Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio degli Stati: rapporto del 1 settembre 2026 relativo all'oggetto 26.3518•Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio degli Stati
Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio degli Stati
Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio degli Stati: rapporto del 1 settembre 2026 relativo all'oggetto 26.3518ch-parlament1 set 2026
C u s s e g l d a l s s t a d i s
26.3518 n Mo. CSSS-N. 13
esima mensilità AVS. Destinare le entrate fiscali supplementari dei Cantoni e dei Comuni all’AVS
Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 1° settembre 2026
Riunitasi il 1 o settembre 2026, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha esaminato la mozione in oggetto, presentata il 16 aprile 2026 dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) e accolta il
18 giugno 2026 dal Consiglio nazionale.
La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali affinché le entrate fiscali supplementari dei Cantoni e dei Comuni derivanti dall’introduzione della 13 esima mensilità AVS siano versate integralmente alla Confederazione, che le destinerà direttamente all’AVS.
Proposta della Commissione
La Commissione propone con 6 voti 0 e 5 astensioni di respingere la mozione.
Relatore: Germann
In nome della Commissione
Il presidente Hannes Germann
1 Testo e motivazione
1.1 Testo
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché le entrate fiscali supplementari dei Cantoni e dei Comuni derivanti dall’introduzione della 13 esima mensilità AVS siano versate integralmente alla Confederazione, che le destinerà direttamente all’AVS.
Una minoranza della Commissione (Rechsteiner Thomas, Alijaj, Blunschy, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Roduit, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss, Zybach) propone di respingere la mozione.
1.2 Motivazione
La 13 esima mensilità AVS comporta un aumento del reddito imponibile dei beneficiari. Ciò genera entrate fiscali supplementari sia per la Confederazione che per i Cantoni e i Comuni. Contemporaneamente, attraverso la quota federale dell’AVS stabilita dalla legge (art. 103 LAVS), la Confederazione si assume una parte consistente dei costi supplementari derivanti dalla 13 esima
mensilità AVS. Questo disequilibrio porta a un’asimmetria strutturale: la Confederazione si fa carico dei costi supplementari mentre i Cantoni e i Comuni approfittano delle entrate fiscali supplementari senza fornire un contributo corrispondente. Un tale trasferimento degli oneri non è oggettivamente giustificato. La soluzione più semplice e tecnicamente più corretta consiste in una riduzione della quota cantonale dell’imposta federale diretta corrispondente alle entrate fiscali supplementari stimate derivanti dalla 13 esima mensilità AVS. In questo modo è possibile garantire che l’introduzione della esima mensilità non abbia alcun impatto sul bilancio dei Cantoni e dei Comuni. In aggiunta è necessario prevedere l’assegnazione di questi mezzi all’AVS come destinazione vincolata.
2 Parere del Consiglio federale del 27 maggio 2026
Dal punto di vista giuridico, sarebbe di principio conforme alla Costituzione federale (Cost.; RS 101) coinvolgere i Cantoni nel finanziamento dell’AVS, attingendo alle loro entrate supplementari derivanti dall’imposizione dei redditi nel quadro della 13 esima mensilità AVS. Si tratterebbe nello specifico di ridurre la quota cantonale dell’imposta federale diretta e di versare la differenza all’AVS a destinazione vincolata. Questo provvedimento non rappresenterebbe un’ingerenza nell’autonomia finanziaria dei Cantoni (disciplinata all’art. 47 Cost.), poiché non influirebbe sulla loro indipendenza in fatto di politica fiscale e di politica delle uscite. Secondo l’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) la quota cantonale ammonta al 21,2 per cento. L’articolo 128 capoverso 4 Cost. ammette una riduzione della quota cantonale fino al 17 per cento. Per il 2026, anno del primo versamento della 13 esima mensilità AVS, l’Amministrazione federale delle contribuzioni stima che le entrate supplementari dei Cantoni e dei Comuni derivanti dall’imposta sul reddito e dunque la quota cantonale dell’imposta federale diretta ammonteranno a circa 650 milioni di franchi. Se queste entrate supplementari dovessero essere interamente destinate all’AVS, la quota cantonale del 21,2 per cento, basata sul valore prefissato dell’imposta federale diretta per il
2026 pari a 32,9 miliardi di franchi (stato: dicembre; preventivo 2025), dovrebbe essere ridotta di 2,0
punti percentuali, raggiungendo il 19,2 per cento. Per adeguare la quota cantonale sarebbe
necessario modificare la LIFD, e precisarvi, in aggiunta, che i ricavi così incassati dalla Confederazione devono essere versati al Fondo di compensazione dell’AVS. Occorre osservare che per i Cantoni e i Comuni la 13 esima mensilità AVS non genera unicamente maggiori entrate, ma, a seconda delle modalità di finanziamento, può provocare anche minori entrate e uscite supplementari, ad esempio, nel caso di un finanziamento parziale tramite contributi salariali secondo l’attuale concezione del Consiglio degli Stati, che si tradurrebbe, appunto, in minori entrate a titolo di imposta sul reddito. L’aumento dell’imposta sul valore aggiunto provoca a sua volta un incremento delle uscite dei Cantoni e dei Comuni dovuto a costi di acquisto più elevati. Pertanto sarebbe opportuno optare per una valutazione globale del saldo finale, approccio che ridurrebbe notevolmente l’auspicato contributo dei Cantoni al finanziamento della 13 esima mensilità AVS. L’Esecutivo rileva inoltre che capita regolarmente che le modifiche di legge a livello federale si ripercuotano positivamente o negativamente sulle entrate di Cantoni e Comuni. Di norma non si procede né a una riduzione della quota cantonale dell’imposta federale diretta per attingere alle entrate supplementari dei Cantoni e dei Comuni, né a un aumento della stessa per compensarne le minori entrate. Il Consiglio federale intende rinunciare anche in futuro a gestire puntualmente i flussi di entrata di Confederazione, Cantoni e Comuni condizionati dalla legislazione federale, mediante adeguamenti della quota cantonale. Ritiene, infatti, che occorra prendere in esame un’eventuale variazione della quota cantonale soltanto nel caso di riforme di ampia portata con un impatto diretto sulla Confederazione e sui Cantoni, quali ad esempio quelle attuate nel 2008 con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti o nel 2020 con la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
Il 18 giugno 2026 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione con 96 voti contro 90 e 5 astensioni.
4 Considerazioni della Commissione
La Commissione aveva già affrontato nell’ambito dei dibattiti sul finanziamento della 13 esima mensilità AVS la questione delle entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni, ricevendo a tal proposito anche una valutazione da parte dei Cantoni. A suo avviso, vari motivi si contrappongono alla proposta di attingere alle entrate fiscali supplementari che i Cantoni e i Comuni realizzano grazie alla 13 esima
mensilità AVS. In primo luogo, la proposta interferisce di principio con le modalità attuali relative alla ripartizione delle entrate fiscali tra Confederazione e Cantoni. Inoltre, non si tratta di un caso isolato: succede regolarmente che i cambiamenti decisi a livello federale si ripercuotano in modo positivo o negativo sulle entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni. Un adeguamento della quota dell’imposta federale diretta destinata ai Cantoni effettuato nel quadro dell’introduzione della tredicesima AVS comporterebbe per coerenza l’avvio di processi analoghi anche per altri cambiamenti sul piano federale, con importanti oneri amministrativi e ripetute modifiche. Per questi motivi, la Commissione ritiene che la ripartizione generale delle entrate fiscali dovrebbe essere adeguata solo in caso di riforme che interferiscono in modo sostanziale nelle modalità di ripartizione dei compiti, come è stato il caso per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC).
Secondo la Commissione, proprio il caso concreto della 13 esima mensilità AVS illustra l’impraticabilità della proposta. Infatti, le entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni derivanti dalla 13 esima mensilità AVS fluttueranno nel tempo e quindi una modifica di legge che riduce in modo permanente la quota dell’imposta federale diretta destinata ai Cantoni non costituirebbe una soluzione adeguata. Per questi motivi, la Commissione propone di respingere la mozione.
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