FF 2025 2900•Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
FF 2025 2900ch-federal-gazette7 ott 2025
Termine di referendum: 15 gennaio 2026
Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
(Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG)
del 26 settembre 2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20242,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
- La presente legge definisce i requisiti di trasparenza applicabili alle persone giuridiche di diritto privato svizzero, a determinate persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero, nonché ai trust.
- Disciplina in particolare:
- gli obblighi di identificazione, di verifica e di annuncio degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche di diritto privato svizzero, delle persone giuridiche di diritto estero e dei trust;
- il registro degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza) nonché delle disposizioni relative al suo contenuto e al diritto di accedervi;
- gli obblighi di identificazione dei titolari degli enti giuridici di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera.
- La presente legge ha lo scopo di garantire alle autorità un accesso rapido ed efficace a informazioni esatte, complete e aggiornate sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e dei trust per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 25–27. In tal modo contribuisce in particolare alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
Art. 2 Campo d’applicazione
- Alla presente legge sono assoggettate: a. le seguenti società: 1. le società anonime, 2. le società in accomandita per azioni, 3. le società a garanzia limitata, 4. le società cooperative, 5. le società di investimento a capitale variabile (SICAV), 6. le società di investimento a capitale fisso (SICAF), 7. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; b. le persone giuridiche di diritto estero che: 1. detengono una succursale in Svizzera iscritta nel registro di commercio, 2. hanno l’amministrazione effettiva in Svizzera, o 3. sono proprietarie di un fondo in Svizzera o acquistano un fondo in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 della legge federale del 16 dicembre 19833sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE).
- I trustee che hanno domicilio o sede in Svizzera o che amministrano trust in Svizzera sottostanno agli articoli 15 e 16 fatta eccezione per i trustee assoggettati alla legge del 10 ottobre 19974sul riciclaggio di denaro (LRD).
- Le persone giuridiche di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera sottostanno all’articolo 18. Il Consiglio federale designa gli altri enti giuridici che sottostanno all’articolo 18 tenendo conto delle raccomandazioni internazionali in materia di trasparenza a fini fiscali.
Art. 3 Eccezioni
Non sono assoggettati alla presente legge:
- le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa, nonché le filiali detenute direttamente o indirettamente per oltre il 75 per cento da una o più società i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa;
- gli istituti di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza soggetti a vigilanza secondo gli articoli 61 e 64a della legge federale del 25 giugno 19825sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti direttamente o indirettamente per almeno il 75 per cento da uno o più enti pubblici.
Capitolo 2: Società
Sezione 1: Avente economicamente diritto
Art. 4 Definizione generale
- L’avente economicamente diritto di una società è ogni persona fisica che, in definitiva, la controlla partecipandovi direttamente o indirettamente, da sola o insieme a terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure la controlla in altro modo.
- A titolo sussidiario, se nessuno adempie i criteri di cui al capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell’organo direttivo.
Art. 5 Avente economicamente diritto di una SICAV
- L’avente economicamente diritto di una SICAV è ogni persona fisica che, in qualità di azionista imprenditore, detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del comparto degli azionisti imprenditori o la controlla in altro modo.
- A titolo sussidiario, se nessuno adempie i criteri di cui al capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell’organo direttivo.
Art. 6 Controllo esercitato indirettamente o in altro modo
Il Consiglio federale precisa a quali condizioni una società è considerata controllata indirettamente o in altro modo da una persona fisica.
Sezione 2: Obblighi della società
Art. 7 Identificazione e verifica degli aventi economicamente diritto
- La società identifica i suoi aventi economicamente diritto. Raccoglie le seguenti informazioni:
- il cognome e il nome;
- la data di nascita;
- la cittadinanza;
- l’indirizzo e lo Stato di domicilio;
- le informazioni necessarie sulla natura ed estensione del controllo esercitato.
- Verifica la loro identità e la loro qualità di aventi economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze. Esige dagli azionisti, dai soci, dagli aventi economicamente diritto o da altri terzi i documenti giustificativi utili a tal fine.
- Se è detenuta parzialmente da una società quotata in borsa, per le partecipazioni detenute da tale società le informazioni che è tenuta a raccogliere sono unicamente la ditta e la sede di tale società nonché i dettagli della quotazione.
Art. 8 Documentazione e conservazione delle informazioni sull’avente economicamente diritto
- La società documenta le informazioni di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 3 garantendo che siano aggiornate e che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
- Se non riesce a identificare l’avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente tale qualità o l’identità, la società documenta questo fatto e le azioni intraprese.
- Conserva le informazioni e i documenti giustificativi per dieci anni dal momento in cui la persona interessata perde la qualità di avente economicamente diritto.
- Per le società anonime e le società a garanzia limitata, la persona di cui all’articolo 718 capoverso 4 o 814 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)6deve avere accesso alle informazioni documentate.
Art. 9 Annuncio al registro per la trasparenza
- La società annuncia al registro per la trasparenza l’identità dei suoi aventi economicamente diritto. Trasmette le seguenti informazioni:
- il cognome e il nome;
- la data di nascita;
- la cittadinanza;
- il Comune e lo Stato di domicilio;
- le informazioni necessarie sulla natura ed estensione del controllo esercitato.
- Se è detenuta parzialmente da una società quotata in borsa, annuncia soltanto questo fatto, nonché le informazioni raccolte secondo l’articolo 7 capoverso 3.
- Se non riesce a identificare l’avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente tale qualità o l’identità, la società lo indica nell’annuncio e trasmette tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, compreso il nome del membro superiore dell’organo direttivo.
- L’annuncio è effettuato entro un mese dall’iscrizione della società nel registro di commercio oppure, nel caso di una persona giuridica di diritto estero, entro un mese dal suo assoggettamento alla presente legge.
- Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di annuncio. Può sancire l’obbligo della società di trasmettere documenti giustificativi. Precisa il contenuto delle informazioni da trasmettere sulla natura ed estensione del controllo esercitato dall’avente economicamente diritto.
Art. 10 Annuncio di modifiche
La società annuncia al registro per la trasparenza ogni modifica dei fatti iscritti nel registro per la trasparenza entro un mese dal giorno in cui ne viene a conoscenza.
Art. 11 Procedura di annuncio al registro di commercio
- All’atto di iscrivere un fatto nel registro di commercio, la società può annunciare l’identità dei suoi aventi economicamente diritto all’ufficio cantonale del registro di commercio invece che al registro per la trasparenza, purché confermi che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società.
- In tal caso, trasmette all’ufficio cantonale del registro di commercio le informazioni di cui all’articolo 9 capoversi 1–3. Conferma che non esistono altri aventi economicamente diritto. Queste informazioni non sono pubbliche ai sensi dell’articolo 936 CO7.
- L’ufficio cantonale del registro di commercio inoltra al registro per la trasparenza le informazioni ricevute senza verificarne l’esattezza o la completezza. Le tratta unicamente a tal fine e non può conservarle.
- L’annuncio al registro di commercio deve essere effettuato entro i termini di cui all’articolo 9 capoverso 4. L’articolo 10 è applicabile per analogia.
Art. 12 Responsabilità per gli annunci ai registri
- Il membro superiore dell’organo direttivo effettua gli annunci di cui agli articoli 9–11.
- Può delegare tale compito ad altre persone della società o a terzi, ma rimane responsabile della sua corretta esecuzione.
Sezione 3: Obblighi dei titolari di quote sociali
Art. 13
- L’azionista o il socio che, da solo o insieme a terzi, detiene quote sociali in misura tale da permettergli, in definitiva, di controllare la società annuncia a quest’ultima l’identità dell’avente economicamente diritto. Trasmette le seguenti informazioni:
- il cognome e il nome;
- la data di nascita;
- la cittadinanza;
- l’indirizzo e lo Stato di domicilio;
- le informazioni necessarie sulla natura ed estensione del controllo esercitato.
- Se è una società i cui diritti di partecipazione sono parzialmente quotati in borsa, l’azionista o il socio deve annunciare soltanto questo fatto, nonché la ditta, la sede della società e i dettagli della quotazione.
- L’annuncio è effettuato entro un mese dal giorno in cui ha inizio il controllo.
- Su richiesta della società, l’azionista o il socio trasmette le informazioni o i documenti giustificativi necessari alla verifica dell’identità della persona annunciata o della sua qualità di avente economicamente diritto.
- L’azionista o il socio annuncia alla società ogni modifica delle informazioni di cui al capoverso 1 entro un mese dal giorno in cui ne viene a conoscenza.
Sezione 4: Obblighi degli aventi economicamente diritto e degli altri terzi interessati
Art. 14
- La persona che acquisisce la qualità di avente economicamente diritto lo annuncia all’azionista o al socio che detiene le quote sociali corrispondenti oppure, se il controllo è esercitato in altro modo o attraverso più società o persone (catena di controllo), direttamente alla società. Trasmette loro le informazioni di cui all’articolo 13 capoverso 1.
- Annuncia loro entro un mese ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 13 capoverso 1.
- L’avente economicamente diritto e i terzi coinvolti nella catena di controllo collaborano alla verifica dell’identità della persona annunciata e della sua qualità di avente economicamente diritto trasmettendo alla società, agli azionisti o ai soci le informazioni e i documenti giustificativi necessari.
Capitolo 3: Trust
Art. 15 Avente economicamente diritto di un trust
- Sono considerate aventi economicamente diritto di un trust le seguenti persone fisiche:
- il disponente;
- il trustee;
- il guardiano;
- il beneficiario;
- ogni altra persona fisica che controlla in modo diretto, indiretto o in altro modo il trust, compresi gli aventi economicamente diritto di una persona giuridica che partecipa al trust ai sensi delle lettere a–d.
- Il Consiglio federale stabilisce che cosa si intende per controllo ai sensi del capoverso 1 lettera e.
Art. 16 Obblighi del trustee
- Il trustee identifica l’avente economicamente diritto del trust. Ne verifica l’identità e la qualità di avente economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze.
- Raccoglie le seguenti informazioni sull’avente economicamente diritto:
- il cognome e il nome;
- la data di nascita;
- la cittadinanza;
- l’indirizzo e lo Stato di domicilio;
- se del caso, le informazioni necessarie sulla natura ed estensione del controllo esercitato.
- Se un ente giuridico, una società di persone o un trust partecipa al trust ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–d, il trustee raccoglie anche le seguenti informazioni su tale ente, società o trust:
- la ditta, il nome o la designazione;
- la sede o l’indirizzo.
- Il trustee raccoglie le seguenti informazioni sugli intermediari finanziari e sugli altri fornitori di servizi finanziari o di consulenza che hanno una relazione d’affari con il trust:
- il nome o la ditta;
- la sede o l’indirizzo;
- il tipo di relazione d’affari conclusa con il trust.
- Se nell’atto di trust sono designate categorie di beneficiari, il trustee definisce i criteri che permettono di determinare la qualità di beneficiario.
- Documenta le informazioni di cui ai capoversi 2–4. Verifica periodicamente la loro attualità e, se necessario, le aggiorna.
- Conserva le informazioni per cinque anni dalla cessazione della sua funzione di trustee, garantendo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
Capitolo 4: Persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero
Art. 17 Obblighi delle persone giuridiche di diritto estero
- Gli articoli 4–14 si applicano per analogia alle persone giuridiche di diritto estero.
- Le persone giuridiche di diritto estero designano un rappresentante o un recapito in Svizzera al momento dell’annuncio al registro per la trasparenza.
Art. 18 Obbligo aggiuntivo delle persone giuridiche e degli altri enti giuridici di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera
Le persone giuridiche e gli altri enti giuridici di cui all’articolo 2 capoverso 3 tengono un elenco dei loro titolari nel luogo dell’amministrazione effettiva. L’elenco riporta il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo di tali persone.
Capitolo 5: Regole semplificate per determinate categorie di persone giuridiche
Art. 19
Per determinate categorie di persone giuridiche che presentano rischi limitati il Consiglio federale può prevedere regole semplificate in materia di identificazione e verifica o introdurre una procedura di annuncio semplificata. Per determinare i rischi connessi a una persona giuridica, considera la sua forma giuridica, la sua struttura e le norme giuridiche ad essa applicabili.
Capitolo 6: Registro per la trasparenza
Sezione 1: Organizzazione e procedura
Art. 20 Tenuta e forma
- L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità che tiene il registro per la trasparenza.
- Il registro per la trasparenza è tenuto in forma elettronica.
Art. 21 Contenuto
- Il registro per la trasparenza contiene le informazioni di cui agli articoli 9–11 e 17, nonché quelle iscritte d’ufficio.
- Il Consiglio federale può prevedere che altre informazioni necessarie al trattamento delle segnalazioni di cui agli articoli 30 e 31 o all’esecuzione dei controlli siano iscritte nel registro per la trasparenza. Può prevedere che il registro per la trasparenza contenga informazioni trasmesse, anche automaticamente, dalle autorità del registro di commercio.
- Le modifiche del registro per la trasparenza devono essere ricostruibili in ordine cronologico. È fatto salvo l’articolo 46 capoverso 2.
Art. 22 Procedura di annuncio elettronica
- Gli annunci al registro per la trasparenza sono effettuati per via elettronica, fatta salva la procedura di cui all’articolo 11.
- Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di utilizzare una piattaforma di comunicazione elettronica per effettuare gli annunci o trasmettere i documenti giustificativi.
- Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assicura l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi nonché l’autenticazione degli utenti. Emana le prescrizioni tecniche riguardanti la procedura e designa i mezzi d’identificazione elettronica che possono essere utilizzati.
Art. 23 Effetti
- Le iscrizioni sono dichiarative e non hanno effetto costitutivo.
- L’esame degli aventi economicamente diritto da parte di intermediari finanziari e da parte di consulenti di cui all’articolo 2 capoversi 3bise 3terLRD8è retto dagli articoli 4, 8b e 8c LRD. Se dall’esame svolto con la diligenza richiesta dalle circostanze non emerge alcuna anomalia, essi possono fare affidamento sulle iscrizioni riportate nel registro per la trasparenza.
Art. 24 Cancellazione
- L’iscrizione di una persona giuridica di diritto privato svizzero è cancellata dal registro per la trasparenza non appena tale persona è cancellata dal registro di commercio.
- L’iscrizione di un ente giuridico di diritto estero è cancellata su richiesta dal registro per la trasparenza non appena l’ente non è più assoggettato alla presente legge.
- Le informazioni relative a una persona fisica sono cancellate dal registro per la trasparenza non appena la persona perde la qualità di avente economicamente diritto o non è più coinvolta nella catena di controllo.
Sezione 2: Accesso
Art. 25 Diritto di consultazione in linea dell’autorità di controllo
- L’autorità di controllo e i terzi da essa incaricati possono consultare in linea tutti i dati del registro per la trasparenza per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.
- L’autorità di controllo assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
Art. 26 Diritto di consultazione in linea delle autorità
- Le seguenti autorità possono consultare in linea tutti i dati del registro per la trasparenza:
- le autorità di polizia, le autorità amministrative e le autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, per il perseguimento di reati conformemente al Codice di procedura penale9, alla legge federale del 22 marzo 197410sul diritto penale amministrativo (DPA), alla legge federale del 7 ottobre 199411sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, alla legge federale del 14 dicembre 199012sull’imposta federale diretta, alla legge federale del 14 dicembre 199013sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni o alle leggi cantonali di attuazione di quest’ultima;
- l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, per l’adempimento dei compiti secondo la LRD14;
- le autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale, per rispondere alle richieste di assistenza amministrativa di altri Stati e per l’adempimento degli obblighi della Svizzera in applicazione:
- Le seguenti autorità possono consultare in linea i dati del registro per la trasparenza, eccettuati i dati cancellati conformemente all’articolo 24:
- le autorità amministrative di vigilanza previste dalla LRD, nonché gli organismi di autodisciplina e gli organismi di vigilanza, per l’adempimento dei compiti previsti da tale legge;
- il Servizio delle attività informative della Confederazione, per l’adempimento dei compiti secondo la legge del 13 dicembre 199620sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 25 settembre 201521sulle attività informative;
- gli uffici del registro fondiario, le autorità cantonali di vigilanza nonché l’alta vigilanza della Confederazione conformemente alle disposizioni del Codice civile (CC)22relative ai diritti reali immobiliari;
- le autorità di esecuzione della LAFE23;
- l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, per l’ammissione e il controllo degli operatori economici autorizzati secondo l’articolo 42a della legge del 18 marzo 200524sulle dogane, e per la richiesta e l’esame delle garanzie in applicazione dell’articolo 14 della legge del 19 dicembre 199725sul traffico pesante;
- l’Ufficio federale di polizia, per l’adempimento dei compiti previsti dall’articolo 6b lettera a della legge del 22 giugno 200126sui documenti d’identità, dagli articoli 24–24c della legge del 20 giugno 199727sulle armi e dagli articoli 9 e 14a della legge federale del 25 marzo 197728sugli esplosivi;
- le autorità cantonali competenti, per l’adempimento dei compiti previsti dall’articolo 17 della legge sulle armi e dall’articolo 10 della legge federale sugli esplosivi;
- i committenti, in vista dell’esame o dell’aggiudicazione di una commessa pubblica, se sottostanno al diritto federale o cantonale in materia di appalti pubblici;
- le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni competenti per l’esame e il versamento di aiuti finanziari e indennità;
- gli organi esecutivi competenti in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, di assicurazione per l’invalidità, di previdenza professionale, compresi la fondazione istituto collettore LPP e il fondo di garanzia LPP, di indennità per perdita di guadagno, di assicurazione contro la disoccupazione, di prestazioni complementari, di assegni familiari e di assicurazione contro gli infortuni nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero in applicazione delle seguenti leggi:
- Le autorità di cui al capoverso 2 possono ottenere, nel singolo caso e su richiesta motivata, un estratto contenente i dati cancellati dal registro per la trasparenza.
- Su richiesta, l’Ufficio federale di statistica ha un accesso ai dati del registro per la trasparenza limitato all’adempimento dei compiti di cui alla legge del 9 ottobre 199239sulla statistica federale e alla legge federale del 18 giugno 201040sul numero d’identificazione delle imprese.
Art. 27 Diritto di consultazione in linea per l’adempimento degli obblighi di diligenza
Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD41e i consulenti di cui all’articolo 2 capoversi 3bise 3terLRD possono consultare in linea i dati del registro per la trasparenza nella misura in cui sono necessari all’adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD; fanno eccezione i dati cancellati conformemente all’articolo 24 della presente legge e le informazioni relative all’autore di una segnalazione secondo l’articolo 30 o 31 della presente legge. L’utilizzo dei dati è limitato a tale scopo.
Art. 28 Estratto del registro per la trasparenza
Ogni ente giuridico può chiedere:
- un attestato di iscrizione al registro per la trasparenza;
- un estratto da cui siano esclusi i dati cancellati conformemente all’articolo 24 e le informazioni relative a eventuali segnalazioni secondo gli articoli 30 e 31;
- un estratto completo delle informazioni iscritte nel registro per la trasparenza.
Art. 29 Modalità di accesso e dati relativi agli accessi
- Il Consiglio federale disciplina le modalità di accesso al registro per la trasparenza.
- Se un’autorità o un intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD42consulta in linea i dati del registro per la trasparenza, i dati relativi a tale accesso sono verbalizzati; fanno eccezione le consultazioni effettuate dall’autorità di controllo. Il Consiglio federale definisce i dati da verbalizzare e la loro forma.
Sezione 3: Segnalazione di differenze
Art. 30 Segnalazione di differenze da parte degli intermediari finanziari
- Ogni intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD43che constata una differenza tra le informazioni contenute nel registro per la trasparenza e quelle in suo possesso la segnala al registro per la trasparenza sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- la differenza fa sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente giuridico;
- la differenza persiste anche dopo avere interpellato il cliente e avergli concesso un congruo termine per rimuoverla, segnatamente annunciando la correzione al registro per la trasparenza.
- Segnala la differenza entro 30 giorni.
- La segnalazione è motivata in forma standardizzata; l’intermediario finanziario può trasmettere ulteriori informazioni per completare la motivazione.
- Chi in buona fede segnala una differenza in applicazione della presente disposizione non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.
Art. 31 Segnalazione di differenze da parte delle autorità
- L’autorità che nutre dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente giuridico, lo segnala al registro per la trasparenza.
- La segnalazione è motivata in forma standardizzata; l’autorità può trasmettere ulteriori informazioni per completare la motivazione.
- L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro effettua una segnalazione soltanto se la stessa non compromette un procedimento pendente o un procedimento futuro che si rende necessario avviare dopo l’analisi delle informazioni ricevute secondo l’articolo 23 LRD44.
- L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari può rinunciare a segnalare al registro per la trasparenza le informazioni già segnalate da un intermediario finanziario secondo l’articolo 30.
- Le autorità fiscali cantonali o federali sono sciolte dal segreto fiscale per le segnalazioni secondo i capoversi 1 e 2.
- Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di segnalazione.
Art. 32 Segnalazione di differenze da parte degli enti giuridici
- Ogni ente giuridico ha il diritto di segnalare al registro per la trasparenza le differenze tra le informazioni che lo riguardano contenute nel registro e le informazioni in suo possesso. Può chiedere una rettifica dell’iscrizione nel registro.
- Il Consiglio federale prevede una procedura semplice per la rettifica delle informazioni.
Sezione 4: Controllo ed esecuzione
Art. 33 Controllo degli annunci da parte dell’autorità che tiene il registro
- L’autorità che tiene il registro controlla che gli annunci contengano le informazioni richieste e verifica l’identità delle persone annunciate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica.
- Se l’annuncio è completo, l’autorità che tiene il registro procede all’iscrizione e ne dà conferma all’ente giuridico che ha effettuato l’annuncio.
- L’autorità che tiene il registro verifica che gli enti giuridici assoggettati alla presente legge abbiano effettuato gli annunci prescritti. Diffida gli enti a effettuare gli annunci prescritti oppure a trasmetterle le informazioni complementari richieste o i documenti giustificativi necessari alla verifica. Impartisce loro un congruo termine a tal fine e indica le conseguenze di un mancato rispetto dell’obbligo di annuncio.
- Allo scadere del termine impartito, l’autorità che tiene il registro può iscrivere d’ufficio l’ente giuridico che non ha effettuato l’annuncio al registro per la trasparenza.
- L’autorità che tiene il registro classifica gli enti giuridici in base alle categorie di rischio definite dall’autorità di controllo secondo l’articolo 39 capoverso 2 lettera b. Può comunicare all’autorità di controllo le iscrizioni che potrebbero essere rilevanti per la sua attività di controllo.
Art. 34 Trattamento delle segnalazioni e annotazione nel registro per la trasparenza
- L’autorità che tiene il registro appone un’annotazione all’iscrizione dell’ente giuridico se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
- riceve una segnalazione da parte di un intermediario finanziario o di un’autorità;
- l’ente non ha dato seguito a una diffida;
- l’ente ha comunicato di non essere riuscito a identificare l’avente economicamente diritto o a verificarne tale qualità o l’identità.
- L’annotazione indica l’esistenza di dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità di un’informazione contenuta nel registro per la trasparenza. Se è basata su una segnalazione, l’annotazione riporta la data, l’autore e la motivazione in forma standardizzata.
- L’ente giuridico è informato dell’annotazione. L’autorità che tiene il registro diffida l’ente a rettificare o completare le informazioni e gli impartisce un congruo termine a tal fine.
- L’autorità che tiene il registro conserva le informazioni complementari contenute in una segnalazione e consente all’autorità di controllo e ai terzi da essa incaricati di accedervi in linea.
Art. 35 Controllo delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza da parte dell’autorità di controllo
- L’autorità di controllo verifica l’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza.
- Effettua i controlli in funzione dei rischi oppure a campione, tenendo conto della categorizzazione degli enti giuridici secondo l’articolo 39 capoverso 2 lettera b.
- Può delegare a terzi l’esecuzione di determinate attività di controllo.
Art. 36 Controlli sulla base di un’annotazione
- L’autorità di controllo procede a un esame preliminare delle iscrizioni cui è apposta un’annotazione secondo l’articolo 34, al termine del quale può decidere di:
- cancellare l’annotazione se, sulla base di un esame sommario degli elementi in suo possesso, non appare giustificata;
- mantenere l’annotazione se le informazioni disponibili non sono sufficienti a giustificare l’avvio di una procedura di controllo; o
- avviare una procedura di controllo.
- Nel quadro dei controlli sulla base di un’annotazione, può accedere in linea ai seguenti sistemi d’informazione:
- il registro nazionale di polizia di cui all’articolo 17 della legge federale del 13 giugno 200845sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;
- l’estratto 2 per autorità del casellario giudiziale secondo la legge del 17 giugno 201646sul casellario giudiziale;
- il sistema d’informazione di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200347sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
- L’accesso ai sistemi d’informazione di cui al capoverso 2 può essere utilizzato soltanto in relazione:
- all’avente economicamente diritto iscritto nel registro per la trasparenza;
- alla persona annunciata quale avente economicamente diritto secondo l’articolo 30 o 31;
- a un organo, un azionista o un socio o a una persona coinvolta nella catena di controllo di un ente giuridico.
- L’ente giuridico o l’avente economicamente diritto iscritto può chiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo la cancellazione dell’annotazione. L’autorità di controllo dà seguito alla richiesta se esistono elementi sufficienti atti a dimostrare l’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza.
- Al termine della procedura di controllo, oltre ad adottare le misure di cui all’articolo 38, l’autorità di controllo decide in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione dell’annotazione.
- L’intermediario finanziario o l’autorità che ha effettuato la segnalazione all’origine della procedura di controllo sono informati dell’esito della procedura. L’informazione può essere comunicata per via elettronica.
Art. 37 Obbligo di informazione degli enti giuridici e dei terzi interessati
- Le seguenti persone forniscono all’autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati le informazioni e i documenti giustificativi richiesti:
- l’ente giuridico;
- gli azionisti, i soci e le persone che ricoprono posizioni equivalenti in seno a una persona giuridica o a un altro ente giuridico;
- i terzi coinvolti nella catena di controllo;
- gli aventi economicamente diritto.
- I terzi che hanno un rapporto contrattuale con l’ente giuridico controllato, i suoi azionisti o soci o il suo avente economicamente diritto sono tenuti a fornire informazioni o documenti giustificativi all’autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati nella misura in cui tali informazioni o documenti sono necessari a verificare l’identità della persona annunciata e la sua qualità di avente economicamente diritto. È fatto salvo l’articolo 321 del Codice penale (CP)48.
Art. 38 Misure in caso di iscrizioni inesatte, incomplete o non aggiornate
- Se constata che un’informazione contenuta nel registro per la trasparenza è inesatta, incompleta o non è aggiornata, l’autorità di controllo adotta le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. Può in particolare:
- ordinare all’ente giuridico di comunicare al registro ulteriori informazioni;
- decidere la modifica o la cancellazione di un’informazione contenuta nel registro;
- decidere che il risultato del controllo sia oggetto di un’annotazione nel registro.
- In caso di violazione ripetuta degli obblighi di annuncio o se malgrado ripetute diffide non si pone rimedio a un’inadempienza, l’autorità di controllo può sospendere i diritti societari e patrimoniali dell’azionista o del socio interessato.
- In caso di violazione ripetuta degli obblighi di annuncio o se malgrado ripetute diffide non si pone rimedio a un’inadempienza e la misura appare giustificata dalle circostanze, in particolare perché l’ente giuridico interessato manifestamente non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l’autorità di controllo può:
- pronunciare lo scioglimento e la liquidazione dell’ente giuridico conformemente alle disposizioni applicabili al fallimento;
- nel caso di enti giuridici di diritto estero che detengono una succursale, ordinare la cancellazione dell’iscrizione della succursale dal registro di commercio.
- L’avente economicamente diritto iscritto e l’ente giuridico possono esercitare presso l’autorità di controllo il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati che li riguardano contenuti nel registro per la trasparenza. L’autorità di controllo decide in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione delle informazioni contestate.
Art. 39 Autorità di controllo
- L’unità del Dipartimento federale delle finanze (DFF) incaricata dei controlli è l’autorità di controllo. Essa sorveglia l’esecuzione della presente legge nella misura necessaria alla sua attività di controllo.
- A tal fine, può segnatamente:
- emanare istruzioni per l’esecuzione e l’attuazione della presente legge all’attenzione degli enti giuridici soggetti agli obblighi di annuncio;
- stabilire i criteri per la categorizzazione degli enti giuridici in funzione del rischio di un loro utilizzo a fini abusivi;
- effettuare un’analisi dei rischi sulla base dei dati del registro per la trasparenza;
- chiedere all’autorità che tiene il registro i dati necessari per effettuare un’analisi dei rischi.
Art. 40 Iscrizione nel registro fondiario
- La persona giuridica di diritto estero che acquista un fondo in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 LAFE49deve produrre la prova della sua iscrizione nel registro per la trasparenza all’atto della richiesta di iscrizione nel registro fondiario.
- Se constata che la prova dell’iscrizione nel registro per la trasparenza manca, l’ufficiale del registro fondiario sospende la procedura di iscrizione nel registro fondiario e impartisce all’ente giuridico che acquista il fondo un termine di dieci giorni per l’annuncio al registro per la trasparenza.
- L’ufficiale del registro fondiario rifiuta la notificazione secondo l’articolo 966 CC50se entro tale termine l’acquirente non procede all’annuncio al registro per la trasparenza.
- Il diritto di ricorso dell’ente giuridico è retto dall’articolo 956a CC.
Sezione 5: Emolumenti
Art. 41
- L’iscrizione, la modifica o la cancellazione di un’iscrizione nel registro per la trasparenza, nonché la sua consultazione o il rilascio di un attestato di iscrizione sono esenti da emolumenti.
- I solleciti, le diffide e le decisioni emanati dall’autorità che tiene il registro o dall’autorità di controllo nonché il rilascio di un estratto sono soggetti a emolumenti.
- L’autorità di controllo può imputare le spese della procedura di controllo a chi ha violato gli obblighi previsti dalla presente legge, ha provocato l’avvio della procedura di controllo o ne ha ostacolato lo svolgimento.
- Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti.
Capitolo 7: Assistenza amministrativa
Art. 42
- L’autorità che tiene il registro, l’autorità di controllo e le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge. Si trasmettono le informazioni e i documenti necessari. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l’adempimento di tali compiti.
- Le autorità federali competenti possono scambiarsi le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla legislazione sul riciclaggio di denaro. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l’adempimento di tali compiti.
- Se l’autorità di controllo ne fa richiesta, le autorità federali, cantonali e comunali possono comunicarle i dati necessari all’adempimento dei compiti conferitile dalla presente legge. Tali dati includono in particolare informazioni finanziarie, nonché i dati acquisiti nell’ambito di procedimenti penali, penali amministrativi o amministrativi, compresi i dati acquisiti nei procedimenti pendenti, se la trasmissione non compromette il procedimento. Possono includere i dati personali e i dati relativi a persone giuridiche compresi: a. dati personali degni di particolare protezione concernenti: 1. opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, 2. la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia, 3. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, 4. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, 5. provvedimenti di assistenza sociale; b. dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, 2. segreti professionali o segreti d’affari.
- L’autorità di controllo può richiedere alle autorità fiscali competenti l’elenco degli enti giuridici da esse identificati come aventi la loro amministrazione o direzione effettiva in Svizzera.
- Le autorità fiscali federali e cantonali sono sciolte dal segreto fiscale per la comunicazione di informazioni secondo i capoversi 3 e 4.
Capitolo 8: Disposizioni penali
Art. 43 Violazione degli obblighi di annuncio o di collaborazione
È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- viola l’obbligo di annuncio di cui all’articolo 13, 14 o 17;
- viola l’obbligo di annuncio al registro per la trasparenza o al registro di commercio di cui agli articoli 9–11 o 17;
- fornisce indicazioni false all’autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati.
Art. 44 Inosservanza di decisioni
È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato che l’autorità di controllo gli ha notificato sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
Art. 45 Competenza e perseguimento
- La DPA51si applica alle infrazioni alla presente legge.
- Il DFF è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio.
- Nel quadro delle attività di controllo di cui agli articoli 35–39, l’autorità di controllo denuncia all’unità competente del DFF le infrazioni alle disposizioni della presente legge e alle autorità penali competenti le infrazioni all’articolo 327a CP52.
- L’azione penale si prescrive in sette anni.
- Se è stato adito un tribunale, il giudizio compete alla giurisdizione federale. In tal caso l’unità competente del DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione, che li inoltra al Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 DPA sono applicabili per analogia.
- Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento.
Capitolo 9: Protezione dei dati
Art. 46
- L’autorità che tiene il registro, l’autorità di controllo e i terzi incaricati dell’esecuzione della presente legge sono autorizzati a trattare e a comunicarsi i dati personali e i dati relativi alle persone giuridiche necessari all’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, compresi: a. dati personali degni di particolare protezione concernenti: 1. opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, 2. la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia, 3. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, 4. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, 5. provvedimenti di assistenza sociale; b. dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, 2. segreti professionali o segreti d’affari.
- I dati degli enti giuridici e delle persone iscritti nel registro per la trasparenza sono conservati per dieci anni dalla loro cancellazione prima di essere distrutti. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 38 della legge federale del 25 settembre 202053sulla protezione dei dati.
- Il Consiglio federale disciplina le modalità del trattamento, segnatamente la sicurezza dei dati, nonché l’organizzazione e la tenuta del registro per la trasparenza.
- La legge del 17 dicembre 200454sulla trasparenza non si applica ai dati del registro per la trasparenza relativi a persone fisiche o giuridiche.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 47 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 48 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 49 Disposizione transitoria relativa agli obblighi degli azionisti e dei soci
- Per gli azionisti e i soci che hanno ottemperato all’obbligo di annuncio degli aventi economicamente diritto secondo gli articoli 697j e 790a CO55, l’obbligo di annuncio di cui all’articolo 13 capoverso 1 della presente legge è considerato adempiuto se le persone annunciate sono gli aventi economicamente diritto dell’ente giuridico interessato conformemente al nuovo diritto.
- Su richiesta della persona giuridica, gli azionisti e i soci trasmettono entro un mese le informazioni richieste secondo l’articolo 13 capoverso 4.
Art. 50 Disposizione transitoria relativa alla conservazione dell’elenco degli aventi economicamente diritto e dei documenti giustificativi
Le società anonime e le società a garanzia limitata conservano l’elenco degli aventi economicamente diritto predisposto secondo il diritto previgente per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. La conservazione dei documenti giustificativi relativi all’annuncio è retta dal diritto previgente.
Art. 51 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di annuncio da parte delle persone giuridiche di diritto privato svizzero
- Le persone giuridiche di diritto privato svizzero effettuano l’annuncio di cui all’articolo 9 entro un mese dalla prima modifica dell’iscrizione nel registro di commercio successiva all’entrata in vigore della presente legge, ma al più tardi entro i termini previsti dai capoversi 2 e 3.
- Le persone giuridiche i cui aventi economicamente diritto sono tutti iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi effettuano l’annuncio di cui all’articolo 9 o 11 entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
- Le persone giuridiche qui appresso effettuano l’annuncio entro la scadenza dei seguenti termini dall’entrata in vigore della presente legge:
- le società anonime tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione, entro tre mesi;
- le altre società tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione, entro quattro mesi;
- le società anonime che non soddisfano le condizioni della revisione ordinaria, entro cinque mesi;
- le altre società che non soddisfano le condizioni della revisione limitata e le altre persone giuridiche, entro sei mesi.
Art. 52 Disposizione transitoria relativa all’informazione delle autorità del registro di commercio
- Se una persona giuridica di diritto privato svizzero modifica un’iscrizione nel registro di commercio dopo l’entrata in vigore della presente legge e prima della scadenza dei termini transitori di cui all’articolo 51, alla prima modifica l’ufficio cantonale del registro di commercio competente la rende attenta al suo obbligo di annuncio di cui agli articoli 9 e 51. Esso annuncia la modifica all’autorità che tiene il registro.
- Alla scadenza del termine di un mese di cui all’articolo 51 capoverso 1, ma non prima di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’autorità che tiene il registro verifica se la persona giuridica ha ottemperato al suo obbligo di annuncio. In caso contrario, la diffida ad adempierlo indicando le conseguenze dell’inosservanza di tale obbligo.
Art. 53 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di annuncio da parte delle persone giuridiche di diritto estero
Le persone giuridiche di diritto estero effettuano gli annunci di cui all’articolo 17 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 54 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di segnalazione delle differenze da parte degli intermediari finanziari
- L’obbligo di segnalare le differenze di cui all’articolo 30 si applica a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.
- Scaduto tale termine, se constata che una società non è iscritta nel registro per la trasparenza, l’intermediario finanziario le chiede se beneficia del termine di due anni secondo l’articolo 51 capoverso 2. Se la società ne dà conferma, l’intermediario finanziario non è tenuto a effettuare una segnalazione fino alla scadenza di questo secondo termine.
Art. 55 Coordinamento
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 10 ottobre 199756sul riciclaggio di denaro (LRD; allegato, n. 11) o quella contestuale alla legge federale del 20 dicembre 202457concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (allegato, n. 19), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della LRD ha il tenore seguente:
Art. 23 cpv. 7 7. Lo scambio di informazioni con l’Ufficio di comunicazione è effettuato tramite il sistema d’informazione di cui al capoverso 3. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e l’entità delle informazioni da comunicare. L’Ufficio federale di polizia definisce lo standard relativo ai dati applicabile alle informazioni trasmesse tramite il sistema d’informazione.
Art. 56 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
| Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni La segretaria: Martina Buol | Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |
|---|
Data della pubblicazione: 7 ottobre 2025
Termine di referendum: 15 gennaio 2026
(art. 48)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 9 cpv. 1 lett. q 58 e 2 lett. p1. La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:
- Dipartimento federale delle finanze, per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 35–39 della legge del 26 settembre 202559sulla trasparenza delle persone giuridiche.2. La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:
- Dipartimento federale delle finanze, per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 35–39 della legge sulla trasparenza delle persone giuridiche.
2. Codice delle obbligazioni
| Art. 656b cpv. 4 n. 3 | |
|---|---|
| Abrogato | |
| Titolo ventesimosesto, capo secondo, lett. K (art. 697j–697m) | |
| Abrogata | |
| Art. 718 cpv. 4, terzo periodo | |
| 4… Essa deve avere accesso al libro delle azioni. | |
| Art. 731b cpv. 1 n. 3 | |
| 1Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell’organizzazione della società: 3. la società non tiene il libro delle azioni conformemente alle prescrizioni; | |
| Art. 747 | |
| V. Conservazione del libro delle azioni e dei libri della società | 1 Il libro delle azioni e i libri della società devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d’accordo tra di essi, dall’ufficio del registro di commercio. 2 Il libro delle azioni deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. |
| Titolo ventesimottavo, capo secondo, lett. A cifra IIIbis(art. 790a) | |
| Abrogata | |
| Art. 814 cpv. 3, terzo periodo | |
| 3 … Essa deve avere accesso al libro delle quote. Art. 928b cpv. 3 bis 3bis Il Consiglio federale può estendere la banca dati centrale delle persone ai dati delle persone non iscritte nel registro di commercio registrate in un sistema d’informazione della Confederazione per verificare l’identità delle stesse. A tal fine può autorizzare le autorità federali a consultare e a registrare dati in tale banca dati. Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati registrati dalle autorità federali nella banca dati centrale delle persone. |
3. Codice penale
| Art. 327 | |
|---|---|
| Abrogato | |
| Art. 327a | |
| Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi | Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola i relativi obblighi del diritto societario: a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all’articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO60; b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all’articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO; c. nel caso di una società cooperativa, l’elenco dei soci di cui all’articolo 837 capoversi 1 e 2 CO; d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile, il registro degli azionisti imprenditori di cui all’articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 200661sugli investimenti collettivi; e. nel caso di un ente giuridico di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera, l’elenco dei titolari di cui all’articolo 18 della legge del 26 settembre 202562sulla trasparenza delle persone giuridiche, è punito con la multa. |
4. Legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale
Art. 46 lett. pLe seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:
| p. l’autorità di controllo aggregata al Dipartimento federale delle finanze secondo l’art. 39 cpv. 1 della legge del 26 settembre 202563sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG): | per identificare le violazioni dell’obbligo di annuncio e svolgere procedure di controllo secondo l’art. 36 cpv. 1 lett. c LTPG. |
|---|
5. Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 17 cpv. 4 lett. p4. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: p. il Dipartimento federale delle finanze, per l’adempimento dei compiti conferitigli dagli articoli 35–39 della legge del 26 settembre 202564sulla trasparenza delle persone giuridiche.
6. Legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale
Capitolo 4a (art. 22i bis )Abrogato
7. Legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari
Art. 88 Scambio di informazioniLa FINMA, l’organismo di vigilanza, il servizio di registrazione, l’organo di verifica, l’organo di mediazione e il DFF possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti.
8. Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi
Art. 46 cpv. 33. La SICAV tiene un registro degli azionisti imprenditori nel quale sono iscritti i loro nomi e indirizzi. Art. 46a Abrogato
9. Legge dell’8 novembre 1934 sulle banche
Art. 14b Abrogato
10. Legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari
Art. 61a Scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanzaLa FINMA e gli organismi di vigilanza possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti.
11. Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro
Art. 1 OggettoLa presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 305bisdel Codice penale (CP)65, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquiescapoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie, anche per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 200266sugli embarghi (LEmb).
Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva2. L’intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta o un’altra forma di dichiarazione che consenta la prova per testo indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:
Art. 8, primo periodoGli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb67. …
Art. 8a cpv. 2 bis , 2 ter , 3, 4 e 5, secondo periodo2bis. La soglia determinante ai sensi del capoverso 1 nell’ambito di una transazione commerciale in metalli preziosi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LCMP68o in pietre preziose è di 15 000 franchi.2ter. Gli intermediari finanziari sono esclusi dal campo di applicazione dei capoversi 1–2bisse commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sul controllo dei metalli preziosi.3. I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore alla soglia determinante che tuttavia complessivamente superano tale soglia.4. Agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno anche i commercianti che negoziano fondi, se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono un pagamento in contanti.5. … Determina i metalli preziosi e le pietre preziose di cui al capoverso 2bis.
Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva1. Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 sezione 1 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d’ordinanza:
Art. 23 cpv. 77. Lo scambio di informazioni con l’Ufficio di comunicazione è effettuato tramite il sistema d’informazione di cui al capoverso 3. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e l’entità delle informazioni da comunicare. L’Ufficio federale di polizia definisce lo standard relativo ai dati applicabile alle informazioni trasmesse tramite il sistema d’informazione.
Art. 27, rubrica e cpv. 1Obbligo di comunicazione1. Abrogato
Art. 29 cpv. 1, 1 bis e 2 ter1. Le seguenti autorità possono scambiarsi tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’applicazione della presente legge e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo:
- la FINMA;
- la CFCG;
- l’autorità intercantonale;
- l’Ufficio centrale;
- l’Ufficio federale di giustizia (UFG), quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla legge del 26 settembre 202569sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG);
- il DFF, quale autorità di controllo della LTPG;
- l’Ufficio di comunicazione.1bis. L’Ufficio di comunicazione e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’applicazione della presente legge e della LEmb70.2ter. L’Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1, 1bise 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2bis.
Art. 29b, rubricaScambio di informazioni con l’Ufficio di comunicazione
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 29c Scambio di informazioni con la FINMAGli organismi di vigilanza, gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti, comprese le informazioni non accessibili al pubblico.
Art. 35 cpv. 22. L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con le seguenti autorità mediante una procedura di richiamo:
a. la FINMA;
b. la CFCG;
c. l’autorità intercantonale;
d. l’Ufficio centrale;
e. l’UFG, quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla LTPG71;
f. il DFF, quale autorità di controllo della LTPG;
g. la SECO;
h. le autorità di perseguimento penale.
Art. 37 cpv. 2, secondo periodo2. . In casi di lieve entità, l’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale e da qualsiasi pena.
12. Legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili
Art. 23a Abrogato
Footnotes
-
RS 101 ↩
-
FF 2024 1607 ↩
-
RS 211.412.41 ↩
-
RS 955.0 ↩
-
RS 831.40 ↩
-
RS 220 ↩
-
RS 220 ↩
-
RS 955.0 ↩
-
RS 312.0 ↩
-
RS 313.0 ↩
-
RS 360 ↩
-
RS 642.11 ↩
-
RS 642.14 ↩
-
RS 955.0 ↩
-
RS 653.1 ↩
-
RS 654.1 ↩
-
RS 651.1 ↩
-
RS 946.231 ↩
-
RS 196.1 ↩
-
RS 946.202 ↩
-
RS 121 ↩
-
RS 210 ↩
-
RS 211.412.41 ↩
-
RS 631.0 ↩
-
RS 641.81 ↩
-
RS 143.1 ↩
-
RS 514.54 ↩
-
RS 941.41 ↩
-
RS 830.1 ↩
-
RS 831.10 ↩
-
RS 831.20 ↩
-
RS 831.30 ↩
-
RS 831.40 ↩
-
RS 822.41 ↩
-
RS 832.20 ↩
-
RS 834.1 ↩
-
RS 836.2 ↩
-
RS 837.0 ↩
-
RS 431.01 ↩
-
RS 431.03 ↩
-
RS 955.0 ↩
-
RS 955.0 ↩
-
RS 955.0 ↩
-
RS 955.0 ↩
-
RS 361 ↩
-
RS 330 ↩
-
RS 142.51 ↩
-
RS 311.0 ↩
-
RS 211.412.41 ↩
-
RS 210 ↩
-
RS 313.0 ↩
-
RS 311.0 ↩
-
RS 235.1 ↩
-
RS 152.3 ↩
-
RS 220 ↩
-
SR 955.0 ↩
-
RS 172.023 ;RU 2025 583 ↩
-
All’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2025 della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo contestuale alla legge del 21 marzo 2025 sui dati dei passeggeri aerei (allegato 3 numero 3;FF 2025 1097) la presente disposizione diventa la lettera r. ↩
-
RS … ↩
-
RS 220 ↩
-
RS 951.31 ↩
-
RS … ↩
-
RS … ↩
-
RS … ↩
-
RS 311.0 ↩
-
RS 946.231 ↩
-
RS 946.231 ↩
-
RS 941.31 ↩
-
RS … ↩
-
RS 946.231 ↩
-
RS … ↩
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