FF 2019 5555•Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
FF 2019 5555ch-federal-gazette13 ago 2019
2019-0212 4643 Legge federale Disegno relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019 1 , decreta: I La legge del 10 ottobre 1997 2 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. c, nonché 2 lett. a bis e g 1 La presente legge si applica: c. alle persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, predispongono o eseguono per conto di terzi transazioni commerciali in relazione con una o più delle seguenti attività (consulenti):
- costituire, gestire o amministrare: – società di domicilio con sede in Svizzera o all’estero – trust ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 1985 3
relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, 2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1, 3. acquistare o vendere società di cui al numero 1, 4. mettere a disposizione un indirizzo o locali che servono da sede a una società o a un trust di cui al numero 1, 5. esercitare la funzione di azionista fiduciario. 2 Sono intermediari finanziari: a bis . i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018 4 sugli istituti finanziari;
1 FF 2019 4539 2 RS 955.0 3 RS 0.221.371 4 RS 954.1; RU 2018 5247
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4644 g. i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l’articolo 42 bis
della legge del 20 giugno 1933 5 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). Art. 3 cpv. 5 5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), l’Amministra- zione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono, per il loro settore di competenza, gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano. Art. 4 cpv. 1, primo periodo 1 L’intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità, per assicurarsi di sapere chi è l’avente economicamente diritto. ... Art. 6 cpv. 2 lett. d 2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transa- zione o di una relazione d’affari se: d. i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una per- sona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all’intermediario finanziario in virtù dell’arti- colo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati. Art. 7 cpv. 1 bis
1bis Verifica periodicamente l’attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l’entità e la modalità della verifica e dell’aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte. Art. 8a cpv. 4 bis e 5, secondo periodo 4bis I capoversi precedenti si applicano per analogia alle persone elencate qui di seguito se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 fran- chi in contanti: a. commercianti di metalli preziosi secondo l’articolo 1 capoverso 1 LCMP 6 , qualora non esercitino l’attività di intermediari finanziari secondo l’arti- colo 2 capoverso 3 lettera c; b. commercianti di pietre preziose. 5 ... Precisa i metalli preziosi e le pietre preziose di cui al capoverso 4 bis .
5 RS 941.31 6 RS 941.31
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Titolo dopo l’art. 8a
Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti
Art. 8b Obblighi di diligenza
1
I consulenti devono:
- identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
- accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
- allestire e conservare i documenti (art. 7).
2
Devono chiarire le circostanze e lo scopo della transazione commerciale auspicata
da terzi.
3
Il Consiglio federale concretizza questi obblighi e ne stabilisce le modalità di
adempimento.
Art. 8c Provvedimenti organizzativi
I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per
impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in
particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.
Art. 9 cpv. 1 lett. c, nonché 1
ter
, 1
quater
e 2
1
L’intermediario finanziario che:
c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera d
sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione
trasmessi in virtù dell’articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di
una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona auto-
rizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione,
ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro di cui all’articolo 23 (Ufficio di comunicazione).
1ter
Il consulente che:
a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della transazione
commerciale da esso predisposta o eseguita:
- sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1 o 305 bis CP,
- provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305 bis numero 1 bis CP,
- sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o
- servono al finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies cpv. 1 CP); b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
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1quater
Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1–1
ter
deve figurare il nome
dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli
impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché all’Ufficio di
comunicazione e alla competente autorità di perseguimento penale sia garantita la
possibilità di contattarli senza indugio.
2
Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che:
- sottostanno al segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP; o
- nell’ambito della loro attività non effettuano transazioni finanziarie a nome o
per conto di un cliente.
Art. 9a cpv. 2
2
Esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto
in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la
traccia.
Art. 9b Interruzione della relazione d’affari
1
Se, dopo una comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della pre-
sente legge o secondo l’articolo 305
ter
capoverso 2 CP
7
, l’Ufficio di comunicazione
non notifica all’intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a
un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l’intermediario
finanziario può interrompere la relazione d’affari.
2
L’intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d’affari può
permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da
consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.
3
Il consulente che effettua una comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1
ter
lettera a può interrompere la relazione d’affari in ogni momento. 4 L’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione devono essere comunicate senza indugio all’Ufficio di comunicazione. 5 Dopo l’interruzione della relazione d’affari deve continuare a essere rispettato il divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoversi 1 e 5. Art. 10 cpv. 1 e 2 1 L’intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all’articolo 305 ter capoverso 2 CP 8 non appena l’Ufficio di comunicazione gli noti- fica la trasmissione a un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comu- nicate. 2 L’intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per
7 RS 311.0 8 RS 311.0
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4647 cinque giorni feriali a contare da quando l’Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all’Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1 bis . Art. 10a cpv. 1, 3, frase introduttiva, nonché 3 bis , 5 e 6 1 L’intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o all’arti- colo 305 ter capoverso 2 CP 9 . Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l’articolo 12 della presente legge o l’arti- colo 43a della legge del 22 giugno 2007 10 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nonché le persone che eseguono verifiche nell’ambito della vigilanza. 3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305 ter capoverso 2 CP, se ciò è necessario all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari: 3bis Può altresì informare la società madre all’estero alle condizioni stabilite all’arti- colo 4 quinquies LBCR 11 di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’articolo 305 ter capoverso 2 CP, sempreché la società madre si impegni all’osservanza del divieto d’informazione. L’autorità di vigilanza della società madre non è considerata un terzo. 5 Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9. 6 Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell’ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo. Art. 11 cpv. 2 2 Il capoverso 1 si applica anche: a. agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell’arti- colo 305 ter capoverso 2 CP 12 ; b. alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell’arti- colo 15 capoverso 5 o 6; c. agli organismi di vigilanza di cui all’articolo 43a LFINMA 13 che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1; d. agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4.
9 RS 311.0 10 RS 956.1 11 RS 952.0 12 RS 311.0 13 RS 956.1
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4648 Art. 11a cpv. 1–3 1 Se l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analiz- zare una comunicazione ricevuta conformemente all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305 ter capoverso 2 CP 14 , l’intermediario finanziario o il consulente autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in pos- sesso. 2 Se da quest’analisi risulta che in una transazione o in una relazione d’affari sono o sono stati coinvolti, oltre all’intermediario finanziario o al consulente autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. 3 L’Ufficio di comunicazione impartisce alle persone interessate di cui ai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni. Art. 12, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), nonché lett. b bis e b ter
La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: b bis . all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD 15 (autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all’arti- colo 2 capoverso 2 lettera f; b ter . all’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera g; Art. 15, rubrica, nonché cpv. 1–4, 5, frase introduttiva, e 6 Obbligo di verifica per i commercianti e i consulenti 1 I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 8a e i consu- lenti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 8b devono incaricare un’impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capi- tolo 2. 2 Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005 16 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie. 3 I commercianti e i consulenti sono tenuti a fornire all’impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica. 4 L’impresa di revisione verifica l’osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e in merito allestisce un rapporto all’attenzione dell’organo responsabile del commerciante o del consulente sottoposto a verifica.
14 RS 311.0 15 RS 935.51 16 RS 221.302
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4649 5 Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’impresa di revi- sione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che: 6 Se un consulente viene meno all’obbligo di comunicazione, l’impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della transazione commerciale predisposta o eseguita dal consulente: a. sono in relazione con un reato ai sensi dell’articolo 260 ter numero 1 o 305 bis
CP; b. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305 bis numero 1 bis CP; c. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o d. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies cpv. 1 CP). Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva 1 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e l’organismo di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che: Art. 17 1 Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d’ordinanza: a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d ter ; b. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e; c. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f; d. dall’AFD, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 let- tera g. 2 Queste autorità stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligen- za. Possono riconoscere un’autodisciplina al riguardo. Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina 1 Contro gli intermediari finanziari che violano l’obbligo di affiliazione a un organi- smo di autodisciplina di cui all’articolo 14 capoverso 1, la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37 LFINMA 17 .
17 RS 956.1
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4650 2 Può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collet- tivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. Art. 22a cpv. 1, 3 e 4 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001) 18 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività. 3 La CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere e–g a loro sottoposti. 4 Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantona- le e all’Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto. Art. 23 cpv. 3, 5 e 6 3 L’Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. 5 Se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o un consulente secondo l’articolo 9 capoverso 1 lette- ra a o 1 ter lettera a della presente legge o l’articolo 305 ter capoverso 2 CP, l’Ufficio di comunicazione ne informa tale persona, sempreché questa non abbia interrotto la relazione d’affari secondo l’articolo 9b. 6 Abrogato Art. 27, rubrica, e cpv. 4, frase introduttiva Scambio di informazioni e obbligo di comunicazione 4 Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che: ... ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
18 www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4651 Art. 29 cpv. 1, 2 ter e 3 1 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e l’Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge. 2ter L’Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1 e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2 bis . 3 L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all’autorità inter- cantonale e all’Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale. Art. 29a cpv. 2 bis , 3 e 4, primo periodo e secondo periodo (concerne soltanto il testo francese) 2bis Esse utilizzano le informazioni trasmesse dall’Ufficio di comunicazione confor- memente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l’articolo 29 capoverso 2 ter . 3 Le autorità penali possono fornire e trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i docu- menti di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato. 4 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. ... Titolo dopo l’art. 29a Sezione 1a: Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina Art. 29b 1 L’Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge. 2 Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l’esplicito consenso di queste ultime. 3 Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’espli- cito consenso di questi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 29 capoverso 2 bis .
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4652 Art. 30 cpv. 2 lett. a 2 L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informa- zioni seguenti: a. il nome dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l’anonimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare sancito dalla presente legge; Art. 32 cpv. 3 3 L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell’intermediario finanziario, del commerciante, del consulente oppure della per- sona che ha adempiuto l’obbligo d’informare di cui all’articolo 11a. Art. 34, rubrica, e cpv. 1–3 Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni consegnate all’Ufficio di comunicazione 1 Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono collezioni separate di dati con tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305 ter capoverso 2 CP 19 e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale, agli organismi di vigilan- za, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale. 3 Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992 20 sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell’Ufficio di comunicazione (art. 35). Art. 35 cpv. 2 2 L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo. Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica 1 Il commerciante o il consulente che viola intenzionalmente l’obbligo di cui all’arti- colo 15 di incaricare un’impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
19 RS 311.0 20 RS 235.1
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4653 2 Il commerciante o il consulente che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi. Art. 41 cpv. 2 2 Esso può autorizzare la FINMA, la CFCG e l’AFD a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemen- te tecnici. Art. 42 cpv. 2 2 Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP 21 si appli- cano le disposizioni finali della LCMP. II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
21 RS 941.31
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4654 Allegato (cifra II) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
- Codice civile 22
Art. 61 cpv. 2 n. 3, 2 bis e 2 ter
2 L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione: 3. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, diret- tamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, cul- turali, educativi o sociali. 2bis Il Consiglio federale emana norme esecutive sull’obbligo di iscri- zione nel registro di commercio. 2ter Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall’obbligo di iscrizione segnatamente quando, in base all’importo, alla provenienza, alla destinazione o all’impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Art. 61a IIa. Elenco dei soci 1 Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio ten- gono un elenco che indica il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei soci. 2 Tengono l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni mo- mento in Svizzera. 3 Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco. Art. 69 cpv. 2
2 Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio devo- no poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve avere accesso all’elenco dei soci.
22 RS 210
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4655 Art. 69c cpv. 1
1 Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti o dell’elenco dei soci di cui all’articolo 61a, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Titolo finale, art. 6b bis
1a. Associazioni tenute all’iscri- zione nel registro di commercio Le associazioni già esistenti di cui all’articolo 61 capoverso 2 devono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 61a e 69 capoverso 2 entro 18 mesi dall’entrata in vigore della modifica del .... Le associazioni già esistenti di cui all’articolo 61 capoverso 2 numero 3 devono inol- tre, entro tale termine, farsi iscrivere nel registro di commercio.
- Codice delle obbligazioni 23
Art. 941a cpv. 1 e 3
1 Se una società o un’associazione tenuta all’iscrizione nel registro di commercio presenta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie. 3 Abrogato
- Codice penale 24
Art. 327 Violazione degli obblighi legali applicabili alle associazioni Chiunque intenzionalmente viola gli obblighi applicabili alle associa- zioni di cui agli articoli 61a e 69 capoverso 2 del Codice civile 25 , è punito con la multa.
23 RS 220 24 RS 311.0 25 RS 210
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4656 4. Legge del 20 giugno 1933 26 sul controllo dei metalli preziosi Titolo prima dell’art. 24 Capo quarto: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere Art. 31a Acquisto a titolo professionale di materie da fondere 1 Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza della merce e documentarla. 2 Se questa persona è iscritta nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi all’Ufficio centrale. 3 Se non è iscritta nel registro svizzero di commercio, necessita di una patente di acquirente dell’Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile. 4 Per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente si applica per analogia l’articolo 26. 5 Il Consiglio federale definisce nel dettaglio l’acquisto a titolo profes- sionale; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclag- gio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati da tale attività. Disciplina nel dettaglio gli obblighi di diligenza e di docu- mentazione. 6 I precedenti capoversi non si applicano ai titolari di una patente di fonditore secondo l’articolo 24. Art. 34 cpv. 1, primo periodo
1 Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo. ... Art. 36 b. Attribuzioni 1 L’Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ottobre 1997 27 sul riciclaggio di denaro (LRD).
26 RS 941.31 27 RS 955.0
L sul riciclaggio di denaro FF 2019
4657
2
Gli spettano in particolare i seguenti compiti:
- registrare i marchi d’artefice;
- sorvegliare il controllo ufficiale e la marchiatura dei lavori di
metalli preziosi;
c. rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente;
d. tenere il registro delle persone che acquistano a titolo profes-
sionale materie da fondere;
e. sorvegliare l’acquisto a titolo professionale di materie da fon-
dere;
f. sorvegliare la determinazione del titolo dei prodotti della
fusione;
g. sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori
del commercio;
h. rilasciare i diplomi per i saggiatori del controllo e i permessi di
libero esercizio della professione per i saggiatori del commer-
cio.
3
L’Ufficio centrale riscuote emolumenti per la sua attività di sorve-
glianza del commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli
preziosi e una tassa di vigilanza per i costi delle attività di cui al
capoverso 2 lettera e nonché all’articolo 42
ter
non coperti dagli emo-
lumenti. La tassa di vigilanza per le attività di cui al capoverso 2
lettera e è riscossa come importo forfettario per un periodo di quattro
anni. Per il calcolo della tassa di vigilanza annuale per le attività di cui
all’articolo 42
ter
sono determinanti la somma di bilancio e il reddito
lordo. Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la
tassa di vigilanza.
Art. 41, terzo periodo
... Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la
patente di fonditore o di acquirente. ...
Art. 42
bis
c. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari 1 I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio centrale. 2 L’autorizzazione è rilasciata al saggiatore del commercio se: a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio; b. dispone di prescrizioni interne e di un’organizzazione che ga- rantiscono l’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD 28 ;
28 RS 955.0
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4658 c. gode di buona reputazione e offre la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD; d. anche le persone incaricate della sua amministrazione e ge- stione adempiono le condizioni di cui alla lettera c; e e. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e garantiscono che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida. 3 La società che, a titolo professionale, commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti di una tale autorizzazione. Le condizioni di cui al capoverso 2 devono essere soddisfatte. Art. 42 ter
d. Vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari 1 I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 42 bis sottostanno alla vigilanza dell’Ufficio centrale secondo l’articolo 12 lettera b ter LRD 29 . 2 L’Ufficio centrale effettua esso stesso le verifiche dei titolari dell’autorizzazione o incarica a tale scopo uno specialista indipenden- te (incaricato della verifica). 3 Gli articoli 24a capoversi 2 e 3, 25 capoverso 1, 29–33, 34, 36–38, 39 capoverso 1, 40, 41, 42 e 42a della legge del 22 giugno 2007 30
sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si applicano per analogia. Gli incaricati di verifiche e gli incaricati di inchieste sono soggetti al segreto d’ufficio. 4 L’Amministrazione federale delle dogane disciplina i dettagli della vigilanza e delle verifiche.
Art. 48 e. Commercio senza patente o permesso, inosser- vanza degli obblighi di diligenza e di documentazione nonché dell’obbligo di registrazione Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o un permesso di libero esercizio della professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, chiunque non rispetti gli obblighi di diligenza e di documentazione secondo l’articolo 31a capoverso 1 o l’obbligo di registrazione secon- do l’articolo 31a capoverso 2, è punito con la multa.
29 RS 955.0 30 RS 956.1
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4659 Inserire prima del titolo del capo ottavo Art. 56a 7. Infrazioni nel commercio di metalli preziosi bancari a. Attività senza autorizzazione 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un’attività di cui all’articolo 42 bis capoverso 1 o 3, è punito con una pena detenti- va sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. Art. 56b b. Comunica- zione di informa- zioni false 1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all’Ufficio centrale, a un incaricato della verifica o a un incaricato dell’inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. Art. 56c c. Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate 1 Chiunque, intenzionalmente, in qualità di incaricato della verifica o incaricato dell’inchiesta viola gravemente i propri obblighi, fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rendiconto all’Ufficio centrale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. Art. 56d d. Verifica e inchiesta 1 Chiunque, intenzionalmente, omette di fare effettuare una verifica ordinata dall’Ufficio centrale o non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti dell’incaricato della verifica o dell’incaricato dell’inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. Art. 56e e. Inosservanza di decisioni dell’Ufficio centrale Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall’Ufficio centrale con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4660 Art. 56f f. Infrazioni commesse nell’azienda Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 1974 31 sul diritto penale amministra- tivo), se: a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena; e b. per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a–56e è prevista una multa massima di 50 000 franchi. Art. 56g g. Competenza 1 La legge federale del 22 marzo 1974 32 sul diritto penale amministra- tivo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a–56e. Il Dipartimento federale delle finanze è l’autorità di perseguimento e di giudizio. 2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federa- le delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confede- razione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da causa. Gli articoli 73–83 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. 3 Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento. Art. 56h h. Riunione del perseguimento penale 1 Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordi- nare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connes- sione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la proce- dura in corso.
31 RS 313.0 32 RS 313.0
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4661 2 Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Mini- stero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Art. 56i i. Prescrizione Il perseguimento delle contravvenzioni di cui agli articoli 56a–56e si prescrive in sette anni. Disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018
1 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un’autorizza- zione della FINMA secondo l’articolo 14 LRD 33 nella versione del 1° gennaio 2009 34 devono incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005 35 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA 36 . 2 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto conformemente all’articolo 24 LRD, rimangono sottoposti alla sua vigilanza. Disposizioni finali della modifica del ...
1 Durante i primi dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del ... non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente o essere registrati per acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c. 2 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della presente modifica sono sottoposti all’obbligo di autoriz- zazione secondo l’articolo 42 bis devono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una domanda di autorizzazione all’Ufficio centrale. Unitamente alla domanda, devono inoltrare in particolare i rapporti di verifica degli ultimi anni concernenti l’osservanza degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD 37 . Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione.
33 RS 955.0 34 RU 2008 5207 35 RS 221.302 36 RS 956.1 37 RS 955.0
L sul riciclaggio di denaro FF 2019 4662 5. Legge del 22 giugno 2007 38 sulla vigilanza dei mercati finanziari Titolo dopo l’art. 43 Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee Art. 43a cpv. 1 1 La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 2018 39 sugli istituti finanziari (LIsFi) è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera. Art. 43b cpv. 1 1 L’organismo di vigilanza verifica in modo continuato se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 17 LIsFi 40 rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.
38 RS 956.1 39 RS 954.1; RU 2018 5247 40 RS 954.1; RU 2018 5247
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