180 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
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2. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'lfalie.
29. Sentenza del 10 aprile 1885 nella cattsa Migliavacca.
A. Con sentenza 13 marzo 1884, il Tribunale correziouale
di Vigevano dichiarava il Carlo fu Pompeo l 'ligliavacca con-
vinto:
di tentata eSlorsione, a sensi degli articoli 60i , 96 e 98
eod. pen., per avere nell'agosto 1882 in Cassolnovo ten-
talG di estorcere ad Albertario Bartolomeo la somma di
L. 70, che poscia limitö a L. 30, colla minaccia di farlo
) condannare alla recillsione, intentandogli un processo per
soltrazione di effetti seqllestrati ed a lui per la custodia affi-
dati, non essendo riuscito ne1l0 scopo prefissosi per circo-
stanze fortuite ed incli pendenti dalla Slla volonta ;
2° di calunnia, a sensi degli articoli 373, 678, n° 1, cod.
pen., peravere ... concertala, redatta e presentata iI 30
agosto 1883 aHa Pretura di Gravellona, col disegno di nuo-
cere ad Albertario Bartolomeo,. una qllerela in cui gli si
imputava di ave re il 2-1 ottobre 1874 sottratto due maiali
ed aItri effeUi pignorati ad A. Locatelli, mentre 10 sapeva
innocente di quel reato ;
8° di calunnia, a sensi degli articoli 375, 376, ib., per
avere il 28 agosto 1883 presentato aHa Pretllra di Vig'3vano
) um denuncia contro i conjugi B., commercianti nella stessa
citta, contenente l'imputazione di frode in commercio con
Auslieferung. N° 29.
) falso peso, eolJa scienza di nuocere ai medesimi, che agi-
vano contro di Jui come creditori di 1. 18 circa, .
coll'aggravante della recidiva per tutti e t.re L reatl )), .
e
10 eondannava aHa pena deI carcere per anmquattro e meSI
nove.
B. Saputosi dal governo italiano che il Migliavacca si era
rifugiato a
Ginevra dapprima e poscia a ugan.o: ne otteneva
in quest'ultima citta -per consenso deli autonta fedenale -
l'arrestazione, e
ne faceva domandare da!la sua LegazlOne a
Berna l'estradizione per tutti e tre i reati di cui sopra, offe-
rendo al riguardo della calttnnia, non prevista nel trattato
svizzero-italiano
deI 1868, la reciprocita di trattamento e
promettendo,
in caso di rnfiuto: ehe .un atno di grazia esnnte
rebbe il eondannato dall obbhgo dl subire Ja parte dl sua
pena corrispondente al delitto stesso di calunnia.
C. Opponeva pera .alla comunicntagli istanza il etenut
Migliavacca, per Ja ragIOne che ( ne a .tennat estorsIOne,ne
) la calunnia non figurano punto fra I tltoh dl realo contem-
pJati dall'art. 2° dell'invocata convenzione internazionale
dei 22 Iuglio 1868 , ed il Consiglio federale sottomenteva
di conseguenza, giusta l'art. 58 della Ie?ge ulla, orgamzna
zione giudiziaria federal , l:incnrto. dngh ttl .all. apprezzIa-
zione di questa Corte. Rlferlvasl pOl CIrca I asslmllazlOne dnl
delitto tentato a quello consnmato al suo precedente OfticIO
deI 1883 risguardante la causa Montanari (Race. off. VII,
pag. 83) ed osservava da ultimo, quanta a deJitto d calunni ,
non essers i da Iui giudicato opportuno dl entrare m matena
sulla proposta reciprocila,
ma preferito di riservnre Ia even-
tuale estensione
della estradizione a questo dehtto per una
ulteriore riforma
deI trattato in discorso.
Premessi in ratto ed in diritto i segttenti ragionamenli :
f 0 Giusta I'articolo 58 della legge 27 giugno -1874 sulla
organizzazione federale,
il Tribunale federale giudica sull '
domande di estradizione avanzate in virtu dei relativi trattatl
vigenti,
in qttanlo ne sia conteslata l'applicabilit . 11 d.eten. t?
Migliavacca avendo impugnato in concreto caso I apphcabllIta
182 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
deI trattato svizzero-italiano tllttora in vigore dei 22 luglio
1868, in forza deI quale la R. Legazione italiana ha ehiesto
Ia di Illi estradizione, il Tribunale federale e qlliodi ehiamato
ad esaminare se siano 0 non siano attendibili le eecezioni
eontro la medesima sollfvate.
2° Obbietta innaozitutto il rieol'rente ehe la sua estradi-
zione non puo venire eonsentita pereio ehe risguarda il reato
di calunnia ascrittogli dalla invoeata sentenza di eondanoa,
attesoehe 10 stesso non appartenga per nessun verso aHa ea-
tegoria
di quelli tassativamente enumerati nella convenzione
di cui si tratta. E da questo punto di vista a fondatezza della
sua opposizione
non puo certo revocarsi in dubbio, avvegna-
ehe iI trattato non induca obbligo di estradizione fuorche per
i crimini e deHtti nell'art. 2° definiti.
3. Pretende poscia il Migliavacca ehe per quanta si egga
) rart. 2° deI trattato 221uglio 1808 non si riscontra esservi il
) tito10 deI reato di tentata estorsione, pel quale venne parimenti
) eondannato. Ma l'argomento non regge, perehe, se nelle
disposizioni deI trattato in parola non e fatta nessuna es pli-
eita allusione
ai tentativi di crimini 0 deHtti, eia dipende daI
riflesso ehe la ql1alificazione di un reato abbraccia, oltre il
consumato, anche il teotato soltanto (sentenza deIl'8 gen-
naio 1880 nella causa Keller a pag. 209, vol. VI della Rac-
colta offieiale). Risulta inoltre dalla dichiarazione fatta daI
Consiglio federale, ehe I'estradizione fu -per costante e
vicendevole pratica -ognora consentita anche pei tentativi
di crimini 0 delitti. (V. Ia sentenza 11 marzo 1882), neUa
causa Montanari, RaccoIta offieiale, VII, p. 83.
4° Rimarrebbe infine ad esaminare se Je parole adoperate
sotto
il numero 7 deIl'art. 2° dei trattato svizzero-italiano per
indieare
il reato in querela della estorsione mediante vio-
lenza
mirino per avventura, nella intenzione degli Stati con-
traenti, arestriogere I'applicabilitil. di esso trattato ad una
'speeie soltanto di estorsioni, ovverosia a distinguere tra quelle
commesse (0 tentale mediante Ia violenza propriamente detta
e quelle rispelto
alle quali ci fu solo il concorso della mi-
naeeia e neI cui novero entrerebbe appunto l'azione delit-
Auslieferung. N° 29.
tuosa ehe vaIse al Migliavacea una parte della pena inflittagli
dal Tribunale di Vigevano. Senonehe, lasciato anehe stare iI
riflesso ehe il rieorrente non ha fatto a tale quistione aleun
cenno, il raffronto delle eitate parole con le corrispondenti
discipline
deI eodice penale italiano, -le quali servirono,
siccome appare dagli atti relativi ai negoziati fra i plenipo-
tenziari
dei due governi, di base e guida aHa enumerazione
e
indieazione delle infrazioni alle Ieggi penali suscettive di
estradizione e ehe attribuiseono a tutte indistintamente le
estorsioni iI ca rattere di violenti ) (Capo II, Sezione 1'.
Delle grassazioni, estorsioni violenti e rapine , articoli 097
a 604) addimostra ehe, nella intenzione degli Stati contraenti
e
come, deI resto, in tutte le altre convenzioni stipuJate al ri-
guardo dalla
Confederazione Svizzera, I'onere della estradi-
zione e sanzionato per quaIsivoglia sorta di estorsione in ge-
nerale.
Conseguentemenle
il Tribunale federale
pronuncia:
I. La estradizione di Carlo fu Pompeo MigJiavaeca e aecor-
data
aila R. Legazione deI governo itaJiano, per cia ehe ris-
guarda
iI reato di tentata estorsione, in conformita. deli' art. 2°,
n° 7. deI trattato svizzero-italiano 22 luglio 1868.
II. No e accordata invece per il delitto di calunnia. ri-
spetto
al quale iI R. Governo itaJiano e, giusta rart, 3 deI
trattato medesimo, in obligo di ottemperare aHa dichiara-
zione 11 novembre 1884 della sua Legazione a Berna.