Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

FF 2025 1096ch-federal-gazette1 apr 2025

Termine di referendum: 10 luglio 2025

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF)

(Possibilità di non comunicare le iscrizioni presenti nei registri delle esecuzioni)

Modifica del 21 marzo 2025

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 2 maggio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 14 agosto 20242,

decreta:

I

La legge federale dell’11 aprile 18893sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Art. 8a cpv. 3 lett. d3. Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: d. per i quali il debitore che ha fatto opposizione abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, ma prima dell’estinzione del diritto di consultazione di terzi, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi, sempre che il debitore non fornisca la prova che la domanda del creditore di eliminazione dell’opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2025
La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025
Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° aprile 2025 Termine di referendum: 10 luglio 2025

Footnotes

  1. FF 2024 1797 ↩

  2. FF 2024 1978 ↩

  3. RS 281.1 ↩

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