Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

FF 2018 3537ch-federal-gazette26 giu 2018

2012-1557 2991 Termine di referendum: 4 ottobre 2018

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

Modifica del 15 giugno 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1 , decreta: I Il Codice delle obbligazioni 2 è modificato come segue: Art. 60 cpv. 1, 1 bis e 2 1 L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 1bis L’azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggia- to ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commes- so o è cessato. 2 Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dal- la persona responsabile costituisce un fatto punibile, l’azione di risar- cimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione del- l’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

1 FF 2014 211 2 RS 220

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 2992 Art. 67 cpv. 1 1 L’azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto. Art. 128a L’azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale derivanti da colpa contrattuale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. Art. 134 cpv. 1 n. 6–8 1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: 6. finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credi- to davanti a un tribunale; 7. per i crediti dell’ereditando o contro lo stesso, durante la pro- cedura d’inventario; 8. durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controver- sie, purché le parti lo convengano per scritto. Art. 136 1 L’interruzione nei confronti di un debitore solidale o di un condebi- tore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, purché si fondi su un atto del creditore. 2 L’interruzione nei confronti del debitore principale vale anche nei confronti del suo fideiussore, purché si fondi su un atto del creditore. 3 Al contrario l’interruzione nei confronti del fideiussore non vale nei confronti del debitore principale. 4 L’interruzione nei confronti dell’assicuratore vale anche nei confron- ti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore. Art. 139 Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore. 2a. Vent’anni 2. Effetti dell’interruzione fra coobbligati V. Prescrizione del diritto di regresso

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 2993 Art. 141, titolo marginale, nonché cpv. 1, 1 bis e 4 1 Dall’inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci anni al massimo, rinunciare a eccepire la prescrizione. 1bis La rinuncia è fatta per scritto. Soltanto l’utilizzatore delle condi- zioni generali può rinunciare nelle stesse a eccepire la prescrizione. 4 La rinuncia fatta dal debitore è opponibile all’assicuratore e vicever- sa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore. Art. 760 1 Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescri- zione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. Art. 878 cpv. 2 2 Il regresso dei soci tra loro si prescrive in tre anni dal momento del pagamento per il quale è esercitato. Art. 919 1 Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescri- zione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

VII. Rinuncia

all’eccezione di

prescrizione

  1. Prescrizione
  2. Prescrizione

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 2994 III Coordinamento con la modifica del 16 marzo 2018 della legge federale dell’11 apri- le 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) All’entrata in vigore della modifica del 16 marzo 2018 della LEF (n. 1 dell’allegato della modifica del 16 marzo 2018 3 della legge federale del 18 dicembre 1987 4 sul diritto internazionale privato), l’articolo 292 LEF (n. 4 dell’allegato della presente legge) avrà il seguente tenore: Art. 292 1 L’azione revocatoria si prescrive in:

  1. tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni do- po pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);
  2. tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);
  3. tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo. 2 In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non si computa il tempo trascorso tra l’istanza di riconoscimento e la pub- blicazione di cui all’articolo 169 LDIP 5 . IV 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio nazionale, 15 giugno 2018 Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018 La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 26 giugno 2018 6

Termine di referendum: 4 ottobre 2018

3 FF 2018 1245 4 RS 291 5 RS 291 6 FF 2018 2991 E. Prescrizione

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 2995 Allegato (cifra II) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

  1. Legge del 26 giugno 1998 7 sull’asilo Art. 85 cpv. 3, primo periodo 3 Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. ...

  2. Legge del 14 marzo 1958 8 sulla responsabilità Art. 20 cpv. 1 e 2 1 Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 9 sugli atti illeciti. 2 Le domande di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale devono essere presentate al Dipartimento federale delle finanze. La presentazione di una domanda scritta al Dipartimento federale delle finanze interrompe la prescri- zione. Art. 21 Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabi- lità della Confederazione, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. Art. 23 1 Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funziona- rio per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive in tre anni dal gior- no in cui il servizio o l’autorità competente ha avuto conoscenza del danno e del fun- zionario responsabile, ma comunque nel termine di dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

7 RS 142.31 8 RS 170.32 9 RS 220

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 2996 2 Se il fatto dannoso commesso dal funzionario costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di pre- scrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

  1. Codice civile 10

Art. 455 cpv. 1 e 2 1 Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si pre- scrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 11 sugli atti illeciti. 2 Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costi- tuisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno o alla ripa- razione morale si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. Art. 586 cpv. 2 Abrogato

Titolo finale, art. 49 1 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione. 2 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore. 3 L’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti. 4 Per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua entrata in vigore.

10 RS 210 11 RS 220 F. Prescrizione

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 2997 4. Legge federale dell’11 aprile 1889 12 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 6 1 L’azione di risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2 Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costi- tuisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. Art. 292 L’azione revocatoria si prescrive in:

  1. tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);

  2. tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);

  3. tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono del- l’attivo.

  4. Legge federale del 14 dicembre 2012 13 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione Art. 38 cpv. 2 e 2 bis

2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal momento in cui è sorto. 2bis Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

12 RS 281.1 13 RS 420.1 2. Prescrizione E. Prescrizione

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 2998 6. Legge militare del 3 febbraio 1995 14

Art. 143 Prescrizione 1 La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le dispo- sizioni del Codice delle obbligazioni 15 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell’articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. 2 La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si pre- scrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 3 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pre- tesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di pre- scrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 4 Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

  1. Legge federale del 4 ottobre 2002 16 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 65 Prescrizione 1 Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo gli articoli 60 e 64 si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 17 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell’articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento pre- sentata alla Confederazione, al Cantone o al Comune. 2 Il diritto di regresso della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo l’articolo 61 si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, del Cantone o del Comune, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

14 RS 510.10 15 RS 220 16 RS 520.1 17 RS 220

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 2999 3 Il diritto al risarcimento della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo l’articolo 62 si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione, il Cantone o il Comune ha avuto conoscenza del danno e dell’identità del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 4 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, il dirit- to al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

  1. Legge del 17 giugno 2016 18 sull’approvvigionamento del Paese Art. 44 Prescrizione 1 Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 41 e 43 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui le autorità federali competenti ne hanno avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono nate. 2 Se il fatto da cui deriva la pretesa della Confederazione commesso dall’obbligato costituisce un fatto punibile, la pretesa si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si e- stingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 3 Le pretese di terzi lesi ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4 si prescrivono in tre an- ni dal giorno in cui questi hanno avuto conoscenza della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in dieci anni dalla confisca.

  2. Legge del 5 ottobre 1990 19 sui sussidi Art. 32 cpv. 2 e 4 2 Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’autorità di decisione o l’autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita. 4 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi- tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi- ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin- gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

18 RS 531 19 RS 616.1

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 3000 Art. 33 Abrogato

  1. Legge federale del 13 dicembre 1974 20 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati Art. 6 cpv. 2 e 3 2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confede- razione ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita. 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi- tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi- ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin- gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

  2. Legge del 24 giugno 1902 21 sugli impianti elettrici Sostituzione di un termine In tutta la legge «Codice federale delle obbligazioni» è sostituito con «Codice delle obbligazioni». Art. 37 Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si pre- scrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 22 sugli atti illeciti.

  3. Legge federale del 19 dicembre 1958 23 sulla circolazione stradale Art. 83 1 L’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni ca- gionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 24

concernenti gli atti illeciti. 2 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a

20 RS 632.111.72 21 RS 734.0 22 RS 220 23 RS 741.01 24 RS 220 Prescrizione

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 3001 veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e il responsabile è noto.

  1. Legge del 4 ottobre 1963 25 sugli impianti di trasporto in condotta Art. 39 1 L’azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 26 concernenti gli atti illeciti. 2 Il regresso tra le persone civilmente responsabili d’un evento dan- noso e il regresso dell’assicuratore si prescrivono in tre anni dal gior- no in cui la prestazione è stata interamente fornita e il responsabile è noto.

  2. Legge federale del 3 ottobre 1975 27 sulla navigazione interna Art. 34 cpv. 3 3 Il diritto di regresso dell’assicuratore si prescrive in tre anni dal giorno in cui la sua prestazione è stata integralmente fornita e il responsabile è noto.

  3. Legge federale del 23 settembre 1953 28 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 124 cpv. 1 1 I crediti derivanti da atti di avaria comune si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui le merci sono arrivate o sarebbero dovute arrivare nel porto di desti- nazione.

25 RS 746.1 26 RS 220 27 RS 747.201 28 RS 747.30 3. Disposizioni comuni a. Prescrizione

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 3002 16. Legge federale del 21 dicembre 1948 29 sulla navigazione aerea Art. 68 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 30 sugli atti illeciti.

  1. Legge del 30 settembre 2011 31 sulla ricerca umana Art. 19 cpv. 2 2 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni 32 . Il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo per singoli campi di ricerca.

  2. Legge federale del 24 gennaio 1991 33 sulla protezione delle acque Art. 66 cpv. 2 e 3 2 Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui essa ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto. 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi- tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi- ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin- gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

  3. Legge del 17 giugno 2005 34 contro il lavoro nero Art. 15 cpv. 3 3 La competenza per territorio è retta dall’articolo 34 del Codice di procedura civile 35 .

29 RS 748.0 30 RS 220 31 RS 810.30 32 RS 220 33 RS 814.20 34 RS 822.41 35 RS 272 III. Prescrizione

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 3003 20. Legge del 6 ottobre 1995 36 sul servizio civile Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali 1 Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 37 sugli atti illeciti. 2 Le azioni di risarcimento della Confederazione si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma co- munque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 3 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, l’azio- ne di risarcimento della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se le prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. Art. 60 cpv. 2 2 Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in vent’anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

  1. Legge federale del 20 dicembre 1946 38 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 52 cpv. 3 3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 39 sugli atti illeciti.

  2. Legge federale del 25 giugno 1982 40 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Art. 52 cpv. 2 2 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è ces- sato.

36 RS 824.0 37 RS 220 38 RS 831.10 39 RS 220 40 RS 831.40

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 3004

  1. Legge federale del 20 marzo 1981 41 sull’assicurazione contro gli infortuni Art. 64c cpv. 2 2 Il diritto dell’INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cin- que anni dal giorno in cui l’INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

  2. Legge del 25 giugno 1982 42 sull’assicurazione contro la disoccupazione Art. 88 cpv. 3 e 4 3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni 43 sugli atti illeciti. 4 Abrogato

  3. Legge federale del 20 marzo 1970 44 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna Art. 14 1 I diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2 si pre- scrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità cantonale competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono sorti. 2 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dall’as- segnatario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

41 RS 832.20 42 RS 837.0 43 RS 220 44 RS 844 Prescrizione

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 3005 26. Legge del 1° luglio 1966 45 sulle epizoozie Art. 45 cpv. 2 e 3 2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui gli organi compe- tenti ne hanno avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto. 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi- tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi- ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin- gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

  1. Legge del 18 marzo 2016 46 sulla firma elettronica Art. 19 Prescrizione 1 Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto puni- bile, la pretesa di risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 3 Sono fatte salve le pretese risultanti da un contratto.

  2. Legge del 23 giugno 2006 47 sugli investimenti collettivi Art. 147 Prescrizione 1 L’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona tenuta al risarcimento costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si

45 RS 916.40 46 RS 943.03 47 RS 951.31

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) FF 2018 3006 estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

  1. Legge del 3 ottobre 2008 48 sui titoli contabili Art. 27 cpv. 4 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’addebito. Art. 28 cpv. 4 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’accredito. Art. 29 cpv. 4 4 Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza della sua pretesa e dell’identità del suo debitore, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’addebito. È fatto salvo l’articolo 60 capo- verso 2 del Codice delle obbligazioni.

48 RS 957.1

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