FINMA-RS 2025/2•2025/02 Circolare FINMA Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi e dell'OSerFi (31.10.2024): Attuazione degli obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi e dell'OSerFi da parte dei fornitori di servizi finanziari
2025/02 Circolare FINMA Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi e dell'OSerFi (31.10.2024): Attuazione degli obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi e dell'OSerFi da parte dei fornitori di servizi finanziari
FINMA-RS 2025/2ch-finma31 ott 2024
Circolare 2025/2
Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi
Attuazione degli obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi da parte dei fornitori di servizi finanziari
Riferimento:
Data: Entrata in vigore:
Circ. FINMA 25/2 «Obblighi di comportamento ai sensi della
Basi legali:
LSerFi/dell'OSerFi» 31 ottobre 2024 1º gennaio 2025
LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
LSerFi artt. 3, 8, 9, 11, 12, 19, 25, 26 OSerFi artt. 3, 7, 9, 10, 12, 16-17, 24-28, 29
☒ X
Banche
LBCR
Destinatari
☐
Gruppi e congl. finanziari.
☐
Persone secondo l'art. 1b LBCR
☐
Altri intermediari
☐
Assicuratori
LSA
☐
Gruppi e congl. assicurativi
☐
Intermediari assicurativi
X ☒
Gestori patrimoniali
LIsFi
☐
Trustee
☒ X
Gestori di patrimoni collettivi
X ☒
Direzioni dei fondi
X ☒
Società di intermed. mobiliare che tengono conti
☒ X
Società di intermed. mobiliare che non tengono conti
☐
Sedi di negoziazione
LInFi
(informazioni indicative)
☐
Controparti centrali
☐
Depositari centrali
☐
Repertorio di dati sulle negoz.
☐
Sistemi di pagamenti
☐
Partecipanti
☐
SICAV
LICol
☐
Società in accomandita per ICC
☐
SICAF
☐
Banche depositarie
☐
Rappresentanti di ICC esteri
☐
Altri intermediari
OAD
LRD
Assoggettati OAD
☐
Società di audit
Altri
☐
Agenzie di rating
Laupenstrasse 27 3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 91 00 www.finma.ch
finma
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA
finma
I.
Oggetto
nm.
1
II.
Campo di applicazione
nm.
2
III.
Definizioni
nm.
3
IV.
Norme di comportamento
nm.
4-29
A.
Obbligo di informazione
nm.
4-12
a)
Informazione sul tipo di servizio finanziario
nm.
4
b)
Informazione sui rischi connessi con gli strumenti finanziari
nm.
5-8
c)
Informazione sui rischi connessi con il servizio finanziario
nm.
9-12
B.
Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza
nm.
13-14
C.
Utilizzo di strumenti finanziari di clienti / securities lending
nm.
15-22
D.
Conflitti di interessi
nm.
23-25
E.
Indennità da parte di terzi / retrocessioni
nm.
26-30
V.
Disposizione transitoria
nm.
31
finma
I. Oggetto
La presente circolare descrive i requisiti concernenti l'attuazione degli obblighi di compor- tamento secondo la Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) e l'Ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi; RS 950.11) nella fornitura di servizi finanziari. Oltre alle norme di comportamento in senso stretto (artt. 7-20 LSerFi), tali obblighi di comportamento comprendono le prescrizioni sull'orga- nizzazione dei fornitori di servizi finanziari (artt. 21-27 LSerFi) come pure le definizioni generali (art. 3 LSerFi) e le norme sulla classificazione dei clienti (artt. 4 e 5 LSerFi), da cui dipende quali obblighi di comportamento vengono applicati nel singolo caso.
1
II. Campo di applicazione
La circolare si applica ai fornitori di servizi finanziari secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LSerFi («fornitori di servizi finanziari») che sottostanno alla vigilanza della FINMA o di un organi- smo di vigilanza secondo l'art. 43a della Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1).
2
III. Definizioni
La deroga concernente il collocamento di strumenti finanziari secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. b OserFi si applica ai servizi forniti alle imprese e ai loro azionisti quali soci che sono finan- ziati tramite il mercato dei capitali. L'offerta di tali strumenti finanziari a investitori o la loro alienazione a clienti rientra invece nel campo di applicazione della LSerFi.
3
IV. Norme di comportamento e organizzazione
A. Obbligo di informazione (artt. 8-9 LSerFi, artt. 7 e 12 OSerFi)
a) Informazione sul tipo di servizio finanziario
(artt. 8 cpv. 2 lett. a e 9 LSerFi, artt. 7 cpv. 1 lett. a e 12 OSerFi)
4
I fornitori di servizi finanziari caratterizzano e documentano il tipo di servizio di consu- lenza in investimenti (riferimento alle transazioni o al portafoglio) fornito ai loro clienti in maniera adeguata (p. es. mediante un contratto in forma scritta o in altra forma che con- senta la prova per testo o con una dichiarazione documentata al momento della consu- lenza).
b) Informazione sui rischi connessi con gli strumenti finanziari (art. 8 cpv. 1 lett. d LSerFi, art. 7 cpv. 3 lett. b OSerFi)
Al momento della spiegazione sui rischi connessi con i contratti per differenza, il fornitore 5
di servizi finanziari informa:
6
· su eventuali impegni di versamento suppletivo e sul rischio di perdita potenzialmente illimitato;
7
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· sull'effetto leva, il funzionamento del margine, del rischio di controparte e di mercato (slippage compreso);
· con frequenza trimestrale, sulle quote (in %) di clienti privati che, negli ultimi 12 mesi, 8 con contratti di differenza
· hanno perso denaro;
· alla chiusura delle loro posizioni hanno subito una perdita integrale dei margini;
· dopo la chiusura delle loro posizioni hanno dovuto pagare un saldo negativo.
c) Informazione sui rischi connessi con il servizio finanziario (art. 8 cpv. 2 lett. a LSerFi, art. 7 cpv. 2 OSerFi)
Se, nell'ambito della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti in materia di portafoglio, non sono escluse concentrazioni del rischio non conformi alla prassi consue- tudinaria di mercato nel portafogli dei clienti, il fornitore di servizi finanziari attira l'atten- zione sul tipo e sull'entità dei grandi rischi. Gli indizi di una concentrazione del rischio non conforme alla prassi consuetudinaria di mercato possono essere:
9
· concentrazioni del 10% o più in titoli riferiti a una singola unità;
10
· concentrazioni del 20% o più in titoli presso singoli emittenti. 11
Sono escluse le concentrazioni in relazione con investimenti collettivi di capitale soggetti a disposizioni regolamentari in materia di ripartizione dei rischi.
12
B. Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza (artt. 11-12 LSerFi, artt. 16-17 OSerFi)
Al momento dell'elaborazione di un profilo di rischio dei clienti, i fornitori di servizi finan- 13
ziari si procurano tutte le informazioni necessarie per una consona verifica dell'appropria- tezza e dell'adeguatezza.
Nello specifico, il fornitore di servizi finanziari si informa sulle conoscenze e sull'espe- rienza dei suoi clienti per ogni categoria di investimento rilevante utilizzata nel servizio finanziario. Nella gestione patrimoniale e nella consulenza di investimenti in materia di portafoglio, ciò avviene tenendo conto delle caratteristiche della strategia d'investimento e dei tipi di strumenti finanziari. La granularità delle domande deve essere commisurata alla complessità e al profilo di rischio degli investimenti così come alle strategie di investi- mento che possono essere utilizzate nel servizio finanziario.
14
C. Utilizzo di strumenti finanziari di clienti / securities lending (art. 19 LSerFi)
Le informazioni da mettere a disposizione dei clienti e da documentare nel quadro dell'informativa sui rischi indicano almeno:
15
· se il fornitore di servizi finanziari agisce in qualità di controparte (principal) o funge semplicemente da intermediario in un'operazione con un terzo;
16
· che la proprietà degli strumenti finanziari è trasferita alla controparte e sussiste solo un diritto di riacquisto dello stesso tipo e della stessa quantità;
17
18
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· che, in caso di fallimento della controparte o di un eventuale garante, sussiste solo un diritto a un credito non privilegiato in denaro di valore equivalente (in caso di secu- rities lending con clienti privati esiste una copertura supplementare in misura pari alle garanzie ottenute);
· che i diritti patrimoniali e di partecipazione sono trasferiti alla controparte; 19
· che il rischio di riduzione di valore degli strumenti finanziari permane in capo al cliente;
20
· che il cliente può rescindere l'accordo sull'utilizzazione degli strumenti finanziari con effetto immediato o, se nel singolo caso è stata espressamente concordata una du- rata fissa, che l'utilizzazione terminerà solo alla scadenza del predetto accordo;
21
· che il cliente ha la possibilità di escludere determinati strumenti finanziari dal securi- ties lending.
22
D. Conflitti di interessi
(art. 8 cpv. 2 lett. b e c in combinato disposto con l'art. 25 LSerFi, artt. 9-10 e 24-28 OSerFi)
I fornitori di servizi finanziari comunicano ai clienti se l'offerta di mercato considerata nella selezione degli strumenti finanziari comprende solo strumenti finanziari propri, strumenti finanziari propri e di terzi, o solo strumenti finanziari di terzi.
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Se i fornitori di servizi finanziari informano i clienti che l'offerta comprende strumenti fi- nanziari propri e di terzi, adottano provvedimenti adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultarne, segnatamente un processo di selezione degli strumenti finanziari mediante criteri oggettivi comunemente in uso nel settore. Strumenti finanziari propri non possono essere favoriti da incentivi specifici nella remunerazione delle persone impiegate nell'ambito di tali servizi finanziari.
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Occorre segnatamente richiamare l'attenzione dei clienti sui conflitti d'interesse inevitabili
25 in merito agli strumenti finanziari propri del fornitore di servizi finanziari.
E. Indennità da parte di terzi / retrocessioni (art. 26 LSerFi, art. 29 OSerFi)
Nei contratti tipo, l'informazione sulle indennità deve essere evidenziata ed essere fisica- mente messa a disposizione del cliente o quest'ultimo deve facilmente reperirne la ver- sione elettronica.
26
Se non è possibile determinare l'ammontare dell'importo di un'indennità prima di fornire il servizio finanziario o di concludere il contratto, il fornitore di servizi finanziari comunica al cliente:
27
· i valori minimi e massimi delle indennità in funzione delle varie classi di strumenti finanziari;
28
· nella gestione patrimoniale e nella consulenza in investimenti in materia di portafo- glio, informazioni addizionali sui valori minimi e massimi delle indennità in funzione del valore del portafoglio e della strategia di investimento definita.
29
Su richiesta, i fornitori di servizi finanziari informano in linea di principio gratuitamente i clienti sugli importi effettivamente percepiti.
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V. Disposizione transitoria
Per l'applicazione dei nm. 8, 9-12, 24-25, 26 è previsto un termine transitorio di sei mesi 31 fino al 30 giugno 2025.
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