Legge federale sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)

FF 2020 5661ch-federal-gazette30 giu 2020

2017-0901 5071 Termine di referendum: 8 ottobre 2020

Legge federale sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)

Modifica del 19 giugno 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2017 1 , decreta: I La legge del 2 aprile 1908 2 sul contratto d’assicurazione è modificata come segue: Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto i testi tedesco e francese Titoli prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Conclusione del contratto Art. 2a 1 Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. 2 Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto. 3 Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all’as- sicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ul- timo giorno del termine.

1 FF 2017 4401 2 RS 221.229.1 Diritto di revoca

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5072 4 Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese. 5 Fintantoché, nonostante la revoca, il terzo leso può fare valere in buona fede pretese nei confronti dell’assicuratore, lo stipulante deve il premio e l’assicuratore non può opporre al terzo leso l’inefficacia del contratto. Art. 2b 1 La revoca rende inefficace sin dall’inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante. Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, dev’essere restituito il valore al momento della revoca. 2 Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute. 3 Lo stipulante non deve all’assicuratore nessun’altra indennità. Ove l’equità lo richieda, lo stipulante deve rifondere in tutto o in parte al- l’assicuratore le spese per gli accertamenti particolari da questo svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto. Titolo prima dell’art 3 Sezione 2: Obblighi d’informare Art. 3, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, f, h–j, nonché 3 1 Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi: b. l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicura- zione, ovvero se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni; f. i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali ti- pologie di costi legate al riscatto di un’assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto; h. il diritto di revoca secondo l’articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca; i. il termine di presentazione dell’avviso di sinistro di cui all’ar- ticolo 38 capoverso 1; j. la validità temporale della protezione assicurativa, in partico- lare nei casi in cui il sinistro accada nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l’estinzione del contratto. Effetti della revoca

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5073 3 Il datore di lavoro che conclude un’assicurazione collettiva di perso- ne per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essen- ziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicu- ratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine. Art. 3a 1 Se l’assicuratore ha violato l’obbligo d’informare di cui all’arti- colo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all’assicuratore. 2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipu- lante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle infor- mazioni di cui all’articolo 3, ma al più tardi due anni dopo la violazio- ne dell’obbligo. Art. 4, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3 1 Il proponente deve dichiarare all’assicuratore, sulla scorta di un que- stionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. 3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato domande precise, non equivoche. Art. 5, titoli marginali b e c, nonché cpv. 2

2 Nel caso dell’assicurazione di terzi (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga concluso a loro insaputa o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.

Art. 6 cpv. 1, primo periodo, nonché 2 e 3

1

Se nel rispondere alle domande di cui all’articolo 4 capoverso 1 chi

era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto

un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del

quale era stato interpellato, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal

contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per

testo. ...

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Violazione

dell’obbligo

d’informare

Dichiarazioni

obbligatorie

  1. In genere
  2. In caso di

rappresentanza

c. Nell’assicura-

zione di terzi

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5074 3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere o sulla portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’as- sicuratore ha diritto a restituzione. Titolo prima dell’art. 9 Sezione 3: Contenuto e obbligatorietà del contratto Art. 9 1 Perché un assicuratore sia tenuto a fornire la prestazione in caso di copertura provvisoria, è sufficiente che i rischi assicurati e l’esten- sione della copertura assicurativa provvisoria siano determinabili. L’obbligo d’informare dell’assicuratore si riduce di conseguenza. 2 Un premio è dovuto per quanto sia convenuto o usuale. 3 Se non è limitata nel tempo, la copertura provvisoria può essere disdetta in ogni tempo con un preavviso di quattordici giorni. Essa cessa comunque al momento della conclusione del contratto definitivo con l’assicuratore in questione o con un altro assicuratore. 4 L’assicuratore deve confermare per scritto la copertura provvisoria. Art. 10 1 Il contratto può esplicare effetti a una data anteriore alla sua conclu- sione se sussiste un interesse assicurabile. 2 L’assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulan- te o l’assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato. Art. 11 1 L’assicuratore rilascia allo stipulante una polizza che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti. 2 L’assicuratore deve rilasciare allo stipulante che ne faccia richiesta una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l’assicurazione è stata conclusa. Art. 12 Abrogato Copertura provvisoria Assicurazione con effetto retroattivo Polizza a. Contenuto

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5075 Art. 16 1 L’assicurazione ha per oggetto un interesse assicurabile dello stipu- lante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L’assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi). 2 Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia concluso l’assicu- razione per conto proprio.

3 Nel caso dell’assicurazione per conto di terzi, l’assicuratore può opporre loro tutte le eccezioni opponibili allo stipulante. Art. 17 e 18 Abrogati Titolo prima dell’art. 19 Sezione 4: Premio Art. 19, titolo marginale, nonché cpv. 2 2 Abrogato Art. 20, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev’essere diffidato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il paga- mento entro quattordici giorni dall’invio della diffida. 2 Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente. Art. 21, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 1 e 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 22 e 23 Abrogati Art. 24, titolo marginale, nonché cpv. 2 2 Concerne soltanto il testo tedesco Oggetto dell’assicura- zione Scadenza Obbligo della diffida. Conseguenze della mora Rapporto contrattuale dopo la mora Divisibilità del premio

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5076 Titolo prima dell’art. 28 Sezione 5: Modifica del contratto Art. 28 cpv. 2 2 L’aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modifi- cazione di un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l’estensione basandosi sulle risposte alle domande di cui all’articolo 4 capoverso 1. Art. 28a 1 In caso di diminuzione essenziale del rischio, lo stipulante può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, o esigere una riduzione del premio. 2 Se l’assicuratore respinge la domanda di riduzione del premio o lo stipulante non è d’accordo con la riduzione offerta, quest’ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, entro quat- tro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta dell’as- sicuratore. 3 La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l’assicuratore riceve la comunicazione di cui al capoverso 1. Titolo prima dell’art. 35a Sezione 6: Estinzione del contratto Art. 35a 1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preav- viso di tre mesi. 2 Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti. 3 L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario. 4 Nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie (art. 2 cpv. 2 della legge del 26 settembre 2014 3 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante (art. 42 cpv. 1 della presente legge). Nell’assicurazione collettiva d’in-

3 RS 832.12 Diminuzione del rischio Recesso ordinario

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5077 dennità giornaliera tali diritti possono essere esercitati da entrambe le parti. Art. 35b 1 Per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi. 2 Si considera grave motivo segnatamente: a. una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto; b. ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fe- de, di esigere la continuazione del contratto da parte del rece- dente. Art. 35c 1 Sono nulle le disposizioni contrattuali che permettono all’as- sicuratore di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione periodici esistenti a seguito di malattia o infortunio, se il contratto è sciolto in seguito al verificarsi del sinistro. 2 In caso di cambiamento di assicurazione, è fatta salva la prosecuzio- ne dell’assicurazione da parte di un altro assicuratore, che assuma gli obblighi di prestazione di cui al capoverso 1 quanto alla loro durata o alla loro entità. Art. 36 cpv. 1 e 2 1 Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto se l’assicuratore che è parte al contratto non dispone dell’autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa prescritta dalla legge del 17 dicem- bre 2004 4 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) o tale autorizza- zione gli è stata revocata. 2 Abrogato Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e 2 1 ... È fatto salvo l’articolo 55 LSA 5 . 2 Lo stipulante può far valere il diritto di cui all’articolo 36 capo- verso 3.

4 RS 961.01 5 RS 961.01 Recesso straordinario Casi d’assicurazione pendenti

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5078 Titolo prima dell’art. 38 Sezione 7: Verificarsi del sinistro Art. 38a 1 In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non vi sia pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all’assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime. 2 Se l’avente diritto ha mancato a quest’obbligo in modo inescusabile, l’assicuratore può limitare l’indennità all’importo cui si troverebbe ridotta qualora l’obbligo fosse stato adempiuto. Art. 38b 1 Prima che il danno sia valutato, l’avente diritto non deve senza il consenso dell’assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cam- biamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, sempre che il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall’interesse pubbli- co. 2 Se l’avente diritto contravviene a quest’obbligo con intenzione fraudolenta, l’assicuratore non è vincolato al contratto. Art. 38c 1 L’assicuratore è tenuto a rimborsare all’avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per sce- mare il danno (art. 38a cpv. 1), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all’indennità eccedano l’importo della somma assicurata. 2 Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l’assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento. Art. 41a 1 Se l’assicuratore contesta il suo obbligo di prestazione, scaduto il termine di cui all’articolo 41 capoverso 1 l’avente diritto può esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell’importo non contestato. 2 La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assi- curativa debba essere ripartita tra più aventi diritto. Obbligo di salvataggio Divieto di cambiamento Spese per scemare il danno Versamento di acconti

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5079 Titolo prima dell’art. 43 Sezione 8: Altre disposizioni Art. 44 cpv. 1 1 Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l’assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo in Svizzera e a portarlo a conoscenza dello stipu- lante e dell’avente diritto che gli abbia notificato le sue ragioni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Art. 45, titolo marginale, e cpv. 1 1 Se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l’avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quan- do: a. risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa; o b. lo stipulante dimostri che la violazione non ha esercitato alcu- na influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni dovute dall’assicuratore. Art. 46 cpv. 1, primo periodo, e 3 1 Fatto salvo il capoverso 3, i crediti derivanti dal contratto di assicu- razione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione. ... 3 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione. Art. 46a 1 In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l’ammi- nistrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatti salvi l’articolo 81 e le disposizioni della presente legge relative all’estinzione del contratto. 2 Le pretese e le prestazioni derivanti dall’assicurazione di beni impi- gnorabili secondo l’articolo 92 della legge federale dell’11 aprile 1889 6 sulla esecuzione e sul fallimento non rientrano nella massa falli- mentare.

6 RS 281.1 Violazione del contratto Fallimento dello stipulante

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5080 Art. 46b 1 Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne senza indugio conoscenza, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a ogni assicuratore. 2 Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto non è a conoscenza dell’esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere da questo contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni. 3 Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha concluso più assicurazioni nell’intento di procurarsi con esse un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto. 4 Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta. Art. 46c 1 In caso di cumulo di assicurazioni, ogni assicuratore risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma da esso assicurata e l’importo totale delle somme assicurate. 2 Se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile gli altri assicuratori rispondono, fatto salvo l’articolo 38c capoverso 2, per la quota che incombe all’assicuratore insolvibile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all’avente diritto contro l’assicura- tore insolvibile passa agli assicuratori che hanno pagato l’indennità. 3 Accaduto il sinistro, l’avente diritto non può risolvere o modificare nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori. Titoli prima dell’art. 48 Capitolo 2: Disposizioni speciali Sezione 1: Assicurazione di cose Art. 48, 49 e 50 cpv. 2 Abrogati Cumulo di assicurazioni Responsabilità in caso di cumulo di assicurazioni

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5081 Art. 51a 1 Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge (art. 38c), l’assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza della somma assicurata. 2 Ex art. 69 cpv. 2 Art. 52 e 53 Abrogati Art. 54 cpv. 2 e 3, primo periodo 2 Entro 30 giorni dal trapasso di proprietà il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. 3 L’ assicuratore può recedere dal contratto, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’identità del nuovo proprietario. ... Art. 55 Abrogato Art. 58 Ex art. 67 Titolo prima dell’art. 59 Sezione 2: Assicurazione per la responsabilità civile Art. 59 1 Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l’as- sicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l’esercizio nonché agli altri lavoratori. 2 L’assicurazione copre sia le pretese di risarcimento dei danneggiati sia i diritti di regresso di terzi. 3 Nell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria non è possibile opporre al danneggiato le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta contrattualmente. Somma assicu- rata; obbligo di risarcimento nella sottoassi- curazione

Assicurazione per la respon- sabilità civile a. Estensione

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5082 Art. 60 cpv. 1 bis e 3 1bis Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credi- to diretto nei confronti dell’assicuratore, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’as- sicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto. 3 Nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la re- sponsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall’assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l’in- dicazione dell’assicuratore. Quest’ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa. Art. 61–72 Abrogati Titolo prima dell’art. 73 Sezione 3: Assicurazione sulla vita Art. 73 cpv. 1 1 Il diritto derivante da un contratto d’assicurazione di somma fissa non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessio- ne e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la conse- gna della polizza nonché la notifica per scritto all’assicuratore. Art. 75, 87 e 88 Abrogati Art. 89 Qualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere dal contratto dopo un anno per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Art. 89a Abrogato Art. 90 1 Se l’assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in un’assi- curazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo. Assicurazione sulla vita; estinzione anticipata Trasformazione e riscatto a. In genere

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5083 2 Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto, l’assicuratore versa il valore di riscatto allo stipulante. 3 Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso di estinzione totale o parziale del contratto l’assicurazione ha un valo- re di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento. Art. 95 Se l’avente diritto ha costituito in pegno a favore dell’assicuratore il diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l’as- sicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell’assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sotto com- minatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida. Titolo prima dell’articolo 95a Sezione 4: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie Art. 95a Ex art. 87

Art. 95b Ex art. 88 Titolo prima dell’articolo 95c Sezione 5: Coordinamento Art. 95c 1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni. 2 L’assicuratore subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da esso coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita. 3 Il capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assi- curato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che: a. convivono con lui; Diritto di pegno dell’assicuratore; liquidazione Assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie; diritto del beneficiario Diritto di regresso dell’assicuratore

L sul contratto d’assicurazione FF 2020

5084

  1. hanno con lui un rapporto di lavoro;
  2. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.

Art. 96

Nell’assicurazione di somma fissa i diritti verso terzi spettanti per

effetto del sinistro all’avente diritto non passano all’assicuratore.

Titolo prima dell’art. 97

Capitolo 3: Disposizioni imperative

Art. 97

Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere mo-

dificate mediante convenzione: articoli 10 capoverso 2, 13, 24, 35b,

35c, 41 capoverso 2, 46a, 46b capoversi 1 e 2, 46c capoverso 1, 47,

51, 58 capoverso 4, 60, 73, 74 capoverso 1 e 95c capoversi 1 e 2.

Art. 98

Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere mo-

dificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell’avente

diritto: articoli 1–3a, 6, 9, 11, 14 capoverso 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29

capoverso 2, 30, 32, 34, 35a, 38c capoverso 2, 39 capoverso 2 nume-

ro 2 secondo periodo, 41a, 42 capoversi 1–3, 44–46, 54, 56, 57, 59, 76

capoverso 1, 77 capoverso 1, 89, 90–95a, 95b capoverso 1, 95c capo-

verso 3 e 96.

Art. 98a

1

Gli articoli 97 e 98 non si applicano:

a. alle assicurazioni credito e alle assicurazioni cauzionali, se si

tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o com-

merciali, e alle assicurazioni trasporti;

b. alle assicurazioni con stipulanti professionisti.

2

Sono considerati stipulanti professionisti:

a. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza pro-

fessionale;

b. gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre

1934

7

sulle banche e la legge del 23 giugno 2006

8

sugli inve-

stimenti collettivi;

c. le imprese di assicurazione secondo la LSA

9

;

7 RS 952.0 8 RS 951.31 Esclusione del diritto di regresso dell’assicuratore Disposizioni inderogabili Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell’avente diritto Eccezioni

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5085 d. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equi- valente a quella delle persone di cui alle lettere a–c; e. gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi; f. le imprese che prevedono una gestione professionale dei ri- schi; g. le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti:

  1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
  2. importo netto del volume d’affari di 40 milioni di franchi,
  3. capitale proprio di 2 milioni di franchi. 3 Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allesti- to un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso 2 lettera g sono applicati al conto di gruppo. 4 L’assicurazione viaggi non è considerata un’assicurazione trasporti ai sensi del capoverso 1. Titolo prima dell’art. 100 Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 101a–102 e 103 cpv. 1 Abrogati Art. 104 Ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto:
    1. le prescrizioni di forma;
    2. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.
    II Il Codice delle obbligazioni 10 è modificato come segue: Art. 40a cpv. 2 e 2 bis

2 Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 2018 11 sui servizi finanziari.

9 RS 961.01 10 RS 220 11 RS 950.1 Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020

L sul contratto d’assicurazione FF 2020 5086 2bis Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 1908 12 sul contratto d’assicurazione. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 2020 13

Termine di referendum: 8 ottobre 2020

12 RS 221.229.1 13 FF 2020 5071

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