FF 2008 7133•Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)
Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)
FF 2008 7133ch-federal-gazette26 ago 2008
2008-1110 6275 A Legge federale Disegno concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’imposta sul valore aggiunto, LIVA) del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 130 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008 2 , decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e principi 1 La Confederazione riscuote un imposta generale sul consumo secondo il sistema dell’imposta onnifase al netto con deduzione dell’imposta precedente (imposta sul valore aggiunto). L’imposta si prefigge di tassare il consumo finale non imprendito- riale sul territorio svizzero. 2 Essa riscuote a titolo d’imposta sul valore aggiunto: a. un’imposta sulle prestazioni fornite a titolo oneroso da persone assoggettate all’imposta sul territorio svizzero (imposta sul territorio svizzero); b. un’imposta sull’acquisizione di prestazioni di servizio di imprese con sede all’estero da parte di destinatari in Svizzera (imposta a carico dell’acquisto); c. un’imposta sull’importazione di beni (imposta sull’importazione). 3 La riscossione ha luogo secondo i principi: a. della neutralità concorrenziale; b. dell’economicità del pagamento e della riscossione; c. della trasferibilità. Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale 1 Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione riscosse da Cantoni e Comu- ni non sono considerate imposte dello stesso genere ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione federale 3 .
1 RS 101 2 FF 2008 6033 3 RS 101
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6276 2 Possono essere riscosse a condizione che non includano nella loro base di calcolo l’imposta sul valore aggiunto. Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente legge s’intende per:
a. territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero con le enclavi doganali conformemente all’articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 4
sulle dogane; b. beni: le cose mobili e immobili, nonché l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili; c. prestazione: la concessione a terzi a titolo oneroso di un valore economico destinato al consumo, anche se tale prestazione ha luogo per legge o per decisione di un’autorità; d. fornitura:
- il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio;
- la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, calibrato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un altro trat- tamento;
- la messa a disposizione di un bene per l’uso o il godimento; e. prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. È pure data prestazione di servizi quando:
- sono messi a disposizione valori e diritti immateriali;
- è omessa un’azione o è tollerata un’azione o uno stato; f. controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà per ottenere una prestazione; g. attività in virtù della sovranità: attività di un ente pubblico, che non è di natura imprenditoriale, anche se a tale scopo sono riscossi emolumenti, con- tributi o tasse di altro tipo; h. persone prossime: i soci di società di persone, i titolari di diritti di partecipa- zione di una società o terzi ad essi vicini, nonché imprese associate. Art. 4 Samnaun e Sampuoir 1 La presente legge si applica nelle valli di Samnaun e di Sampuoir soltanto alle prestazioni di servizi, finché queste due valli sono escluse dal territorio doganale svizzero.
4 RS 631.0
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6277 2 Le perdite fiscali derivanti alla Confederazione a causa del capoverso 1 vanno compensate dai Comuni di Samnaun e Tschlin. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli d’intesa con i Comuni di Samnaun e Tschlin. Al riguardo esso considera adeguatamente i risparmi a seguito dell’esiguo onere di riscossione. Art. 5 Indicizzazione Il Consiglio federale decide in merito all’adeguamento degli importi in franchi menzionati negli articoli 32 capoverso 2 lettera c, 38 capoverso 1 e 44 capoverso 2 lettera b qualora, dall’ultimo adeguamento, l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato di oltre il 30 per cento. Art. 6 Trasferimento d’imposta 1 Il trasferimento dell’imposta è disciplinato da accordi di diritto privato. 2 Per giudicare controversie circa il trasferimento d’imposta sono competenti i tribunali civili. Art. 7 Luogo di fornitura 1 Per luogo di fornitura s’intende il luogo in cui: a. si trova il bene nel momento in cui è conferito il potere di disporne econo- micamente, il bene è consegnato o messo a disposizione per l’uso o il godi- mento; b. inizia il trasporto o l’invio del bene all’acquirente o, per incarico di quest’ultimo, a un terzo. 2 Per luogo di fornitura dell’energia elettrica e del gas in condotte s’intende il luogo in cui il destinatario della fornitura ha la sede della sua attività economica o di uno stabilimento d’impresa, per i quali avviene la fornitura o, in mancanza di una tale sede o tale stabilimento d’impresa, il suo domicilio o il luogo da cui esercita la sua attività. Art. 8 Luogo della prestazione di servizio 1 Per luogo della prestazione di servizio s’intende, fatto salvo il capoverso 2, il luogo in cui il destinatario della prestazione di servizio ha la sede della sua attività econo- mica o uno stabilimento d’impresa per i quali sono fornite le prestazioni di servizio o, in assenza di una tale sede o tale stabilimento d’impresa, il suo domicilio o il luogo abituale di soggiorno. 2 Per luogo delle prestazioni di servizio enumerate di seguito s’intende: a. per prestazioni di servizio che, tipicamente, sono fornite direttamente a per- sone fisiche presenti, anche se sono fornite eccezionalmente da lontano: il luogo in cui il fornitore ha la sede della sua attività economica o uno stabi- limento d’impresa o, in assenza di tale sede o tale stabilimento d’impresa, il
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6278 suo domicilio o il luogo da cui egli svolge la sua attività; sono considerate tali segnatamente le seguenti prestazioni di servizio: trattamenti di cura, terapie, consulenza coniugale e familiare, consulenza sui problemi della vita, prestazioni di cura, prestazioni sociali e assistenziali, assistenza a bambini e giovani, nonché cura del corpo; b. per prestazioni di servizio di agenzie di viaggio e organizzatori di manifesta- zioni: il luogo in cui il fornitore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa o, in assenza di tale sede o tale stabilimento d’impresa, il suo domicilio o il luogo da cui svolge la sua attività; c. per prestazioni culturali, artistiche, didattiche, sportive, di intrattenimento o simili, comprese le prestazioni dell’organizzatore interessato ed eventual- mente le prestazioni connesse: il luogo in cui la persona che presta il servizio svolge per una parte essenziale la sua attività; d. per prestazioni alberghiere: il luogo in cui la persona che presta il servizio svolge per una parte essenziale la sua attività; e. per prestazioni di trasporto: il luogo in cui avviene effettivamente il trasporto tenuto conto del tragitto percorso. Il Consiglio federale può stabilire per i trasporti transfrontalieri che i tragitti brevi sul territorio svizzero siano con- siderati tragitti esteri, mentre i tragitti brevi all’estero siano considerati tra- gitti sul territorio svizzero; f. per attività accessorie nel settore della logistica, come il carico, lo scarico, il cambio d’imballaggio, il disbrigo di operazioni, il deposito intermedio: il luogo effettivo di queste attività; g. per prestazioni di servizio in relazione a un fondo: il luogo in cui è situato il fondo. Sono considerate tali segnatamente: la mediazione, l’amministra- zione, la perizia o stima del fondo, prestazioni di servizio in relazione all’acquisto o alla costituzione di diritti reali immobiliari sul fondo, presta- zioni di servizio in relazione alla preparazione o al coordinamento di presta- zioni edilizie come prestazioni d’architetti, ingegneri e nel settore della sor- veglianza delle costruzioni, la sorveglianza di fondi ed edifici, nonché prestazioni di alloggio; h. per prestazioni nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario: il luogo al quale è destinata la prestazione di servizio. Art. 9 Deroghe alle disposizioni Allo scopo di evitare doppie imposizioni, mancate imposizioni o distorsioni della concorrenza, il Consiglio federale può disciplinare la delimitazione fra forniture e prestazioni di servizio in deroga all’articolo 3, nonché il luogo di fornitura della prestazione in deroga agli articoli 7 e 8.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6279 Titolo secondo: Imposta sul territorio svizzero Capitolo 1: Soggetto fiscale Art. 10 Principio 1 È assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un’impresa e non è esentato dall’obbligo fiscale di cui al capo- verso 2. Esercita un’impresa chiunque svolge a titolo indipendente un’attività pro- fessionale o commerciale volta al conseguimento durevole di entrate da prestazioni e agisce verso l’esterno a proprio nome. 2 Dall’obbligo fiscale di cui al capoverso 1 è esentato chi: a. realizza sul territorio svizzero una cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi annui, sempre che non rinunci all’esenzione dall’obbligo fiscale. La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta. b. esercita un’impresa con sede all’estero che fornisce sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni di servizio che soggiacciono all’imposta a carico dell’acquisto (art. 44–48); non è tuttavia esentato dall’obbligo fiscale chi esercita un’impresa con sede all’estero la quale fornisce sul territorio sviz- zero prestazioni di servizi di telecomunicazione o elettroniche a destinatari non contribuenti. 3 La sede in territorio svizzero, nonché tutti gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale. Art. 11 Rinuncia all’esenzione dall’obbligo fiscale 1 Chi esercita un’impresa ed è esentato dall’obbligo fiscale secondo gli articoli 10 capoverso 2 lettera a o 12 capoverso 3, ha il diritto di rinunciare all’esenzione dall’obbligo fiscale. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può vincolare la rinuncia all’esenzione dall’obbligo fiscale alla prestazione di garanzie secondo l’articolo 95 capoverso 5. 3 L’esenzione dall’obbligo fiscale dev’essere mantenuta almeno durante un periodo fiscale. Art. 12 Enti pubblici 1 Soggetti fiscali dell’ente pubblico sono i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e gli altri istituti di diritto pubblico. 2 Diversi servizi possono essere raggruppati in unico soggetto fiscale. Tale raggrup- pamento può essere scelto per l’inizio di ogni periodo fiscale. Dev’essere mantenuto almeno durante un periodo fiscale.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto
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3
Un ente pubblico è esentato dall’obbligo fiscale finché la sua cifra d’affari prove-
niente da prestazioni imponibili fornite a enti non pubblici non eccede 25 000 fran-
chi all’anno. Se un importo superiore a 25 000 franchi della cifra d’affari proviene
da prestazioni imponibili a enti non pubblici, l’ente pubblico rimane esentato
dall’obbligo fiscale finché la sua cifra d’affari realizzata da prestazioni imponibili a
enti non pubblici e ad altri enti pubblici non supera 100 000 franchi all’anno. La
cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.
4
Il Consiglio federale determina quali prestazioni di enti pubblici sono considerate
imprenditoriali e quindi imponibili.
Art. 13 Imposizione di gruppo
1
Enti giuridici con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera, legati gli uni agli altri
dalla direzione unica di un ente giuridico, possono su richiesta riunirsi in un unico
soggetto fiscale (gruppo di imposizione IVA). Nel gruppo possono essere inclusi
anche enti giuridici che non esercitano un’impresa e persone fisiche.
2
La riunione in un gruppo di imposizione IVA può essere scelta per l’inizio di ogni
periodo fiscale. Dev’essere mantenuta almeno durante un periodo fiscale. La fine di
un gruppo di imposizione IVA è possibile per la fine di un periodo fiscale.
Art. 14 Inizio e fine dell’obbligo fiscale ed esenzione dall’obbligo fiscale
1
L’obbligo fiscale nasce con l’inizio dell’attività imprenditoriale.
2
L’obbligo fiscale termina:
- con la fine dell’attività imprenditoriale;
- in caso di liquidazione patrimoniale: con la conclusione della procedura di
liquidazione.
3
L’esenzione dall’obbligo fiscale termina, non appena il totale delle cifre d’affari
conseguite nell’ultimo anno d’esercizio ha raggiunto il limite stabilito nell’articolo
10 capoverso 2 lettera a o nell’articolo 12 capoverso 3 o si prevede che questo limite
sarà superato nell’arco di 12 mesi dall’inizio o dall’ampliamento dell’attività
imprenditoriale.
4
La rinuncia all’esenzione dall’obbligo fiscale può essere dichiarata per l’inizio del
periodo fiscale corrente.
5
Se la cifra d’affari determinante del contribuente non raggiunge il limite di cui
all’articolo 10 capoverso 2 lettera a o all’articolo 12 capoverso 3 e vi è da prevedere
che la cifra d’affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nei periodi fiscali
successivi, il contribuente deve annunciare la fine dell’obbligo fiscale. L’annuncio
della fine dell’obbligo fiscale è possibile al più presto per la fine del periodo fiscale
in cui la cifra d’affari determinante non è stata raggiunta. Il mancato annuncio è
considerato rinuncia all’esenzione dall’obbligo fiscale di cui all’articolo 11.
Quest’ultima è applicata all’inizio del periodo fiscale successivo.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6281 Art. 15 Responsabilità solidale 1 Con il contribuente rispondono in solido: a. i partecipanti a una società semplice, collettiva o in accomandita nell’ambito della loro responsabilità di diritto civile; b. le persone che eseguono o fanno eseguire un’asta volontaria; c. ogni persona o società di persone appartenenti a un gruppo di imposizione IVA (art. 13) per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde solo per i crediti d’imposta risultanti dalle sue proprie attività imprenditoriali; d. in caso di trasferimento di un’impresa: l’attuale debitore dell’imposta ancora per un periodo di tre anni dalla comunicazione o dall’annuncio del trasferi- mento per i crediti d’imposta sorti prima del trasferimento; e. in caso di fine dell’obbligo fiscale di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o comunità di persone senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione sino a concorrenza del ricavo della liquidazione; f. per l’imposta di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all’estero: gli organi direttivi sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giu- ridica. 2 Le persone designate nel capoverso 1 lettere e–f rispondono solo per i crediti riguardanti l’imposta, gli interessi e le spese che nascono o divengono esigibili durante la loro gestione; la loro responsabilità decade se dimostrano che hanno fatto tutto il possibile per accertare e soddisfare il credito fiscale. 3 È fatta salva la responsabilità di cui all’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 5 sul diritto penale amministrativo (DPA). 4 Se un contribuente cede crediti della sua impresa a terzi, questi ultimi rispondono sussidiariamente con il contribuente per l’imposta sul valore aggiunto ceduta insie- me ai crediti. 5 La persona solidale gode nella procedura degli stessi diritti e doveri del contribu- ente. Art. 16 Successione fiscale 1 Alla morte del contribuente gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari. 2 Chi riprende un’impresa, subentra nei diritti e obblighi fiscali del predecessore.
5 RS 313.0
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6282 Art. 17 Sostituzione fiscale L’adempimento dell’obbligo fiscale di società commerciali estere e di comunità estere di persone senza personalità giuridica spetta pure ai loro partecipanti. Capitolo 2: Oggetto fiscale Art. 18 Principio 1 All’imposta sul territorio svizzero soggiacciono le prestazioni fornite a titolo oneroso sul territorio svizzero da contribuenti; tali prestazioni sono imponibili, sempre che la presente legge non preveda eccezioni. 2 Non sono considerati controprestazioni i seguenti flussi monetari: a. sussidi e altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazione; b. fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e destinati ad associazioni di cura e dei trasporti e impiegati da queste ultime a favore della collettività su mandato di enti pubblici; c. contributi provenienti da fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti ad aziende di smaltimento dei rifiuti e fornitrici d’acqua; d. donazioni; e. depositi in imprese da parte di persone partecipanti all’impresa, in partico- lare mutui senza interessi, prestazioni di risanamento e rinunce a crediti; f. dividendi e altre quote di utili; g. pagamenti di compensazione dei costi disciplinati contrattualmente o legal- mente che sono versati per il tramite di un’unità organizzativa, segnatamente di un fondo, ad attori all’interno di una determinata branca; h. gli importi versati per il deposito di contenitori e imballaggi; i. pagamenti per risarcimento di danni, riparazione e simili; j. indennità per attività svolte a titolo dipendente come onorari per consigli d’amministrazione e fondazione, indennità per autorità o soldo; k. rimborsi, contributi e aiuti per forniture all’estero, che sono esenti dal- l’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 1; l. emolumenti, contributi o pagamenti di altro tipo che sono ricevuti per attivi- tà svolte in virtù della sovranità.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6283 Art. 19 Insieme di prestazioni 1 Prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente. 2 Diverse prestazioni indipendenti le une dalle altre, che sono riunite in una gamma o sono offerte quale combinazione di prestazioni, possono essere trattate globalmen- te secondo la prestazione preponderante, se sono fornite in cambio di una contropre- stazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta in valore almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione). 3 Prestazioni, che dal profilo economico sono strettamente correlate e interferiscono le une con le altre in modo tale da essere considerate come un tutto inscindibile, sono ritenute un unico processo economico e vanno trattate secondo il carattere della prestazione complessiva. 4 Prestazioni annesse, come i contenitori e gli imballaggi, sono trattate fiscalmente come la prestazione principale. Art. 20 Attribuzione di prestazioni 1 Una prestazione è ritenuta fornita dalla persona che verso l’esterno appare quale fornitrice della prestazione. 2 Se una persona agisce in nome e per conto di un’altra persona, la prestazione è considerata effettuata dalla persona rappresentata se il rappresentante: a. può provare che agisce in qualità di sostituto e può identificare chiaramente la persona rappresentata; e b. comunica l’esistenza di un rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione. 3 Nel caso di un rapporto di commissione, fra il committente e il commissionario e la terza persona è data fornitura. Il committente nel caso di una commissione di vendita e il commissionario nel caso di una commissione d’acquisto sono considerati forni- tori. Art. 21 Prestazioni escluse dall’imposta 1 Una prestazione, che è esclusa dall’imposta e per la cui imposizione non è appli- cata l’opzione di cui all’articolo 22, non è imponibile. 2 Sono esclusi dall’imposta:
- il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati secondo l’articolo 3 della legge del 30 aprile 1997 6 sulle poste;
- le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell’ambito della medicina umana, comprese le prestazioni strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici. La consegna di protesi e di appa- recchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
6 RS 783.0
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6284 3. le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, denti- sti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i det- tagli. La consegna di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile; 4. le prestazioni di cura fornite da infermieri, assistenti di cura, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico; 5. la fornitura di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell’apposita licenza; 6. le prestazioni di servizi da parte di comunità i cui membri esercitano le pro- fessioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite pro- porzionalmente al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l’imme- diato esercizio dell’attività; 7. il trasporto di persone malate, ferite o invalide in mezzi di trasporto apposi- tamente attrezzati; 8. le prestazioni fornite da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, le prestazioni fornite da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e di case per anziani, case di riposo e case di cura; 9. le prestazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù effettuate da istituzio- ni appositamente attrezzate; 10. le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell’ambito di scambi di giovani. Sono giovani ai sensi di questa disposizione le persone sino al compimento dei 25 anni di età; 11. le seguenti prestazioni nell’ambito dell’educazione e della formazione, escluse le prestazioni di vitto e alloggio ad esse relative: a. prestazioni nell’ambito dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqua- lificazione professionale, compreso l’insegnamento impartito da inse- gnanti privati e scuole private, b. corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l’attività di conferenziere non sottostà all’imposta, indipendentemente dal fatto che l’onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro, c. esami nell’ambito della formazione, d. prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative pre- stazioni annesse) in favore di un’istituzione le cui prestazioni sono escluse dall’imposta in virtù delle lettere a–c, sempre che siano fornite da membri dell’istituzione,
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6285 e. prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative pre- stazioni annesse) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, a titolo oneroso o gratuito, prestazioni escluse dall’imposta in virtù delle lettere a–c; 12. la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filoso- fiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l’aiuto e la sicurezza sociali, l’assistenza all’infanzia e alla gioventù, l’educazione e l’istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica; 13. le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabi- liti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, culturale o civica; 14. le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico, nella misu- ra in cui viene richiesta una determinata controprestazione, nei seguenti set- tori: a. rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche; b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, nonché di baracconisti, compresi i giochi d’abilità; c. visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici; d. prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la concessione della consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; è tuttavia imponibili la fornitura di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni; 15. le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, comprese quelle per l’ammissione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni annesse; 16. le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di que- ste opere; 17. le operazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza e mer- catini dell’usato) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dal- l’imposta nei settori della cura ai malati, dell’aiuto e della sicurezza sociali, dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù e dello sport non praticato a scopo lucrativo, nonché da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; operazioni effettuate a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6286 18. le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione; 19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: a. la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; b. la mediazione e l’assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi, c. le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d’incasso); d. le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di paga- mento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento; e. le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custo- dia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari, f. la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capi- tale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 7 sugli investimenti collettivi (LICol) da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e; 20. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le presta- zioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai pro- pri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l’uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili; 21. la messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili: a. la locazione d’appartamenti e camere per l’alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione, b. la locazione di aree di campeggio,
7 RS 951.31
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6287 c. la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all’uso pubblico, salvo se si tratta di una prestazione annessa non indipendente relativa a una locazione di immobili esclusa dall’imposta, d. la locazione e l’affitto di attrezzature e macchine installate durevol- mente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi; e. la locazione di cassette di sicurezza; f. la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici esposi- tivi e congressuali; 22. la fornitura, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l’affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali; 23. le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un’imposta speciale o ad altre tasse; 24. la fornitura di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per pre- stazioni escluse dall’imposta secondo il presente articolo; 25. le prestazioni delle casse di compensazione effettuate fra di loro e le opera- zioni per i compiti affidati alle casse di compensazione conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946 8 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o alle casse per la gestione degli assegni familiari in virtù del diritto applicabile e che sono inerenti all’assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione e al perfezio- namento professionali; 26. la vendita di prodotti dell’agricoltura, della selvicoltura nonché dell’orti- coltura conseguiti nella propria azienda da agricoltori, selvicoltori e orticol- tori, nonché la vendita di bestiame da parte di commercianti di bestiame o la vendita di latte da parte di centri di raccolta del latte ad aziende di trasfor- mazione del latte; 27. prestazioni nel settore della comunicazione che organizzazioni di utilità pubblica forniscono a terzi o che terzi forniscono a favore di organizzazioni di utilità pubblica; 28. prestazioni all’interno dello stesso ente pubblico. 29. l’esercizio di funzioni d’arbitrato. 3 Fatto salvo il capoverso 4, l’esclusione dall’imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 è stabilita esclusivamente in funzione del contenuto della prestazio- ne e indipendentemente dalla persona che fornisce o riceve la prestazione.
4 Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall’imposta a causa di caratteristiche del fornitore o del destinatario, tale esclusione si applica unicamente a prestazioni che sono fornite o ricevute da una persona con queste caratteristiche. 5 Il Consiglio federale determina nei dettagli le prestazioni escluse dall’imposta; a tale riguardo tiene conto dell’imperativo della neutralità concorrenziale.
8 RS 831.10
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6288 Art. 22 Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta 1 Su richiesta del contribuente, l’AFC autorizza l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta (opzione) secondo l’articolo 21. 2 L’opzione per i numeri 1–17 e 22–29 dell’articolo 21 capoverso 2 per l’imposi- zione di prestazioni vale per tutte le prestazioni secondo i corrispondenti numeri. 3 L’opzione per i numeri 20 e 21 dell’articolo 21 capoverso 2 per l’imposizione di prestazioni è possibile per qualsiasi rapporto contrattuale. L’opzione è esclusa se l’oggetto del contratto viene utilizzato dal destinatario esclusivamente per scopi privati. 4 L’opzione per i numeri 18 e 19 dell’articolo 21 capoverso 2 è esclusa. 5 L’opzione è possibile al più presto per l’inizio del periodo fiscale nel quale è inoltrata la richiesta e deve essere mantenuta per almeno un anno. La fine del- l’opzione è possibile di volta in volta per la fine di un periodo fiscale. 6 L’AFC può obbligare il contribuente a prestare garanzie secondo l’articolo 95 capoverso 6. Art. 23 Prestazioni esenti dall’imposta 1 Se una prestazione è esente dall’imposta secondo il presente articolo, su questa prestazione non è dovuta alcuna imposta sul territorio nazionale. 2 Sono esenti dall’imposta:
- la fornitura di beni, ad eccezione della messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento, trasportati o spediti direttamente all’estero;
- la messa a disposizione per l’uso o il godimento, segnatamente la locazione o il noleggio di beni, purché questi ultimi siano trasportati o spediti diretta- mente all’estero e siano utilizzati dal destinatario della fornitura prevalente- mente all’estero;
- la fornitura di beni se è comprovato che essi erano sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito di un regime di transito (art. 49 LD 9 ), di deposito doganale (art. 50–57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del perfezionamento attivo (art. 59 LD) oppure a causa dell’immagazzi- namento in un deposito franco doganale (art. 62–66 LD);
- il trasporto di beni all’estero che non sia in relazione con una fornitura;
- il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un’importazione di beni e tutte le altre prestazioni connesse sino al luogo di destinazione, in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale con- formemente all’articolo 55; se non sorge un debito fiscale, il momento determinante è stabilito per analogia secondo l’articolo 69 LD;
- il trasporto o la spedizione di beni in relazione con un’esportazione di beni dal regime della libera pratica, nonché tutte le prestazioni connesse;
9 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane; RS 631.0
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6289 7. l’esecuzione di prestazioni di servizi conformemente all’articolo 8 capo- verso 2 lettere e–f in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale; 8. la fornitura di aeromobili a imprese del traffico aereo, che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffi- co aereo interno; le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni di aeromobili, acquistate da simili imprese del traffico aereo nell’ambito di una fornitura; le forniture, riparazioni e manutenzioni dei beni installati in tali aeromobili o dei beni che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico; 9. le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dal- l’imposta in virtù del presente articolo oppure è realizzata unicamente all’estero; se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul ter- ritorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all’estero o le prestazioni che sono esenti dall’imposta secondo il presente articolo; 10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché questi si avvalgano di forniture e di prestazioni di servizi che terzi prestano all’estero; se tali prestazioni di terzi sono fornite sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio o dell’organizzatore concernente le prestazioni all’estero. 3 È data esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene ogget- to della fornitura viene esportato all’estero o esportato in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. Per operazioni a catena l’esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell’acquirente non contribuente. 4 Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall’imposta i trasporti transfrontalieri aerei, ferroviari e di bus. 5 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico viaggiatori sono esenti da imposta e stabilisce le prove necessarie a tale scopo. Capitolo 3: Calcolo dell’imposta e aliquote d’imposta Art. 24 Base di calcolo 1 L’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente versata. La contropre- stazione comprende anche segnatamente il rimborso di tutte le spese, anche se sono messe in conto separatamente, e i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6290 2 In caso di prestazioni a persone prossime (art. 3 lett. h), si considera contropresta- zione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. 3 In caso di permuta si considera il valore di mercato di ogni prestazione come controprestazione per l’altra prestazione. 4 In caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito. 5 Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera contropre- stazione l’importo del debito estinto. 6 Non sono inclusi nella base di calcolo: a. le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché la stessa impo- sta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione; b. gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a tito- lo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo, purché il contribuente li designi separatamente (partite di giro); c. la parte della controprestazione che, in caso di alienazione di un bene immo- bile, si riferisce al valore del terreno; d. le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di tratta- mento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti, incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d’acqua. Art. 25 Imposizione dei margini 1 Se ha acquistato per rivenderlo un bene mobile usato e accertabile, il contribuente può, ai fini del calcolo dell’imposta sulla vendita, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l’imposta precedente dal prezzo d’acquisto. In caso di beni importati, non è determinante il prezzo d’acquisto, bensì la base di calcolo assoggettata all’imposta dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) secondo l’articolo 53. È considerato rivenditore chi agisce per pro- prio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi. 2 Sono considerati beni mobili usati accertabili anche gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità, ma non i metalli preziosi e le pietre preziose. Il Consiglio federale definisce questi beni in dettaglio. 3 Se i beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono acquistati a un prezzo complessivo, l’imposta sulla loro vendita può essere calcolata, alle condizioni fissate in dettaglio dal Consiglio federale, sulla differenza tra il prezzo complessivo di vendita e il prezzo complessivo d’acquisto.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6291 Art. 26 Aliquote d’imposta 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, l’imposta ammonta al 7,6 per cento (aliquota normale). 2 L’aliquota d’imposta ridotta del 2,4 per cento si applica: a. alla fornitura dei beni seguenti:
- acqua trasportata in condotte,
- fornitura di derrate alimentari e additivi secondo la legge del 9 ottobre 1992 10 sulle derrate alimentari, eccettuati generi voluttuari come tabac- co e bevande alcoliche,
- bestiame, pollame, pesci,
- cereali,
- sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in composizioni, mazzi, corone e simili. Pur- ché venga allestita una fattura separata, la fornitura di questi beni è sot- toposta all’aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combinazione con una prestazione imponibile all’aliquota normale,
- alimenti e strame per animali, acidi per l’insilamento,
- concimi, preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura,
- medicinali,
- giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale; b. alle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale; c. alle prestazioni menzionate nell’articolo 21 capoverso 2 numeri 14 – 16; d. alle prestazioni nel settore dell’agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione naturale o nella lavorazione di prodotti del suolo adibito alla produzione naturale. 3 Alle derrate alimentari, che sono offerte nell’ambito di prestazioni della ristora- zione, è applicabile l’aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la consegna di derrate alimentari, se il contribuente li prepara e li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto; se per contro le derrate alimentari, eccettuati i generi voluttuari come il tabac- co e le bevande alcoliche, sono offerte in distributori automatici o sono destinati a essere asportati o forniti, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizza- tivi adeguati, è applicabile l’aliquota ridotta. 4 Sino al 31 dicembre 2010, l’imposta sulle prestazioni di alloggio ammonta al 3,6 per cento (aliquota speciale). Per prestazione di alloggio s’intende la concessione di un alloggio con prima colazione, anche se quest’ultima è fatturata separatamente. 5 Il Consiglio federale determina nei dettagli i beni e le prestazioni di servizio desi- gnati nel capoverso 2; al riguardo tiene conto dell’imperativo della concorrenzialità.
10 RS 817.0
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6292 Capitolo 4: Emissione della fattura e dichiarazione fiscale Art. 27 Fattura 1 Una fattura è un documento qualsiasi con il quale per una prestazione viene con- teggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo docu- mento viene designato nella transazione commerciale. 2 Una fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi: a. il nome e il luogo del fornitore della prestazione come appare nella transa- zione commerciale, nonché il numero sotto il quale è iscritto nel registro dei contribuenti; b. il nome e il luogo del destinatario della prestazione, come appare nella tran- sazione commerciale; c. data o periodo della fornitura della prestazione, sempre che non coincidano con la data della fattura; d. genere, oggetto ed entità della prestazione; e. la controprestazione per la prestazione; f. l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto sulla con- troprestazione. Se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile. 3 Sulle fatture emesse da casse automatizzate (scontrini di cassa) non devono figura- re indicazioni sul destinatario della prestazione, sempre che la controprestazione esposta sul giustificativo non superi un importo stabilito dal Consiglio federale. 4 La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, entro i limiti di quanto ammesso dal diritto commerciale, mediante un documento di cui è attestato il rice- vimento da parte del destinatario e sul quale si rinvia alla fattura originale annullan- dola. 5 Il fornitore della prestazione emette per il destinatario della prestazione, su sua richiesta, una fattura che soddisfi i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3. Art. 28 Dichiarazione fiscale inesatta o non rettificata 1 Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o chi applica l’imposizione dei margini di cui all’articolo 25 non è autorizzato a indicare l’imposta né sulle etichet- te, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né su contratti e fatture. Inoltre, chi applica la procedura di notifica secondo l’articolo 72 non deve menzionare l’imposta nel contratto o sulla fattura. 2 Chi in una fattura indica un’imposta, sebbene non ne sia autorizzato, o indica un’imposta troppo elevata per una prestazione deve l’imposta indicata, tranne nel caso in cui:
Legge sull’imposta sul valore aggiunto
6293
- effettui una correzione della fattura secondo l’articolo 27 capoverso 4; o
- chi ha rilasciato la fattura provi che non ne risulta una perdita di imposte per
la Confederazione; non vi è perdita d’imposta segnatamente se il destinatario
della fattura non ha dedotto l’imposta precedente o se l’imposta precedente
fatta valere è stata rimborsata alla Confederazione.
3
Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di
accrediti, sempre che il destinatario dell’accredito non si opponga per scritto a un
ammontare d’imposta troppo elevato.
Capitolo 5: Deduzione dell’imposta precedente
Art. 29 Principio
1
Se il contribuente acquista prestazioni per il raggiungimento dei suoi scopi im-
prenditoriali, è autorizzato, fatti salvi gli articoli 30 e 34, a dedurre l’imposta prece-
dente che grava queste prestazioni.
2
Alle condizioni di cui al capoverso 1 il contribuente può dedurre le seguenti impo-
ste precedenti:
a. l’imposta sul territorio nazionale fatturatagli;
b. l’imposta a carico dell’acquisto da esso dichiarata (art. 44–48);
c. l’imposta sull’importazione da esso versata o da versare, che è stata fissata
con un credito incondizionato o è stata fissata con un credito condizionato ed
è divenuta esigibile, come pure l’imposta da esso dichiarata per l’importa-
zione di beni (art. 51 e 62).
3
Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,4 per cento
dell’importo fatturatogli se ha acquistato, per scopi imprenditoriali che danno diritto
alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame
o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri
di raccolta del latte non assoggettati all’imposta.
4
La deduzione dell’imposta precedente di cui al capoverso 1 è ammessa se il contri-
buente prova di aver pagato l’imposta precedente.
Art. 30 Esclusione dal diritto di dedurre l’imposta precedente
Non è dato diritto alla deduzione dell’imposta precedente per prestazioni e importa-
zione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall’imposta e per la cui
imposizione non è applicata l’opzione.
Art. 31 Utilizzazione mista
1
Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per scopi
imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per
scopi che non vi danno diritto, la deduzione dell’imposta precedente deve essere
ridotta proporzionalmente all’utilizzazione.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto
6294
2
Se tale prestazione a monte è utilizzata principalmente per scopi imprenditoriali
che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, l’imposta precedente può
essere dedotta integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 32).
Art. 32 Consumo proprio
1
Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente vengono a cadere suc-
cessivamente (consumo proprio), la deduzione dell’imposta precedente deve essere
corretta nel momento in cui i relativi presupposti sono venuti a cadere. L’imposta
precedente, ammessa in deduzione in un primo tempo, comprese le relative quote
corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, dev’essere restituita.
2
È dato segnatamente consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmen-
te o temporaneamente dalla sua impresa beni o prestazioni di servizi, sempre che al
momento dell’acquisto o del deposito dell’insieme degli stessi o di relativi compo-
nenti abbia proceduto a una deduzione dell’imposta precedente o abbia ottenuto i
beni o le prestazioni di servizio nell’ambito della procedura di notifica di cui
all’articolo 72, e:
- li utilizza per scopi estranei all’impresa, in particolare per scopi privati;
- li utilizza per uno scopo che non autorizza alla deduzione dell’imposta pre-
cedente secondo l’articolo 30;
c. li consegna gratuitamente senza che sia dato un motivo imprenditoriale; per
regali sino a 500 franchi per persona e anno, nonché per regali pubblicitari e
campioni di merci volti a realizzare operazioni imponibili o esenti dalla stes-
sa il motivo imprenditoriale è senz’altro presunto;
d. dei quali egli ha ancora il potere di disporre al momento del decadimento
dell’obbligo fiscale.
3
Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compre-
so tra il ricevimento della prestazione e il momento in cui i presupposti per la dedu-
zione dell’imposta precedente sono venuti a cadere, la deduzione dell’imposta
precedente deve essere corretta dell’importo del valore attuale del bene o della
prestazione di servizi. Per calcolare il valore attuale, l’importo dell’imposta prece-
dente è ridotto, per i beni mobili e le prestazioni di servizi, linearmente di un quinto
per ogni anno trascorso e, per i beni immobili, linearmente di un ventesimo. Il siste-
ma contabile non è rilevante. In casi motivati, il Consiglio federale può stabilire
deroghe alle disposizioni sull’ammortamento.
4
Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per scopi che non danno diritto alla
deduzione dell’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente va corretta
dell’imposta che graverebbe una locazione fatturata a un terzo indipendente.
Art. 33 Sgravio fiscale successivo
1
Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente si verificano successi-
vamente (sgravio fiscale successivo), la deduzione dell’imposta precedente può
essere effettuata nel periodo di rendiconto in cui i presupposti a tale scopo si sono
Legge sull’imposta sul valore aggiunto
6295
verificati. L’imposta precedente non dedotta in un primo tempo, comprese le quote
corrette a titolo di consumo proprio, può essere dedotta.
2
Se il bene o la prestazione sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra il
ricevimento della prestazione o l’importazione e il verificarsi dei presupposti per la
deduzione dell’imposta precedente, l’imposta precedente deducibile si limita al
valore attuale del bene o della prestazione. Per la determinazione del valore attuale
l’ammontare dell’imposta precedente è ridotto, per i beni mobili e le prestazioni di
servizio, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso e, per i beni immobili,
linearmente di un ventesimo. Il sistema contabile non è rilevante. In casi motivati, il
Consiglio federale può stabilire deroghe alle disposizioni sull’ammortamento.
3
Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per scopi che danno diritto alla
deduzione dell’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente può essere
fatta valere per l’ammontare dell’imposta che graverebbe una locazione fatturata a
un terzo indipendente.
Art. 34 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente
1
Fatto salvo il capoverso 2, i flussi monetari che non sono considerati contropresta-
zione (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta
precedente.
2
Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta prece-
dente se riceve fondi conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d.
Capitolo 6: Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale
Sezione 1: Base temporale
Art. 35 Periodo fiscale
1
L’imposta è riscossa per un periodo fiscale.
2
Il periodo fiscale coincide con l’anno civile.
3
L’AFC concede, su richiesta, al contribuente di considerare come periodo fiscale
l’anno d’esercizio.
Art. 36 Periodo di rendiconto
1
All’interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell’imposta è:
- di norma il trimestre civile;
- in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 38 cpv. 1 e 2): il seme-
stre civile;
c. su richiesta del contribuente in caso di regolare eccedenza dell’imposta pre-
cedente: il mese civile.
2
Su richiesta, l’AFC può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto e ne
stabilisce le condizioni.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6296 Sezione 2: Entità del credito fiscale Art. 37 Metodo di rendiconto effettivo 1 Di norma la dichiarazione avviene secondo il metodo di rendiconto effettivo. 2 In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo, il credito d’imposta si calcola come differenza fra l’imposta sul territorio svizzero dovuta, l’imposta a carico dell’acquisto (art. 44), nonché l’imposta sull’importazione dichiarata nel- l’ambito della procedura di riporto (art. 62) e l’accredito dell’imposta precedente del corrispondente periodo di rendiconto. Art. 38 Rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo e dell’aliquota forfetaria 1 Il contribuente che realizza una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 5 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte inferiori a 100 000 franchi, calcolate in base all’aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo dell’aliquota saldo. 2 In caso di applicazione del metodo dell’aliquota saldo, il credito d’imposta è stabi- lito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili, comprese le imposte, realizzate in un periodo di rendiconto con un’aliquota saldo autorizzata dall’AFC. L’aliquota saldo tiene conto della quota dell’imposta precedente usuale per il settore ed è fissata dall’AFC; il Controllo federale delle finanze verifica rego- larmente l’adeguatezza delle aliquote saldo. 3 Il metodo dell’aliquota saldo deve essere richiesto all’AFC ed essere mantenuto durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare nuovamente al metodo dell’aliquota saldo soltanto dopo tre anni. Modifiche sono possibili solo all’inizio di un periodo fiscale. 4 Gli enti pubblici e le istituzioni affini, segnatamente ospedali e scuole privati o imprese di trasporto concessionarie, come anche associazioni e fondazioni possono applicare il metodo dell’aliquota forfetaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Sezione 3: Nascita, modifica e prescrizione del credito fiscale Art. 39 Sistema di rendiconto 1 Il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute. 2 L’AFC concede, su richiesta, al contribuente di allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute. 3 Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto almeno per un periodo fis- cale. 4 L’AFC può obbligare il contribuente ad allestire il rendiconto secondo le contro- prestazioni ricevute se:
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6297 a. il contribuente incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver fornito la prestazione o di avere emesso la relativa fattura; o b. vi è il sospetto fondato che il contribuente abusi del rendiconto secondo le controprestazioni convenute per procurare a se stesso o ad altri un profitto illecito. Art. 40 Nascita del credito fiscale 1 In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute il diritto alla deduzione dell’imposta precedente nasce al momento del ricevimento della fattura. Il debito fiscale sulla cifra d’affari nasce: a. al momento dell’emissione della fattura, la quale deve essere emessa al più tardi tre mesi dopo l’esecuzione della prestazione; b. al momento dell’emissione della fattura parziale o del ricevimento del pagamento parziale, per le prestazioni oggetto di fatture o pagamenti parziali consecutivi; c. al momento del ricevimento della controprestazione, in caso di pagamenti anticipati per prestazioni non esenti dall’imposta, come pure in caso di pre- stazioni senza emissione di fattura o con emissione tardiva della stessa. 2 In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente nasce al momento del pagamento. Il debito fiscale sulla cifra d’affari nasce con il ricevimento della controprestazione. 3 Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente in base all’imposta a carico dell’acquisto nasce al momento del rendiconto su tale imposta a carico dell’acquisto (art. 46). 4 Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente in base all’imposta sull’ importa- zione nasce alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata l’imposta e il contribuente dispone dell’originale del documento d’importazione. Art. 41 Modifica successiva del debito fiscale sulla cifra d’affari e della deduzione dell’imposta recedente 1 Se la controprestazione pagata dal destinatario della prestazione o convenuta con lo stesso è corretta, nel momento in cui la correzione è contabilizzata o la contropresta- zione corretta è ricevuta occorre adeguare il debito fiscale sulla cifra d’affari. 2 Se la controprestazione data dal contribuente è corretta, nel momento in cui è contabilizzata la correzione o la controprestazione corretta è pagata occorre ade- guare la deduzione dell’imposta precedente. Art. 42 Prescrizione del diritto di fissare il credito fiscale 1 Il diritto di fissare un credito fiscale si prescrive entro cinque anni dalla scadenza del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6298 2 La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta volta a fissare o correggere il credito fiscale. Con il ricevimento della dichiarazione d’interruzione dell’AFC o dal momento dell’annuncio di un controllo secondo l’articolo 78 capo- verso 3 oppure dall’inizio dello stesso in caso di controlli non annunciati il nuovo termine di prescrizione è di due anni. 3 La prescrizione è sospesa finché la persona tenuta al pagamento non può essere escussa in Svizzera. 4 Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento. 5 Il diritto di fissare il credito fiscale si prescrive in ogni caso entro dieci anni dalla scadenza del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale. Art. 43 Giudicato del credito fiscale Il credito fiscale cresce in giudicato mediante: a. una decisione passata in giudicato, una decisione su reclamo passata in giu- dicato o una sentenza passata in giudicato; b. il pagamento senza riserve da parte del contribuente di un avviso di tassa- zione; c. l’inizio della prescrizione del diritto di fissare il credito fiscale. Titolo terzo: Imposta a carico dell’acquisto Art. 44 Obbligo fiscale relativo all’acquisto 1 Soggiacciono all’imposta a carico dell’acquisto: a. le prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero, se queste ultime non sono assoggettate all’imposta sul territorio svizzero e il luogo della presta- zione si trova sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1; b. l’importazione di supporti dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizio e i diritti ivi contenuti (art. 51 cpv. 2). 2 È assoggettato all’imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse sul territorio svizzero, sempre che: a. sia contribuente secondo l’articolo 10; o b. acquisti nell’anno civile simili prestazioni di servizi per più di 10 000 fran- chi. Art. 45 Calcolo dell’imposta e aliquote d’imposta Per il calcolo dell’imposta e le aliquote d’imposta sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto
6299
Art. 46 Periodo fiscale e periodo di rendiconto
1
Per i contribuenti secondo l’articolo 44 capoverso 2 lettera a si applicano gli stessi
periodi fiscali e di rendiconto validi per l’imposta sul territorio svizzero (art. 35
e 36).
2
Il periodo fiscale e quello di rendiconto per i contribuenti di cui all’articolo 44
capoverso 2 lettera b coincidono con l’anno civile.
Art. 47 Nascita e prescrizione del diritto di fissare il debito fiscale
sull’acquisto
1
Il debito fiscale sull’acquisto sorge:
- con il pagamento della controprestazione riferita alla prestazione;
- per i contribuenti di cui all’articolo 44 capoverso 2 lettera a, che allestiscono
il rendiconto secondo le controprestazioni convenute (art. 40 cpv. 1): al
momento del ricevimento della fattura.
2
La prescrizione del diritto di fissare il credito fiscale e il giudicato sono disciplinate
dagli articoli 42 e 43.
Art. 48 Responsabilità solidale, successione fiscale e sostituzione
Per la responsabilità solidale, la successione fiscale e la sostituzione si applicano le
disposizioni degli articoli 15–17.
Titolo quarto: Imposta sull’importazione
Art. 49 Diritto applicabile
La legislazione doganale è applicabile all’imposta sull’importazione di beni, purché
le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti.
Art. 50 Obbligo fiscale
1
È assoggettato all’imposta chi è debitore doganale secondo l’articolo 70 capo-
versi 2 e 3 della legge del 18 marzo 2005
11
sulle dogane (LD).
2
La responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 70 capoverso 3 LD è soppressa per
le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali (art. 109 LD)
se:
a. l’importatore ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29);
b. il debito fiscale sull’importazione è addebitato all’importatore sul conto del-
la procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione federale delle
dogane (PCD); e
11 RS 631.0
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6300 c. l’importatore ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali. 3 L’AFD può esigere dalla persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali la prova della sua facoltà di rappresentanza. Art. 51 Oggetto dell’imposta 1 All’imposta è assoggettata l’importazione di beni, compresi le prestazioni di servi- zio e i diritti ivi contenuti. 2 Se al momento dell’importazione di supporti dati non è possibile stabilirne il valore di mercato, non è dovuta alcuna imposta sull’importazione e sono applicabili le disposizioni sull’imposta a carico dell’acquisto (art. 44–48). 3 Nel caso di un insieme di prestazioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 19. Art. 52 Importazioni esenti dall’imposta 1 È esente dall’imposta l’importazione di:
- beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
- organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospe- dali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell’apposita licenza;
- opere d’arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territo- rio svizzero dagli stessi o per incarico degli stessi, fatto salvo l’articolo 53 capoverso 1 lettera c;
- beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 let- tere b–d, g nonché i–l LD 12 ;
- beni conformemente all’articolo 23 capoverso 2 numero 8, importati nel- l’ambito di una fornitura di imprese del traffico aereo secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 o introdotti sul territorio svizzero da tali imprese del traffico aereo, purché esse abbiano acquistato i beni nell’ambito di una forni- tura prima dell’importazione e li utilizzino dopo l’importazione per propri scopi imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell’imposta prece- dente (art. 29);
- beni, che sono sottoposti al regime d’esportazione (art. 61 LD) e che sono rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esen- tati dall’imposta per effetto dell’esportazione; se l’imposta è rilevante, l’esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell’articolo 58 sono applicabili per analogia;
- energia elettrica e gas in condotte;
- beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
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Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6301 9. beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l’articolo 53 capo- verso 1 lettera d; 10. beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona regi- strata quale contribuente sul territorio svizzero per riparazione o lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e sottoposti al regime del perfeziona- mento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscos- sione) (art. 12 e 59 LD); 11. beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per riparazione o lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l’articolo 53 capoverso 1 lettera e; 12. beni trasferiti all’estero secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD) per riparazione o lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l’articolo 53 capoverso 1 lettera f. 2 Il Consiglio federale può esentare dall’imposta sull’importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera a LD. Art. 53 Calcolo dell’imposta 1 L’imposta è calcolata: a. sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un con- tratto di vendita o di commissione; b. sulla controprestazione di forniture in virtù di un contratto d’appalto o di la- vori ai sensi dell’articolo 3 lettera d numero 2, eseguiti con i beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD 13 ) da persone non regi- strate come contribuenti sul territorio svizzero; c. sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed ese- guiti all’estero sulle loro opere d’arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d’arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine; d. sulla controprestazione per l’uso di beni importati in ammissione tempora- nea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l’imposta su tale contropresta- zione sia rilevante; se l’uso temporaneo è gratuito o se l’indennità richiesta è ridotta, è determinante la controprestazione che sarebbe calcolata a un terzo indipendente; e. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per riparazione o lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;
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Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6302 f. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all’estero secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD) per riparazione o lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero; g. sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s’intende tutto ciò che, allo stadio dell’importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale sull’importazione secondo l’articolo 55, in condi- zioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni. 2 Se il calcolo dell’imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione secondo l’articolo 24 pagata o da pagare dal- l’importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l’articolo 41. 3 Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi: a. le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, tranne l’IVA da riscuotere; b. le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere tra- sportati al momento della nascita del debito fiscale sull’importazione secon- do l’articolo 55; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destina- zione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale sull’importazione. 4 Se sussistono dubbi circa l’esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l’AFD può procedere alla stima della base di calcolo dell’imposta entro i limiti del suo potere d’apprezzamento. 5 I prezzi o i valori in valuta estera considerati per la determinazione della base di calcolo devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale sull’importazione. Art. 54 Aliquote d’imposta 1 Fatto salvo il capoverso 2, l’imposta sull’importazione di beni ammonta al 7,6 per cento. 2 Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 lettera a l’imposta ammonta al 2,4 per cento. Art. 55 Nascita, prescrizione e pagamento del debito fiscale sull’importazione 1 Il debito fiscale sull’importazione sorge simultaneamente al debito doganale (art. 69 LD 14 ).
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Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6303 2 Il contribuente di cui all’articolo 50 che paga il debito fiscale sull’importazione per il tramite della PCD può pagare l’imposta entro un termine di 60 giorni dal- l’emissione della fattura; fanno eccezione le importazioni nel traffico turistico, dichiarate oralmente per l’imposizione doganale. 3 Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevola- zioni, purché la riscossione dell’imposta non venga pregiudicata. 4 Il debito fiscale sull’importazione si prescrive simultaneamente al debito doganale (art. 75 LD). Art. 56 Interesse di mora 1 Se il debito fiscale sull’importazione non è pagato entro il termine, è dovuto un interesse di mora. 2 L’interesse di mora decorre: a. in caso di pagamento per il tramite della PCD: dal termine di pagamento concesso; b. in caso di riscossione dell’imposta sulla controprestazione secondo l’arti- colo 53 capoverso 1 lettera d: dal termine di pagamento concesso; c. in caso di riscossione successiva di una restituzione di imposte ottenuta a torto: dalla data del pagamento; d. negli altri casi: con la nascita del debito fiscale sull’importazione secondo l’articolo 55. 3 L’obbligo di pagare l’interesse di mora è dato anche durante una procedura ricor- suale o in caso di pagamenti a rate. Art. 57 Eccezioni all’obbligo di pagare interessi di mora Non viene riscosso un interesse di mora se: a. il debito fiscale sull’importazione è stato garantito da un deposito in con- tanti; b. beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD 15 ) sono stati tassati in un primo tempo provvisoriamente (art. 39 LD) e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; c. beni tassati condizionatamente (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD), che sono stati importati da una persona registrata come contribuente sul territorio svizzero, sono dichiarati in un altro regime doganale (art. 47 LD); d. senza garanzia dell’imposta, i beni immagazzinati (art. 51 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 3 LD) sono dichiarati in un altro regime doganale e la persona che, al momento dell’immagazzinamento poteva disporne economicamente, era registrata come contribuente sul territorio svizzero;
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Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6304 e. i beni devono essere dichiarati periodicamente nella procedura d’imposi- zione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) o sono tassati successivamente in base a una procedura d’imposizione doganale semplificata (art. 42 cpv. 2 LD) e l’importatore al momento dell’importazione era registrato come con- tribuente sul territorio svizzero. Art. 58 Diritto alla restituzione dell’imposta e prescrizione 1 Per le imposte riscosse in eccesso o non dovute sussiste il diritto alla restituzione. 2 Non sono restituite le imposte riscosse in eccesso, non dovute o non più dovute a causa di una nuova imposizione dei beni secondo gli articoli 34 e 51 capoverso 3 LD 16 o a causa della loro riesportazione secondo gli articoli 49 capoverso 4, 51 capoverso 3, 58 capoverso 3 e 59 capoverso 4 LD, quando l’importatore è registrato come contribuente sul territorio svizzero e può dedurre l’imposta da versare o ver- sata all’AFD a titolo d’imposta precedente secondo l’articolo 29. 3 Tale diritto si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. 4 La prescrizione è interrotta dall’esercizio di tale pretesa nei confronti dell’AFD. 5 La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di ricorso sul diritto fatto valere. 6 Il diritto alla restituzione delle imposte riscosse in eccesso o non dovute si pre- scrive in tutti i casi entro 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. Art. 59 Restituzione per riesportazione 1 L’imposta riscossa sull’importazione è restituita su richiesta se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 29 non sono dati e: a. il bene è riesportato intatto senza essere stato oggetto di una precedente con- segna a un terzo nell’ambito di una fornitura sul territorio svizzero e senza essere stato precedentemente utilizzato; oppure b. il bene, pur essendo stato utilizzato sul territorio svizzero, è successivamente riesportato in seguito all’annullamento della fornitura; in tal caso, la restitu- zione è ridotta dell’importo corrispondente all’imposta sulla contropresta- zione dovuta per l’uso del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all’utilizzazione e al dazio doganale d’entrata non restituito e dei tributi secondo le leggi federali di natura non doganale. 2 L’imposta è restituita soltanto se: a. la riesportazione avviene nel termine di cinque anni dalla fine dell’anno civi- le in cui l’imposta è stata riscossa; e b. è comprovata l’identità del bene esportato con quello importato in prece- denza.
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Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6305 3 La restituzione può essere subordinata nel singolo caso a una regolare dichiara- zione nel Paese d’importazione. 4 Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiara- zione per il regime d’esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione, se sono presentate per scritto all’AFD entro 60 giorni dall’emissione del documento d’esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d’esportazione (art. 61 LD 17 ). Art. 60 Interesse rimuneratorio 1 È versato un interesse rimuneratorio fino al pagamento: a. in caso di restituzione di un’imposta riscossa in eccesso o non dovuta secon- do l’articolo 58: a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta scrit- ta di rimborso del credito presso l’AFD; b. in caso di restituzione dell’imposta a causa di riesportazione secondo l’articolo 59: a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta presso l’AFD; c. in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51, 58 e 59 LD 18 ): a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della pro- cedura. 2 Il termine di 60 giorni senza interessi inizia a decorrere solamente quando: a. tutti i documenti necessari per l’accertamento della fattispecie e la valuta- zione della richiesta sono giunti all’AFD; b. il ricorso contro la decisione di tassazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 19 sulla procedura amministrativa; c. le basi per il calcolo dell’imposta sulla controprestazione secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera d sono note all’AFD. 3 Non è versato un interesse rimuneratorio in caso di condono fiscale secondo l’articolo 63. Art. 61 Competenza e procedura 1 L’imposta sull’importazione è riscossa dall’AFD. Quest’ultima emana le disposi- zioni e decisioni necessarie. 2 Gli organi dell’AFD hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 67–69, 73–75 e 79 sono applicabili per analogia. L’AFD, d’intesa con l’AFC, può delegare a quest’ultima la competenza di procedere ad accertamenti presso i contribuenti regi- strati sul territorio svizzero.
17 RS 631.0 18 RS 631.0 19 RS 172.021
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6306 Art. 62 Riporto del pagamento dell’imposta 1 Gli importatori registrati presso l’AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione di beni nel rendiconto d’imposta periodico presso l’AFC (procedura di riporto del pagamento), invece di versarla all’AFD, purché importino ed esportino regolarmente beni e ne risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente. 2 Se i beni importati nell’ambito della procedura di riporto sono ulteriormente lavo- rati o trasformati in territorio svizzero dopo l’importazione, l’AFC può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l’imposta. 3 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli la procedura di riporto. Art. 63 Condono dell’imposta 1 L’imposta sull’importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se: a. beni sotto custodia dell’AFD o immessi in regime di transito (art. 49 LD 20 ), di deposito doganale (art. 50–57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autori- tà; b. beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell’autorità; c. date le particolari circostanze del contribuente secondo l’articolo 50, una riscossione posticipata ai sensi dell’articolo 85 LD dovesse gravare in modo sproporzionato; d. l’incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l’imposta a causa dell’insolvibilità dell’importatore e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, questi era registrato come contribuente sul territorio svizzero; l’insolvibilità dell’importatore è data quando la riscossione da parte dell’incaricato appare seriamente messa in pericolo. 2 La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell’imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi. 3 Il termine per la presentazione di una domanda è: a. in caso di imposizione con debito fiscale sull’importazione incondizionato: di un anno dal rilascio del documento d’importazione con il quale l’imposta sull’importazione è stata fissata; b. in caso di imposizione con debito fiscale sull’importazione condizionato: di un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.
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Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6307 Titolo quinto: Diritto procedurale per l’imposta sul territorio svizzero e l’imposta a carico dell’acquisto Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali Art. 64 1 L’AFC è competente per la riscossione e l’incasso dell’imposta sul territorio sviz- zero e dell’imposta a carico dell’acquisto. 2 Essa emana tutte le necessarie istruzioni e decisioni per una riscossione e un incas- so dell’imposta conformi alla legge, sempre che la loro emanazione non sia espres- samente riservata a un’altra autorità. 3 Essa pubblica senza indugio qualsiasi cambiamento di prassi che non abbia esclu- sivamente un carattere amministrativo interno. 4 Tutti gli atti amministrativi devono essere eseguiti con celerità. 5 La riscossione dell’imposta può gravare il contribuente soltanto nella misura assolutamente necessaria per l’esecuzione della presente legge. Capitolo 2: Diritti e obblighi dei contribuenti Art. 65 Annuncio di inizio e di fine dell’obbligo fiscale 1 Le persone che diventano contribuenti ai sensi dell’articolo 10 devono annunciarsi spontaneamente per scritto all’AFC entro 30 giorni dall’inizio dell’obbligo fiscale. Essa assegna loro un numero non trasferibile, che viene registrato. 2 Quando l’obbligo fiscale termina conformemente all’articolo 14 capoverso 2, il contribuente deve annunciare per scritto la fine dell’obbligo fiscale all’AFC entro 30 giorni dal termine dell’attività imprenditoriale, al più tardi tuttavia alla conclu- sione della procedura di liquidazione. 3 Chi diventa contribuente unicamente in base all’imposta a carico dell’acquisto (art. 44 cpv. 2) deve annunciarsi per scritto all’AFC entro 60 giorni dalla fine dell’anno civile per il quale era assoggettato all’imposta e dichiarare nel contempo le prestazioni acquisite. Art. 66 Rappresentanza fiscale 1 I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono desi- gnare, per l’adempimento dei loro obblighi procedurali, una rappresentanza con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero. 2 In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo di imposizione IVA deve designare una rappresentanza con domicilio o sede sociale in Svizzera per l’adem- pimento dei suoi obblighi procedurali.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6308 3 La designazione di una rappresentanza secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d’impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette. Art. 67 Obbligo di fornire informazioni 1 Il contribuente deve informare coscienziosamente l’AFC su tutti i fatti che possono essere rilevanti per l’obbligo fiscale o per il calcolo dell’imposta e inoltrare la documentazione necessaria. 2 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l’obbligo di presentare i libri o i documenti contabili, possono tuttavia celare o sostituire con codici i nomi e gli indirizzi dei clienti, ma non il luogo degli stessi. Nei casi dubbi, il presidente della Camera com- petente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell’AFC o del contribuente, designare esperti neutri quali organi di controllo. Art. 68 Diritto di informazione Su domanda scritta del contribuente relativa alle conseguenze in materia di imposta sul valore aggiunto di un fatto descritto concretamente, l’AFC rilascia un’informa- zione entro un termine adeguato. L’informazione è giuridicamente vincolante solo per il contribuente richiedente e l’AFC; essa non può essere riferita a un’altra fatti- specie. Art. 69 Contabilità e conservazione 1 Il contribuente deve tenere i suoi libri e documenti contabili secondo i principi del diritto commerciale. L’AFC può prescrivere eccezionalmente obblighi di documen- tazione più estesi se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell’IVA. 2 Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti contabili sino al compimento della prescrizione assoluta del credito fiscale (art. 42 cpv. 5). Si applicano gli articoli 957 e 962 del Codice delle obbligazioni 21 . 3 I documenti commerciali necessari in relazione al calcolo dello sgravio fiscale successivo e del consumo proprio di beni immobili devono essere conservati per vent’anni (art. 32 cpv. 3 e 33 cpv. 2). 4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i giustificativi necessari all’esecuzione dell’imposta secondo la presente legge possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea.
21 RS 220
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6309 Art. 70 Inoltro del rendiconto 1 Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto sul credito fiscale nella forma prescritta. 2 Se l’obbligo fiscale finisce, il termine decorre da tale momento. Art. 71 Correzione di lacune nel rendiconto 1 Se, nell’ambito dell’allestimento del conto annuo, constata lacune nei suoi rendi- conti fiscali, il contribuente deve correggerle al più tardi nel rendiconto concernente il periodo di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio in que- stione. 2 Il contribuente è tenuto a correggere successivamente le lacune constatate in rendi- conti di periodi fiscali precedenti, sempre che i crediti fiscali di questi periodi fiscali non siano passati in giudicato o prescritti. 3 Le correzioni successive dei rendiconti devono essere effettuate nella forma pre- scritta dall’AFC. 4 In caso di errori sistematici difficili da determinare, l’AFC può accordare al contri- buente facilitazioni ai sensi dell’articolo 80. Art. 72 Procedura di notifica 1 Il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica nei seguenti casi: a. ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 e 61 della legge federale del 14 dicembre 1990 22 sull’imposta federale diretta; b. altri trasferimenti di tutto o di una parte del patrimonio a un altro contribuen- te nell’ambito di una fondazione, di una liquidazione, di una ristrutturazione o di un negozio giuridico previsto nella legge sulla fusione. 2 Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica. 3 Le notifiche devono essere effettuate nell’ambito del rendiconto regolare. 4 Con l’applicazione della procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo e il grado di utilizzazione dell’alienante che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. 5 Se, nei casi di cui al capoverso 1, la procedura di notifica non è stata applicata e il credito d’imposta è garantito, la procedura di notifica non può più essere ordinata.
22 RS 642.11
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6310 Capitolo 3: Obbligo di terzi di fornire informazioni Art. 73 1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell’AFC: a. fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’obbligo fiscale o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente; b. consentire la consultazione dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d’affari e di altri documenti contabili se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente. 2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che: a. possono entrare in linea di conto come contribuenti; b. sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del paga- mento dell’imposta; c. ricevono o hanno fornito prestazioni; d. detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all’impo- sizione di gruppo. 3 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Capitolo 4: Diritti e doveri delle autorità Art. 74 Segreto 1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e persone private su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consulta- zione di atti ufficiali. 2 L’obbligo del segreto non è dato: a. in caso di assistenza amministrativa conformemente all’articolo 75 e di obbligo di denuncia di atti punibili; b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge sono state autorizzate dal DFF a rila- sciare informazioni; c. in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate di una procedura d’esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati legati a un’esecu- zione e a un fallimento a svantaggio dell’AFC; d. se l’informazione riguarda l’iscrizione o meno nel registro dei contribuenti.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6311 Art. 75 Assistenza amministrativa 1 Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; a titolo gratuito, esse devono provvedere alle opportune notificazioni, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali. 2 Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, come pure tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, che non sono menzionate nel capoverso 1, hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge e per la riscossione dell’imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’AFC. 3 Un’informazione può essere negata soltanto se vi si oppongono interessi pubblici importanti oppure se l’informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità interpellata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato. 4 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire infor- mazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull’obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudica- te dal Tribunale federale (art. 120 LTF 23 ), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la richiesta d’informazioni. 5 Le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico hanno, nell’ambito di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni che incombe alle autorità; il capoverso 4 si applica per analogia. Art. 76 Trattamento e conservazione automatizzati dei dati 1 L’AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni necessari a determinare e riscuotere l’imposta, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni ammi- nistrativi e penali. A tale scopo gestisce le necessarie collezioni di dati e gli strumen- ti per il trattamento e la conservazione. 2 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sull’organizzazione, sul trattamento e sulla conservazione dei dati e delle informazioni, segnatamente sui dati da raccogliere, sull’accesso, sulle autorizzazioni per il trattamento, sulla durata di conservazione, sulla cancellazione e sulla protezione contro modifiche non visibili degli stessi. 3 L’AFC può accordare al personale dell’AFD incaricato della riscossione dell’IVA l’accesso in linea ai dati e alle informazioni necessari. Le disposizioni sul segreto e sull’assistenza amministrativa (art. 74 e 75) sono applicabili. 4 I documenti conservati in base alla presente disposizione sono considerati originali.
23 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; RS 173.110
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6312 Art. 77 Verifica L’AFC verifica se è adempiuto l’obbligo di annunciarsi come contribuente, di alle- stire i rendiconti e di pagare l’imposta. Art. 78 Controllo 1 L’AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, essi devono consentire in ogni momento all’AFC l’accesso alla loro contabilità finanziaria e aziendale, come pure ai relativi giustifica- tivi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all’articolo 73 capoverso 2. 2 La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell’AFC sono altresì considerate controllo. 3 Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati è possibile eccezio- nalmente prescindere dall’annuncio del controllo. 4 Il contribuente può chiedere l’esecuzione di un controllo con una domanda motiva- ta. Il controllo deve essere effettuato entro due anni. 5 Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest’ultimo indica l’ammontare del credito fiscale del periodo con- trollato. 6 Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1–4 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 24 sulle banche, presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie, come pure presso una borsa, un commerciante di valori mobiliari o un ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge del 24 marzo 1995 25 sulle borse possono essere utilizzati esclusi- vamente per l’applicazione dell’IVA. Il segreto bancario e il segreto professionale della legge sulle borse devono essere tutelati. Art. 79 Tassazione d’ufficio 1 Se non esistono documenti contabili o sono incompleti o se i risultati presentati dal contribuente non corrispondono palesemente alla realtà, l’AFC esegue una tassazio- ne d’ufficio in base al suo potere d’apprezzamento. 2 La determinazione del credito fiscale ha luogo mediante un avviso di tassazione. Art. 80 Semplificazioni Se l’accertamento esatto di singoli fatti essenziali al calcolo dell’imposta causa eccessivi inconvenienti al contribuente, l’AFC gli accorda agevolazioni e ammette una determinazione approssimativa dell’imposta, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell’imposta, non si verifichi un’importante distorsione delle
24 RS 952.0 25 RS 954.1
Legge sull’imposta sul valore aggiunto
6313
condizioni concorrenziali e non diventino eccessivamente difficoltosi l’allestimento
dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.
Capitolo 5: Procedura di decisione e di ricorso
Art. 81 Principi
1
Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968
26
sulla procedura ammi-
nistrativa, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1, sono applicabili.
2
Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. Le prove fornite dal
contribuente devono essere accettate, sempre che permettano di constatare fatti
essenziali all’esecuzione della presente legge.
Art. 82 Decisioni dell’AFC
1
D’ufficio o su richiesta del contribuente, l’AFC prende tutte le decisioni necessarie
per la riscossione dell’imposta, in particolare se:
- l’esistenza o l’entità dell’obbligo fiscale è contestata;
- l’iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;
- l’esistenza o l’entità del credito fiscale, della responsabilità solidale o del
diritto alla restituzione di imposte è contestata;
d. il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l’imposta;
e. altri obblighi, fondati sulla presente legge o su ordinanze o istruzioni emana-
te in virtù della stessa, non sono riconosciuti o non sono adempiuti;
f. in un caso specifico, s’impone o si richiede di determinare d’ufficio, a titolo
preventivo, l’obbligo fiscale, il credito fiscale, le basi di calcolo del-
l’imposta, l’aliquota applicabile o la responsabilità solidale.
2
Le decisioni vengono notificate per scritto al contribuente e devono indicare i
rimedi giuridici e contenere una motivazione adeguata.
Art. 83 Reclamo
1
Le decisioni dell’AFC possono essere impugnate mediante reclamo entro 30 giorni
dalla notificazione.
2
Il reclamo deve essere presentato per scritto all’AFC. Esso deve contenere le
conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del recla-
mante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve legittimarsi mediante una
procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell’atto di reclamo e
allegati allo stesso.
3
Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono
sufficientemente chiari, l’AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo
26 RS 172.021
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6314 per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclu- sioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo. 2 Se il reclamo è presentato contro una decisione già motivata esaustivamente dell’AFC, quest’ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, può trasmet- terla come ricorso al Tribunale amministrativo federale. 5 La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposi- zioni di legge determinanti. Art. 84 Spese processuali e ripetibili 1 Nella procedura di decisione o di reclamo non sono di norma prelevate spese. Non sono assegnate ripetibili alle parti. 2 Qualunque sia l’esito della procedura, le spese procedurali possono essere addossa- te alla persona o all’autorità che le ha provocate per sua propria colpa. Art. 85 Revisione, interpretazione e rettifica Gli articoli 66–69 della legge federale del 20 dicembre 1968 27 sulla procedura amministrativa si applicano alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica di avvisi di tassazione, decisioni e decisioni su reclamo dell’AFC. Capitolo 6: Riscossione e rimborso di imposte Art. 86 Pagamento dell’imposta 1 Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito d’imposta sorto in questo periodo. 2 Se il contribuente non paga o esegue un pagamento insufficiente, l’AFC promuove provvisoriamente l’esecuzione per l’importo d’imposta dovuto nel periodo di rendi- conto in questione. In assenza di un rendiconto o di un rendiconto sufficiente del contribuente, l’AFC stabilisce l’importo d’imposta dovuto provvisoriamente in base al suo potere di apprezzamento. 3 L’AFC decide definitivamente su una procedura d’opposizione. L’articolo 85a della legge federale dell’11 aprile 1889 28 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non è applicabile. 4 L’incasso di un ammontare d’imposta secondo il capoverso 2 non tocca la deter- minazione definitiva del credito fiscale. Quest’ultima è retta dagli articoli 71 e 78.
27 RS 172.021 28 RS 281.1
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6315 Art. 87 Interesse di mora In caso di pagamento tardivo è dovuto un interesse di mora senza diffida. Art. 88 Esecuzione 1 Se le imposte, gli interessi, le spese e le multe non sono pagati, l’AFC promuove l’esecuzione e prende tutti i provvedimenti utili previsti dal diritto civile e dal diritto in materia. 2 Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con decisione passata in giudicato e sono contestati, l’AFC emana una decisione. Finché non esiste una decisione passata in giudicato, la loro collocazione definitiva non ha luogo. 3 Se nell’esecuzione è fatta opposizione, il contribuente avvia la procedura di rigetto dell’opposizione. L’AFC è competente per l’eliminazione dell’opposizione. 4 Le decisioni passate in giudicato e le decisioni su reclamo dell’AFC concernenti imposte, interessi, spese e multe sono equiparate a sentenze esecutive giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 LEF 29 . 5 Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere inserito o no in un inventario pubblico o in una diffida pubblica ai creditori. 6 Le imposte risultanti nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata rappresen- tano spese di realizzazione. 7 In casi fondati, l’AFC può rinunciare a ricuperare l’imposta se lo svolgimento di una procedura d’esecuzione non porterebbe a nessun risultato. Art. 89 Agevolazioni di pagamento 1 Se il pagamento delle imposte, degli interessi e delle spese entro il termine pre- scritto comporta difficoltà considerevoli alla persona tenuta al pagamento, l’AFC può convenire con il contribuente la proroga del termine di pagamento o autorizzare pagamenti rateali. 2 Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate a un’adeguata prestazio- ne di garanzie. 3 Le agevolazioni di pagamento decadono, se i loro presupposti vengono a cadere o se le condizioni ad esse legate non sono adempite. 4 L’inoltro di una domanda di agevolazione di pagamento non ostacola l’esecuzione. Art. 90 Prescrizione della riscossione 1 Il diritto a esigere imposte, interessi e spese si prescrive cinque anni dopo che la pretesa è passata in giudicato. 2 La prescrizione è sospesa finché la persona tenuta al pagamento non può essere escussa in Svizzera.
29 RS 281.1
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6316 3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione e da qualsiasi dilazione. 4 Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento. 5 La prescrizione subentra in ogni caso dopo dieci anni dalla fine dell’anno in cui la pretesa è passata in giudicato. 6 Se su un credito fiscale viene rilasciato un attestato di carenza beni, la prescrizione della riscossione si basa sulle pertinenti disposizioni della LEF 30 . Art. 91 Condono dell’imposta 1 L’AFC può condonare in tutto o in parte le imposte passate in giudicato se il con- tribuente: a. per un motivo scusabile non ha fatturato l’imposta e non l’ha incassata e un trasferimento a posteriori non è possibile o ragionevolmente esigibile e il pagamento dell’imposta comporterebbe difficoltà considerevoli; b. deve l’imposta unicamente per inosservanza di prescrizioni formali o errori di esecuzione e risulta o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d’imposta a cause di tale inosservanza; o c. per un motivo scusabile non ha potuto adempiere i suoi obblighi d’imposi- zione ma successivamente può dimostrare o rendere verosimile che la tassa- zione d’ufficio dell’AFC era troppo elevata. In questo caso il condono è pos- sibile solo sino a concorrenza dell’importo tassato in eccesso. 2 L’AFC può inoltre accordare un condono dell’imposta nell’ambito di una proce- dura di concordato giudiziale o rinunciare alla garanzia del suo credito. 3 La domanda di condono deve essere motivata per scritto, provvista dei necessari mezzi di prova e inoltrata all’AFC. Il reclamo contro la decisione dell’AFC è esclu- so. La decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale. 4 L’inoltro di una domanda di condono dell’imposta non ostacola l’esecuzione delle imposte passate in giudicato. 5 La procedura di condono dell’imposta è gratuita. Al richiedente possono tuttavia essere addebitate le spese in tutto o in parte se ha inoltrato una domanda palese- mente immotivata. 6 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura per il condono dell’imposta. Art. 92 Rimborsi al contribuente 1 Se dal rendiconto d’imposta risulta un’eccedenza a favore del contribuente, quest’ultima viene versata. L’eccedenza non è né trasferibile né pignorabile.
30 RS 281.1
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6317 2 Sono fatti salvi: a. la compensazione di questa eccedenza con debiti d’imposta sull’importa- zione, anche se non sono ancora scaduti; b. l’impiego dell’eccedenza a garanzia dell’imposta secondo l’articolo 96 capoverso 1; c. la compensazione tra uffici federali. Art. 93 Restituzione di imposte Il contribuente può farsi restituire imposte pagate ma non dovute, purché l’imposta non sia stata fissata con una decisione passata in giudicato. Art. 94 Interesse rimuneratorio e prescrizione 1 Se il pagamento dell’eccedenza di cui all’articolo 92 o la restituzione di cui all’articolo 93 ha luogo più di 60 giorni dopo il ricevimento del rendiconto d’imposta o dell’esercizio scritto della pretesa presso l’AFC, per il periodo dal 61° giorno fino al pagamento o alla restituzione viene versato un interesse rimunera- torio. 2 La pretesa al pagamento dell’eccedenza e quella alla restituzione delle imposte si prescrivono in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui sono sorte. 3 La prescrizione è interrotta dall’esercizio di tale pretesa nei confronti dell’AFC. 4 La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di decisione o di ricorso sulla pretesa fatta valere. 5 La pretesa si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorta. Capitolo 7: Garanzia dell’imposta Art. 95 Garanzia 1 L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono fissati mediante decisione passata in giudicato, né scaduti, se: a. l’esazione tempestiva sembra in pericolo; b. la persona tenuta al pagamento prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; c. la persona tenuta al pagamento è in mora con il pagamento dell’imposta; d. il contribuente riprende in tutto o in parte un’impresa per la quale è stato avviato un fallimento. e. il contribuente presenta rendiconti manifestamente troppo bassi.
Legge sull’imposta sul valore aggiunto
6318
2
La richiesta di garanzia deve indicare il titolo giuridico della stessa, l’importo da
garantire e l’ufficio incaricato di riceverla; essa vale come decreto di sequestro ai
sensi dell’articolo 274 LEF
31
. L’opposizione alla richiesta di garanzia è esclusa.
3
La richiesta di garanzia può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale.
4
I ricorsi contro le richieste di garanzie non hanno effetto sospensivo.
5
La notificazione di una decisione concernente il credito fiscale vale come inizio
dell’azione ai sensi dell’articolo 279 LEF
32
. Il termine per promuovere l’esecuzione
decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito fiscale è passata in giudi-
cato.
6
Le garanzie sono fornite sotto forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali
solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie e ipoteche, polizze di assicurazione
sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri quotate in borsa di
debitori svizzeri o obbligazioni di cassa di banche svizzere.
Art. 96 Altri provvedimenti di garanzia
1
Un’eccedenza risultante dal rendiconto d’imposta a favore del contribuente può
essere:
- compensata con debiti di periodi precedenti; oppure
- accreditata per compensare debiti previsti di periodi successivi, se il contri-
buente è in ritardo con il versamento dell’imposta o per altri motivi il credito
fiscale appare verosimilmente messo in pericolo; l’importo accreditato frutta
interesse, allo stesso tasso di quello rimuneratorio, dal 61° giorno dopo il
ricevimento del rendiconto presso l’AFC sino al momento della compensa-
zione; oppure
c. compensata con una prestazione di garanzia chiesta dall’AFC.
2
Per i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero, l’AFC può
inoltre esigere la prestazione di garanzie di cui all’articolo 95 capoverso 6 per i
debiti presunti.
3
In caso di ripetuto pagamento tardivo, l’AFC può obbligare in avvenire la persona
tenuta al pagamento a effettuare pagamenti anticipati mensili o bimensili.
Art. 97 Cancellazione dal registro di commercio
Una persona giuridica o uno stabilimento di un’impresa estera può essere cancellato
dal registro svizzero di commercio soltanto se l’AFC ha comunicato all’ufficio
incaricato della tenuta del registro che l’imposta dovuta è stata pagata o garantita.
31 RS 281.1 32 RS 281.1
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6319 Titolo sesto: Disposizioni penali Art. 98 Sottrazione d’imposta 1 Chiunque intenzionalmente procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o trattenendola oppure ottenendo per sé o per altri una restituzione illecita d’imposta, è punito con la multa sino al quintuplo del profitto illecito. 2 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. Sono circostanze aggravanti: a. l’ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un’infrazione con- tro il diritto in materia di IVA; e b. la perpetrazione per mestiere di infrazioni al diritto in materia di IVA. 3 Il tentativo è punibile. 4 Chiunque per negligenza procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in parti- colare sottraendosi all’imposta o trattenendola oppure ottenendo per sé o per altri una restituzione illecita d’imposta, è punito con la multa sino all’importo del profitto illecito. 5 Se non è possibile determinarlo con precisione, l’importo d’imposta sottratto è fissato d’ufficio (art. 79). 6 Se il profitto fiscale viene procurato sulla base di un rendiconto errato, la sottra- zione d’imposta è punibile soltanto quando è scaduto il termine per la correzione delle lacune nel rendiconto (art. 71 cpv. 1) e l’errore non è stato corretto. Art. 99 Violazione di obblighi procedurali Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. non si annuncia come contribuente; b. nonostante diffida non dichiara per tempo l’imposta; c. non presta le debite garanzie; d. non tiene, né allestisce, conserva o produce regolarmente i libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti contabili; e. nonostante diffida non fornisce informazioni o le fornisce in modo inesatto oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determi- nanti per la riscossione dell’imposta o per la verifica dell’obbligo fiscale; f. nelle fatture o in altri documenti indica un’IVA non dovuta o dovuta per un importo diverso da quello indicato; g. indicando un numero di registro, finge di essere iscritto nel registro dei con- tribuenti;
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6320 h. intralcia o rende difficile o impossibile la regolare esecuzione di un con- trollo. Art. 100 Ricettazione fiscale Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spac- cia o aiuta a spacciare beni di cui sa o deve supporre che sono stati sottratti intenzio- nalmente all’imposta sull’importazione dovuta, è punito secondo la pena applicabile all’autore dell’infrazione. Art. 101 Infrazioni commesse nell’azienda Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 33 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda secondo l’articolo 7 DPA. Art. 102 Concorso 1 La condanna per reati secondo l’articolo 14 DPA 34 esclude un’ulteriore condanna per la medesima fattispecie di cui all’articolo 98 della presente legge. 2 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o una ricettazione dell’imposta sull’importazione e un’infrazione contro altri atti federali in materia di tasse perseguibili da parte dell’AFD, si infligge la pena corrispondente all’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata. Art. 103 Autodenuncia 1 Se un contribuente denuncia di propria iniziativa una sottrazione d’imposta com- messa nella sua azienda, si desiste da un perseguimento penale se: a. la sottrazione d’imposta non è nota all’AFC al momento dell’autodenuncia; b. il contribuente aiuta senza riserve l’AFC nell’accertamento dell’imposta dovuta o da restituire; e c. il contribuente si preoccupa seriamente del pagamento dell’imposta dovuta o da restituire. 2 Se un non contribuente che ha commesso una sottrazione d’imposta o vi ha parte- cipato denuncia il fatto di propria iniziativa e se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, si desiste da un perseguimento penale. 3 L’autodenuncia di una persona giuridica deve essere fatta dai suoi organi o rappre- sentanti. La responsabilità solidale di questi organi o rappresentanti è soppressa e si desiste da un perseguimento penale.
33 RS 313.0 34 RS 313.0
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6321 4 Una correzione del rendiconto conformemente all’articolo 71 capoverso 2 è consi- derata autodenuncia. Art. 104 Perseguimento penale 1 La DPA 35
è applicabile al perseguimento penale. 2 Il perseguimento delle infrazioni in materia di imposte sul territorio svizzero e in materia di imposte a carico dell’acquisto spetta all’AFC, mentre quello in materia di imposte sull’importazione all’AFD. 3 Nelle cause penali strettamente connesse dal profilo materiale che sono di compe- tenza sia dell’AFC sia dell’AFD, d’intesa con l’AFD, l’AFC può decidere di riunire il perseguimento penale nelle mani di una delle due autorità. Art. 105 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese 1 Le multe e le spese dovute nella procedura penale in materia fiscale sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86–89. L’articolo 36 CP 36 è applicabile. 2 La prescrizione della riscossione è retta dall’articolo 90. Titolo settimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Disposizioni di esecuzione Art. 106 Consiglio federale 1 Il Consiglio federale: a. disciplina lo sgravio dall’IVA per i beneficiari di cui all’articolo 2 della leg- ge del 22 giugno 2007 37 sullo Stato ospite che sono esentati dall’obbligo fiscale; b. disciplina a quali condizioni l’imposta gravante prestazioni ad essi fornite sul territorio svizzero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata ad acquirenti con domicilio o sede all’estero, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell’imposta precedente. 2 Il Consiglio federale può: a. emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposi- zione delle operazioni e dell’importazione di beni già gravati da un onere fi- scale speciale; b. emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposi- zione delle operazioni e dell’importazione di monete d’oro e di oro fino;
35 RS 313.0 36 RS 311.0 37 RS 192.12
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6322 c. prescrivere che il destinatario di una prestazione eseguita sul territorio sviz- zero da un’impresa estera non registrata a torto come contribuente sul terri- torio svizzero deve pagare l’imposta per conto di tale impresa. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione; sente preliminarmente le cerchie interessate. Art. 107 DFF Il DFF: a. stabilisce i tassi d’interesse moratorio e rimuneratorio conformi al mercato e li adegua periodicamente; b. definisce i casi in cui non viene riscosso un interesse moratorio; c. stabilisce un importo limite entro il quale esigui tassi d’interesse moratorio e rimuneratorio non vengono riscossi o non vanno versati. Art. 108 Organo consultivo 1 Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti (inclusi i Cantoni), degli ambienti scientifici, degli specialisti fiscali, dei consumatori e dell’Amministrazione federale. 2 L’organo consultivo discute in merito ad adeguamenti della presente legge e delle disposizioni di esecuzione e delle prassi emanate in virtù della stessa tenuto conto degli effetti sui contribuenti e sull’economia. 3 L’organo consultivo esprime un parere sui progetti e può emanare autonomamente raccomandazioni per eventuali modifiche. Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 109 Diritto previgente: abrogazione La legge del 2 settembre 1999 38 sull’IVA è abrogata.
38 RU 2000 1300, 2000 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719, 2005 4545, 2006 2197 2673 5379, 2007 1411 3425 6637
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6323 Art. 110 Modifica del diritto vigente
- Legge federale dell’11 aprile 1889 39 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 219 cpv. 4 lett. e
4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento: ... Seconda classe e. i crediti fiscali secondo la legge federale del ... 40 concernen- te l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) ad eccezione dei crediti riferiti a prestazioni fornite in virtù di una legge o pe r ordine di un’autorità. 2. Legge del 28 giugno 1967 41 sul Controllo delle finanze Art. 6 lett. k Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: k. esaminare regolarmente se le aliquote saldo dell’IVA fissate dall’Ammini- strazione federale delle contribuzioni sono adeguate. 3. Legge federale del 22 marzo 1974 42 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 11 VI. Prescrizione 1 L’azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni. 2 Se la contravvenzione o il delitto consiste nella violazione di obbli- ghi procedurali, nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni. 3 Per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti di reclamo, di ricorso o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà. 4 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata emessa una sentenza di prima istanza, la prescrizione non ha più luogo. 5 Per le contravvenzioni, la prescrizione dell’esecuzione è di cinque anni.
39 RS 281.1 40 RS ... (FF 2008 6275) 41 RS 614.0 42 RS 313.0
Legge sull’imposta sul valore aggiunto 6324 Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 111 Applicazione del diritto previgente 1 Fatto salvo l’articolo 112, le disposizioni legali vigenti e le prescrizioni d’ese- cuzione emanate in virtù delle stesse rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. 2 Il diritto vigente è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché alle importazioni di beni per i quali il debito fiscale sull’importazione è sorto prima dell’entrata in vigore della presente legge. 3 Le prestazioni effettuate in parte prima dell’entrata in vigore della presente legge sono tassate per questa parte secondo il diritto anteriore. La parte di prestazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore è tassata secondo il nuovo diritto. Art. 112 Applicazione del nuovo diritto 1 Per determinare se è data l’esenzione dall’obbligo fiscale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 con l’entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti. 2 Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all’articolo 33 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell’imposta precedente prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. 3 Le disposizioni sull’esecuzione (art. 88) e sul condono dell’imposta (art. 91) sono applicabili anche ai crediti sorti prima dell’entrata in vigore della presente legge. Art. 113 Possibilità di scelta 1 Con l’entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avva- lersi delle possibilità di scelta previste dalla legge. Nella misura in cui le possibilità di scelta siano vincolate a determinati termini, questi ultimi ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore. 2 Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni dall’en- trata in vigore della presente legge, si presume che mantenga la sua scelta preceden- te, per quanto ciò sia giuridicamente possibile. Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 114 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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