Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi

FF 2025 2891ch-federal-gazette7 ott 2025

Termine di referendum: 15 gennaio 2026

Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi

del 26 settembre 2025

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20251,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

Art. 20, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 2bis, 3 e 4
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
4 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

2. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

Art. 44 cpv. 22. Le seguenti notificazioni tramite invio postale sono reputate consegnate:

  1. al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, nel caso di una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla;
  2. il primo giorno feriale seguente, nel caso di una notificazione recapitata senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale.

Art. 45 cpv. 2Abrogato

Art. 45a Diritto cantonale determinantePer determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

3. Legge federale del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato

TitoloLegge federale
sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni
nei fine settimana e nei giorni festivi

(LFTC) Ingressovisti gli articoli 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188 capoverso 2 della Costituzione federale2, Art. 1a 1. Una notificazione di un’autorità o di un privato tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.2. Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o gli accordi contrattuali tra il mittente e il destinatario che disciplinano la ricezione di notificazioni.

4. Codice delle obbligazioni

Art. 78 cpv. 1, nota a piè di pagina
1Se il momento dell’adempimento o l’ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno officialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell’adempimento3, il termine si protrae al prossimo giorno feriale.
Art. 132, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese)
Art. 1081 cpv. 1, nota a piè di pagina, e cpv. 2, nota a piè di pagina
1 Il pagamento della cambiale che scade in domenica o altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo 4 non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l’accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.
2 Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo 5 , il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

5. Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 35 cpv. 1
1Concerne soltanto il testo francese

6. Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo

Art. 31 cpv. 1
1Concerne soltanto il testo francese

7. Codice penale militare del 13 giugno 1927

Art. 211
3. Disposizioni comuni
a. Termini, computo
1 Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).
2 Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il giorno feriale seguente.
3 Se l’ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente.
4 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 211a
Rispetto e proroga1 Il termine è rispettato soltanto se, entro l’ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.
2 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
Art. 211b
Restituzione1 La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata per scritto all’autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell’impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev’essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.
2 Sulla domanda di restituzione di un termine decide l’autorità di reclamo o di ricorso.
Art. 212, titolo marginale
b. Rinuncia all’impugnazione
Art. 213, titolo marginale
c. Tutela del diritto di reclamo e di ricorso

8. Procedura penale militare del 23 marzo 1979

Art. 46 Computo1. Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.2. Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.3. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.4. Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. Art. 46a Osservanza e proroga1. Gli atti scritti devono pervenire all’autorità competente o essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al personale del carcere, il quale provvederà all’inoltro.2. Il termine è reputato osservato anche quando l’atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L’atto dev’essere immediatamente trasmesso all’autorità competente.3. I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.

9. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta

Inserire dopo il titolo del capitolo 4 Art. 118a Notificazione1. Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.2. Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105–107. Art. 119, rubricaProroga

10. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Inserire dopo il titolo del capitolo 1 Art. 38a bis Notificazione1. Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.2. Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105–107 della legge federale del 14 dicembre 19906sull’imposta federale diretta.

11. Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2 bis e 3–5Computo dei termini2bis. Abrogato 3. Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono considerate consegnate:

  1. al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla;
  2. il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.4. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.5. Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 38a Sospensione dei terminiI termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

II

Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2025
La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025
Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2025 Termine di referendum: 15 gennaio 2026

(cifra II)

Coordinamento con altri atti normativi

1. Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 20 dicembre 19687sulla procedura amministrativa (cifra I, n. 1) o quella contestuale alla legge federale del 20 dicembre 20248concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (all., n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 20 cpv. 2 quater2quater. Se il primo accesso ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

2. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 17 giugno 20059sul Tribunale federale (cifra I, n. 2) o quella contestuale alla legge federale del 20 dicembre 202410concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (all., n. 3), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 44 cpv. 44. Se il primo accesso ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della procedura penale militare del 23 marzo 197911(cifra I, n. 8) o quella contestuale alla legge federale del 20 dicembre 202412concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (all., n. 16), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 46 cpv. 1 bis e 21bis. Se il primo accesso a una notificazione ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.2. Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

Art. 46a cpv. 11. Gli atti scritti devono essere stati trasmessi mediante una piattaforma secondo la LCEG13, pervenire all’autorità competente oppure essere stati consegnati a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al personale del carcere, il quale provvederà all’inoltro.

Footnotes

  1. FF 2025 565 ↩

  2. RS 101 ↩

  3. Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi –RS 173.110.3 ). ↩

  4. Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi –RS 173.110.3 ). ↩

  5. Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi –RS 173.110.3 ). ↩

  6. RS 642.11 ↩

  7. RS 172.021 ↩

  8. FF 2025 19 ↩

  9. RS 173.110 ↩

  10. FF 2025 19 ↩

  11. RS 322.1 ↩

  12. FF 2025 19 ↩

  13. RS 172.023 ↩

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