FF 2024 2412•Legge federale sull’assicurazione malattie
Termine di referendum: 9 gennaio 2025
Legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal)
(Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità)
Modifica del 29 settembre 2023
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20211,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19942sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 2 lett. d ed e, nonché 42. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:
- stabilire gli obiettivi in materia di costi di cui all’articolo 54;
- misurare gli obiettivi in materia di qualità e l’efficienza sotto il profilo dei costi.4. L’Ufficio federale mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico.
Art. 32 cpv. 3 e 43. Le prestazioni per le quali vi sono indizi che non sono o non sono più efficaci, appropriate o economiche sono valutate mediante una procedura basata su dati probanti. La procedura si basa su criteri trasparenti e sulle più recenti conoscenze scientifiche ed è proporzionata allo scopo.4. Le prestazioni che non soddisfano i criteri dell’efficacia, appropriatezza ed economicità secondo la procedura basata su dati probanti non sono rimunerate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Art. 46 cpv. 4 bis4bis. L’autorità verifica la convenzione tariffale entro un anno dalla sua presentazione. Può prorogare una volta tale termine se i partner tariffali devono completare la domanda di approvazione in determinati settori chiaramente definiti.
Art. 46a Adeguamento di una convenzione tariffale che non soddisfa più i requisiti legali1. L’autorità d’approvazione può esigere che i partner tariffali adeguino una convenzione tariffale già approvata se accerta che quest’ultima non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 46 capoverso 4.2. Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non si accordano entro un anno su un adeguamento della convenzione tariffale, l’autorità revoca l’approvazione che ha rilasciato e, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa.3. Nell’esercizio dei propri poteri l’autorità cantonale competente può, nel caso di strutture tariffali nazionali che si rivelano inadeguate, stabilire tariffe differenziate in base ai campi di specializzazione medica o ai gruppi di fornitori di prestazioni. Tiene conto degli eventuali adeguamenti operati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 43 capoverso 5bis.
Art. 48 Abrogato
Art. 49 cpv. 2 bis2bis. Il Consiglio federale può adeguare le strutture se queste ultime si rivelano inadeguate e se le parti alla convenzione non si accordano su una revisione.
Art. 52 cpv. 3, secondo periodo3. … Il DFI designa le analisi effettuate nel laboratorio dello studio medico per le quali la tariffa può essere stabilita secondo l’articolo 46. …
Art. 53 cpv. 11. Contro le decisioni dei governi cantonali ai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 46a capoverso 2, 47, 47b capoverso 2, 51 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Titolo prima dell’art. 54Sezione 5: Misure destinate a contenere l’evoluzione dei costi
Art. 54 Obiettivi in materia di costi e di qualitàSentiti gli assicuratori, gli assicurati, i Cantoni e i fornitori di prestazioni, il Consiglio federale stabilisce obiettivi quadriennali in materia di costi e di qualità riguardo alle prestazioni.
Art. 54a Obiettivi dei Cantoni in materia di costi e di qualità1. Tenendo conto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 54, ogni Cantone può stabilire propri obiettivi quadriennali in materia di costi e di qualità.2. Prima di stabilire i propri obiettivi, il Cantone sente gli assicuratori, gli assicurati e i fornitori di prestazioni.
Art. 54b TerminiIl Consiglio federale stabilisce gli obiettivi in materia di costi e di qualità almeno 12 mesi prima dell’inizio del quadriennio cui essi si riferiscono.
Art. 54c Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie1. Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.2. La Commissione è responsabile del monitoraggio dei costi e della qualità. Sorveglia l’evoluzione nei singoli settori di prestazioni ed elabora all’attenzione della Confederazione e dei partner tariffali raccomandazioni concernenti le misure. Pubblica le proprie decisioni.3. Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione. Assicura la rappresentanza equa degli assicuratori, degli assicurati, dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni nonché degli specialisti.
Art. 56 cpv. 55. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure destinate a garantire l’impiego appropriato e l’economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché:
a. l’assunzione dei costi nel singolo caso sia esaminata secondo criteri uniformi e tenendo conto delle linee guida cliniche;
b. sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando l’assicurato consulta più fornitori di prestazioni.
II
Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023 Gli obiettivi in materia di costi e di qualità sono stabiliti per la prima volta per l’anno civile che inizia due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Essa è il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare del 10 marzo 20203«Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)». 3Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» sarà stata ritirata o respinta4in votazione popolare. 4Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
| Consiglio nazionale, 29 settembre 2023 Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz | Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol |
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Data della pubblicazione: 1° ottobre 2024 Termine di referendum: 9 gennaio 2025
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