FF 2021 2993•Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
FF 2021 2993ch-federal-gazette28 dic 2021
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Legge federaleconcernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
Modifica del 17 dicembre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 aprile 2021;visto il parere del Consiglio federale dell’11 agosto 2021, decreta: I La legge del 12 giugno 2009 sull’IVA è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 lett. c 2 È esentato dall’assoggettamento chi: c.quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène KälinIl segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 Il presidente: Thomas HeftiLa segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022
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