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Art. 145

281.1SchKGFederal Act1 de jan. de 1892Fonte original
  1. Deckt der Erlös den Betrag der Forderungen nicht, so vollzieht das Betreibungsamt unverzüglich eine Nachpfändung und verwertet die Gegenstände möglichst rasch. Ein besonderes Begehren eines Gläubigers ist nicht nötig, und das Amt ist nicht an die ordentlichen Fristen gebunden.
  2. Ist inzwischen eine andere Pfändung durchgeführt worden, so werden die daraus entstandenen Rechte durch die Nachpfändung nicht berührt.
  3. Die Bestimmungen über den Pfändungsanschluss (Art. 110 und 111) sind anwendbar.

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N1.Deklarativer Charakter des Pfändungsprotokolls

Der Bericht bzw. das Pfändungsprotokoll hat nach der Rechtsprechung deklarativen Charakter; er kann in ein nachträgliches Verbale integriert werden und sein Fehlen beeinträchtigt nicht an sich die Wirksamkeit der Pfändung. Im Zusammenhang mit der Nachpfändung kann das ausführende Betreibungsamt folglich ergänzende Vermerke/Eintragungen vornehmen; dies richtet sich jedoch nach dem (deklarativen) Verfahrenszweck der Protokollierung.

L’impugnativa sarebbe del resto infondata anche nel merito, dal momento che il ricorrente è stato debitamente avvisato del pignoramento, alla cui esecuzione ha partecipato, e che la stima delle azioni pignorate (fr. 1.– l’una) figura già nel rapporto del Betrei-bungsamt. Tale rapporto (“Bericht”) non costituisce invero un verbale di pignoramento nel senso dell’art. 112 LEF (mod. 7), bensì è assimilabile a un verbale delle operazioni di pignoramento (mod. 6), che l’UE dovrà integrare nel suo verbale di pignoramento successivo d’ufficio (art. 24 cpv. 2 RFF per analogia), a questo punto limitatamente alle 350'000 azioni, di cui notificherà una copia ai creditori in applicazione dell’art. 114 LEF (Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 28 ad art. 145 LEF). Il verbale di pignoramento ha però valore solo dichiarativo. Ch’es­so non sia ancora stato allestito e notificato non compromette in sé la validità del pignoramento (Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3a ad art. 112 LEF).
L’impugnativa sarebbe del resto infondata anche nel merito, dal momento che il ricorrente è stato debitamente avvisato del pignoramento, alla cui esecuzione ha partecipato, e che la stima delle azioni pignorate (fr. 1.– l’una) figura già nel rapporto del Betrei-bungsamt. Tale rapporto (“Bericht”) non costituisce invero un verbale di pignoramento nel senso dell’art. 112 LEF (mod. 7), bensì è assimilabile a un verbale delle operazioni di pignoramento (mod. 6), che l’UE dovrà integrare nel suo verbale di pignoramento successivo d’ufficio (art. 24 cpv. 2 RFF per analogia), a questo punto limitatamente alle 350'000 azioni, di cui notificherà una copia ai creditori in applicazione dell’art. 114 LEF (Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 28 ad art. 145 LEF). Il verbale di pignoramento ha però valore solo dichiarativo. Ch’es­so non sia ancora stato allestito e notificato non compromette in sé la validità del pignoramento (Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3a ad art. 112 LEF).

N2.Ergänzende Nachpfändungen und Gruppenpfändungen

Das Amt kann ergänzende Nachpfändungen kraft Amtes (pignoramento complementare d’ufficio) nach Art. 145 SchKG vornehmen und dabei Gruppenpfändungen bilden; hierfür ist nach den Quellen kein besonderes Begehren der Gläubiger erforderlich.

– (al 26 luglio 2023), il 7 marzo e il 9 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre.                                            In tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta, oltreché dell’escusso, anche di PI 4 e PI 1 e ha elencato quali beni appartenenti alla comunio­ne “in particolare” gl’immobili n. __________ e __________ RFD di __________ e n. __________, __________ e __________ RFD __________-__________, nonché la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ sull’immobile n. __________ RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 3 è stato attribuito il valore di stima di fr. 50'000.–.                                     C.   Il 7 settembre 2022 l’Ufficio ha rilasciato alla Confederazione Svizzera un attestato di carenza beni (ACB) nelle esecuzioni n. __________ per fr. 1'734.55, __________ per fr. 1'827.20, __________ per fr. 912.40 e __________ per fr. 3'183.85, che facevano parte dei gruppi n. 2 e 3 (in seguito al pignoramento complementare d’ufficio del 5 aprile 2022 giusta l’art. 145 LEF). Il 20 ottobre 2022, a richiesta della Cas­sa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, l’UE ha annullato l’e­­secuzione n. __________ (promossa per fr. 1'283.95), parte anch’es­­sa dei gruppi n. 2 e 3.                                     D.   Avendo i creditori di PI 3 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocati a un’u­­dienza tenutasi il 14 dicembre 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordi­­nanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presenti solo PI 4 e PI 1, e ancorché un creditore avesse dichiarato di “non opporsi a tali pratiche di conciliazio­ne ed [essere] favorevole al metodo di realizzazione più vantaggioso per i creditori”. Il verbale riporta il valore di stima ufficiale di tutti i fondi e quello attribuito dall’UE (fr. 1'301'381.–), l’ammontare complessivo dei pegni che gravano sui fondi (fr. 503'000.–) e, di conseguenza, il valore dell’asse ereditario – secondo il valore dei fon­di attribuito dall’Ufficio – al netto dei pegni (fr.
– (al 26 luglio 2023), il 7 marzo e il 9 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre.                                            In tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta, oltreché dell’escusso, anche di PI 4 e PI 1 e ha elencato quali beni appartenenti alla comunio­ne “in particolare” gl’immobili n. __________ e __________ RFD di __________ e n. __________, __________ e __________ RFD __________-__________, nonché la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ sull’immobile n. __________ RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 3 è stato attribuito il valore di stima di fr. 50'000.–.                                     C.   Il 7 settembre 2022 l’Ufficio ha rilasciato alla Confederazione Svizzera un attestato di carenza beni (ACB) nelle esecuzioni n. __________ per fr. 1'734.55, __________ per fr. 1'827.20, __________ per fr. 912.40 e __________ per fr. 3'183.85, che facevano parte dei gruppi n. 2 e 3 (in seguito al pignoramento complementare d’ufficio del 5 aprile 2022 giusta l’art. 145 LEF). Il 20 ottobre 2022, a richiesta della Cas­sa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, l’UE ha annullato l’e­­secuzione n. __________ (promossa per fr. 1'283.95), parte anch’es­­sa dei gruppi n. 2 e 3.                                     D.   Avendo i creditori di PI 3 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocati a un’u­­dienza tenutasi il 14 dicembre 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordi­­nanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presenti solo PI 4 e PI 1, e ancorché un creditore avesse dichiarato di “non opporsi a tali pratiche di conciliazio­ne ed [essere] favorevole al metodo di realizzazione più vantaggioso per i creditori”. Il verbale riporta il valore di stima ufficiale di tutti i fondi e quello attribuito dall’UE (fr. 1'301'381.–), l’ammontare complessivo dei pegni che gravano sui fondi (fr. 503'000.–) e, di conseguenza, il valore dell’asse ereditario – secondo il valore dei fon­di attribuito dall’Ufficio – al netto dei pegni (fr.