Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria

FF 2008 8313ch-federal-gazette14 ott 2008

2007-1028 7277 Termine di referendum: 22 gennaio 2009

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2007 1 , decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

  1. Codice penale 2

Art. 155 n. 2

  1. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposi- zione. Art. 305 ter cpv. 2

2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comuni- care all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.

1 FF 2007 5687 2 RS 311.0

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 7278 2. Legge federale del 22 marzo 1974 3 sul diritto penale amministrativo Art. 14 cpv. 4

4 Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall’importazione, dall’esportazione o dal transito di merci e se l’autore agisce come membro di una banda costituitasi pe r commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Art. 17 n. 1

  1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena, incombente all’amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all’autore o a un com partecipe i profitti derivanti da un’infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecu- niaria. La pena massima applicabile all’autore non può essere supe- rata.
  2. Legge federale del 20 marzo 1981 4 sull’assistenza internazionale in materia penale Art. 3 cpv. 3, secondo periodo 3 ... Tuttavia, si può dar seguito: a. a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale; b. a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 5 sul diritto penale amministrativo.

3 RS 313.0 4 RS 351.1 5 RS 313.0

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 7279 4. Legge del 10 ottobre 1997 6 sul riciclaggio di denaro Titolo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’arti- colo 305 bis del Codice penale (CP) 7 , la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260 quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie. Art. 3 cpv. 1, secondo periodo, e 4 1 ... Se la controparte è una persona giuridica, l’intermediario finanziario deve pren- dere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l’identità delle persone che stabiliscono la relazione d’affari in nome della persona giuridica. 4 Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclag- gio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all’identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti. Art. 6 Obblighi di chiarimento 1 L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della rela- zione d’affari auspicata dalla controparte. L’estensione delle informazioni da racco- gliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. 2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se: a. la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua lega- lità sia manifesta; b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sotto- stiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260 ter n. 1 CP 8 ) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies cpv. 1 CP). Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità L’intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità

6 RS 955.0 7 RS 311.0 8 RS 311.0

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 7280 e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finan- ziamento del terrorismo. Art. 8, primo periodo Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. ... Art. 9 cpv. 1 e 1 bis

1 L’intermediario finanziario che: a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:

  1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1 o 305 bis CP 9 ,
  2. provengono da un crimine,
  3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o
  4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies cpv. 1 CP); b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione). 1bis Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell’intermedia- rio finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzio- nato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro. Art. 10 cpv. 1 e 3 1 L’intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affi- datigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9. 3 Abrogato Art. 10a Divieto d’informazione 1 Durante il blocco dei beni da lui deciso, l’intermediario finanziario non può infor- mare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione di cui all’arti- colo 9. 2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l’intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi. 3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all’articolo 9, se ciò è necessario

9 RS 311.0

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 7281 all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli inter- mediari finanziari: a. forniscono a un cliente servizi comuni nell’ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure b. appartengono al medesimo gruppo di società. 4 L’intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sotto- stà al divieto d’informazione di cui al capoverso 1. Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile 1 Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all’articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all’articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto. 2 Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comuni- cazioni ai sensi dell’articolo 305 ter capoverso 2 CP 10 e agli organismi di autodisci- plina che effettuano denunce ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4. Art. 16 11

1 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che: a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1, 305 bis o 305 ter capoverso 1 CP 12 ; b. valori patrimoniali provengano da un crimine; c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies

cpv. 1 CP), ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione. 2 Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l’intermediario finanziario o l’or- ganismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto. Art. 23 cpv. 4 4 L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che: a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1, 305 bis o 305 ter capoverso 1 CP 13 ; b. valori patrimoniali provengano da un crimine;

10 RS 311.0 11 Modifica della versione del 22 giu. 2007 (FF 2007 4245 4283) 12 RS 311.0 13 RS 311.0

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 7282 c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies

cpv. 1 CP), denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale. Art. 27 14 cpv. 4 e 5 4 Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che: a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1 o 305 bis

CP

15

;

  1. valori patrimoniali provengano da un crimine;
  2. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione

criminale; o

d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260

quinquies

cpv. 1 CP), denunciano senza indugio il fatto all’Ufficio di comunicazione. 5 L’obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto. Art. 29, rubrica e cpv. 2 Scambio di informazioni tra autorità 2 Abrogato Art. 29a Autorità penali 1 Le autorità penali comunicano quanto prima all’Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260 ter numero 1, 260 quinquies capoverso 1, 305 bis e 305 ter capoverso 1 CP 16 . Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisio- ni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni. 2 Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all’Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso. 3 Le autorità penali possono fornire alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intral- ciato.

14 Modifica della versione del 22 giu. 2007 (FF 2007 4245 4283) 15 RS 311.0 16 RS 311.0

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 7283 4 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un’eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti. Art. 32, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), e lett. a, nonché cpv. 3 Rubrica abrogata 2 L’Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità este- re analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se: a. l’informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclag- gio di denaro o contro il finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies cpv. 1 CP 17 ); 3 Esso non può comunicare alle autorità estere di perseguimento penale di cui al capoverso 1 né alle autorità estere di cui al capoverso 2 il nome degli intermediari finanziari dai quali ha ricevuto comunicazioni ai sensi dell’articolo 9 o il nome degli impiegati di tali intermediari. Art. 41 18 Attuazione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge. 2 Esso può autorizzare la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici. 5. Legge del 18 marzo 2005 19 sulle dogane Art. 95 cpv. 1 bis

1bis Nell’ambito dei propri compiti, essa sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo.

17 RS 311.0 18 Modifica della versione del 22 giu. 2007 (FF 2007 4245 4283) 19 RS 631.0

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 7284 II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Data della pubblicazione: 14 ottobre 2008 20

Termine di referendum: 22 gennaio 2009

20 FF 2008 7277

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