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Art. 15 LEspr

711EntGFederal Act1 de jan. de 1932Fonte original
  1. Salvo che la legislazione speciale non disponga altrimenti, i transiti, rilievi planimetrici, picchettamenti e misurazioni indispensabili alla preparazione di un progetto per il quale si possa pretendere l’espropriazione devono essere oggetto di una pubblicazione, o notificati per iscritto al proprietario, almeno dieci giorni prima d’essere iniziati.
  2. Se sono indispensabili atti preparatori più incisivi, quali analisi del suolo e degli edifici, questi devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno trenta giorni prima d’essere iniziati. In caso di opposizione del proprietario, necessitano dell’autorizzazione dell’autorità competente secondo l’articolo 38. Il termine di opposizione è di dieci giorni. Il proprietario dev’essere reso attento a questo termine.
  3. Il danno derivante da atti preparatori dà diritto a un pieno risarcimento.

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