Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites
de la Suisse avec l'etranger.
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
TraWl avec la France du 15 Juin 1869.
14. Sentenza del 23 febbraio 1884 nella causa Scala.
Ä. NeU' anno 1881 moriva ab intestato in Nizza, dov' era
domiciliato
fino dal 1867, il signor Andrea Scala di Carona,
lasciando superstiti la madre e tre frateIli : Domenico, Giosue
e Giuseppe, eui devol vevasi per legge 31 maggio 18ö6 la di
lui eredita. Figurava tra gli enti ereditari una somma di
fr.
öOOO, che il defunto avea consegnata poco tempo prima
della sua morte
al frateno Giuseppe con lui dimorante a Nizza
e ehe questi voleva ritenere come cosa propria, in virtu di
asserta donazione, mentre i eoeredi ehiedevano fosse com-
presa nel!' asse ereditario.
B. Contestatasi causa davanti ai Tribunali ticinesi, me-
diante libello
1ö dieembre 1881, eol quale la madre Giaco-
mina e i fratelli Domenico e Giosue convenivano - il figlio
) e frate1lo e legittimo coerede Giuseppe Scala, percM fosse
condannato a pagare loro le quote rispettivamente lorD
spettanti nella qualita di eredi legittimi deI defunto sulla
indicata somma di fr. öOOO 0 su quella maggiore ehe fosse
per risultare dane prove, di ragione della eredita deI pre-
staatsverträge über civilrechtliche Vernältnisse. N0 14. 81
fato Andrea Scala, in uno eoi relativi interessi, ecc., il
convenuto produceva alla prima comparsa la eceezione di de-
clinatoria di foro basata sul duplice asserto ehe si trattava
non di una questione di diritto successorio, ma di un'azione
personale, ehe doveva quindi proporsi innanzi il tribunale
) di Nizza, luogo di suo domicilio, e ehe qualora si trattasse
anehe di una questione di diritto successorio, doveva pur
) sempre proporsi avanti quel tribunale, attesocM in Nizza
) tenesse il suo domicilio l' Andrea Scala e in Nizza si fosse
) aperta la successione in litigio.
C. Respinto pera da entrambe Je instanze eantonali, ehe
ritennero trattarsi in concreto di un'azione relativa al diritto
) di successione e doversi la medesima, in ossequio al dispo-
sto dell'art. öS della procedura eivile ticinese, istituire da-
vanti ai tribunali ticinesi, siceome quelJi dell'ultimo domi-
eilio dei defunto, rieorreva il Giuseppe Scala -con atto
2ö novembre u. s. -al tribunale federale domandando : fos-
sero annullate amendue le sentenze cantonali 7 luglio e 29
ottobre 1883, per titolo di violazione degli art. ö8, ö9 e 46
della costituzione federale, art. ö deI trattato 1ö giugno 1869
tra la Svizzera e la Francia e art. 2 deI decreto eostituzionaJe
tieinese 14 febbraio 1883.
Le ragioni addotte a conforto deI gravame si ridueono per
sommi capi a dire : a) Le querelate sentenze reeano offesa al
prescritto degli art. ö8, ö9 e 46 della eostituzione federale,
inquantocM l'azione mossa al Giuseppe Scala, non rivestendo
i earatteri
ne di una hereditatis petitio, ne di un' actin fami-
Hae herciseundae 0 de eommunis dividendo, ne di una rei
vindieatio, ma semplicemente quelli di una pretesa personale
e creditoria, avrebbe
dovuto essere -per legge e per eo-
mune diritto -proposta al foro di Nizza, dove il debitore
medesimo ha, giusta Ie testimonianze eonsolari in atti, l'ef-
fettivo e stabile suo domicilio e dove pertanto risiede il giu-
dice naturale ehe l'invocato prescritto costituzionale gli gua-
rentiva. ehe poi in easu si tratti realmente di un' azione
personale, risulta : sia dal fatto ehe illibello non fu spiccato
contro il G. S. co me erede legittimo deI defunto, ma qua e
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
semplice debitore 0 defentore di una somma di denaro, che
il defunto medesimo aveva ceduto 0 donato al figlio di esso
G. S., e sia da quello ehe non fu proposta I' azione intiera
sulla
ventilazione della eredita dello Scala, ma impetita una
sola parte di questa, ne lasciata al eonvenuto la possibilita
di esercitare il diritto di ripudio, appartenente per natura ad
ogni erede. -b) Il trattato franeo-svizzero deI 1869 parifiea
i eittadini
domieiliati dei d 1e Stati contraenti nei diritti e nei
doveri; vi si fa quindi appello, in quanta esso pure consaera
eome foro delle azioni personali quello deI giudiee naturale
deI eonvenuto, osservando in piu ehe 1'interpretazione datane
dal tribunale supremo tieinese e al tutto erronea, vuoi per-
ehe -eome fu detto - a causa in parola non e punto ere-
ditaria e
vuoi perehe il citato art. 5 di esso trattato coneerne
soltanto
le eontroversie d'eredita relative alle obbligazioni fra
eredi e egatari, non quelle ehe sono dirette contro terzi. -
c) ColI' avere fatto eapo clandestinamente, aU' insaputa ei oe
delle parti e dopo ehiuso il contradditorio di queste, al pre-
avviso deI PubbJieo Ministero, il tribunale di Lugano ha vio-
lato il principio della publicitil. dei dibattimenti, menomato il
diritto di difesa dei eonvenuto e recato sfregio eziandio al di-
sposto delI'art. 2 dei deereto eostituzionale 14 febbraio 1883,
giusta
il quale i tribunali distrettuali devono comporsi di
3 giudiei soltanto.
D. N ella loro memoria responsiva deI f 5 dicembre i fra-
teUi Domenico e Giosue Scala, in una con la madre, conclu-
dono aHa rejezione deI rieorso, essenzia1mente sulla scorta
dei seguenti riflessi :
ad a. La garanzia deI giudice naturale non mira se non
ad impedire ehe i eittadini vengano sottratti alla giurisdizione
dei tribunali ordinari stabilita dalla costituzione cantonale,
per essere
soltoposti a quella di tribunali eeeezionali; in eon-
ereto pero le querelate sentenze vennero pronunciate dai tri-
bunali ordinari,
ehe secondo la eostituzione tieinese sono
chiamati a deeidere tutte Ie controversie eivi1i e eommerciali.
La garanzia stabilita dall' art. 59 della eostituzione federale
e dipendente dal fatto ehe chi l'invoca abbia in Isvizzera il
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 14.
suo stabile domieilio, dalo quindi -per negata ipotesi -ehe
illibelIo 15 dicembre 1881 contenesse una sempliee azione
personale contro il Giuseppe Scala, questi non potrebhe in-
voeare tal' garanzia se non ha prima provato di essere sta-
bilmente
domiciliato in Isvizzera, mentre in conereto egli si
e sempre affannato e si affanna per dimostrare i1 suo domi-
eilio in Franeia. Chiamato, deI resto, a giudieare unicamente
se le quereiate sentenze raechiudevano una vioiazione delle
garanzie costituzionali, il tribunale federale non pUD oceu-
parsi della questione meramente civile deIl' azione proposta.
ma deve aceettare su questo punto quanta hanno giudieato i
tribunali eantonaIi. Ritenuto poi in fatto che l' Andrea Scala
era eittadino di Carona, dove mantenne sempre il suo domi-
eilio, tutte Ie questioni relative aHa sua suecessione dove-
vano essere proposte innanzi al tribunale di Lugano -in
virtu delI' art. 55 deI codiee di proc. eiv. tieinese -sulla eui
costituzionalita non puo esistere dubbio alcuno. Trattavasi
dunque in concreto d'interpretare e di applicare questo arti-
cola e avessero anche errata i trihunali ticinesi nella sua in-
terpretazione,
il tribunale federale non avrebbe competenza
d'intervenire per eoneggere l'errore, poiche a questione e
di ordine meramente processuale e di semplice diritto civile.
ad b. Checche si voglia sofisticare in contrario, l' azione
15 dieembre 1881 si riferisce precisamente aHa Iiquidazione
e
divisione di una ereditil. e doveva pertanto, in ossequio al
letterale contesto deI trattato franco-svizzero (art. ö), esse re
proposta innanzi
le autorita giudiziarie dei distretto di Lu-
gano, alla cui giurisdizione e sottoposto il comune di Carona,
domicilio deI defunto. E quanta pure si conceda ehe l'azione
medesima fosse di natura ( personale, giova rimarcare ehe
l' obbJigo impasto dall' art. f
di delto trattato all , attore, d'in-
trodurre
cioe l'azione innanzi aI giudice dei domieilio deI
convenuto, riguarda soltanto le controversie tra francesi e
svizzeri e viceversa, e non si estende a quelle ehe possono
insorgere fra svizzeri e svizzeri.
ad c. Le questioni intorno aHa regolarita den' intervento
dei pubblieo ministero in determinate eontroversie, riguar-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
dano unicamente l'interpretazione ed applicazione dei dispo-
sitivi delle Ieggi organiche giudiziarie eantonali e sfuggono
aHa eompetenza ,deI tribunale federale, perehe di rito proees-
suale soltanto. E da notarsi dei resto, ad abbondanza, ehe
se irregolarita vi fu dinanzi al tribunale di prima istanza,
questa disparve
dinanzi al tribunale di appello, ehe eman6
iI suo giudizio senza prendere in nessuna eonsiderazione il
preavviso deI pubblieo ministero, ehe il rieorrente ha taeita-
mente rinuneiato all'eeeezione in diseorso eol non averla de-
nuneiata in sede di appello e ehe il pubblieo ministero non
e stato ehiamato a far parte deI tribunale di Lugano, ne ad
emettere voto deliberativo nelI' emanazione deI giudizio, ma
si e limitato ad esprimere una semplice opinione ehe non
vineola punto iI giudizio deI tribnnale, ne Ja liberta di voto
dei giudiei.
Premessi in linea di diritlo i seguenti ragionamenti :
L Pojche il gravame riposa suU' asserta offesa ai disposti
delle costituzioni federale e cantonale e di un trattato inter-
nazionale, la competenza di questa corte a eonoseere deI me-
desimo non pu6 fare -di fronte all' art. D9 deJla legge or-
ganica giudiziaria federale -l'oggetto di alcun dllbbio.
2. la se ricevibile nella forma, il ricorso e per6 neUa so-
stanza destituiLo affatto di fondamento, aUesoche, -pure
ammettendo ehe si tratti in eonereto di una sempliee azione
personale, la qual' eontroversia non e mestieri di ventilare
neUa presente sede di giudizio, -nessuna delle disposizioni
eostituzionali e convenzionali, a cui fa eapo il rieorrente, sia
stata
in conereto dalle querelate sentenze eantonali eome-
ehessia
violata.
3. Non quella di cui aU' art. D8 della eostituzione federale
coneiossiaeM la rejezione deli' aeeampata dec1inatoria di for
sia stata profferta dai tribunal i ordinari dei eantone Ticino
e non da tribunaIi eeeezionali, eontrari eioe ai prescritti dello
statuto eantonale. Non quella deli' art. D9 ibidem, peroccM,
-giusta la pratiea eostante dei tribunale federaJe (vedansi
le sue sentenze dei 2 novembre 1878, 6 luglio e 17 dieembre
1881, e
25 febbraio 1882 nelle cause Neusch, Riceono, Sa-
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 14.
lomon, Piquerez e funz. Race. officiale, IV, p. 627,629, VIJ,
p. 762, VIII, p. 30), la garanzia da essa istituita pUD essere
invoeata soltanlo da chi abbia nella Svizzera il suo stabile
domicilio. Non quella, infine, dell'art. 46 eit., avvegnaeeM,
-prescindendo anehe dalla eonsiderazione ehe la legge fe-
derale prevista aU' uopo di tradurre in atto il prineipio quivi
sanzionato non Cu sino ad oggi promulgata e ehe il principio
stesso non pu6 quindi aneora dirsi entrato in vigore (dispo-
sizioni transitorie della costituzione federale, art. 3). -dessa
eoneerna unicamente i rapporti
di diritto eivile dei eittadini
domieiliati entro i eonfini della Confederazione.
4. Ed anche in eonfronto dei richiamati art. 1 e 5 della
convenzione 1D giugno 1869 tra la Svizzera e la Francia sn la
eompetenza di foro sta irrefragabile e suffuIta, -oltreehe dal
eontesto dei messaggio col qnale il consiglio federale sotto-
poneva la detta convenzione alla ratifica deli' Assemblea fe-
derale e dal tenore letterale medesimo di essi artieoli, ezian-
dio da ripetuti giudizi di questa corte (sentenza deI 16 di-
cembre 1875,31 marzo 1877,2 novembre 1878, 14 febbraio
1879,
26 marzo e 17 dieembre 1881 nelle cause Bell, l 1öli,
Neuseh, Hoz, Quinat e Piquerez, Race. officiale I, p. 39'1, III,
p.19, IV,p.627,
V, p.2, VII, p. 79, 162), -laobbiezione sol-
levata dagli opponenti al rieorso, ehe ci oe dove pure illibeJlo,
origine
della causa, non si riferisse a questione di diritto
suecessorio,
ma eontenesse una sempliee azione personale
verso il ricorrente, questi non potrebbe fare nulladimeno as-
segnamento su quei prescritti, per la ragione ehe essi riguar-
dano soltanto le eontroversie tra francesi e svizzeri, non quelle
di svizzeri fra di loro.
5. A refutare, da ultimo, la tesi subordinata, desunta dal-
l'accennato fatto deI preavviso deI pubblico ministero, -
Iasciata stare
Ja eonsiderazione ehe, non avendo quest' esso
partecipato aHa emanazionlOl dei querelato giudizio di prima
istanza,
non si pu6 dire nepp ure ehe abbia funzionato eome
quarta giudiee, in urto al disposto dell'art. 2 deI decreto co-
stituzionale 14 febbraio 1883, -basLa il rimarco ehe il la-
mentato irregolare procedimento
non si e verificato se non
86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen V Abschnitt Sta t t"
a sver rage.
presso iI tribunale disnrettuale, mentre invece il tribunale fe-
derale deve solo esamlOare se il giudicato di appell bb'
no rec t N ' d' , . 0 a la 0
a 0 ouesa al Iflttl e principi costituzionali.
Consegu entemente
il Tribunale federale
pronuncia:
Il,ricorso
25 novembre 1883 deI signor Giuseppe Scala e
respmto per mancanza di fondamento.
B. CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTlCE CIVILE
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I. Heimatlosigkeit, -Heimatlosat.
15. Uttneil )om 22. ebruar 1884 in S1ld en
Buno gegen Ef13ern uno ar9au.
A. 3m Sentember 1880 fenrte oer leDige 30fef lt 1 lerf
Sd nei'oer, )on Bünaeu, .ftanton argau, alt Den mereinigten
Staaten )on merifa in feine eimat aurM; er atte einen
.ftnaben bei fid , )on bem er, anfixund ber moltnöä ung )on
1880 barüber befragt, angab, berreIbe lei am 28. ril 1879
)on ber arie dermanlt geb. .8ennber, efrau . be 30ief
dermann )on enAnalt, .ftanton Euaern, geboren worben.
ie leljtere iei im Sentem er 1878 mit inm ( uwnrer) nad)
merifa aunge Uanbert, l)afle bort mit inm aufammengelebt uno
fei am 25. ugufi: 1880 an erlittenen BranDwunDen geftorben.
3n einem im Be be 30ief uwnler liefinoHd en )om far.
xel' ber Si. randnfird)e in t. .ftinfo ünew'IDort) aungefi:elIten
Stauffd eine )om 31. uguft 1880 war bCAeugt, baf3 bod am
17. ai 1880 (recte 1879) ein .ftnabe ,s0tef "U lilIer/l getauft
Uorben lei. a ber Qemann bel' )on 30fef uwnlex alß
utter be .ftnalien beöeid neten ralt ctetmann geb .8ennber,
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atau, bie nedennung beg .ftnaben et Ueigerte unb aud bie
GSemeinbe en1snau unb Der megietungl5tat be .ftantong Eu;:
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tongangenötigen an3uetfennen, fo 1 anbte d ber megietungntat
beg .ftantong Ilrgau burd) ;d reiflen )om 12. Sentem6et 1881