FF 2009 8809•Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano)
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano)
FF 2009 8809ch-federal-gazette22 dic 2009
2008-2707 7681 Termine di referendum: 1° aprile 2010
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) dell’11 dicembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2009 2 , decreta: Art. 1 1 La Convenzione del 30 ottobre 2007 3 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione) è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla. 3 All’atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 para- grafo 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione. Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere un protocollo aggiuntivo concer- nente l’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione in materia di obbligazioni alimentari.
1 RS 101 2 FF 2009 1435 3 RS ...; FF 2009 1501 (versione riveduta della Convenzione del 16 sett. 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commer- ciale, RU 1991 2436).
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF 7682 Art. 3 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
- Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 4
Art. 270 cpv. 1 1 Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provve- dimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF 5 può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva. Art. 309 lett. b n. 6 e 7 L’appello è improponibile: b. nelle seguenti pratiche a tenore della LEF 6
- sequestro (art. 272 e 278 LEF),
- decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice del falli- mento o del concordato. Inserire nel capitolo 2 Art. 327a Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano 1 Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 2007 7 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione. 2 Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l’articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF 8 . 3 Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione.
4 RS ...; FF 2009 21 5 RS 281.1 6 RS 281.1 7 RS ...; FF 2009 1501 8 RS 281.1
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF 7683 Art. 340 Provvedimenti conservativi Il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte. 2. Legge federale dell’11 aprile 1889 9 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 81 cpv. 3 10
3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987 11
sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. Art. 271 cpv. 1, frase introduttiva e n. 4 e 6, nonché cpv. 3 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il credi- tore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera: 4. quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1; 6. quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione. 3 Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 12 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull’esecutività della stessa. Art. 272 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:
9 RS 281.1 10 Nella versione del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n. 17 dell’all. 1; RS ... (FF 2009 21 129). 11 RS 291 12 RS ...; FF 2009 1501
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF 7684 Art. 274 cpv. 1 1 Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro. Art. 278 13
1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro. 2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio. 3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC 14 . Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti. 4 L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro. Art. 279 cpv. 2, 3 e 5 2 Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. 3 Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l’opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore. 5 I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:
- durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione;
- durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 15 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecuti- vità.
13 Nella versione del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n. 17 dell’all. 1; RS ... (FF 2009 21 131). 14 RS ...; FF 2009 21 15 RS ...; FF 2009 1501 H. Opposizione al decreto di se questro
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF 7685 3. Legge federale del 18 dicembre 1987 16 sul diritto internazionale privato Art. 8a 1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere con- venuti in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge, il tribunale svizzero competente per un convenuto lo è anche per gli altri. 2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse che possono essere dedotte in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge, il tribunale svizzero competente per una di esse lo è anche per le altre. Art. 8b Per l’azione di chiamata in causa è competente il tribunale svizzero del processo principale, sempreché nei confronti del terzo chiamato in causa sussista un foro in Svizzera in virtù della presente legge. Art. 8c Se pretese di diritto civile possono essere fatte valere in via adesiva in un procedimento penale, il tribunale svizzero investito del procedi- mento penale è competente anche per l’azione civile, sempreché per tale azione sussista un foro in Svizzera in virtù della presente legge. Art. 9, titolo marginale Art. 10 17 , titolo marginale Art. 11 18 , titolo marginale
16 RS 291 17 Nella versione del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n. 18 dell’all. 1; RS ... (FF 2009 21 132). 18 Nella versione del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n. 18 dell’all. 1; RS ... (FF 2009 21 132). VIII. Litiscon- sorzio e cumulo di azioni IX. Azione di chiamata in causa X. Azione in via adesiva nel processo penale XI. Liti- s pendenza XII. Provvedi- menti cautelari XIII. Assistenza giudiziaria
- Mediazione per l’assistenza giudiziaria
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF 7686 Art. 98 cpv. 2 2 Sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa. Art. 109 cpv. 3 Abrogato Art. 112, titolo marginale Art. 113 Se la prestazione caratteristica del contratto dev’essere eseguita in Svizzera, l’azione può essere proposta anche al tribunale svizzero del luogo di adempimento di tale prestazione. Art. 129 cpv. 2 Abrogato Art. 149 cpv. 2 lett. a 2 La decisione straniera è inoltre riconosciuta se: a. concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nel- lo Stato di adempimento della prestazione caratteristica e il convenuto non era domiciliato in Svizzera; I. Competenza
- Domicilio e stabile organiz- zazione
- Luogo di adem pimento
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF 7687 Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all’articolo 3. Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Data della pubblicazione: 22 dicembre 2009 19
Termine di referendum: 1° aprile 2010
19 FF 2009 7681
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). DF 7688
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