FF 2009 6667•Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli
Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli
FF 2009 6667ch-federal-gazette6 ott 2009
2009-0910 5807 Termine di referendum: 14 gennaio 2010
Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli del 25 settembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 1 , decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
- Legge federale del 14 dicembre 1990 2 sull’imposta federale diretta Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco. Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva 3 L’imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv. 1 e 2). Deve tuttavia corri- spondere almeno all’imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull’insieme degli elementi lordi seguenti: Art. 33 cpv. 3 3 Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 9100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sem- pre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.
1 FF 2009 4095 2 RS 642.11
Sgravio fiscale delle famiglie con figli. LF 5808 Art. 35 cpv. 1 lett. a 1 Sono dedotti dal reddito netto: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5600 franchi (stato dell’indice 31 dicembre 2005); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l’autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; Art. 36 cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 2 bis
2 Per i coniugi viventi in comunione domestica, l’imposta annua ammonta a: 2bis Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 226 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. Art. 38 cpv. 2 e 3 2 L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l’articolo 214 capo- versi 1 e 2. 3 Le deduzioni sociali non sono ammesse. Art. 212 cpv. 2 bis
2bis Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente. Art. 213 cpv. 1 lett. a 1 Sono dedotti dal reddito netto: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6100 franchi (stato dell’indice 31 dicembre 2004); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l’autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; Art. 214 cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 2 bis
2 Per i coniugi viventi in comunione domestica, l’imposta annua ammonta a: 2bis Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento
Sgravio fiscale delle famiglie con figli. LF 5809 provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 250 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. 2. Legge federale del 14 dicembre 1990 3 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco. Art. 9 cpv. 2 lett. l 2 Sono deduzioni generali: l. le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sosten- tamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente. Art. 11 cpv. 1 1 Per i coniugi che vivono in comunione domestica l’imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. Art. 72c Abrogato Art. 72l Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 25 settembre 2009 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica dell’articolo 9 capoverso 2 lettera l entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009. 2 Scaduto tale termine, l’articolo 9 capoverso 2 lettera l si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.
3 RS 642.14
Sgravio fiscale delle famiglie con figli. LF 5810 II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Entra in vigore il 1° gennaio 2011. Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009 Consiglio nazionale, 25 settembre 2009 Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Data della pubblicazione: 6 ottobre 2009 4
Termine di referendum: 14 gennaio 2010
4 FF 2009 5807
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