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Art. 54

351.1IRSGFederal Act1 de jan. de 1983Fonte original
  1. Gibt der Verfolgte einer Justizbehörde zu Protokoll, dass er auf die Durchführung des Auslieferungsverfahrens verzichtet, so bewilligt das BJ die Übergabe, wenn keine besonderen Bedenken bestehen.
  2. Der Verzicht kann widerrufen werden, solange das BJ die Übergabe nicht bewilligt hat.
  3. Die vereinfachte Auslieferung hat die Wirkungen einer Auslieferung und unterliegt denselben Bedingungen. Der ersuchende Staat muss darauf aufmerksam gemacht werden.

1 commentary

N1.Rasche Bewilligung der Übergabe

Die Bewilligung der Übergabe erfolgt in der Praxis in der Regel ohne Verzug; sie kann innert weniger Tagen und in Ausnahmefällen am selben Tag erfolgen.

; DTF 150 I 1 consid. 4.1 e rinvii; 148 II 233 consid. 5.5.1). 2.4. L'assunto, sul quale insiste il ricorrente, secondo cui l'UFG avrebbe dovuto aspettare ch'egli conferisse un mandato formale a un avvocato di fiducia e attendere che questi potesse conferire con lui, non è pertanto decisivo (sentenza 1A.112/2002 del 18 giugno 2002 consid. 2); né dal verbale d'interrogatorio risulta ch'egli avrebbe acconsentito "provvisoriamente" all'estradizione semplificata in attesa di poter conferire con un suo legale di fiducia. Il suo consenso era incondizionato. Del resto l'UFG aveva tentato, senza successo, di contattare l'avvocato del ricorrente a Praga. D'altra parte è notorio che l'autorizzazione alla consegna avviene senza indugio, in pochi giorni (sentenza 1A.104/1995 del 2 maggio 1995; GIACOMO RESPINI, La procedura d'estradizione: promemoria per l'avvocato, in: RtiD II-2024, pag. 353 segg., pag. 362; TANJA KNODEL/JOHANNES GLENCK, in: Basler Kommentar Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, 2015, n. 2, 6-8 ad art. 54 IRSG; cfr. MARIA LUDWICZAK GLASSEY, in: GLASSEY/MOREILLON [ed.], EIMP Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 7, 8, 10 e 11 ad art. 54; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ed. 2024, n. 434), o addirittura il giorno stesso (sentenze 1A.112/2002, citata, consid. 2 e 1A.132/1989 dell'11 agosto 1989). Nella fattispecie l'estradizione è stata chiesta per eseguire una sentenza di condanna, motivo per cui l'UFG poteva esaminare senza indugio se le ulteriori condizioni per l'estradizione erano adempiute. 2.5. Il ricorrente non adduce che non sarebbero state rispettate le garanzie dell'art. 4 cpv. 1 a 5 del terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010, entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2016 (RS 0.353.13), inerenti al consenso all'estradizione e alla dichiarazione della Svizzera relativa alla revoca dello stesso. Egli, assistito da un patrocinatore e da un interprete, ha infatti espresso volontariamente il consenso ed era pienamente cosciente delle conseguenze giuridiche che ne risultavano; il consenso è stato inoltre menzionato in un verbale, come le specifiche modalità di un'eventuale rinuncia.

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