttenuta la san-
zione dell'assemblea, gli statuti venivano trasmessi l'indomani
al Consiglio di 8tato che -con messaggio 22 novembre -
li rassegnava al Gran Consiglio, sollecitandolo a prendere
in considerazione un oggetto di tanta importanza. E il
Gran Consiglio, nella sua tornata deI 3 dicembre 1858, ac-
cettava
eon alcune poche modificazioni gli statuti medesimi,
ehe eontenevano tutte le disposizioni deI primo decreto legis-
lativo riflettenti
Ia fondazione della Banca, eompresa qnella
dell'esonero
da ogni imposta, e che furono -agli 8 gennaio
deI 1859 -definitivamente adottati e convertiti in 1 egge,
dopo ehe nel 4 stesso gennaio l'assemblea generale degli
azionisti ebbe diehiarato ehe aceettava le modifieazioni di cui
sopra e ritenevasi -da
qnel giorno -formalmente costi-
tuita
in Societa per azioni, col titolo di Banca canlonale
ticinese.
D. Della guarentitale esenzione dalle imposte usufrui la
Banca cantonale continuamente e senza limiti fino al 1882,
nel qual anno, e precisamente ai 24 di gennaio, il Gran
Consiglio ticinese, traendo argomento dalla nuova legge fede-
rale 8 marzo 1881 sulla emissione ed il rimborso dei biglietti
di banea, decretava: Le Banehe .di emissione aventi sede
nel Cantone Ticino pagheranno annualmente un'imposLa
B. Civilrechtspflege.
speciale sulle banconote in ragione deI 5 %0 della loro emis-
sione, ) aggiungendo che entro i confini dei Cantone
l'imposta medesima sara eguale per tutte Ie banche d'emis-
sione. )
E. Accettato senza eontrasto dall'altro istitutodi emissione,
esistente
sin dal 1871 a Lugano senza parteeipazione dello
Stato e eol nome di Banca delta Svizzera Italiana, l'obbligo
al pagamento della nuova imposta fu invece categoricamente
impugnato, sulla scorta
della ripetuta generica esenzione
(art.
110 degH statuti), dalla Banca cantonaie. Con memoria
deI 27 giugno 1883 faceva essa istanza percM il Consiglio
di Stato non volesse insistere nella richiesta deI pagamento
di fr. 9,500 a titolo d'imposta cantonale per l'anno 1882
sulle banconote, avvertendo alLresi ehe, in caso d'insis-
tenza, la controversia avrebbe dovuto, a sensi deIl'art. 108
degli statuti, essere soUoposta ad un giudizio arbitrale.
Ma il Consiglio di Stato, eon sua risoluzione deI 3 luglio suc-
eessivo e sulla eonsiderazione che per gli art. 46 e 53 della
eitata legge federale doveva ritenersi eaducato I',invocato
art. 11 0 degli statuti della Banea cantonale, dichiarava
infondata l'opposizione, insisteva pel solleeito pagamento
dei franchi 9,500 ed osservava in pari tempo che, trattan-
dosi di vertenza di diritto pubblico, rart. 108 degli statuti
non era applicabile.
F. La Banca rivolgevasi allora a questo Tribunale federale
domandando,
COD suo petitorio dei 20 luglio 1883, pi aees-
segli diehiarare; Non essere la Banca eantonale ticinese
obbligata a pagare allo Stato dei cantone Ticino l'annua
imposta sulle baneonote stata ereata eon legge cantonale
deI 24 gennaio 1882.
E Ja causa dipendente da siffatta conclusione veniva quindi
istrutta
fino a completa maturita di giudizio, ehe doveva in-
tervenire
gia nell'udienza deI 27 giugno 188.4, allorquando il
procuratore della Banca attrice, invocati gli art. 47 e suc-
eessivi della legge federale di procedura eivile, ehiedeva e
otteneva,
in quello stesso giorno, la riforma di lutta la pro-
eedura, all'uopo
di completare la eonclusione medesima.
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 18.
G. Riaperta di conseguenza l'istruzione della lite, la Banca
introduceva agli 8 JugIio, sotto il norne di memoria suppJe-
mentare, un nuoro petitorio, concludendo per esso a
domandare
ehe il Tribunale federale pronunciasse ;
1 0 Doversi interpretare la legge ticinese del4 gennaio 1882
nel senso che la Banca atttice non e tenuta fino al 24 di-
cembre 1890 inclusivamenle a pagare la decretata imposta
sull' emissione delle banconote;
20 Subordinatamente e per il caso in eui la Banca fosse
tenuta a pagare la detta imposta prima del31 dieembre 1890,
ehe essa ha diritto in massima ad un risarcimento da sta-
bilirsi dal giusdicente ;
3° Piit subordinatamente, che questo risarcimento dovra
consistere nel rimborso immediato di quanta la Banca sara
chiamata aversare fino a quell' epoca per l' imposta stessa;
4° Piu subordinalamente ancora, che tale rimborso dovra
farsi dallo Stato aHa fine di ogni anno e per l'importo ri-
spettivo delle somme a lui versate dalla Banea per la ripe-
tuta imposta durante I'anno medesimo;
5° Sempre piil, subordinatamente, che 10 Stato dovra
restituire alla Banca nel 31 dicembre 1890 la totaWa
delle imposte fino allora pagategli da quest' essa, unitamente
agl'interessi su ciascun singolo importo dal giorno deI
pagamento e nella misura deI cinque per cento;
6° Ed in ultima tesi subordinata, ehe iI risarcimento
dovra liquidarsi mediante una somma immediatamente
) esigibile, da fissarsi a cura deI tribunale, vuoi in modo
irrevocabile 0 vuoi sotto riserva delle modificazioni even-
) tuaH che fossero per sopraggiungere dappoi, sia nella mi-
sura dell'imposta, sia in quella dell'emissione, osservando
a eomplemento che, per iI easo in CU! la parte attrice ve-
) nisse astretta a formolare da bel prineipio una data dfra,
essa ehiederebbe Ja somma a eorpo di 85,500 franchi,
rappresentante 9 volte la misl1ra dell'imposta richiesta per
l'anno 1882, ma eon la simultanea offerta dello sconto reIa-
tivo e sotto risel'va delle modificazioni eventuali di cui
dianzi. )
B. Civilrechtspflege.
A conforto di queste conclusiooi Ia Banca attnce sviluppo
in sostaoza, ne' suoi diversi allegati seritti ed oral i , le seguenti
argomeotazioni
di merito: Nonostante la Bua denominazione.
la parteeipazione deHo Stato al suo eapitale di fondazione e
la statutaria presenza di un rappresentante deI Governo nel
Consiglio d'amministrazione, la Banea eantonale ticinese e
indubbiameote una Societa privata, aHa quale 10 Stato ha di
moto proprio e mediante legge speciale, contenente gli statuti
di sua ereazione, solennemente offerto e promesso di tenerla
per
anni trenta esonerata da ogni imposta. L'assemblea gene-
rale degli azionisti di delta Societa avendo quindi accettato
gli statuti a lei proposti, e per essi an ehe l' offerta deli' esen-
zione dalle imposte, la fondazione della Banca -in una eon
tfltte le relalive disposizioni -divenne eosa perfetta e eostitu1
nel suo insieme un contratto bilaterale ehe nessuna delle
parti, ne 10 Stato eioe ne la Societa, pUD senza il consenso
dell'altra modifieare. CiD e tanto phi vero, in quanto, se da
un lato la legge assieuro aHa Banea vari diritti e privilegi,
eome quello appunto del1'esenzione dai tributi, d'altro lato le
im pose eziandio degli oneri di considerevole portata e segna
tamente quello di amministrare la Cassa di risparmio, vietan-
dole ad un tempo di variare determinati artieoli degli statuti
e assoggettandola
aHa sorveglianza diretta dei poteri deHo
Stato. L'obbligo di rispettare la data garanzia dell'esenzione
dalle imposte imeomberebbe, deI resto, aHo Stato, anehe
quando non si volesse ammettere l' esistenza di eotale aceordo
bilaterale, bastando .infatti ehe 10 Stato medesimo l'abbia da
solo, eon una legge in ogni suo punto eostituzionale, es pli-
eitamente, senza riserva e sia pure senza eorrispettivo, aHa
Soeieta anonima assieurata. Ne reggerebbe l'appello all 'im-
prescrittibile sovranita tributaria
deHo Stato, eonciossiaehe Ia
promessa di eui sopra abbia ingenerato nelJa Societa stessa,
come in ogni singolo azionista, un diritte privato ehe non
pUD essere neppure dallo Stato senza corrispondente risarei-
mento eomeehessia offeso od espropriato. L'invito aHa sotto-
scrizione delle azioni per la nuova Banea e stato fatto invero
da un'autorita dello Stato (I'amministrazione della Cassa di
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 18. 95
risparmio), in norne e per inearico deI Gran Consiglio eanto-
nale e sulla base di statuti i quali contenevano gia nel loro
inseindibile lutto
la disposizione relativa all'esenzione dalle
imposte;
ogni singolo azionista aveva pertanto, eol sottoseri-
vere e eon l'assumere definitivamente le sue azioni, acquisito
il diritto di esigere che tntte le condizioni e promesse a lui
fatte nei prospetti (che eome tali erano difatti da riguardarsi
i mentovatistatuti) venissero
fedelmente adempiute.
Ma se il Cantone tieino non aveva per se medesimo la
facolta di revocare innanzi tempo l'aeeordata esenzione, non
l'acquistD neppure in virtu e conseguenza dell'invocata legge
federale 8 marzo 1881 sull'emissione di biglietti di banca,
perehe questa legge non prescrive per nessun verso il prele-
vamento di un'imposta sulle baneonote, Iimitandosi invece ad
ordinare ehe la medesima (dove venga introdotta) non dovra.
eccedere la misura deI sei per mille dell'emissione, e pereM
il divieto d'imporre inegualmente diverse banche domiciliate
nello stesso cantone non giuslifica punto, ne in easu oe in
diritto comune, Ia soppressione senza risarcimento di una
esenzione guarentita
pro tempore ad una singola fra esse.
H. Come gia nella riformata proeedura, 10 8tato eonvenuto
propose aoehe nella nuova la reiezione pura e sempliee delle
avversarie domande,
opponendo per sommi capi agli argo-
menti della Banea attrice le obbiezioni ehe seguono ;
In ordine 0 preliminarmente :
Lo Stato avrebbe diritto di chiedere, giusta il prescritto
delI 'art. 44 della legge di proeedura civile federale, la sepa-
razione
della domanda principale della Banca, la quale tende
a eonseguire l'esenzione dall'imposta sulle banconote e costi-
tuisee
un ricorso di diritto pubblico, dalle subordinate, ehe
mirano ad ave re un risareimento e costituiseono aItrettante
cause di diritto privato. Non 1o Ca a seanso di spese, ma so-
stiene tuttavia
che la conclusione principale costituisce una
quistione
di diritto pubblico ed opina ehe non gli si potra
obbiettare di avere, aceettando Ia proeedura seguita dalla
controparte, rieonoseiuto
che si trattasse di eontroversia d'or-
dine privato.
B. Civilrechtsptlege.
Lo Stato potrebbe eontestare a tresi Ja eompeten.za deI Tri-
bunale a
eonoscere tanto della quistione seaturlBnte dalla
domanda prineipale, pereM non relativa a violazione di di-
ritti guarentiti dalla eostituzione
federale, 0 eantonale 0 dnlla
legislazione federale, ma bensi a diritto seat.ente da semp:lC
legge eantonale, -quanta di quelle inerentl alle eonclnSlOlll
subordinate, pereM, giusta l'art. 108 degli statuti della Banea
attriee, hüte le eontestazioni di diritto privalo fra questa e 10
Stato devono essere giudieate da un tribunale di arbitri. Ri-
nuneia pero anehe qui al suo diritto ed aeeetta senz'altro il
foro avversariamente adito.
Nel merito:
La prima e prineipale delle eonc1usioni della Banca costi-
tuisee una quistione
di diritto pubblieo e eonsiste a sapere se
la legge ticinese dei 24 gennaio 1882 sia 0 n?n si pplieabine
aHa Banca stessa. Obbligando le banehe dl emlSSlOne reSI-
denti nel Cantone al pagamento di un'imposta sulle banco-
note, 10 Stato altro non fece che usare di un diritto sc at ente
dalla sua sovranita tributaria, entro i limiti fissati dall'art. 46
della Jegge federale 8 marzo 1881 e senza reeare offesa ßi
sorta ne aHa costituzione federale 0 eantonale, ne aHa legls-
lazione federale. E quand'anche la Banca eantonale posse-
desse
dei diritti acquisiti risultanti da una eonvenzione, eio
ehe si nega, la legge deI 24 gennaio 1882 non saria per
questo
meno valida e dnvrebb'essere mantenuta .per se me-
desima in pieno vigore. Eben vero ehe dopo la nforma della
procedura,
la parte attrice ha tentato di dare 10 scambio aHa
diseussione col dimandare, anziehe l'abrogazione, l'interpre-
tazione soltanto di quella legge eantonale nel senso ehe la
Banca non vi sarebbe soggetta. Ma tale sistema non e punto
ammissibile
percM, in cause di diritto pubblieo, se il Tribu-
nale federale puo abrogare una legge eantonale quando Ia
reputi incostituzionale, non pu6 invece dar loro un'interpre-
tazione eontraria a quella officiale delle autorita cantonali.
Ora nell'intenzione dellegislatore ticinese la legge in qnerela
e positiva, generale e si appliea senza eccezione di sorta a
tutte
le banehe d' emissione domiciliate nel Canlone; se il
v. Ciyilstreitigkeiten zwischen Kantonen lind Privaten etc. N° 18. 97
)egis)atore ne avesse eeceltualo )a ( eantonale, ) avrebbe eol-
pito esso medesimo di nullita )a propria legge, rendendola
inapplicabile -per l'art.
46 della legge federale -anehe
alle altre banche.
n privilegio scatente dall'art. 110 degli statuti della Banea
attriee non costituisce, da parte deno Stato, un impegno eon-
trattuale, ma una concessione graziosa e gratuita di diritto
pubblico aceordata da lui unilateralmente in virtu della sua
sovranita e
di una disposizione legale (art. 21 della legge
8 giugno 1858) ehe preeedette gli statuti e Cu da questi sem-
plicemente riprodotta. E se gli statuti ricevettero dappoi anehe
l'approvazione deHo Stato, non l'ebbero gia da lui eome parte
eontraente,
ma come autorita amministrativa ehe se n'era in
detta Jegge riservata espressamente la facolta e ehe obbligo
10 Stato eivilmente al solo riguardo delle condizioni relative
al trapasso della Cassa di risparmio, mentre all'ar1. HO e al
privilegio da Iui eoneessonon eorrisponde neSSllna presta-
zione equivalente.
Ora LaIe eoneessione ha dovuto esse re rivocata a causa
della Jegge federale deI 1881, ehe sostitui le sue a tutte le
disposizioni antecedenti delle leggi cantonali sull' emissione
delle banconote. Fra le dlSposizioni della legge federale ve
n'ha una (art. 46, al. 1), difatti, ehe attribuisce ai eantoni il
diritto d'imporre quest'emissione fino al limite deI 6 %0' -
. diritto affatto nuovo, procedente non piü dalla sovraniLa ean-
tonale,
ma dalla Confederazione e subentrato al veechio, -
un'aItra (art.
46, ultimo lemma) che preserive l'uguaglianza
assoluta
nella misura di detta imposta per tutte le banche re-
sidenti
neHo stesso eantone e mira evidentem ente a soppri-
mere
il privilegio delle banehe cantonaIi, pereM in urto eon
siffatto prineipio -(come si rileva eziandio dal modo di
vedere espresso in materia dal Dipartimento federale delle
finanze nel suo officio dei 16 febbraio 1883 al Governo tiei-
nese, all. N° 4) -ed una terza (art. 53) ehe, quasi a corol-
lario
delle altre due, abrogo in termini espliciti e senza riserve
ne eeeezioni tutte le concessioni e tutti i privilegi eantonali
relativi all'emissione di banconote.
XI -1Sl'!5
j
B. Civilrechtspflege.
l b se Ja soppressione deI privilegio e la neeessaria con-
seguenza della legislazione federale , 10 9tato dei Cantone
Tieino non puo neppur esse re ehiamato a rispondere di fronte
ai terz i , percM subisee esso medesimo (al pari della Banea)
il fatto deI prineipe ) assimilato aHa forza maggiore, ov-
verosia il nuovo stato di eose ehe, in virtu de' suoi nuovi
attributi, la Confederazione ha ereato, declinandone insieme
e tassativamente (art. 53, ultima lemma) ogni responsabi-
lita.
Eventu.almente e per il easo in eui la Corte volesse ammet
tere nello Stato l'obbligo aHa eorrisponsione di un indennizzo
qualsia, la parte eonvenuta dichiara, da ultimo, ehe il modo
proposto dalla Banea nella terza delle sue eonclusioni Ie
sembra, fra tanti, il piu adatto.
I. Rispondendo ad analoga interpellanza deI giudiee dele
gato all'istruttoria, amendlle Je parti in lite diehiararono, in
data deI 17/18 dieembreultimo seorso, ehe mantenevano
) anehe nella nuova proeedura Ie rispeUive affermazioni e
impugnazioni di fatto gia eontenute nelle memorie da esse
presentate in quella annullata, in una eoi mezzi di prova
insinuati a sllffragio delle medesime. Motivo per eui, eon
deereto dei 29 stesso dieembre, la proeedllra preparatoria
della causa veniva dichiarata ehiusa.
Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti.
Sulle questioni preUminari :
Lo Stato dei Cantone Tieino rimarea innanzi tutto ehe
nella nuova proeedura la Banca attrice fa valere simultanea-
mente contro di ltti due pretese d'indole affatto diversa, I'llna
di esenzione dall'imposta eantonale sulle baneonote, I'altra
per
titoIo di risareimento. Non ne domanda pero la sepa-
razione e resta quindi solo a vedere se la medesima
debba esse re per avventura, giusta rart.' 44 i. f. della legge
di procedllra civile federale, ordinata d'officio. La qual' qui-
stione vaol essere indllbbiamente deeisa nel senso della nega-
tiva, attesoehe la eontemporanea trattazione di entrambe le
pretese non offra nessuna diffieolta processuale e sembri
V, Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 18,
anzi dall'interesse delle parti stesse manifestamente eonsi-
gliata.
2° Altrimenti si presenta il quesito, se Ia parte attriee
avesse faeolta di modificare -eome feee -l' obbiettivo origi-
nario delta lite, peroeehe dove tale modifieazione fosse per
se medesima inammissibile, il giusdicente dovrebbe oppor-
visi, anehe senza richiesta dell'altra parte, in ossequio all'ob-
bligo ehe gl'incombe di vegliare all'osservanza delle forme
vincolanti' della legge di proeedllra. Senonehe il semplice raf-
ronto degli art. 46 e 48 di questa legge basta gia da solo ad
ingenerare neUa Corte la eonvinzione ehe anehe questa obbie-
zione della parte eonvenuta non ha fondamento di sorta.
Vi eta bensi l'art. 46 eil. alle parti di modifieare posterior-
) mente il eontenuto dell'istanza primitivamente avanzata, )
permettendo solo ehe venga rislretta, ma gli art. 47 e 48
danno ad ognuna di esse il diritto di domandare la riforma
della proeedura fino aI punlo indieato dalla parte ehe la in-
voea, e, nel caso eonereto, Ja parte attriee ne ha faUo uso
eol diehiarare di chiederla finD alle eonelusioni deI suo
prima allegato di esposizione inclusivamente, al solo seopo
di poter allargare Ia eerchia delle eonclusioni medesime. In
eosifatte eircostanze la qllerelata modificazione deI quesito
giuridieo su eui poggia la lite non puö ritenersi irrieevibile,
tanto phi se si pensi ehe la parte modifieata deHo stesso pro-
eede da un identieo fatto e riflesso giuridieo, I'istanza primi-
tiva,
Ja soppressione eioe della guarentita esenzione dalle
imposte, e eonsiste nella sempliee aggiunta di una conclu-
sione eventuale 0 subordinata a quella prineipale gia
formolata prima.
3° Parimente infondata e l'eccezione d'incompelenza ehe 10
Stato eonvenuto assevera di poter sollevare al rigllardo della
prima e prineipale fra le conclllsioni della Banea e ehe eOD-.
siste a dire : non potere it Tribunale federale, adito eome
Corte di diritto eivile, oeeuparsi della quistione di diritto
pubblieo, se la Iegge tieinese deJ 24 gennaio 1882 ia real-
mente valida. La Banca, difatti, non ha impugnato per nessun
verso ne la costitllzionalita ne la validita per se stessa di
B. Civilrechtspllege.
detta legge, la qual eosa certamente non avrebbe potuto fare .
se non per la via di un rieorso di diritto pubblieo, ma si e
limitata a sostenere ehe qllella legge non le poteva essere
applieata per
la ragione ehe 10 Stato le aveva assieurato per
anni trenta l' esenzione da ogni imposta e ehe non si poteva
supporre avere avuto il legislatore l'intendimento di soppri-
mere
con la legge stessa un privilegio contrattualmente gua-
rentito. La Banea, inoltre, non ha interposto qllalsivoglia
'ricorso di diritto pubblieo, enuneiando in esso i dispoSli eosti-
tuzionali ehe la riferita legge avrebbe violati, ma insillllo
, soItanto un petitorio eon cui sostenne l'esistenza 0 rispettiva-
,
mente la eontinuazione di un privilegio d'ordine tributario.
-Ora questa Corte ha gia rieonoseiuto a phi riprese ehe una
domanda di simil genere riveste indubbiamente i earatteri di
un'azione di diritto civile. (V. le sentenze dei Tribunale fede-
rale nelle cause delle ferrovie della Svizzera oeeidentaIe, dei
Sempione edel Nord-Est, Race. off., vol. V, p. 55t; VI,
pag. 52 e seg,; VIII, p. 359.)
Sul merito:
4° Inattendibile e pero anehe la prima conclusione delta
parte attrice: non essere Ia Banea eantonale tieinese fino
) al ;31 dieembre 1890 ineillsi vamente -in obbligo di pagare
allo Stato dei cantone Tieino la deeretata imposta sull'emis-
) sione delle baneonote. La legge ticinese deI 24 gen-
naio 1882 esprime in termini troppo ehiari ed esplieiti I'in-
tenzione dellegislatore Ji astringere in futuro lulle le banehe
di emissione aventi sede nel Cantone al pagamento di quella
imposta,
pereM sia aneora leeito di supporre 0 sottinden-
dere, a pro'
della Banea attriee, un'eecezione, la quale urte-
rebbe aItresi
eontro I'uguaglianza di trattamento dall'art. 46
della legge federale deI 1881 tassativamente preseriua. E
poiehe nel rimanente la surriferita legge. eantonale soddisfa
senza eontrasto ai requisiti della Slla validita, il giudice civile
deve neeessariamente appliearla qual e, ne deve soffermarsi
aHa disamina, se il legislatore avesse 0 non avesse la faeolta
di abrogare mediante una legge dei privilegi ulteriormente
esi8tenti. Conseguentemente il privilegio a cui fa eapo la parte
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 18. 101
attrice e da ritenersi senz'altro eome legalmente soppresso,
a datare
dal 24 gennaio 1882, e non puo spiegare in avvenire
i suoi efIetti.
5° Rimane a vedere se regga la tesi sttbordinata della Banca
attrice,
se eioe 10 Stato Ia debba risarcire dei danno ehe quella
soppressione
le ha eagionato 0 le puo cagionare. Ed a questo
proposito
giova premettere innanzi tutto ehe la eompetenza
dei Tribunale federale non fu dalla parte eonvenuta fatta
segno ad eceezione alcuna. Nonostante l'art. 108 degli statuti
della Banea, a tenore deI quale le vertenze ehe insorgessero
) fra il Governo 0 altre autorita eantonali e la Banea, in quanto
possano riferirsi al diritto privato, saranno rimesse aHa
decisione di tre arbitri eee., ) amendue le parti hanno
difatti rinuneiato a quest'ultima per rimettersi a qmilla deI
Tribunale federale , ehe Ia rappresentanza deHo Stato ha,
tanto
nelle memorie se ritte quanto nell'odierna arringa, espli-
eitamente rieonoseiuto eome prima ed ultimo giudiQe della
parte
eivile dei Iitigio. /
6° Il eonferimento di un privilegio eostitnisee, e vero, eome
pensa la parte eonvenuta, un atto della sovranita dello Stato
e nou riveste punto il earattere di una eonvenzione bilaterale
attribuitogli daU'istituto attore;
ma e vero dei pari ehe anehe
da un simile atto possono proerdere dei diritti privati di ge-
nere patrimoniale, sempreehe ratto stesso sia fatto eon inten-
zione di creare dei diritti privati e ehe il privilegio da lpi
conferito si earatterizzi per tale. Fermo stante questo prin-
cipio, ehe e alla base della eonrune dottrina e ehe il Tribu-
nale federale rieonobbe gia piu volte nel piu esplicito modo,
a riguardo segnatamente delle esenzioni d'imposta guarentite
dai cantoni alle soeieta ferroviarie neUe coneessioni rispet-
tive (v. le sue sentenze nelle eause delle ferrovie deI Nord-,
Est, della Svizzera oeeidentale edel Sempione, a pag. 359,
ÖÖO e 54 dei volumi VIII, V et VI della Race. off .. eosi come
in quella deI Comune di Ellikon a pag.1 09 deI vol. IX ib.)-
eonviene ora ehe si rieerehi se nel easo partieolare dei fatti-
spede l'invoeato art. 11.0 degli statuti della Banea eantonale
tieinese eostituisse una sempliee concessione gratuita, revoea-
B. Civilrechtspfiege.
bile quindi in ogni tempo, 0 non piuttosto il eonferimento di
un privilegio destinato a proeaeciare aHa Banea stessa un
diritto patrimoniale.
7° E la risposta non puo essere dubbia quando si rifletta
alle eireostanze di fatto neUe quali il priviIegio di cui si tratta
ha preso naseimento, conciossiaeM daHe medesime risulti
certo e
manifesto ehe 10 8tato offeri e eoncesse di moto pro-
prio l'esenzione
dalle imposte di cui al detto art. HO eil. al
fine di ehiamare in vita la Banea ossia l'anonima impresa, di
cni si era fatto promotore neUa ferma eonvinzione di rendere
per
essa piu facHe Ia diffusione deI eapitale nelle mani
) attive a beneficio dell'industria, deI commercio e dell'agri-
coltura, e nello scopo di assieurarne per UD certo numero
di anni la profittevole esistenza. Che se non pu6 dirsi a tutta
ragione eostituire iI privilegio in discorso un eorrispettivo
delI 'assunzione -da parte deI nuovo stabiIimento di credito
della Cassa eantonale di risparmio, attesoche Je condi-
zioni deHa medesima siano state singolarmente enumerate e
stabilite
in appositi articoli della legge (16 e 17) e degIi sta-
tuti
(44 a 47), -sta d'altra parte inconcusso il fatto ehe
detto privilegio figurava giä. tra Je norme e condizioni fonda-
mentali per la ereazione della Banca, quali erano sanzionate
nel suo decreto legislativo deI 7 giugno 1858 (art. 21), ehe
servi di base e guida aHa sottoscrizione delle azioni per la
Banea stessa e affid6 quest'uItimo incarico (disposizioni tran-
sitorie, art.
22) aHa 80cieta della Cassa di risparmio. Ne dal-
l'avere il Gran Consiglio seartato la modificazione nel testo deI
prescritto relativo aIl'esenzione deIIa Banca da ogni imposta.
raceomandata dall'assemblea degli azionisti per attenersi -
anche negli statuti da Iui approvati -aHa dizione originaria
dell'art.
21 deI suo prima deereto Iegislativo, si potra guari
inferire
ehe quella esenzione eostituisse una eoncessione
puramente graziosa e preearia, ) attesocM gli atti di causa
stiano a prova ehe Ia ripulsa della proposta variante di reda-
zione ebbe solo per iscopo di evitare Ie divergenze d'inter-
pretazione
alle quali essa a!rebbe forse potuto dar Juogo circa
l'estensione dei privilegio. E da notarsi, dei resto, che la 80-
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 18. 103
eieta anonima della Banca cantonale ticinese non si e formal-
mente costituita e non verso I'ammontare delle azioni sotto-
seritte,
se non dopo che il Gran Consiglio ne ebbe aceettato
gli statuti e fissato il privilegio tributario nei termini ehe
costituiscono ancora oggidi I'art. 110 sn cui riposa illitigio :
1a Banca ticinese e esente da ogni imposta; non 10 sonG i
) sttoi of iciali ed azionisti domiciliati nel Cantone 0 altri-
menti colpili dalla legge. -La genesi di qnest'articoIo,
sposata a
quella dell'art. 113, nel quale -sul desiderio
espresso
dalla Commissione promotrice deIlo stabilimento, -
si
sono ennmerate, col ripetuto art. 110, tutte le altre dispo-
sizioni rite nute fondamentali, ) ehe non si possono variare
senza
il consenso deI potere legislativo, mettono dunque in-
dubitabilmente in sodo ehe, -neH'intenzione di chi valida-
mente rappresentava 10 8tato, il privilegio da lui istituito
doveva creare ed ha creato nella Banea stessa un vero e pa-
trimoniale diritto privato.
8° Ma se inammissibile e l'argomentazione della eonces-
sione gratuita e precaria, ) ehe 10 8tato vorrebbe opporre
all'obbligo deI risareimento, non 10 e meno anche quella de-
sunta dalla promulgazione della legge federale sull'emissione
ed il rimborso dei biglietti di banca, edel preteso nuovo
diritto ) ehe la medesima avrebbe istituito. Codesta legge,
difalti, non ha modificato 'anteriore diritto eantonale sull'im-
posizione dei biglietti di banca, se non in quanta ci6 era
richiesto dalle esigenze della liberta di eommereio e d'indu-
stria,
ehe la costituzione federale ha eon l' art. 3t guarentita,
statuendo all'art.
46 a1. to ehe i cantoni non possono esi-
gere sulle baneonote un'imposta maggiore deI sei per mille
dell'emissione. Ne muta spede l'aver essa prescritto nel-
l'ultimo lemma di detto art. 46 ehe entro i confini di un
medesimo eantone l'imposta sulle banconote deve essere
eguale per tutte le banche d'emissione, ) eonciossiaehe tale
disposto non obblighi per niente i singoJi cantoni a eolpire
d'imposta l'emissione delle banehe rispettive, ma lasci anzi
ad esse Ia piena Iiberta di rinunciare 0 no all' esercizio di tale
diritto, pureM ci6 facciano in confronto di lutte indistinta-
B. Civilrechtspflege.
mente le banche d' emissione che hanno sede sui loro terri-
tori. Cosi pure 10 Stato nOn pu6 fare appello al contenuto
deH'art.
!J3 della citata legge, stanteche -lungi daH'ordinare
la cessazione
dei privilegi di esenzione dalle imposte sulle
banconote anteriormente esistenti a pro'
delle banche isti-
tuite, come l'attrice, per Ieggi e decreti eantonali, -
l'articolo stesso ne rieonosca esplicitamente la lecita continua-
zione, beninteso a patto che non siano in contraddizione con
Ia legge federale, a patto cioe che iI Cantone non eserciti
quel
suo tributario diritto neppure al riguardo delle altre
banch . Eppero gli e forza convenire che il diritto privato
scatunente per
la Banca cantonale ticinese dal privilegio di
cui all'art. 110 dei suoi statuti non fu punto soppresso per
opera
della Confederazione, ma per volere dello stesso Can-
tone Ticino categoricamente estrinsecato nella legge, ossia nel
decreto legislativo deI 24 gennaio 1882, il quale, sanzionando
di moto propria una nuova imposta sull'emissione delle ban-
conote, ha reso, come giä fu detto, impossibile affatto la
continuazione di quel privilegio. '
9° A risolvere infine la quistione dell'obbligo al risarci-
mento, ehe si connelte al fatto di codesta soppressione, non
oecorre si metta eapo ai principi ehe regolano I'altra, se 10
Stato abbia 0 non abbia la faeoltä di abrogare acquisiti diritti
p.rivat per vi di lngge e senza risareimento, e se questo
rIsarenmento Sla da,flteners escluso soltanto la dove Ia legge
da
eUl procedeUe I abrogazlOne ne abbia slatuito essa mede-
sima, espressamente, l' esclusione, 0 da considerarsi come
do:uto nei soli casi nei quali dalla legge stessa risulti che il
leglslatore 10 abbia positivamente voluto, -ma bastera che
si ponga mente alle circostanze particolari nel caso concreto.
Ora queste circostanze informanD che il privileO'io delI'esen-
zione
da ogni imp?sta. cO,nferito dallo Stato dei Tinino a quella
Banca eantonale, m vlrtu e con atto della sua sovranitä aHo
scopo d'investirla di un privato diritto patrimoniale so;se in
diretta
correlazione con un patto che il fi cO deI Cantnne Ticino
stipulava in esecuzione di una legge speciale deI 7 giugno 18!J8.
v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° I8. 105
e di cOflseguente accordo con gli azionisti di Jetla Banca
circa !a sua pnrtecipazio.ne alla creazione di questa, conside-
rata
come un anomma Impresa privata, e quindi in contin-
genza appartenente aHa sfera deI diritto privato. Cosi stando
le c?se e data eziandio la giurisprudenza gia. chiaramente
sanClta da questa Corte con la sua sentenza deI 13 set-
tembre1876 nella causa della Societa deI ponte di Chessel
conlro 10 tato d.eI Vallese (Racc. off., 11, p. 361 e 362), la
Sanca aHn ce ha lDcontestabilmente il diritto di chiedere aHo
Stato .convenutQ n. congrno indennizzo per l'anticipata sop-
presslOne d:l prlVlleglO dl esenZlOne dalle imposte che 10
Stato medeslmo le aveva per un determinato numero di anni
assicurato. Durante il corso della procedura la rappresen-
tanza deI Cantone Ticino ha deI resto phi. volte e tassativa-
mente dich!arato che qualora il giusdicente non opinasse
procedere
11 fatto delna soppressione dalla legge federale
deI 1881, OSSI dalla Confederazione che la promulgava, ma
dal potere leglslativo cantonale, 10 Stato non opporrebbe al
chiesto risarcimento obbiezione veruna.
10° Quanto aHa misura deIl'indennizzo, e chiaro che la si
deve computare aHa stregua deI danno sofferto, il quale
danno, nel caso particolare, saria da supporsi rappresentato
dalt'ammontare
complessivo delle imposle sulle banconote
che la Banca attrice dovra pagare fino al 31 dicembre 1890
ossia fino alla scadenza deI privilegio, in virtu della mento
vat legge cnntonale 24 gennaio 1882. Senonche, dipendendo
la clfra delllffiposta da quella dell'emissione delle banconote
e? essendo quindi chiamata a variare con questa, il Tribunale
SI trova nelta materiale impossibilita di fissare fin d' ora, in
una somma a corpo, sia la portata reale dei danno, sia quella
el dnvnto indennizzo. -Esso reputa quindi giustificata
I
ammiSSlOne della seconda fra le conclusioni eventua1i della
parte attrice, aHa quale, d'altronde, anche la parte convenuta
ha -pel caso di sua soccombenza nel principale -dichia-
rato di acconsentire. .
Per
tutti questi motIvi
B. Civilrechtspllege.
n Tribunale federale
pronuneia:
I. E reietta l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla parte
convenuta.
II. E ammessa la concillsione sllbordinata N° 2 della parte
attrice
ed e quindi faUo obbligo, inesecuzione della mede-
sima, allo Stato deI cantone Ticino di rimborsare immedia-
tamente, di volta in volta aHa Banca cantonale tieinese tuUe
le somme ehe avesse da lei riscosse a tilolo d'imposta sulla
emissione di banconote fino al trentuno dicembre mille otto-
cento novanta inclusivamente.
: !lc :
Lausanne. -Imprimerie Georges Bridel.