Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Estratto del registro delle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea)

FF 2024 2173ch-federal-gazette6 set 2024

24.065

Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Estratto del registro delle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea)

del 14 agosto 2024

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Estratto del registro delle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2019M16.3335Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni
(N 26. 9.2017, Candinas; S 19.6.2019)
2020M19.3694Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni
(N 27.9.2019, Fiala; S 9.6.2020; N 16.12.2020)
2021M20.4035Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni
(N 18.12.2020, Fiala; S 31.5.2021)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione.

14 agosto 2024In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Compendio

Già oggi gran parte delle procedure d’esecuzione si svolge per via elettronica. La presente revisione introduce le basi legali per sfruttare ancora meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione nel settore dell’esecuzione e del fallimento . Queste proposte di modifica adempiono diversi interventi parlamentari.

Situazione iniziale

Negli ultimi anni, l’introduzione di processi digitali nel settore dell’esecuzione e del fallimento ha portato a notevoli agevolazioni e a una maggiore efficienza. Il progetto e-LEF, ad esempio, permette dal 2007 lo scambio elettronico di dati tra i creditori istanti e gli uffici d’esecuzione; attualmente più della metà delle oltre 2,5 milioni di esecuzioni su scala svizzera si svolgono già in forma elettronica. Oggi vi sono ulteriori possibilità tecniche per migliorare le procedure.

Contenuto del progetto

Il disegno propone l’introduzione dell’obbligo per gli uffici d’esecuzione di verificare il luogo d’iscrizione della persona oggetto dell’estratto del registro delle esecuzioni richiesto e di annotare la relativa indicazione in tale estratto. In tal modo l’attendibilità dell’estratto del registro delle esecuzioni per i creditori è notevolmente maggiore. Indipendentemente da ciò, in una fase successiva si potrà allestire un estratto nazionale del registro delle esecuzioni che permetterà agli uffici d’esecuzione di tutta la Svizzera di scambiarsi i dati su una piattaforma in linea utilizzando sistematicamente il numero AVS o il numero d’identificazione delle imprese (IDI).

Inoltre, il disegno stabilisce che in determinati casi la notificazione per via elettronica è la soluzione standard e sancisce il diritto del destinatario a notificazioni per via elettronica, al fine di promuovere la diffusione nella prassi di attestati elettronici di carenza di beni ed eliminare incertezze nel diritto vigente. Evitando la discontinuità del mezzo di supporto si risparmiano costi presso gli uffici d’esecuzione e i creditori. In linea con una richiesta espressa durante la procedura di consultazione, il disegno prevede che, con il consenso della persona escussa, il precetto esecutivo potrà essere notificato anche per via elettronica se il primo tentativo di notificazione è rimasto infruttuoso.

Infine, il disegno disciplina espressamente nella legge la possibilità di realizzare beni mobili mediante l’incanto su una piattaforma in linea. Grazie alla sua efficienza e alla possibilità di raggiungere un pubblico più ampio, l’incanto in linea promette, soprattutto in caso di oggetti di uso quotidiano, di realizzare un ricavo più elevato.

Oltre alle suddette modifiche, il disegno propone ulteriori piccoli adeguamenti: introduce una base legale per definire in un’ordinanza i requisiti relativi alle domande d’esecuzione, precisa il disciplinamento dell’esecuzione del sequestro e limita a 100 000 franchi il pagamento in contanti all’ufficio di esecuzione.

Queste modifiche attuano vari interventi parlamentari (mozioni 16.3335 Candinas, 19.3694 Fiala e 20.4035 Fiala).



Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

1.1.1 Panoramica

Il settore delle esecuzioni è già fortemente digitalizzato. Soprattutto l’introduzione di e-LEF ha fatto sì che dal 2007 la comunicazione tra i creditori istanti e gli uffici d’esecuzione si svolga oggi in gran parte per via elettronica, permettendo di compiere il passo più importante verso la digitalizzazione delle esecuzioni. Ciononostante vi è ancora un potenziale di miglioramento. Sono interessati soprattutto tre ambiti:

  1. Per rilasciare l’estratto del registro delle esecuzioni l’ufficio delle esecuzioni verificherà il luogo d’iscrizione nel registro degli abitanti, verifica possibile in modo rapido e semplice solo grazie alla digitalizzazione dei dati e alla interconnessione delle autorità. Tale verifica permette di migliorare notevolmente l’attendibilità dell’estratto. Questa modifica intende attuare la mozione Candinas 16.3335 Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni. Secondo il Consiglio federale, si tratta di una soluzione provvisoria che precede l’allestimento di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni che sarà più completo e dunque ancora più attendibile perché allestito su scala svizzera. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo sono necessarie ulteriori misure e modifiche legislative, che il Consiglio federale sostiene in linea di principio.
  2. Il disegno intende rivedere parzialmente lanotificazione per via elettronica . Prevede che in futuro le parti abbiano diritto alla notificazione per via elettronica e che in determinati casi la notificazione sia effettuata d’ufficio per via elettronica. L’obiettivo è soprattutto promuovere l’uso di attestati elettronici di carenza di beni. Anche se la notificazione per via elettronica, segnatamente di questi attestati, è attualmente già possibile, nella prassi sono spesso rilasciati attestati cartacei con conseguenti spese inutili. Questa modifica attua le due mozioni Fiala 19.3694 Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni e Fiala 20.4035 «Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni». Alla notificazione degli atti esecutivi secondo gli articoli 64–66 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) si applicano prescrizioni specifiche rispetto alle regole di notificazione generali. In linea di massima le modifiche proposte non interessano direttamente questo ambito. Tuttavia, il precetto esecutivo (art. 69 segg. LEF) potrà essere eccezionalmente notificato per via elettronica con il consenso della persona escussa, se il primo tentativo di notificazione è rimasto infruttuoso, e la copia del medesimo potrà esserlo al creditore. Queste modifiche rispondono a un’importante esigenza della pratica.
  3. In futuro i beni del debitore potranno essere realizzati, in virtù di una chiara base legale, anche supiattaforme in linea . Mentre attualmente il diritto in materia di esecuzioni prevede innanzitutto l’incanto con la presenza fisica degli interessati, in altri ambiti, e soprattutto tra privati, negli ultimi anni si è imposto l’incanto in linea. Appare pertanto opportuno prevedere questa possibilità anche per le realizzazioni nell’ambito della LEF. Infine, il presente disegno propone tre ulteriori adeguamenti della legge: la creazione di una base legale per definire in via di ordinanza i requisiti relativi alle domande d’esecuzione, la precisazione del disciplinamento dell’esecuzione del sequestro e la limitazione a 100 000 franchi dei pagamenti in contanti all’ufficio d’esecuzione (v. n. 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.7).

1.1.2 Verifica del domicilio per l’estratto del registro delle esecuzioni

Nonostante sia solo parzialmente adatto a illustrare la situazione patrimoniale e la morale di pagamento di una persona, l’estratto del registro delle esecuzioni è di notevole importanza in diversi ambiti, in particolare in occasione della locazione di un appartamento, ma ad esempio anche per la vendita per corrispondenza. Il registro delle esecuzioni non è un registro in grado di informare in modo esaustivo sulla solvibilità della popolazione, poiché contiene soltanto indicazioni sugli atti esecutivi effettuati presso l’ufficio interessato. Ogni esecuzione nei confronti di un nuovo debitore implica un ampliamento del registro delle esecuzioni dell’ufficio competente. L’estratto del registro delle esecuzioni non è quindi un estratto «classico», quale l’estratto del registro fondiario o del registro di commercio, bensì corrisponde piuttosto a una consultazione degli atti. Di conseguenza, la legge prevede solo un diritto di consultazione (cfr. art. 8a LEF), ma non definisce l’«estratto del registro delle esecuzioni»2. Pertanto, una persona con una cattiva morale di pagamento riceve da ogni ufficio d’esecuzione presso il quale non è mai stata escussa un estratto delle esecuzioni vergine. Dato che il foro ordinario d’esecuzione si trova nel luogo di domicilio del debitore (art. 46 cpv. 1 LEF), la maggior parte delle esecuzioni sono eseguite presso l’ufficio d’esecuzione competente per il luogo di domicilio e sono pertanto registrate nei verbali e registri di tale ufficio. Dal punto di vista pratico è quindi decisivo sapere se un debitore ha il suo domicilio nel circondario d’esecuzione dell’ufficio che rilascia l’estratto, come chiesto dalla mozione Candinas 16.3335 Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni. L’utilità della verifica del domicilio è tuttavia limitata e ciò vale anche per il relativo estratto del registro delle esecuzioni, che diventa sì gradualmente più attendibile, ma che non potrà essere esaustivo neppure in futuro (soprattutto in caso di un trasloco del debitore nei cinque anni precedenti; v. n. 4.1.1). Nonostante la verifica del domicilio, è quindi sempre possibile che in passato il debitore sia stato escusso. Tuttavia, l’attuazione proposta della mozione 16.3335 permette quantomeno un aumento graduale non trascurabile dell’attendibilità dell’estratto e quindi un miglioramento facilmente realizzabile a breve termine. Negli ultimi anni la questione dell’estratto del registro delle esecuzioni, e in particolare il fatto che oggi è possibile procurarsene uno vergine presso un circondario d’esecuzione in cui non si è domiciliati nonostante le precedenti esecuzioni, è stata oggetto di diversi interventi parlamentari: – il 28 settembre 2012 è stato presentato il postulato Candinas 12.3957 Arginare il turismo dei debitori, poi trasmesso dal Consiglio nazionale. In adempimento del postulato, il Consiglio federale ha adottato il rapporto del 4 luglio 2018 sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni («Schweizweite Betreibungsauskunft. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 12.3957 Candinas vom 4. Juli 2018») 3nel quale ha illustrato che al momento non è possibile collegare a livello nazionale i dati sulle esecuzioni e quindi neppure allestire un estratto nazionale del registro delle esecuzioni. – Il 10 marzo 2016 è stata depositata in Consiglio nazionale l’iniziativa parlamentare Hess 16.405 Collegamento di tutti i registri delle esecuzioni, cui tuttavia il Consiglio degli Stati non ha dato seguito4. – Il 27 aprile 2016 è stata presentata la mozione Candinas 16.3335 Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni. La mozione chiede di adeguare le basi legali obbligando gli uffici d’esecuzione a verificare il domicilio prima di rilasciare un estratto del registro delle esecuzioni. Nel parere del 29 giugno 2016, il Consiglio federale ha in un primo momento proposto di respingere la mozione. Durante l’ora delle domande del 3 dicembre 2018, nella risposta alla domanda del consigliere nazionale Candinas in merito agli abusi a livello di estratti del registro delle esecuzioni (18.5640 «Betreibungsregisterauszüge. Wie wird nun der Missbrauch gestoppt?») , fondandosi sui risultati del suo rapporto del 4 luglio 2018 sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni, si è tuttavia detto favorevole ad accogliere la mozione nel senso di una verifica del luogo di domicilio notificato presso ilcontrollo abitanti 5. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto la mozione rispettivamente il 26 settembre 20176e il 19 giugno 20197. La soluzione proposta nel presente disegno attua la mozione. – Il 27 settembre 2019 è stata presentata la mozione Candinas 19.4338 «Introduzione di un estratto esaustivo del registro delle esecuzioni a livello nazionale». La mozione chiede che, allorquando una persona fisica si annuncia al controllo abitanti di un luogo nuovo, vi siano ripresi i dati concernenti le esecuzioni precedenti. Inizialmente il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione poiché essa avrebbe implicato un notevole onere amministrativo supplementare per gli uffici d’esecuzione e ciononostante condotto a risultati lacunosi. Il 30 settembre 20218il Consiglio nazionale ha accolto la mozione. Almeno dall’inizio del 2023 è all’esame l’idea di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni nel quadro del progetto d’innovazione «BRA.CH», finanziato da Amministrazione digitale Svizzera (ADS). Attualmente è in corso uno studio di fattibilità in vista di un’implementazione possibilmente rapida (v. n. 1.2.2).

1.1.3 Notificazione per via elettronica

La proposta modifica delle regole generali sulla notificazione trae origine da due iniziative parlamentari sull’attestato elettronico di carenza di beni: – il 19 giugno 2019 è stata presentata la mozione Fiala 19.3694 Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni e il 21 agosto 2019 il Consiglio federale ha proposto di accoglierla. Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 27 settembre 20199. Il Consiglio degli Stati l’ha accolta il 9 giugno 2020 con una modifica10e infine il Consiglio nazionale ha accolto la mozione modificata il 16 dicembre 202011. La versione modificata della mozione chiede di adeguare le basi legali in modo tale da permettere di conservare gli attestati di carenza di beni anche in modo elettronico, mantenendone la validità legale. – Il 21 settembre 2020 è stata presentata la mozione Fiala 20.4035 «Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni». La mozione chiede di modificare le basi legali di modo che gli attestati di carenza di beni possano essere trasferiti elettronicamente. Nel parere del 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati l’hanno accolta rispettivamente il 18 dicembre 202012e il 31 maggio 202113. Anche se già in virtù della legislazione vigente gli attestati di carenza di beni possono essere rilasciati, conservati e trasmessi elettronicamente, il Consiglio federale ha proposto di accogliere le due mozioni. Con un disciplinamento esplicito nella legge s’intende infatti eliminare la notevole insicurezza che vige presso gli uffici di esecuzione. Attualmente gli attestati di carenza di beni sono di regola rilasciati e trasmessi in forma cartacea14. L’attestato non è un atto esecutivo e quindi non deve essere notificato conformemente agli articoli 64–66 LEF. In virtù dell’articolo 34 capoverso 2 LEF, la notificazione per via elettronica sarebbe pertanto possibile con il consenso o su richiesta del creditore, munendo l’attestato di carenza di beni di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201615sulla firma elettronica (FiEle). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a un ufficio diverso da quello che l’ha rilasciato il precetto esecutivo deve essere presentatoin originale , poiché è annotato soltanto nel registro delle esecuzioni dell’ufficio rilasciante, registro che è, come il precetto originale, un atto pubblico16. Tale giurisprudenza si applica verosimilmente anche all’attestato di carenza di beni17. Evidentemente essa, e in particolare il termine «atto originale», ha creato incertezza tra alcuni uffici d’esecuzione presumibilmente convinti di poter accettare solo documenti in forma cartacea. A causa di questa incertezza, il rilascio elettronico di attestati di carenza di beni non si è pertanto imposto su vasta scala. Secondo il Consiglio federale, in virtù del summenzionato articolo 34 capoverso 2 LEF, nulla si oppone agli attestati elettronici di carenza di beni e secondo l’articolo 33a LEF la loro ricezione sarebbe ammissibile. Tuttavia, essendo a rigor di logica ogni riproduzione di un documento elettronico una copia, la giurisprudenza menzionata non dovrebbe essere semplicemente trasposta. Poiché nel mondo elettronico è comunque possibile riprodurre un numero qualunque di duplicati di un file, è più determinante garantire l’integrità del file. Questo significa che eventuali manipolazioni del file devono poter essere individuate con certezza, il che è già oggi garantito dal requisito della firma elettronica secondo la FiEle al momento del rilascio di un attestato elettronico di carenza di beni. Ciononostante finora nella prassi c’è stata molta reticenza. Per i grandi creditori (p. es. casse malati o imprese d’incasso) l’uso di attestati elettronici di carenza di beni costituisce tuttavia una notevole agevolazione, soprattutto per quanto riguarda la conservazione e l’archiviazione, ragion per cui è opportuno un chiarimento nella legge. La proposta di consentire la notificazione elettronica facoltativa del precetto esecutivo risponde a un’importante esigenza pratica degli uffici d’esecuzione e dei debitori. Le norme sulla notificazione degli atti esecutivi (art. 64–66 LEF) e del precetto esecutivo (art. 72 LEF) servono non solo a fornire una prova, ma anche a proteggere la persona escussa, perché questa forma di notificazione qualificata assicura che il debitore prenda conoscenza del precetto esecutivo e che possa fare opposizione immediatamente senza motivarla18. Nel caso di persone escusse frequentemente, i ripetuti tentativi di notificazione, ricezione o ritiro di precetti esecutivi possono tuttavia generare un notevole onere amministrativo per gli uffici d’esecuzione e per i debitori.

1.1.4 Incanto in linea

Nello scambio tra privati, le piattaforme di mercato in linea, sulle quali si possono svolgere anche incanti in linea, godono da tempo di grande popolarità. Le piattaforme in linea offrono la possibilità di condurre le transazioni comodamente e a prezzi vantaggiosi, oltre a raggiungere un pubblico numeroso, di modo che su quelle che superano un volume critico si possono ottenere prezzi relativamente buoni. Per l’ambito delle esecuzioni questo è importante, in quanto spesso la realizzazione di beni mobili mediante pubblico incanto permette di ottenere soltanto un ricavo relativamente esiguo una volta detratti i costi per l’organizzazione19. Anche se nel caso di oggetti di particolare valore, quali gioielli, opere d’arte o veicoli costosi, vi è la possibilità di scegliere una modalità di realizzazione più redditizia (p. es. un’asta organizzata da una casa d’aste specializzata20o la realizzazione mediante vendita a trattative private secondo l’art. 130 LEF), è tuttavia fortemente auspicabile che anche altri oggetti permettano di conseguire un ricavo ragguardevole in occasione della realizzazione secondo il diritto in materia di esecuzione e di aumentare in tal modo la base della realizzazione. L’ufficio d’esecuzione è d’altronde anche tenuto a organizzare la realizzazione in modo tale da conseguire il massimo ricavo possibile21. Per questo motivo vari uffici d’esecuzione svolgono già incanti in linea per beni mobili; alcuni si servono delle piattaforme in linea note, mentre altre gestiscono piattaforme proprie22. Al momento la LEF non prevede esplicitamente l’incanto in linea come forma di realizzazione. Anche se la legge non lo esclude, è controverso se e in quale misura il diritto vigente lo ammetta. Se l’incanto si svolge mediante una piattaforma in linea privata, la natura del negozio giuridico risulta problematica poiché la trasmissione del bene nel quadro della realizzazione è – anche in caso di vendita a trattative private – un atto sovrano dello Stato eseguito su decisione dell’ufficio d’esecuzione23. Ciò permette di impugnare l’aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private (cfr. art. 132a LEF). La natura giuridica e le particolarità del pubblico incanto escludono l’applicazione per analogia delle regole generali del Codice delle obbligazioni sulla conclusione di un contratto24. Le condizioni generali delle piattaforme d’incanto in linea private prevedono tuttavia la conclusione di un contratto di diritto privato, e di regola gli utenti della piattaforma devono previamente accettare tali condizioni25. A giusta ragione la dottrina nega che, in occasione dell’uso di una piattaforma privata, un ufficio d’esecuzione possa derogare alle condizioni generali di tale piattaforma con le proprie condizioni d’incanto e procedere in tal modo al trasferimento del bene mediante decisione amministrativa26. La natura stessa del negozio giuridico si oppone pertanto al pubblico incanto o alla vendita a trattative private su una piattaforma in linea ordinaria. Questa circostanza non è soltanto d’importanza teorica, ma ha anche notevoli conseguenze pratiche, poiché un negozio giuridico tra privati può essere di norma impugnato soltanto dalle parti coinvolte (p. es. per vizio della volontà o in relazione all’interpretazione del contenuto del contratto) e non da terzi, ad esempio dal debitore o dal creditore, i cui interessi sono direttamente toccati dalla realizzazione. A prescindere da tali considerazioni, anche la modalità dell’incanto su queste piattaforme come pure gli obblighi e le modalità d’adempimento spesso previsti nelle condizioni generali e le garanzie contrattuali sono incompatibili con la procedura del pubblico incanto disciplinata dal diritto pubblico27. La dottrina e la giurisprudenza ritengono tuttavia che, a determinate condizioni, il trasferimento della realizzazione a un privato (e di conseguenza la conclusione di un contratto di diritto privato da parte del privato) sia ammissibile in base alle disposizioni sulla vendita a trattive private28. Ne risulta che anche l’ufficio d’esecuzione stesso può concludere un negozio giuridico privato per la realizzazione di un oggetto e che quindi, a determinate condizioni, l’incanto mediante una delle attuali piattaforme in linea è consentito; occorre tuttavia osservare la medesima procedura prevista per la vendita a trattative private29. Una condizione fondamentale per questo modo di procedere è quindi la previsione che mediante l’incanto in linea si possa conseguire un maggiore ricavo rispetto a un altro modo di realizzazione30. Nell’esecuzione particolare il modo di procedere analogo alla vendita a trattative private richiede in generale il consenso di tutti gli interessati (art. 130 n. 1 LEF), mentre per l’esecuzione generale è necessaria la decisione dell’assemblea dei creditori (art. 256 cpv. 1 LEF) ed eventuali creditori pignoratizi devono acconsentirvi separatamente (art. 256 cpv. 2 LEF). La procedura per un incanto in linea su una piattaforma commerciale è pertanto complicata, il che è uno svantaggio poiché proprio l’incanto in linea costituirebbe spesso il modo di realizzazione più favorevole nel caso di oggetti di scarso valore. Vista questa situazione giuridica, durante le restrizioni nello svolgimento di incanti dovute alla pandemia, l’articolo 9 dell’ordinanza COVID-19 del 16 aprile 202031sulla giustizia e sul diritto procedurale prevedeva la possibilità dell’incanto in linea. Questa disposizione si basava tuttavia dapprima sul diritto di necessità e successivamente sulla legge COVID-19 del 25 settembre 202032ed era pertanto in vigore a tempo determinato fino al 31 dicembre 202133. Le esperienze degli uffici d’esecuzione che hanno fatto uso di questa possibilità sono state molto positive, motivo per cui hanno chiesto una proroga del disciplinamento.34 Anche se l’incanto in linea nell’ambito della realizzazione è quindi già oggi in parte una realtà, a causa della mancanza di una base legale e di una giurisprudenza del Tribunale federale sussistono notevoli incertezze sulla sua ammissibilità e sulle sue modalità. Lo scopo delle modifiche proposte è dunque istituire unabase legale chiara e chiarire le modalità. Si tratta in particolare di semplificare la procedura rispetto a quella attuale, affinché gli uffici d’esecuzione possano proseguire la prassi di realizzazione introdotta con l’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale.

1.1.5 Prescrizioni per le domande d’esecuzione

L’esecuzione è avviata dal creditore con la cosiddetta domanda d’esecuzione che deve essere presentata all’ufficio d’esecuzione e deve contenere le indicazioni sul debitore e sul credito o sui crediti (cfr. art. 67 cpv. 1 e 2 LEF). Oltre alle indicazioni necessarie sul contenuto, la LEF non prevede altre prescrizioni per la domanda d’esecuzione. Nell’ambito della digitalizzazione degli uffici d’esecuzione, svoltasi in particolare in concomitanza con l’attuazione delle prescrizioni di e-LEF, sono stati redatti diversi nuovi moduli (tra cui anche il modulo «Precetto esecutivo»). Un adeguamento fondamentale è stato limitare il precetto esecutivo a due pagine da stampare sul recto e sul verso di un foglio. In tal modo si sono potute eliminare diverse difficoltà manifestatesi in passato nella prassi. In tal caso non si trattava in primo luogo di limitazioni delle possibilità di trattamento elettronico dei dati, bensì di problemi giuridici e pratici. In particolare, il precetto esecutivo deve garantire che il suo contenuto sia ben chiaro, affinché il debitore sappia quali crediti sono escussi e possa, se del caso, fare opposizione oppure opposizione parziale. Inoltre, il precetto esecutivo deve essere trasmesso al debitore in forma cartacea e ne devono essere allestiti vari esemplari e copie. In caso di moduli di più pagine questo non è praticamente più possibile. Il creditore è invece libero di riassumere i singoli crediti se, ad esempio, da un determinato rapporto giuridico risultano più crediti. La conseguente limitazione a due pagine implica tuttavia anche la riduzione del numero dei campi da compilare e quello dei caratteri utilizzabili. In particolare, il numero massimo dei crediti indicabili sul modulo è stato ridotto a dieci. Nell’articolo 3 capoversi 1 e 1bisdel regolamento del 5 giugno 199635sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform), il Consiglio federale autorizza il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a emanare prescrizioni materiali e formali per le domande presentate dal creditore e autorizza il Servizio per l’alta vigilanza in materia di LEF aggregato all’UFG ad allestire formulari per le domande presentate dal creditore e a pubblicarli in forma elettronica. Secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del DFGP del 24 novembre 201536sulle domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento, con una domanda d’esecuzione possono essere fatti valere al massimo dieci crediti. In una decisione recente, il Tribunale federale ha chiesto tuttavia per tale limitazione una base in una legge formale, ritenendo insufficiente una base in un’ordinanza37. La presente revisione intende istituire tale base legale, di particolare importanza nel contesto dei moduli digitali (v. n. 4.1.4).

1.1.6 Precisazione in merito all’esecuzione del sequestro

In seguito alla revisione del diritto in materia di sequestro nel 201138, è possibile sequestrare in una sola procedura i beni della controparte che si trovanosu tutto il territorio svizzero 39. Per l’attuazione pratica di tali sequestri sono state sviluppate prassi cantonali differenti. Alcuni giudici cantonali sono dell’avviso che l’assenza di un rimando all’articolo 89 LEF nel vigente articolo 275 LEF si opponga all’assistenza giudiziaria degli uffici nella procedura di sequestro. In determinate situazioni questo impedisce un modo di procedere coordinato e una comunicazione efficiente che oggi sarebbe tecnicamente possibile senza perdita di tempo. Anche se nel frattempo il Tribunale federale ha deciso che l’esecuzione coordinata del sequestro è ammessa in applicazione per analogia dell’articolo 89 LEF40, resta comunque opportuno adeguare la legge (v. anche n. 4.1.5).

1.1.7 Pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione

Dal 2016 il pagamento in contanti nei pubblici incanti è limitato a un importo di 100 000 franchi; le somme che superano tale importo devono essere versate mediante un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 199741sul riciclaggio di denaro (cfr. art. 129 cpv. 2 e art. 136 cpv. 2 LEF). Nella revisione di allora il legislatore aveva consapevolmente rinunciato a un ulteriore disciplinamento e a una limitazione generale del pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione, poiché intendeva concedere al debitore escusso, ma pronto a pagare, la possibilità del pagamento illimitato in contanti all’ufficio d’esecuzione42. Oggi è evidente che questo tipo di pagamento comporta, per lo meno potenzialmente, un pericolo di abuso. È altrettanto evidente che tali pagamenti sono rarissimi e che quindi non sussiste la relativa esigenza nella prassi. Nel contempo implicano un onere straordinario per gli uffici d’esecuzione. Dal punto di vista odierno non appare quindi più giustificato non limitare a 100 000 franchi altri pagamenti in contanti del debitore all’ufficio d’esecuzione (v. anche n. 4.1.6).

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 In generale

Si è deliberatamente rinunciato a una revisione totale o parziale della LEF la cui necessità di aggiornamento – con particolare riguardo alla digitalizzazione – interessa prevalentemente aspetti tecnici. Per questo motivo, le modifiche proposte sono mirate e non tangono né i punti essenziali né i meccanismi fondamentali delle procedure di esecuzione o di fallimento. In special modo, anchel’incanto in linea si lascia integrare o aggiungere come complemento all’attuale procedura di realizzazione. Quest’ultima poggia su principi consolidati e non vi è né la ragione né la necessità di modificarli, nemmeno nel quadro dell’introduzione della possibilità d’incanto in linea. Una revisione totale delle norme sulla realizzazione (art. 116 segg. LEF) non appare quindi opportuna. Per quanto riguarda singoli ambiti tematici, occorre tuttavia trovare soluzioni alternative per far fronte ai problemi citati, segnatamente quello dell’utilizzo diestratti del registro delle esecuzioni di un ufficio d’esecuzione che non è a conoscenza di un’eventuale esecuzione precedente (v. n. 1.1.2). In questo caso la soluzione scelta consiste nelverificare il domicilio prima di rilasciare l’estratto (v. n. 4.1.1), così come chiesto dalla mozione 16.3335 (v. n. 1.1.2). È necessario trovare soluzioni alternative anche nell’ambito dellenotificazioni elettroniche . Considerato che la comunicazione elettronica è quasi completamente generalizzata all’interno della società, ci si chiede se non vi siano soluzioni alternative per utilizzare i canali e i mezzi di comunicazione più diffusi. Nonostante quest’esigenza sia senz’altro sentita, non è possibile ricorrere a mezzi o canali di comunicazione meno formali. Affinché la notificazione possa produrre i suoi effetti giuridici, occorre garantire la confidenzialità della comunicazione e la prova sicura della notificazione. In linea di massima entra quindi in considerazione solo il rimando ai principi statuiti dal vigente articolo 34 capoverso 2 LEF. Occorre inoltre stabilire se la comunicazione elettronica con le autorità debba avvenire in forma strutturata al fine di permettere a queste ultime il trattamento automatizzato degli atti. È ad esempio ipotizzabile un’estensione di e-LEF. Benché alcuni tipi di atti abbiano un contenuto standardizzato (p. es. i precetti esecutivi), esiste anche una moltitudine di possibili atti di privati difficilmente standardizzabili senza che ne derivi una limitazione dei diritti delle persone in questione. Un simile modello non sarebbe quindi attuabile o non permetterebbe di ottenere l’auspicato incremento in termini di efficienza. Resta da vedere se in un futuro prossimo le applicazioni basate sull’«intelligenza artificiale» permetteranno di trattare in forma automatizzata anche gli atti non strutturati consentendo così notevoli incrementi dell’efficienza anche nei restanti ambiti. La notificazione elettronica diatti esecutivi e, in particolare, delprecetto esecutivo entra in considerazione solo se il debitore escusso esprime la volontà di ricorrere a questo tipo di notificazione. Considerato che la notificazione di atti esecutivi rappresenta fondamentalmente un contattoforzato con le autorità, è necessario che siano soddisfatti determinati requisiti per tutelare le persone interessate. Tra le altre cose, deve essere possibile provare che il debitore ha preso conoscenza della notificazione e quest’ultimo deve effettivamente avere accesso all’atto notificato o riuscire a procurarselo. Attualmente, tuttavia, nei rapporti con i privati non esiste una modalità di notificazione elettronica uniforme, sufficientemente consolidata e sicura sotto il profilo tecnico da permettere l’applicazione delle norme legali sulla notificazione. Non appare quindi ancora possibile generalizzare la notificazione elettronica di atti esecutivi garantendo gli stessi livelli di qualità e accettazione. Contrariamente alla richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione, l’incanto in linea non è stato limitato alle piattaforme in linea statali. Le attuali piattaforme private conosciute offrono agli utenti una rete ben più ampia delle piattaforme statali. Detta limitazione impedirebbe quindi di raggiungere l’obiettivo della revisione. La soluzione ritenuta non esclude tuttavia in alcun modo la realizzazione su piattaforme statali (v. n. 4.1.3). La critica formulata in sede di consultazione secondo la quale si conferirebbe un atto sovrano dello Stato a privati (v. cap. 2) è infondata. L’utilizzo di un’infrastruttura privata per conciliare domanda e offerta non equivale a una delega di poteri pubblici a privati43. Non vi è alcuna evidenza secondo cui i gestori privati di simili piattaforme d’incanto in linea ricevono competenze dello Stato in misura non trascurabile. Il rispetto di questo principio è inoltre garantito dalle altre disposizioni del disegno sull’incanto in linea di cui all’articolo 129a capoversi 2–4 e sulla tutela giurisdizionale di cui all’articolo 132a capoverso 4.

1.2.2 Estratto nazionale del registro delle esecuzioni «BRA.CH» in particolare

Per il momento il legislatore federale non persegue direttamente l’obiettivo della creazione di un estratto «nazionale» del registro delle esecuzioni nel quadro del presente progetto, anche se il Consiglio federale è sempre stato e resta tuttora aperto all’idea in sé. In passato questi ha già sottolineato l’importanza della precisione e dell’attendibilità del contenuto dell’estratto del registro delle esecuzioni e ricordato che un estratto nazionale presuppone, anche per le persone fisiche, l’utilizzo generalizzato di un identificatore unico su scala nazionale, analogamente a quanto vale per le imprese con l’IDI44. Le regole introdotte di recente sull’utilizzo del numero AVS e, in particolare, i lavori in corso per l’introduzione dell’Id-e statale45costituiscono ulteriori presupposti essenziali per l’allestimento di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni in un futuro prossimo, sfruttando le possibilità offerte dalla digitalizzazione e senza modificare radicalmente il collaudato sistema svizzero di esecuzione. In base all’attuale ripartizione legale delle competenze, la responsabilità per l’organizzazione degli uffici d’esecuzione è in ampia misura cantonale (cfr. art. 2 cpv. 5 LEF) e anche i dati relativi alle esecuzioni e ai debitori sono di competenza dei Cantoni. Attualmente, nel quadro del progetto «BRA.CH» commissionato e finanziato da ADS, sono in corso i lavori preliminari per un estratto nazionale che sarà implementato in un futuro prossimo (v. n. 1.1.2). Considerate le competenze essenzialmente cantonali in materia di organizzazione delle esecuzioni e lo stretto legame con l’infrastruttura cantonale, il Consiglio federale ritiene coerente che a prendere in mano la questione e commissionare il relativo progetto sia ADS (di cui sono responsabili, con pari diritti, la Confederazione e i Cantoni in partenariato con l’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni svizzeri). Se tale soluzione potrà essere ulteriormente concretizzata e implementata in un prossimo futuro, l’attendibilità degli estratti del registro delle esecuzioni aumenterà in modo significativo e, dopo un corrispondente periodo transitorio, sarà possibile realizzare direttamente l’obiettivo di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni. Il Consiglio federale è quindi favorevole all’avvio e all’implementazione del progetto «BRA.CH» e disposto a procedere ai necessari adeguamenti delle norme di diritto federale per attuarlo come anche ad avviare i relativi lavori se saranno date le basi necessarie e completati i lavori preliminari, e se il progetto avrà raccolto un consenso sufficiente. Qualora i Cantoni, altri attori determinanti e le cerchie interessate lo desiderino, tali lavori possono essere avviati parallelamente al presente progetto. L’estratto nazionale del registro delle esecuzioni potrebbe quindi essere disponibile in tempi relativamente brevi. Per motivi di tempo e di contenuto, tuttavia, il Consiglio federale ha deliberatamente rinunciato a includere tale oggetto nel presente progetto e a procedere alle necessarie modifiche legali. L’utilizzo del numero AVS nel settore delle esecuzioni è necessario ai fini del rilascio dell’estratto nazionale del registro delle esecuzioni. Secondo la nuova istruzione del 1° gennaio 2023 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale di giustizia, dal 1° gennaio 2025 tutti gli uffici d’esecuzione saranno tenuti a registrare il numero AVS della persona fisica debitrice per ogni domanda d’esecuzione. In questo modo la Confederazione crea la base strategica essenziale per l’allestimento dell’estratto nazionale del registro delle esecuzioni. La presente soluzione, attuabile nel quadro delle competenze federali e con un’interferenza relativamente ridotta nell’organizzazione cantonale degli uffici d’esecuzione, migliorerà temporaneamente la situazione e costituirà la soluzione transitoria finché non sarà stato implementato l’estratto nazionale del registro delle esecuzioni.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202446sul programma di legislatura 2023–2027 né nel relativo decreto federale del 6 giugno 202447. Tuttavia, le modifiche di legge proposte attuano in parte degli interventi parlamentari, segnatamente la verifica del domicilio per l’estratto del registro delle esecuzioni e la notificazione per via elettronica (v. n. 1.1.2 e 1.1.3 e gli interventi parlamentari di cui al n. 1.4) e sono quindi assolutamente necessari. Le altre modifiche sono tematicamente legate a questi due aspetti. Alcune di esse, quali l’incanto in linea (v. n. 1.1.4), vanno a vantaggio di tutte le parti interessate e si sono in parte già dimostrate valide in passato, mentre altre, quali la limitazione dei pagamenti in contanti all’ufficio d’esecuzione (v. n. 1.1.7), sono volte a eliminare potenziali abusi o a precisare disposizioni di legge poco chiare (v. n. 1.1.5 e 1.1.6).

1.4 Interventi parlamentari

Vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2019M16.3335Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni
(N 26.09.2017, Candinas; S 19.06.2019)
2020M19.3694Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni
(N 27.09.2019, Fiala; S 09.06.2020; N 16.12.2020)
2021M20.4035Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni
(N 18.12.2020, Fiala; S 31.05.2021)

La verifica del domicilio al momento del rilascio di un estratto del registro delle esecuzioni attua la mozione Candinas 16.3335 (v. n. 1.1.2 e 4.1.1). La modifica delle regole sulla notificazione elettronica consente il rilascio e la trasmissione degli attestati di carenza di beni per via elettronica e attua le mozioni Fiala 19.3694 e Fiala 20.4035 (v. n. 1.1.3 e 4.1.2).

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Il 22 giugno 2022 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull’avamprogetto48che comprendeva tre punti principali: la verifica del domicilio per il rilascio dell’estratto del registro delle esecuzioni, la notificazione elettronica e la realizzazione mediante incanto in linea. Per quanto riguarda il primo punto, l’avamprogetto incaricava l’ufficio d’esecuzione di verificare e indicare sull’estratto il luogo d’iscrizione della persona oggetto dell’estratto richiesto. Per quanto riguarda la notificazione elettronica, chiedeva di renderla standard in determinati casi e di istituire un diritto del destinatario alla notificazione elettronica, in particolare in modo da promuovere la diffusione degli attestati di carenza di beni elettronici ed eliminare le incertezze nel diritto vigente. In terzo luogo, l’avamprogetto proponeva di disciplinare nella legge l’incanto in linea di beni mobili su piattaforme in linea private come forma di realizzazione di beni mobili. Proponeva infine anche modifiche minori, quali la limitazione a 100 000 franchi dei pagamenti in contanti agli uffici d’esecuzione per lottare contro il riciclaggio di denaro, la creazione di una base legale a livello di ordinanza per le prescrizioni relative alla domanda d’esecuzione e la precisazione della normativa sull’esecuzione del sequestro. La consultazione si è conclusa il 17 ottobre 2022. Sono pervenuti complessivamente 50 pareri (25 Cantoni, 5 partiti e 20 tra organizzazioni e privati)49. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato l’avamprogetto. Ventitré Cantoni, due partiti e cinque organizzazioni lo hanno approvato espressamente. Un partito lo ha respinto esplicitamente nel suo complesso, mentre due organizzazioni hanno ritenuto che non fosse abbastanza incisivo per quanto riguarda la digitalizzazione. Molti partecipanti non hanno espresso un’opinione di fondo, ma ne hanno criticato singoli aspetti. I punti essenziali dell’avamprogetto sono stati accolti con esplicito favore, mentre il quadro che emerge dalle proposte concrete è più differenziato. La verifica del domicilio per il rilascio dell’estratto del registro delle esecuzioni è stata accolta con grande favore, ma molti partecipanti auspicavano una regolamentazione più incisiva, che preveda l’utilizzo del numero AVS nel settore delle esecuzioni o l’allestimento di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni. Anche la modifica della disciplina della notificazione elettronica è stata accolta positivamente, sebbene alcuni partecipanti alla consultazione abbiano chiesto anche in tal caso un regolamento più ampio che preveda, sempre con il consenso del debitore, la notificazione elettronica anche degli atti esecutivi o perlomeno del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento. Inoltre, alcuni partecipanti alla consultazione hanno espresso il timore che gli uffici d’esecuzione possano ottenere guadagni in termini di efficienza solo se gli atti elettronici sono trasmessi in forma strutturata, come avviene attualmente nel quadro di e-LEF. Anche le proposte per l’incanto in linea sono state accolte con grande favore, sebbene alcune voci critiche abbiano osservato che la realizzazione è un atto sovrano da eseguire tramite piattaforme statali anziché private. La maggioranza dei partecipanti ha approvato anche gli altri punti del disegno. La limitazione dei pagamenti in contanti all’ufficio d’esecuzione è stata accolta e criticata allo stesso tempo: alcuni partecipanti hanno ritenuto troppo alto il limite proposto, mentre altri si sono opposti alla fissazione di un limite. Alla luce dei risultati della consultazione, il disegno riprende i punti essenziali dell’avamprogetto. La maggior parte delle modifiche riguarda aspetti formali e di tecnica legislativa. Le principali modifiche materiali sono le norme sullanotificazione elettronica a titolo facoltativo del precetto esecutivo (v. n. 1.2.1 e 4.1.2) e l’ammissibilità delle piattaforme private per l’incanto in linea (v. n. 1.2.1). Per quanto riguarda la richiesta di allestire un estratto nazionale del registro delle esecuzioni o di utilizzare il numero AVS nel settore delle esecuzioni, si rimanda al progetto «BRA.CH» (v. n. 1.2.2).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Data la sua natura sovrana, l’esecuzione forzata è strettamente limitata a un territorio specifico e varia notevolmente da un Paese all’altro. È inoltre strettamente correlata all’organizzazione dei tribunali e delle autorità, che a loro volta hanno un forte carattere regionale. Un’analisi di diritto comparato in questo settore è quindi possibile o significativa solo in misura limitata. La seguente analisi si limita quindi agli aspetti per i quali è possibile e opportuna. Per quanto riguarda gliestratti del registro delle esecuzioni , la questione generale dell’esistenza di eventuali banche dati estere paragonabili ai registri svizzeri delle esecuzioni può essere interessante. Il rapporto in adempimento del postulato 12.3957 analizza la situazione in altri Paesi europei in relazione al registro delle esecuzioni e all’allestimento di un estratto nazionale del registro delle esecuzioni50. In sintesi, si può affermare che nei Paesi europei limitrofi non esistono registri nazionali delle esecuzioni. Alcuni Paesi tengono registri locali o regionali (p. es i registri dei debitori [«Schuldnerverzeichnisse»] dei Länder della Germania) che presentano tuttavia un contenuto solitamente molto diverso dai registri delle esecuzioni svizzeri. I registri dei debitori in Germania indicano ad esempio i debitori che non hanno fornito informazioni veritiere sulla loro situazione patrimoniale o la cui situazione patrimoniale non è sufficiente a soddisfare i creditori oppure che sono divenuti insolventi (cfr. § 882c del codice di procedura civile tedesco). Il contenuto di questi registri è quindi molto più limitato rispetto a quello dei registri svizzeri d’esecuzione. In Francia esistono diversi registri in cui figurano le decisioni relative all’insolvenza dei debitori, ma non esiste un registro nazionale dell’esecuzione o dell’insolvenza51. Diversi Paesi europei tengono registri nazionali sull’insolvenza, spesso limitati al settore commerciale e spesso legati alla dichiarazione d’insolvenza52. In diversi altri Paesi esistono banche dati sui crediti o sulla solvibilità creditizia, in cui figurano i crediti concessi a privati ed eventualmente altre informazioni, e che sono paragonabili alla centrale d’informazione per il credito al consumo (IKO) o alla centrale d’informazione sui crediti (ZEK) in Svizzera (p. es. la banca dati «Schufa» in Germania). In sintesi, si può quindi affermare che i registri delle esecuzioni svizzeri sono unici nel loro genere, in quanto tutti i crediti per i quali ha luogo l’esecuzione (compresi quelli senza oggetto) sono visibili al pubblico. In altri Paesi europei i registri pubblici indicano in genere le dichiarazioni d’insolvenza o fattispecie specifiche (p. es. false dichiarazioni patrimoniali del debitore nelle procedure esecutive). Di solito tali fattispecie si producono in una fase della procedura d’esecuzione molto più avanzata dell’apertura dell’esecuzione e sono quindi più attendibili. Per quanto riguarda lanotificazione elettronica , la procedura d’esecuzione nei Paesi limitrofi è composta – come in Svizzera – da elementi che presuppongono o avviano una procedura giudiziaria e da elementi per i quali sono responsabili altre autorità o altre persone incaricate dell’amministrazione della giustizia (p. es. ufficiali o funzionari giudiziari ecc.). Queste ultime sono integrate in misura variabile nell’infrastruttura e nell’organizzazione dei tribunali. Di conseguenza, la situazione è eterogenea. Per gli ufficiali giudiziari tedeschi, ad esempio, valgono in parte le norme sulla comunicazione elettronica in ambito giudiziario e in parte regole o formulari propri (cfr. § 753 cpv. 3–5 del codice di procedura civile tedesco). Per quanto riguarda la comunicazione elettronica nella giustizia si rimanda al capitolo 3 del messaggio del 15 febbraio 202353sulla legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia. La maggior parte dei Paesi limitrofi ammettel’incanto in linea di beni mobili nei procedimenti esecutivi. Laddove tale modalità d’incanto non è possibile sono in parte previste procedure simili per fare offerte a distanza. In Germania e in Austria, ad esempio, l’incanto in linea è consentito per i beni mobili, ma non per i fondi (cfr. § 814 cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 del codice di procedura civile tedesco e § 274 cpv. 1 n. 1 del codice d’esecuzione austriaco). I due Paesi gestiscono inoltre congiuntamente una piattaforma d’incanto statale54. In Francia il pubblico incanto per via elettronica non è ammesso, ma sono usuali i pubblici incanti trasmessi in diretta ai quali è possibile partecipare come offerenti a distanza55. In Italia, l’incanto in linea di beni mobili e di fondi è consentito ed esistono diverse piattaforme gestite da operatori nazionali56.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

4.1.1 Verifica del domicilio per l’estratto del registro delle esecuzioni

Come già spiegato in precedenza (v. n 1.2), il disegno propone, alla stregua dell’avamprogetto (v. cap. 2), di aumentare l’attendibilità degli estratti del registro delle esecuzioni mediante la verifica del domicilio in occasione del rilascio dell’estratto e in questa fase si astiene da ulteriori modifiche. Il disegno prevede quindi che l’estratto del registro delle esecuzioni contenga anche l’indicazione se la persona in questione è o era registrata nelregistro degli abitanti del circondario d’esecuzione. Il testo della mozione 16.3335 chiede una verifica del «domicilio». In senso stretto questa terminologia si riferisce al domicilio civile ai sensi del Codice civile (CC)57, che coincide con il luogo dove la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. art. 23 cpv. 1 primo periodo CC). Per individuare questo luogo ci si riferisce di regola al centro della vita della persona in questione, ossia al luogo in cui essa intrattiene i rapporti sociali, familiari e professionali più intensi58. Per un terzo questi criteri sono tuttavia spesso difficilmente individuabili, per cui la determinazione del domicilio secondo il diritto civile può rivelarsi ardua o addirittura impossibile senza la cooperazione della persona interessata. Nel settore delle esecuzioni non è quindi possibile determinare d’ufficio il domicilio civile nell’ambito del rilascio di un estratto del registro delle esecuzioni. Per questo motivo, il disegno si fonda sulluogo di iscrizione , ossia sul luogo in cui la persona in questione è registrata presso le autorità di controllo degli abitanti. Sussiste l’obbligo di registrarsi nel luogo del centro della vita, nel cosiddetto Comune di residenza59. Di norma il luogo d’iscrizione corrisponde al domicilio civile. Tuttavia i due luoghi possono differire, in particolare perché in occasione di un trasloco l’interessato non ha notificato la partenza e l’arrivo o lo ha fatto con notevole ritardo, il che succede relativamente spesso. Occorre quindi considerare la possibilità che un debitore non sia ancora iscritto nel registro degli abitanti nell’attuale domicilio civile o, viceversa, che un luogo d’iscrizione non sia più attuale e che il debitore potrebbe già essere stato escusso nel nuovo luogo. Un debitore può essere stato escusso in un luogo diverso da quello del domicilio anche per altri motivi60. Oltre al foro d’esecuzioneordinario al domicilio del debitore, esistono anche diversi forispeciali d’esecuzione (cfr. art. 47–52 LEF), che possono aver comportato l’iscrizione del debitore nel registro delle esecuzioni di un ufficio d’esecuzione differente da quello del suo domicilio. È tuttavia altresì possibile che un debitore sia escusso per sbaglio presso un ufficio diverso da quello del domicilio, ad esempio se il debitore ordina merce nel luogo di dimora settimanale. Se il precetto esecutivo può essere notificato al debitore a tale indirizzo e quest’ultimo non interpone ricorso secondo il diritto in materia d’esecuzione, l’esecuzione è annotata nel registro nel luogo sbagliato. Il domicilio civile di un debitore può essere oggettivamente poco chiaro anche a causa delle circostanze di vita, ad esempio perché non è determinabile un centro della vita univoco. Poiché nel settore delle esecuzioni le persone sono identificate mediante il nome e l’indirizzo, è inoltre possibile che, dopo un trasloco all’interno dello stesso circondario d’esecuzione o un cambiamento del cognome (p. es. in seguito a matrimonio), un’esecuzione non venga trovata61. In questi casi non è di alcuna utilità neppure verificare il domicilio o il luogo di iscrizione. Il disegno prevede altresì che, oltre alla conferma che il debitore è iscritto nel registro degli abitanti, si indichi ancheil periodo in cui vi era registrato. Per il creditore tale precisazione è fondamentale poiché se il debitore dimora da breve nel luogo in questione, l’attendibilità dell’estratto è relativizzata. Spetta successivamente al creditore informarsi presso il controllo abitanti, conformemente al diritto cantonale, sul precedente luogo d’iscrizione del debitore ed eventualmente chiedere all’ufficio d’esecuzione competente per tale luogo un altro estratto del registro delle esecuzioni. Anche se l’indicazione delluogo di domicilio precedente ed eventualmente successivo del debitore potrebbe essere di notevole interesse per il creditore richiedente, in linea con l’avamprogetto il disegno rinuncia a modificare il diritto federale in modo tale che riporti anche queste indicazioni. Da un lato, queste informazioni non sono fondamentali per l’attendibilità dell’estratto dell’ufficio richiesto; dall’altro, il diritto di accedere e consultare il registro degli abitanti è disciplinato a livello cantonale e non è chiaro se e in quale misura sussista una competenza federale in tal senso62. Durante la procedura di consultazione, alcuni partecipanti hanno chiesto di specificare il luogo di domicilio precedente e successivo; altri invece hanno sollevato le obiezioni di cui sopra, motivo per cui tale aggiunta al disegno è stata tralasciata. L’attuazione della modifica proposta spetterà agli uffici d’esecuzione e dei fallimenti e quindi ai Cantoni. Per rilasciare gli estratti del registro delle esecuzioni rapidamente oad hoc , di regola gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti dovranno poter accedere in linea ai dati del controllo abitanti. Oggi ciò è verosimilmente possibile senza oneri elevati, ad esempio mediante la piattaforma sedex dell’Ufficio federale di statistica UST. In alcuni Cantoni la relativa infrastruttura è già a disposizione, mentre in altri occorrerà procedere ai necessari adeguamenti. Inoltre, determinati Cantoni dovranno eventualmente adeguare le proprie basi legali in vista del suddetto scambio di dati. Di tali circostanze si deve tener conto nel fissare la data d’entrata in vigore delle presenti modifiche.

4.1.2 Notificazione per via elettronica

Le norme proposte sulla notificazione elettronica corrispondono sostanzialmente alle proposte dell’avamprogetto (v. cap. 2). Sono tuttavia state aggiunte le disposizioni relative alla notificazione elettronica a titolo facoltativo del precetto esecutivo (art. 72 cpv. 3 e 4 D-LEF). Attualmente, previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica (art. 34 cpv. 2 LEF). Le modifiche proposte prevedono invece che il destinatario possachiedere la notificazione elettronica e che l’ufficio esegua sempre la notificazione per via elettronica se il destinatario ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non ha chiesto espressamente la notificazione in forma cartacea degli avvisi e delle decisioni (art. 34 cpv. 2 primo periodo D-LEF). In questi casi non sta pertanto (più) agli uffici scegliere se effettuare la notificazione per via elettronica e non è neppure prevista una notifica contemporanea di atti cartacei. In tal modo s’intende estendere notevolmente l’uso di atti elettronici. Questa modifica promuove il rilascio, la conservazione e la trasmissione in forma elettronica di attestati di carenza di beni (v. n. 1.1.3). Un ufficio d’esecuzione deve quindi accettare senz’altro un attestato elettronico di carenza di beni rilasciato da un altro ufficio e trasmessogli dal creditore conformemente all’articolo 33a LEF. Tale estensione della notificazione per via elettronica non si limita tuttavia all’attestato di carenza di beni, bensì riguardatutti gli avvisi e le decisioni . Oltre che per l’attestato di carenza di beni, nella prassi questo è importante soprattutto per la copia del precetto esecutivo al creditore. Conformemente alla disposizione menzionata, anche quest’ultima è notificata per via elettronica al creditore che, se necessario, potrà in futuro trasmetterla senz’altro per via elettronica a un altro ufficio d’esecuzione. Per quanto riguarda l’attestato di carenza di beni elettronico occorre precisare alcune sue caratteristiche particolari rispetto a quello cartaceo. Poiché i documenti elettronici possono essere riprodotti a piacere, non esiste un solo documento originale. Al momento della cessione del credito accertato dall’attestato, non è quindi possibile impedire al cedente di conservare un duplicato dell’attestato su un supporto dati, anche se già ne trasferisce un duplicato al cessionario. Nel corso della procedura di consultazione è stato chiesto di regolamentare la cessione e il trasferimento dell’attestato di carenza di beni elettronico. A ben vedere, tuttavia, non si tratta di una questione del tutto nuova. L’attestato di carenza di beni non è un titolo di credito e il suo possesso è solo un’indicazione della titolarità del credito63. Già oggi, quindi, ci si deve attendere che il possessore di un attestato di carenza di beni non sia il creditore. Lo status di creditore risulta eventualmente dall’atto di cessione. La situazione sarà quindi la stessa con l’attestato di carenza di beni elettronico. Un’altra questione è quella della restituzione del titolo di credito in occasione del pagamento del credito accertato mediante attestato di carenza di beni o della riduzione sul titolo del credito accertato mediante un siffatto attestato e soddisfatto solo in parte (art. 150 LEF). Nel caso di un attestato elettronico, tale restituzione o riduzione non impedisce al creditore di conservare un duplicato (per l’intero importo) su un supporto dati. Anche in questo caso deve essere sottolineato l’effetto dichiarativo dell’importo del credito indicato nell’attestato. L’attestato di carenza di beni non è determinante come prova del fatto che il debitore ha pagato il credito in tutto o in parte. Inoltre, quando effettua un pagamento all’ufficio d’esecuzioni, il debitore può fare affidamento sulla ricevuta rilasciata dall’ufficio che indica, oltre al pagamento, anche il credito residuo. Queste modifiche non pregiudicano pertanto gli interessi del debitore. Per contro, le modifiche all’articolo 34 LEF non si applicano alla notificazione degliatti esecutivi secondo gli articoli 64 e seguenti LEF e, in particolare, del precetto esecutivo secondo gli articoli 72 e seguenti LEF. Tuttavia, in seguito a una richiesta formulata in sede di consultazione, la notificazione elettronicafacoltativa del precetto esecutivo dovrà essere oggetto di una disciplina particolare. Il disegno prevede quindi che il precetto esecutivo possa essere notificato al debitore escusso anche elettronicamente, in circostanze eccezionali e a condizioni molto specifiche. Ciò riguarda in particolare i debitori cui sono spesso notificati precetti esecutivi e che, per vari motivi, desiderano una notificazione elettronica. Data la grande importanza degli atti esecutivi e le loro conseguenze giuridiche potenzialmente gravi per gli interessati, attualmente la legge prevede regole di notificazione molto specifiche e rigorose. Per tenere conto di quanto appena esposto e tutelare gli interessi delle persone escusse, non è possibile generalizzare la notificazione elettronica secondo l’articolo 34 capoverso 2 LEF. Al contrario, è necessario creare regole specifiche per proteggere le persone escusse. Il disegno propone quindi che la notificazione elettronica possa essere effettuata solo dopo un primo tentativo di notificazione ordinaria non riuscito (da parte dell’ufficio di esecuzione o per posta) e se la persona escussa lo desidera o vi acconsente. Inoltre, affinché la notificazione del precetto esecutivo possa esplicare i suoi effetti, il debitore deve aver preso conoscenza del contenuto del precetto e avere la possibilità di fare immediatamente opposizione per via elettronica (cfr. art. 72 cpv. 3 D-LEF). Il Consiglio federale dovrà disciplinare in un’ordinanza gli ulteriori requisiti posti alla notificazione elettronica dei precetti esecutivi, quali il mezzo d’identificazione e la firma da utilizzare, il formato e la presentazione grafica del precetto esecutivo, i relativi allegati e gli ulteriori dettagli (cfr. art. 72 cpv. 4 D-LEF).

4.1.3 Incanto in linea

In termini concettuali il disegno corrisponde all’avamprogetto. In particolare, conserva la realizzazione su piattaforme in linea e rinuncia a prevedere la limitazione della realizzazione alle piattaforme statali così come chiesta durante la consultazione (v. n. 1.2 e cap. 2). La terminologia è tuttavia stata adeguata: sopprimendo l’aggettivo «privata» prima del termine «piattaforma» si evita il fraintendimento che non sia possibile effettuare la realizzazione su piattaforme statali. Il criterio dell’accessibilità al pubblico sembra essere sufficiente. Il disegno introduce una base legale esplicita per l’incanto in linea (cfr. art. 129a cpv. 1 D-LEF) e ne disciplina la procedura (art. 129a cpv. 2–4 D-LEF). Con questa base legale, specifica per l’incanto in linea, non è più necessaria una procedura analoga alle regole della vendita a trattative private; in particolare non è più necessario il consenso di tutte le persone coinvolte (v. n. 1.1.4). La scelta dell’incanto in linea, quale modalità di realizzazione rispetto a un’altra, rientra nel margine di apprezzamento dell’ufficio d’esecuzione. Il presupposto fondamentale per la scelta dell’incanto in linea è la presunzione che in questo modo il risultato della realizzazione sia migliore rispetto alle altre modalità di realizzazione64. Il disegno non lo sancisce esplicitamente, poiché il fatto che l’ufficio d’esecuzione debba sempre scegliere il modo di realizzazione che promette il massimo ricavo corrisponde a un principio non esplicitamente fissato nella legge (ma ovvio)65. Una violazione del principio della migliore realizzazione possibile può anche innescare la responsabilità dello Stato66. Questi principi, finora sviluppati soprattutto alla luce della scelta tra pubblico incanto e vendita a trattative private, sarebbero applicabili senz’altro anche alla scelta dell’incanto in linea67. Fermo restando che non è possibile fare pronostici precisi sul risultato della realizzazione, la scelta è una questione di valutazione, che tuttavia può essere verificata nella procedura di ricorso68. Viste le specificità dell’incanto in linea, è necessario disciplinare esplicitamente la tutela giurisdizionale delle persone coinvolte. Poiché per l’incanto in linea è di regola concluso un contratto di diritto privato secondo le condizioni generali del gestore della piattaforma, in caso di ricorso contro la realizzazione, tale contratto non può più essere revocato unilateralmente dall’ufficio d’esecuzione. Il disegno prevede pertanto solo la possibilità di impugnare la decisione sulla scelta di questo modo di realizzazione e sulle modalità della realizzazione (art. 132a cpv. 4 D-LEF). Possono quindi essere impugnati in particolare gli aspetti pratici più rilevanti ossia quelli relativi all’adeguatezza di questa modalità di realizzazione, alla scelta della piattaforma e al prezzo minimo. Lo svolgimento effettivo e l’esito dell’incanto in linea possono invece essere impugnati soltanto secondo le regole sulla responsabilità nella procedura d’esecuzione e fallimento (cfr. art. 5 cpv. 1 LEF). Questa limitazione delle possibilità d’impugnazione è giustificata in quanto l’uso della piattaforma in linea privata garantisce di regola, in virtù della pubblicità e della concorrenza tra offerenti che vi regna, il trasferimento del bene a condizioni di mercato. Nel corso della procedura di consultazione è stata sollevata una questione importante nella pratica, ossia se non si debba prevedere l’esclusione della garanzia ai sensi dell’articolo 234 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)69, perché non è accettabile che il deliberatario di una procedura di realizzazione faccia valere pretese di garanzia. Inoltre il ricavo della realizzazione necessario per coprire tali pretese potrebbe eventualmente già essere stato distribuito tra i creditori. D’altra parte, occorre tenere presente che, spesso, le condizioni generali delle piattaforme d’incanto in linea contengono regole di garanzia proprie, oggi tendenzialmente favorevoli all’alienante. Una norma di legge che contraddice tali condizioni generali finirebbe per impedire all’ufficio d’esecuzione di utilizzare la piattaforma in questione o per causarne l’esclusione dalla stessa. Inoltre, dal punto di vista della proporzionalità e delle legittime aspettative degli altri utenti, l’esclusione legale della garanzia appare discutibile. Gli offerenti si trovano su una piattaforma in linea e non in una sala aste ufficiale; inoltre non entrano personalmente in contatto con un ufficiale delle esecuzioni per fare un acquisto all’asta o per concludere un contratto di vendita a trattative private. Per loro l’ufficio d’esecuzione è un offerente sulla piattaforma come qualsiasi altro ed è improbabile che abbiano familiarità con le implicazioni legali. Gli utenti prenderanno tuttavia atto delle condizioni generali della piattaforma e delle eventuali condizioni stabilite dall’offerente nell’offerta stessa. Nel diritto civile, l’articolo 199 CO permette l’esclusione contrattuale della garanzia nella stessa misura in cui è prevista dall’articolo 234 capoverso 1 CO. Gli uffici d’esecuzione dovranno quindi tenere conto della questione della garanzia e della possibilità di escluderla all’atto di scegliere la realizzazione mediante incanto in linea su una data piattaforma. Per questo motivo, il disegno non include norme specifiche sulla garanzia. Infine, il disegno precisa che anche nella procedura di fallimento è possibile la realizzazione per via di incanto in linea (cfr. art. 256 cpv. 1 D-LEF).

4.1.4 Prescrizioni per le domande d’esecuzione

Per garantire in particolare la praticabilità della procedura di notificazione, che, in ultima analisi, è anche nell’interesse delle parti (v. n. 1.1.5), e per permettere il trattamento digitale immediato dei dati del creditore nella domanda d’esecuzione, il disegno introduce una base legale che permette al Consiglio federale di emanare prescrizioni relative al contenuto e alla forma della domanda d’esecuzione nonché al numero dei crediti ammessi (cfr. 67 cpv. 4 D-LEF). Questa delega nella legge intende tenere conto del fatto che le prescrizioni formali per le domande dei creditori possono, a seconda delle circostanze, tangere disposizioni materiali della legge.

4.1.5 Precisazione in merito all’esecuzione del sequestro

La modifica proposta intende permettere esplicitamente esecuzioni requisitorie del sequestro su tutto il territorio svizzero, a prescindere dal fatto che il coordinamento della procedura spetti a un giudice o a un ufficio (v. n. 1.1.6).

4.1.6 Limitazione del pagamento in contanti del debitore all’ufficio d’esecuzione

Per intensificare ulteriormente la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo e per facilitare il lavoro degli uffici d’esecuzione, la limitazione del pagamento in contanti a un massimo di 100 000 franchi, che dal 2016 si applica ai pubblici incanti, è estesa in generale ai pagamenti del debitore all’ufficio d’esecuzione (v. n. 1.1.7). Nonostante l’esperienza dimostri che pagamenti di questo importo sono molto rari nella pratica, il rischio di abuso permane. Inoltre, tali pagamenti in contanti comportano un onere aggiuntivo per gli uffici d’esecuzione. Questi due aspetti devono essere migliorati in futuro, senza tuttavia comportare complicazioni sproporzionate per il debitore. L’articolo 12 LEF è quindi integrato con un nuovo capoverso 3. In sede di consultazione si è discusso anche l’importo massimo. In assenza di pareri unanimi e per coerenza con il limite stabilito per la realizzazione (cfr. art. 129 cpv. 2 e 136 cpv. 2 LEF), è stato ripreso l’importo massimo proposto dall’avamprogetto.

4.2 Questioni di attuazione

Le modifiche proposte riguardano in parte l’organizzazione degli uffici d’esecuzione e dei fallimenti, poiché rendono necessari adeguamenti dell’infrastruttura. Questo vale soprattutto per la verifica del domicilio per il rilascio dell’estratto del registro delle esecuzioni: i Cantoni dovranno adeguare l’infrastruttura affinché gli uffici d’esecuzione possano accedere per via elettronica (p. es. mediante sedex) ai dati del registro degli abitanti (v. n. 4.1.1) e, a tal fine, saranno eventualmente necessari anche adeguamenti del diritto cantonale. Per realizzare le modifiche riguardanti l’attestato di carenza di beni e l’incanto in linea non sono invece necessari adeguamenti infrastrutturali. Le nuove disposizioni che permettono, a titolo eccezionale e facoltativo, di notificare il precetto esecutivo per via elettronica, saranno attuate nel quadro di una corrispondente nuova ordinanza del Consiglio federale.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 8a, titolo marginale e cpv. 2bis Il nuovo capoverso 2biscorrisponde al capoverso 3bisdell’avamprogetto; il nuovo collocamento è più coerente con la sistematica della legge. Questa disposizione obbliga gli uffici d’esecuzione a verificare e rendere noto il luogo d’iscrizione della persona oggetto dell’estratto richiesto e costituisce la base legale per l’ingerenza nella sfera privata della persona in questione (v. n. 4.1.1). Il suo scopo è di aumentare l’affidabilità dell’estratto, poiché riporta il periodo per il quale tale estratto è attendibile (v. n. 1.1.2 e 4.1.1). L’obbligo di rendere noto il luogo d’iscrizione si limita agli estratti dei registri «delle esecuzioni». Questa limitazione è necessaria in quanto possono essere chiesti anche altri estratti per i quali la verifica del luogo d’iscrizione è meno o non è affatto necessaria. Nella prassi la disposizione riguarda soprattutto il cosiddetto «estratto semplice del registro delle esecuzioni» definito nell’istruzione numero 4 del 2016 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. L’ufficio deve indicare se l’interessato era iscritto come domiciliato nel registro degli abitanti del circondario d’esecuzione nel periodo cui si riferisce l’estratto. Nel corso della consultazione alcuni partecipanti hanno sottolineato, a giusto titolo, che non basta limitarsi a indicare se la persona in questione è iscritta nel registro degli abitanti, ma che occorre precisare se è registratacome domiciliata . In un primo momento il valore informativo di questa precisazione appare limitato, perché anche i dimoranti e, in alcuni casi, i proprietari fondiari sono iscritti nel registro degli abitanti. Tuttavia, di norma, i debitori sono escussi nel loro luogo di domicilio civile. Se la persona in questione è iscritta in un’altra veste in questo luogo, le eventuali esecuzioni ivi promosse figurerebbero comunque sull’estratto e il creditore verrebbe a conoscenza del fatto che non si tratta del domicilio civile del debitore e che dovrà eventualmente chiedere un ulteriore estratto a un altro circondario d’esecuzione. Deve inoltre indicare la data di arrivo e quella di partenza se entrambe le date o una delle due si situa nel periodo indicato. Secondo l’articolo 8a capoverso 4 LEF, il periodo cui si riferisce l’estratto può contemplare al massimo gli ultimi cinque anni. L’ufficio non deve invece comunicare un eventuale altro luogo in cui è attualmente registrato l’interessato, né il luogo nel quale o dal quale si è trasferito (v. n. 4.1.1). Non deve neppure informare in merito a un trasloco all’interno dello stesso circondario d’esecuzione, poiché tale informazione non è rilevante per l’attendibilità dell’estratto. La disposizione non stabilisce come debba essere verificato il luogo d’iscrizione nel registro degli abitanti. Per una verifica rapida e poco onerosa si dovrà procedere, laddove possibile, a una consultazione elettronica (v. n. 4.1.1). La legge non si esprime nemmeno sulle ripercussioni di questa verifica supplementare sugli emolumenti, poiché un loro eventuale adeguamento spetterebbe al Consiglio federale mediante una modifica dell’ordinanza del 23 settembre 199670sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Per il resto, gli ulteriori requisiti dovranno essere stabiliti nelle istruzioni dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. In seguito alla modifica, deve essere adeguato il titolo marginale dell’articolo 8a LEF. Non è possibile venire a conoscenza del luogo d’iscrizione mediante la sempliceconsultazione dei verbali e dei registri degli uffici d’esecuzione e dei fallimenti; questi ultimi devono ottenere questa informazione e inserirla nell’estratto da trasmettere al creditore richiedente. Art. 12 cpv. 3 Il disciplinamento relativo ai pagamenti all’ufficio d’esecuzione è completato da un nuovocapoverso 3 . Il suo contenuto corrisponde alle disposizioni degli articoli 129 capoverso 2 e 136 capoverso 2 LEF, che dal 2016 limitano a un importo di 100 000 franchi i pagamenti in contanti all’ufficio d’esecuzione in occasione dell’incanto di beni mobili e fondi (v. n. 4.1.6). La nuova disposizione dell’articolo 12 LEF limita in generale a un importo di 100 000 franchi i pagamenti in contanti all’ufficio d’esecuzione. Se la somma è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario. Alla luce dei risultati della consultazione, il disegno precisa che tale limite vale perogni procedimento esecutivo ; a essere determinante è quindi, in ultima analisi, la domanda d’esecuzione (cfr. art. 67 cpv. 1 LEF). Art 34 cpv. 2, primo periodo La nuova disposizione istituisce il diritto del destinatario alla notificazione per via elettronica e, in determinati casi, prevede la notificazione esclusivamente per via elettronica quale soluzione standard. La disposizione ha lo scopo di promuovere lo scambio di atti giuridici per via elettronica in generale e gli attestati elettronici di carenza di beni in particolare (v. n. 4.1.2). La nuova disposizione chiarisce che in determinate circostanze non vi sono originali cartacei di atti notificati. In tal modo s’intende garantire che gli atti rilasciati originariamente in forma elettronica siano accettati come originali anche da altri uffici. Secondo la nuova disposizione, se il destinatario lo chiede esplicitamente o se ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non chiede la notificazione degli atti in forma cartacea, la notificazione è effettuata sempre (in particolare senza ulteriore domanda da parte dell’ufficio)esclusivamente per via elettronica. Per le relative modalità occorrerà osservare anche le disposizioni dell’ordinanza del 18 giugno 201071sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE). Nella prassi la notificazione elettronica sarà effettuata mediante la piattaforma di notificazione all’indirizzo del destinatario noto dalla sua precedente trasmissione per via elettronica oppure, se è richiesta per la prima volta la notificazione per via elettronica, all’indirizzo che il destinatario deve comunicare in occasione della domanda di notificazione per via elettronica. Art. 67 cpv. 4 La presente disposizione autorizza il Consiglio federale ad emanare requisiti relativi al contenuto e alla forma delle indicazioni del creditore nonché a limitare il numero di crediti per ogni domanda d’esecuzione. S’intende così soprattutto garantire la praticabilità della procedura di notificazione, che è, in ultima analisi, anche nell’interesse delle parti (v. n 1.1.5 e 4.1.4). La disposizione si riallaccia alla competenza vigente del Consiglio federale di emanare disposizioni d’esecuzione e chiarisce esplicitamente che esso può anche limitare il numero dei crediti; secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale limitazione non era finora possibile poiché mancava la pertinente base legale (v. n. 1.1.5). Oltre al numero di crediti, sotto il profilo pratico il Consiglio federale può quindi definire in particolare anche la struttura della domanda e il numero di caratteri consentito per un determinato campo. Art. 72 cpv. 3 e 4 Il disegno riprende una richiesta formulata in sede di consultazione (v. n. 4.1.2) e prevede che la notificazione del precetto esecutivo potrà in futuro essere effettuata a titolo eccezionale anche per via elettronica. La disposizione proposta crea la base legale necessaria indicando i requisiti essenziali per la notificazione elettronica e conferendo al Consiglio federale la competenza normativa per disciplinare gli ulteriori dettagli. Tale delega di competenza è necessaria, perché la notificazione elettronica deve essere disciplinata in modo più dettagliato rispetto alla legge al fine di proteggere la persona escussa. Il capoverso 3 stabilisce le condizioni per la notificazione elettronica del precetto esecutivo. La condizione fondamentale è ilconsenso della persona escussa o la sua volontà di ricorrere a questo tipo di notificazione che si manifesterà attraverso la sua scelta di utilizzare il canale di comunicazione elettronico previsto a tal scopo e in particolare attraverso l’assenza di una finzione giuridica di notificazione. La scelta della via elettronica da parte del debitore, ossia l’uso della corrispondente applicazione o lo scaricamento dei relativi file, sarà completamente volontaria. Non sussisterà quindi l’obbligo di scaricare un precetto esecutivo e, in caso di inosservanza di un invito a farlo, non varrà alcuna finzione giuridica di notificazione. Allo stesso modo la trasmissione di un precetto esecutivo elettronico a un indirizzo e-mail o tramite un’applicazione con notificapush non costituisce una notificazione in assenza di un’esplicita conferma del consenso del debitore. In caso contrario, verrebbe violato il chiaro tenore della presente disposizione. Un’ulteriore condizione è che ilprimo tentativo di notificazione secondo le disposizioni vigenti sia statoinfruttuoso . Ciò significa che, prima che il debitore possa scegliere di ricevere un precetto esecutivo elettronico, deve essere stato effettuato almeno un tentativo di notificazione secondo le disposizioni vigenti. Occorre inoltreidentificare il debitore in modo sicuro e assicurare che questi abbiapreso conoscenza della notificazione del precetto e del suo contenuto. Queste condizioni non proteggono solo la sfera privata e la personalità della persona escussa, ma servono anche a fini probatori e quindi ad assicurare che il procedimento esecutivo, di cui il precetto esecutivo costituisce un fondamento essenziale, possa svolgersi senza ostacoli. Infine, il debitore deve avere la possibilità difare opposizione per via elettronica immediatamente. Si tratta dell’equivalente della possibilità di fare opposizione immediatamente alla persona che consegna il precetto esecutivo (cfr. art. 74 cpv. 1 LEF). Il disegno precisa esplicitamente che deve essere possibile fare opposizioneimmediatamente . In altre parole, non deve esserci uno scarto temporale rispetto alla ricezione del precetto esecutivo e, in linea di massima, deve essere garantito un parallelismo in termini funzionali, vale a dire che, di norma, l’opposizione dovrà poter essere trasmessa mediante la stessa via o canale di comunicazione e senza onere aggiuntivo. I numeri 1 – 4 delcapoverso 4 stabiliscono i dettagli che il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza. Tali dettagli risultano sostanzialmente dalle summenzionate condizioni legali e si dovranno orientare a queste ultime. Inoltre, la possibilità della notificazione elettronica è mantenuta anche per la comminatoria di fallimento grazie al rimando di cui all’articolo 161 capoverso 1 LEF. Art. 74 cpv. 1 Se, in via eccezionale, il precetto esecutivo è notificato al debitore elettronicamente secondo l’articolo 72 capoverso 3 D-LEF, quest’ultimo deve avere la possibilità di fare opposizione immediatamente (cfr. art. 72 cpv. 3 n. 3 D-LEF), alla stregua di quanto previsto per la notificazione fatta dall’ufficiale delle esecuzioni, da un impiegato dell’ufficio o per posta (cfr. art. 72 cpv. 1 LEF). Per completezza, la disposizione deve quindi essere integrata con la possibilità di fare opposizione per via elettronica, la quale è tuttavia ammessa solo in caso di notificazione elettronica del precetto esecutivo secondo l’articolo 72 capoverso 3 LEF. Secondo l’articolo 72 capoverso 4 numero 3 D-LEF, le modalità di trasmissione dell’opposizione saranno definite nell’ordinanza del Consiglio federale. Art. 76 cpv. 2, secondo periodo La nuova regola proposta per la notificazione elettronica di avvisi e decisioni si applicherà anche alla notificazione elettronica al creditore della copia del precetto esecutivo sul quale figura l’eventuale opposizione. Per questo motivo occorre integrare l’articolo 76 capoverso 2 LEF con un rimando all’articolo 34 capoverso 2 D-LEF. Art. 129aIncanto su piattaforma in linea Il nuovo articolo costituisce la base legale per l’incanto in linea e disciplina gli elementi fondamentali della procedura. L’inserimento dell’articolo dopo il pubblico incanto (art. 125 segg. LEF) e la cifra del titolo marginale sottolineano l’indipendenza di questo modo di realizzazione. Ilcapoverso 1 rappresenta la base legale per l’incanto in linea e ne disciplina le condizioni materiali. La scelta dell’incanto in linea come modo di realizzazione rientra nella competenza dell’ufficio d’esecuzione; presupposto fondamentale per tale scelta è la presunzione che in tal modo – tenendo conto delle modalità concrete quali la scelta della piattaforma, la durata dell’incanto, il prezzo minimo, ecc. – si ottenga un risultato migliore (v. n. 4.1.3). Oltre a scegliere l’incanto in linea come forma di realizzazione, l’ufficio d’esecuzione deve quindi optare anche per le modalità più convenienti. Si rinuncia a una definizione esplicita dell’espressione «piattaforma in linea» poiché essa è da intendersi in senso lato e conformemente all’uso linguistico generale. Vi rientrano soprattutto le note piattaforme in linea di fornitori privati, particolarmente apprezzate dalla popolazione. È quindi chiaro che gli uffici di esecuzione sono autorizzati a concludere con il fornitore della piattaforma un contratto d’utenza e non devono realizzare i beni ai pubblici incanti ai sensi degli articoli 125 e seguenti LEF bensì possono concludere un contratto di compravendita (di diritto privato) secondo le modalità di un incanto. Nella prassi saranno di regola decisive e applicabili le condizioni generali delle piattaforme (v. n. 1.1.4). Per il termine «incanto» è infine decisivo che il prezzo sia stabilito mediante la concorrenza tra gli offerenti. Un requisito esplicitamente menzionato della piattaforma in linea è che essa siapubblicamente accessibile . Ciò garantisce che all’incanto partecipi una cerchia possibilmente grande di offerenti (potenziali) e permette anche ai creditori di fare offerte. In questo modo si riduce ampiamente il rischio di una distorsione o manipolazione del prezzo, il che in ultimo giustifica la procedura semplificata rispetto al pubblico incanto e alla vendita a trattative private nonché la conclusione di un contratto di diritto privato invece di una decisione amministrativa. Concretamente l’accesso pubblico implica che in linea di massima chiunque possa accedere alla piattaforma e all’incanto senza grossi ostacoli. La creazione di un proprio login o di un profilo utente non costituisce un ostacolo, a condizione che ciò sia possibile senza notevole perdita di tempo e senza grandi spese. Contrariamente all’avamprogetto, il disegno non specifica che la piattaforma deve essere «privata», da un lato, perché tale precisazione è ridondante alla luce del criterio dell’accessibilità al pubblico e, dall’altro, per evitare di lasciare intendere che l’incanto su piattaforme statali non è possibile. L’incanto su piattaforme statali è quindi ammesso sia in virtù di questa disposizione sia in base agli articoli 125 e seguenti LEF sul pubblico incanto, sempreché siano rispettate le pertinenti condizioni (v. n. 4.1.3). Contrariamente a quanto chiesto da alcuni partecipanti alla consultazione, il disegno non limita l’incanto in linea alle piattaforme svizzere. Tale limitazione non appare necessaria considerato che non vi è alcun trasferimento di compiti sovrani72. La disposizione non esclude inoltre la realizzazione mediante pubblico incanto secondo gli articoli 125 e seguenti LEF su una piattaforma in linea, purché siano rispettate le condizioni di tale modalità di realizzazione. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto se tramite incanto in linea possono essere realizzati solo beni mobili o anche crediti e beni d’altra specie. Il disegno precisa dunque che tutti i beni mobili possono essere realizzati mediante tale procedura. La distinzione dalle eccezioni di cui agli articoli 130 – 132 LEF sarà operata in base alle stesse considerazioni su cui si fonda attualmente; in particolare, ai crediti illiquidi si applicherà di regola la procedura di cui all’articolo 131 LEF73o, in caso di fallimento, quella di cui all’articolo 260 LEF74, soprattutto perché tali crediti non possono essere realizzati su piattaforme in linea. Occorre inoltre tenere conto delle condizioni generali delle piattaforme, che in determinate circostanze possono escludere la realizzazione di determinati diritti. Ilcapoverso 2 disciplina la comunicazione, sotto forma di decisione, alle persone coinvolte. Questa comunicazione sostituisce la pubblicazione del bando in caso di pubblico incanto (art. 125 cpv. 1 e 2 LEF) o il consenso degli interessati in caso di vendita a trattative private (art. 130 n. 1 LEF) ed è importante in particolare per la tutela giurisdizionale (cfr. art. 132a capoverso 4 D-LEF). Affinché la tutela giurisdizionale non sia interrotta, sono considerate persone interessate tutte quelle i cui interessi sono toccati dall’incanto in linea in maniera tale da essere legittimate al ricorso. Nella prassi l’interpretazione potrà in parte fondarsi su quella del termine «interessati» dell’articolo 130 numero 1 LEF. Visto lo scopo della disposizione, le modalità da comunicare saranno in particolare quelle che influiscono in modo determinante sul risultato della realizzazione e quelle che permettono ai creditori ed eventualmente a terzi coinvolti di partecipare all’incanto. Vi rientrano in particolare le indicazioni per trovare la piattaforma e l’incanto in questione, il momento dell’inizio e della fine o la durata dell’incanto, il prezzo minimo, eventuali prezzi per l’acquisto immediato, un rimando alle condizioni generali della piattaforma e, se del caso, condizioni aggiuntive dell’ufficio d’esecuzione75. Ilcapoverso 3 corrisponde per senso alla seconda parte del periodo dell’articolo 126 capoverso 1 LEF e la sua formulazione è completata ai fini della comprensibilità. Il requisito può essere rispettato senz’altro fissando un prezzo minimo. Se non è possibile trovare un offerente a queste condizioni, il capoverso 4 di questa disposizione stabilisce che si applicano le stesse conseguenze giuridiche previste dall’articolo 126 capoverso 2 LEF. Infine, ilcapoverso 4 rimanda a ulteriori principi del pubblico incanto di cui si deve tenere conto anche nell’ambito dell’incanto in linea. Anche gli articoli 127 e 128 LEF possono essere rispettati senza problemi fissando un prezzo minimo o rinunciando alla realizzazione. Visto il valore normalmente inferiore dei beni idonei all’incanto in linea, l’articolo 129 capoverso 2 LEF non sarà di regola di rilievo; in casi eccezionali si può rimandare a tale disposizione mediante un’indicazione nell’avviso. Il disegno rinuncia deliberatamente a disciplinare ulteriormente l’incanto in linea e, considerato che il negozio giuridico concluso con il deliberatario è di diritto privato, non rimanda alle altre norme sui pubblici incanti, quali segnatamente l’articolo 129 capoversi 1, 3 e 4 LEF. Non occorre nemmeno applicare per analogia l’articolo 125 capoverso 3 LEF. Non sono quindi necessarie regole speciali per l’iscrizione dell’ufficio d’esecuzione alla piattaforma e per l’accettazione delle condizioni generali di quest’ultima. Di norma è infatti concluso un contratto di utenza di diritto privato che non solleva questioni particolari76. In assenza di una disposizione specifica, eventuali emolumenti per l’uso della piattaforma in linea sono da considerarsi spese ai sensi dell’articolo 30 capoverso 6 OTLEF77. Riveste quindi importanza pratica la questione dell’ammissibilità di un’opzione d’acquisto immediato. Se esercitata, l’opzione dell’acquisto immediato equivale a un prezzo massimo e deve essere considerata in modo critico poiché l’articolo 129a capoverso 1 D‑LEF prevede esplicitamente l’incanto. Per la realizzazione di beni di cospicuo valore ai sensi dell’articolo 256 capoverso 3 LEF, l’opzione dell’acquisto immediato non è ammessa poiché pregiudica il diritto dei creditori di formulare offerte superiori78. In altri casi, l’opzione è invece ipotizzabile poiché può avere un effetto positivo sul risultato della realizzazione79. In ogni caso il prezzo dovrà essere fissato almeno a un livello tale da equivalere in modo chiaro a condizioni di mercato e a garantire, tenuto conto delle circostanze, un risultato favorevole della realizzazione. Infine, in assenza di disposizioni speciali nel disegno, le disposizioni della LEF sul periodo di protezione e i periodi preclusi si applicano anche all’incanto in linea e devono essere interpretate, se del caso, tenendo conto delle particolarità di questo tipo di incanto80. Art. 132a cpv. 4 Il nuovo capoverso 4 dell’articolo 132a LEF disciplina la tutela giurisdizionale dei partecipanti all’incanto in linea. Il disegno non prevede il ricorso contro l’aggiudicazione o la conclusione del contratto di vendita poiché, al contrario del pubblico incanto o della vendita a trattative private, si tratta di regola di un negozio giuridico di diritto privato sottostante alle condizioni generali della piattaforma (v. n. 1.1.4 e 4.1.3). È per contro oggetto del ricorso la decisione dell’ufficio d’esecuzione ai sensi dell’articolo 129a capoverso 2 D-LEF. Eventuali lacune nello svolgimento dell’incanto in linea possono in primo luogo essere fatte valere mediante un’azione di responsabilità (v. n. 4.1.3). Infine, questa disposizione disciplina anche l’inizio del termine di ricorso, che decorre con la notificazione della decisione, con la quale sono di regola individuabili eventuali motivi di ricorso. Art. 256 cpv. 1 Il capoverso 1 è completato da un rimando all’incanto in linea al fine di chiarire che questo modo di realizzazione è ammesso anche per il fallimento. La procedura dell’incanto in linea permette sempre e per tutti i beni che i creditori facciano offerte più elevate, il che è di rilievo in considerazione dell’articolo 256 capoverso 3 LEF. La formulazione della presente disposizione è stata modificata in seguito alla consultazione, in modo da utilizzare la pertinente terminologia invece che rimandare agli articoli sui pubblici incanti e sull’incanto in linea. Durante la consultazione è stato sottolineato che il rimando era troppo ampio e comprendeva alcune disposizioni, quali il principio dell’offerta sufficiente e quindi gli articoli 126 e 127 LEF, che non si applicano alle procedure fallimentari. In virtù del rimando generale nella frase introduttiva dell’articolo 231 capoverso 3 LEF e del suo numero 2 che menziona l’obbligo dell’ufficio dei fallimenti di procedere alla realizzazione tenendo conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori, l’incanto in linea, in quanto nuovo modo di realizzazione previsto dalla legge, è ammesso senz’altro anche nella procedura di liquidazione sommaria. Considerata la sistematica della legge, non è necessario introdurre un rimando esplicito. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto se sia necessario escludere esplicitamente l’articolo 129a capoverso 2 del disegno nelle procedure di liquidazione sommaria, poiché in simili procedure i creditori non possono scegliere il modo di realizzazione. Tuttavia, tale modifica non è opportuna, in quanto la decisione preliminare serve in particolare alla tutela giurisdizionale delle parti, che non può essere garantita in altro modo nell’incanto in linea (v. n. 4.1.3). La possibilità di contestare un pubblico incanto o una vendita a trattative private, prevista anche in caso di liquidazione sommaria, deve essere garantita anche nell’ambito dell’incanto in linea. Inoltre, i creditori devono essere informati dell’incanto in linea in modo da poter formulare offerte (più elevate) per beni di cospicuo valore, come espressamente previsto anche nella liquidazione sommaria in caso di realizzazione a trattative private (cfr. art. 256 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF) e come già possibile nel quadro del pubblico incanto. Art. 259, primo periodo L’aggiunta del capoverso 4 all’articolo 132a D-LEF rende eccessivo l’attuale rimando nell’articolo 259 LEF e richiede una corrispondente precisazione. Art. 259aIncanto su piattaforme in linea Questa disposizione chiarisce i principi dell’incanto in linea nella procedura fallimentare. La disposizione è stata aggiunta in seguito alla riformulazione dell’articolo 256 capoverso 1 AP-LEF. In particolare, il principio dell’offerta sufficiente, e quindi gli articoli 126 e 127 LEF, non si applica alla procedura di fallimento, come è stato correttamente sottolineato in occasione della consultazione. Art. 275 La disposizione vigente è completata da un rimando esplicito all’articolo 89 LEF, affinché per la prassi sia chiaro che è possibile anche un sequestro requisitorio. Questo chiarimento intende eliminare i dubbi che sussistono nella prassi nei confronti di questo efficiente modo di procedere (v. n. 1.1.6). Art. 322 cpv. 1 Questa disposizione è stata aggiunta in seguito alla consultazione, in cui è stato sottolineato, a giusto titolo, che gli incanti in linea devono essere ammessi anche per il concordato con abbandono dell’attivo. La disposizione deve pertanto essere integrata con un rimando ai tipi di realizzazione consentiti nel quadro di tale concordato.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il presente disegno non comporta alcuna ripercussione finanziaria o sull’effettivo del personale per la Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il disegno ha alcune ripercussioni per i Cantoni e i Comuni poiché questi ultimi sono competenti per l’attuazione della verifica del luogo d’iscrizione ai fini del rilascio dell’estratto del registro delle esecuzioni, che renderà eventualmente necessari adeguamenti tecnici e modifiche del diritto cantonale (v. n. 4. 2). Nel contempo, si presume che l’incanto in linea e la diffusione della notificazione per via elettronica permetteranno nel complesso una certa riduzione del lavoro.

6.3 Ripercussioni sull’economia

L’ampia diffusione di attestati elettronici di carenza di beni e la loro accettazione presso altri uffici d’esecuzione permettono ai grandi creditori privati l’archiviazione elettronica, con un notevole risparmio di costi. Anche dalla verifica del luogo d’iscrizione ci si possono attendere determinate ripercussioni positive per l’economia, poiché gli estratti del registro delle esecuzioni saranno più attendibili e si potranno così evitare perdite dovute a inadempienze. Infine, il ricavo presumibilmente più elevato in caso di incanto in linea dovrebbe migliorare il risultato complessivo delle procedure di esecuzione e fallimento.

6.4 Ripercussioni sulla società

Spesso i locatori di appartamenti sono particolarmente colpiti sotto il profilo economico dalla cattiva morale di pagamento di un locatario. È presumibile che in alcuni casi la verifica del luogo d’iscrizione al momento del rilascio dell’estratto del registro delle esecuzioni permetterà di evitare perdite economiche.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. La comunicazione di dati personali costituisce un’ingerenza nella sfera privata protetta dai diritti fondamentali (art. 13 cpv. 2 Cost.) ed è pertanto ammessa solo alle condizioni di cui all’articolo 36 Cost. La modifica riguardante la verifica del luogo d’iscrizione istituisce la base legale (art. 36 cpv. 1 Cost.) per la comunicazione dei relativi dati (v. n. 5, commento all’art. 8a cpv. 3bisD-LEF). Poiché la comunicazione dei dati deve essere giustificata da un interesse pubblico e proporzionata allo scopo (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.), dovranno essere resi noti soltanto i dati idonei e necessari per migliorare l’attendibilità degli estratti del registro delle esecuzioni (v. n. 4.1.1).

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nei settori interessati non sussistono obblighi internazionali rilevanti della Svizzera.

7.3 Forma dell’atto

Le modifiche proposte riguardano disposizioni fondamentali relative a diritti e obblighi delle persone e pertanto devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.).

7.4 Subordinazione al freno delle spese

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a uno dei valori soglia) né nuovi crediti d’impegno/dotazioni finanziarie (con superamento di uno dei valori soglia), per cui non è necessaria alcuna subordinazione al freno alle spese.

7.5 Delega di competenze legislative

Il disegno di legge delega poteri legislativi al Consiglio federale in due punti. A tal fine dovrà quindi disciplinare in un’ordinanza determinate modalità della notificazione del precetto esecutivo al debitore per via elettronica e a titolo eccezionale (cfr. art. 72 cpv. 3 D-LEF e n. 4.1.2 nonché i commenti a tale disposizione al cap. 5) e precisare i requisiti delle domande d’esecuzione (cfr. art. 67 cpv. 4 D-LEF e n. 4.1.4 nonché i commenti a tale disposizione al cap. 5).

7.6 Protezione dei dati

Le modifiche proposte comporteranno un aumento del numero d’informazioni figuranti sull’estratto del registro delle esecuzioni. Si tratta tuttavia solo di dati supplementari necessari per accrescere l’attendibilità dell’estratto. Non è inoltre prevista la divulgazione di altri dati che potrebbero interessare i creditori quali, in particolare, il luogo di domicilio precedente e quello successivo (v. n. 4.1.1). La modifica proposta per la verifica del luogo d’iscrizione crea quindi la base legale per la trasmissione dei corrispondenti dati (v. n. 7.1). Per il resto, il disegno non prevede il rilevamento di nuovi dati e la Confederazione non tratterà dati di procedimenti esecutivi. Tali dati e il loro trattamento restano quindi di competenza dei Cantoni. Per questi motivi non è necessario procedere a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Footnotes

  1. RS 281.1 ↩

  2. L’«estratto semplice del registro delle esecuzioni», ossia una panoramica di tutte le esecuzioni condotte nei confronti di una determinata persona, è definito unicamente nell’Istruzione n. 4 del 2016 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e sul fallimento. Sono tuttavia ipotizzabili e rilevanti molte altri estratti, come ad esempio una panoramica di tutti i crediti fallimentari o la consultazione dei giustificativi attestanti i crediti degli altri creditori. ↩

  3. www.parlament.ch> Ratsbetrieb > Suche Curia Vista > 12.3957 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses ↩

  4. Boll. Uff. 2020 S 592 ↩

  5. Boll. Uff. 2018 N 1899 ↩

  6. Boll. Uff. 2017 N 1587 ↩

  7. Boll. Uff. 2019 S 548 ↩

  8. Boll. Uff. 2021 N 2025 ↩

  9. Boll. Uff. 2019 N 1933 ↩

  10. Boll. Uff. 2020 S 447 ↩

  11. Boll. Uff. 2020 N 2594 ↩

  12. Boll. Uff. 2020 N 2691 ↩

  13. Boll. Uff. 2021 S 363 ↩

  14. Cfr. art. 149 cpv. 1 LEF; la notificazione in forma cartacea è presupposta dall’art. 34 cpv. 1 LEF e si evince anche dall’art. 34 cpv. 2 LEFe contrario . ↩

  15. RS 943.03 ↩

  16. DTF 128 III 380 consid. 1.2; 53 III 64. ↩

  17. Inoltre, l’attestato di carenza di beni figura anche nel modulo n. 4 dell’Alta vigilanza in materia di LEF, menzionato nella suddetta decisione del Tribunale federale. ↩

  18. Cfr. DTF 120 III 117 consid. 2b; 116 III 8 consid. 1a. ↩

  19. Sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF). Inoltre, un bene non deve essere oggetto di realizzazione se le relative spese non sono coperte dal ricavo (DTF 83 III 131 consid. 3). ↩

  20. Cfr. DTF 105 III 67 consid. 2 e 115 III 52 consid. 3. ↩

  21. Cfr. p. es. DTF 136 III 490 consid. 4.6; 128 III 339 consid. 4c/aa e 5.a; 87 III 111 3b. ↩

  22. Ad esempio l’ufficio d’esecuzione Zurigo 5 o gli uffici di esecuzione e fallimento dei Cantoni di Berna e Vaud. ↩

  23. DTF 106 III 79 consid. 4; cfr. anche DTF 128 III 198 consid. 3; 131 III 237 consid. 2.2. ↩

  24. Cfr. DTF 128 III 198 consid. 3a ↩

  25. Staible Dominic , Die Online-Auktion als alternative Verwertungsmassnahme im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurigo/San Gallo 2010 (tesi di dott. Basilea 2010) (cit.Staible , Online-Auktion), pag. 90 segg.;id. , Verwertung von Vollstreckungssubstrat durch Betreibungs- und Konkursämter über private Auktionsplattformen im Internet, in: Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs (BlSchK) 2012, pag. 81 segg. (cit.Staible , Verwertung), pag. 85. ↩

  26. Staible , Online-Auktion (nota 25), pag. 101 segg.;id. , Verwertung (nota 25), pag. 86. ↩

  27. Staible , Online-Auktion (nota 25), pag. 162;id ., Verwertung (nota 25), pag. 85 seg.; quanto alle modalità dell’incanto occorre tenere in particolare presente il requisito delle tre chiamate dell’offerta più alta secondo l’art. 126 cpv. 1 LEF, che di regola sulle piattaforme private non può attualmente essere rispettato. ↩

  28. Nel caso della realizzazione di oggetti d’arte di valore per via d’incanto da parte di case d’asta specializzate, il Tribunale federale non lo ritiene di per sé contrario al diritto federale: DTF 115 III 52 consid. 3a; 105 III 67 consid. 2;Amonn Kurt / Walther Fridolin , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9aed. Berna 2013, § 26 N 15 e § 47 N 2;Gilliéron Pierre-Robert , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1–88 (vol. I), Losanna 1999, Articles 89–158 (vol. II), Losanna 2000, Articles 159–270 (vol. III), Losanna 2001 e Articles 271–352 (vol. IV), Losanna 2003, Art. 125 N 13;Lorandi Franco , Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna/Stoccarda/Vienna 1994 (tesi di dott. San Gallo 1994), pag. 126 seg.;id. , Die Durchführung der Verwertung in der Zwangsvollstreckung durch Privatpersonen,Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 2000, 846 segg., pag. 849;Roth Jürg , Kommentar zu Art. 125–132a SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco (a c. di), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I. Art. 1–158 SchKG, 3aed. Basilea 2021, Art. 126 N 25; cfr. anche gli ulteriori rinvii inStaible , Online-Auktion (nota 25), pag. 67 eid. , Verwertung (nota 25), pag. 87 seg. ↩

  29. Schlegel Roger / Zopfi Markus , Kommentar zu Art. 96–105, 122–143b SchKG, in: Kren Kostkiewicz Jolanta / Vock Dominik (a c. di), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4aed. Zurigo 2017, art. 130 N 19 seg.;Staible , Online-Auktion (nota 25), pag. 108 segg.;id. , Verwertung (nota 25), pag. 87 segg.;Roth (nota 28), art. 126 N 50. ↩

  30. Schlegel/Zopfi (nota 29), art. 130 N 19;Staible , Verwertung (nota 25), pag. 89;Roth (nota 28), art. 126 N 50. ↩

  31. RS 272.81 ↩

  32. RS 818.102 ↩

  33. Art. 10 cpv. 4 dell’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale. ↩

  34. Cfr. i pareri in merito alla consultazione del 30 settembre 2021 concernente la bozza del messaggio sulla legge COVID-19 (proroga di alcune disposizioni), disponibili all’indirizzo https://www.bk.admin.ch > documentazione > Legislazione > Proroga Legge COVID-19. ↩

  35. RS 281.31 ↩

  36. RS 281.311 ↩

  37. DTF 144 III 353 consid. 2.3 ↩

  38. Decreto federale dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano),RU 2010 5601. ↩

  39. Cfr. il messaggio del 18 febbraio 2009 concernente il decreto federale sull’approvazione e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,FF 2009 1435, 1479. ↩

  40. Sentenza del Tribunale federale 5A 1000/2020 del 1° febbraio 2022 consid. 3.4 e 3.5, prevista per la pubblicazione. ↩

  41. RS 955.0 ↩

  42. Cfr. il messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012,FF 2014 563, 606. ↩

  43. Dello stesso avviso:Staible , Online-Auktion (nota 25), pag. 109 seg.;id. , Verwertung (nota 25), nota 47. ↩

  44. Cfr. il rapporto del 4 luglio 2018 sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni («Schweizweite Betreibungsauskunft. Bericht des Bundesrates vom 4. Juli 2018 in Erfüllung des Postulats 12.3957 Candinas»), cap. 4, pag. 21 seg.; 5.3, pag. 26 segg. e 6, pag. 54 segg. ↩

  45. Cfr. il messaggio del 22 novembre 2023 concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici,FF 2023 2842e, riguardo alle deliberazioni parlamentari, l’affare del Consiglio federale 23.073 del 22 novembre 2023. ↩

  46. FF 2024 525 ↩

  47. FF 2024 1440 ↩

  48. L’avamprogetto di modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) e il rapporto esplicativo del 22 giugno 2022 sono disponibili all’indirizzo:www.admin.ch> Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFGP > Procedura di consultazione 2021/33. ↩

  49. Il rapporto del 14 agosto 2024 sui risultati della procedura di consultazione è disponibile all’indirizzo:www.admin.ch> Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFGP > Procedura di consultazione 2021/33. ↩

  50. Cfr. il citato rapporto del 4 luglio 2018 sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni («Schweizweite Betreibungsauskunft. Bericht des Bundesrates vom 4. Juli 2018 in Erfüllung des Postulats 12.3957 Candinas»), pag. 14 seg. e i riferimenti ivi citati. ↩

  51. Cfr. il sito e-justice.europa.eu > Pagina iniziale > Registri delle imprese, d’insolvenza e immobiliari > Registri d’insolvenza e fallimentari > Francia. ↩

  52. Cfr. in riferimento ai singoli Paesi il sito e-justice.europa.eu > Pagina iniziale > Registri delle imprese, d’insolvenza e immobiliari > Registri d’insolvenza e fallimentari. ↩

  53. FF 2023 679 ↩

  54. Si tratta della piattaforma www.justiz-auktion.de oppure www.justiz-auktion.at. ↩

  55. Cfr. il sitoe-justice.europa.eu> Pagina iniziale > Procedimenti giudiziari > Aste giudiziarie > Francia, pto. 6. ↩

  56. Cfr. il sitoe-justice.europa.eu/> Pagina iniziale > Procedimenti giudiziari > Aste giudiziarie > Italia, pto. 6. ↩

  57. RS 210 ↩

  58. DTF 120 III 7 consid. 2a ↩

  59. Cfr. art. 3 lett. b della legge del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRA;RS 431.02 ). ↩

  60. Cfr. per i dettagli il citato rapporto del Consiglio federale del 4 luglio 2018 sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni («Schweizweite Betreibungsauskunft. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 12.3957 Candinas vom 4. Juli 2018»), pag. 15 segg. ↩

  61. I problemi in merito all’uso di un identificatore univoco e immodificabile, ad esempio il numero AVS, sono stati ampiamenti illustrati nel citato rapporto del Consiglio federale del 4 luglio 2018 sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni («Schweizweite Betreibungsauskunft. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 12.3957 Candinas vom 4. Juli 2018»), cap. 5.3, pag. 26 segg. e 5.4, pag. 29 segg. ↩

  62. La LArRa prevede in linea di massima soltanto l’armonizzazione dei contenuti dei registri degli abitanti ai fini del rilevamento di dati statistici e della semplificazione dello scambio di dati tra i registri (cfr. art. 1 e 6 segg. LArRa). Una competenza federale esplicita per il disciplinamento esaustivo dei registri degli abitanti non è prevista dalla Costituzione federale (Cost.;RS 101 ). ↩

  63. Huber Ueli / Sogo Miguel in: Kommentar zu Art. 149, 150, 265–265b SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco (a c. di), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I. Art. 1–158 SchKG, 3aed. Basilea 2021, Art. 149 N 19; cfr. anche la decisione del Tribunale federale 4P.126/2003 del 25 agosto 2003 consid. 2.3 con ulteriori rinvii. ↩

  64. Cfr.Staible , Verwertung (nota 25), pag. 89 seg.;Roth (nota 28), art. 126 N 50. ↩

  65. DTF 43 III 59 pag. 62 seg. ↩

  66. Boll. Uff. BS, BlSchK 27 (1963), pag. 111. ↩

  67. Ciascun creditore ha il diritto individuale a un modo di realizzazione che offra la maggior copertura possibile; DTF 87 III 111 consid. 3b pag. 116. Un fallito è d’altronde legittimato al ricorso e, a seconda delle circostanze, si tratta di una violazione della legge qualora un’offerta di vendita a trattative private non fosse accettata nonostante permetta di coprire tutti i crediti (del fallimento) e ne risulti ancora un’eccedenza; DTF 88 III 28 consid. 2a pag. 34 seg. ↩

  68. L’autorità di vigilanza deve, se del caso, esaminare la questione dell’adeguatezza e sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità; DTF 100 III 16 consid. 2. ↩

  69. RS 220 ↩

  70. RS 281.35 ↩

  71. RS 272.1 ↩

  72. Cfr.Staible , Online-Auktion (nota 25), pag. 115 seg.;id ., Verwertung (nota 25), nota 94. ↩

  73. Cfr. con ulteriori rinviiRoth Jürg in: Kommentar zu Art. 125–132a SchKG, in: Staehelin Daniel / Bauer Thomas / Lorandi Franco (a c. di), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I. Art. 1–158 SchKG, 3aed. Basilea 2021, Art. 131 N 3. ↩

  74. Cfr. con ulteriori rinviiBachofner Eva in: Kommentar zu Art. 260 SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco (a c. di), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I. Art. 1–158 SchKG, 3aed. Basilea 2021, Art. 260 N 13. ↩

  75. Staible Dominic , Online-Versteigerungen in Betreibungs- und Konkursverfahren, in: Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ) 2021, pag. 520 segg. (cit.Staible , Online-Versteigerung), pag. 530. ↩

  76. Cfr.Staible , Online-Versteigerung (nota 75), pag. 526 eid. , Verwertung (nota 25), pag. 95. ↩

  77. Staible , Online-Versteigerung (nota 75), pag. 525 eid. , Verwertung (nota 25), pag. 105. ↩

  78. Cfr.Staible , Verwertung (nota 25), pag. 101. ↩

  79. Cfr. con ulteriori rinviiStaible , Online-Auktion (nota 25), pag. 38 seg.; in generale contrarioSchlegel/Zopfi (nota 29), art. 130 N 20. ↩

  80. La dottrina si è ampiamente espressa in merito, cfr.Schlegel/Zopfi (nota 29), art. 130 N 20;Staible , Online-Versteigerung (nota 75), pag. 528 seg. eid. Verwertung (nota 25), pag. 98. ↩

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