Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)

FF 2006 7413ch-federal-gazette19 set 2006

2006-1121 6785 Codice Disegno di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale

1

;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006

2

,

decreta:

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Principi

Il presente Codice disciplina la procedura cantonale per:

  1. le vertenze civili;
  2. i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
  3. le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
  4. l’arbitrato.

Art. 2 Relazioni internazionali

Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del

18 dicembre 1987

3

sul diritto internazionale privato.

Art. 3 Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità

di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.

1 RS 101 2 FF 2006 6593 3 RS 291

Codice di procedura civile 6786 Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale Art. 4 Principi 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali. 2 Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest’ultimo è determi- nato secondo il presente Codice. Art. 5 Istanza cantonale unica 1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti: a. controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti; b. controversie in materia cartellistica; c. controversie in relazione con l’uso di una ditta commerciale; d. controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 1986 4 contro la con- correnza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quan- to la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione; e. controversie secondo la legge del 18 marzo 1983 5 sulla responsabilità civile in materia nucleare; f. azioni giudiziali contro la Confederazione; g. designazione di un controllore speciale secondo l’articolo 697b del Codice delle obbligazioni 6 (CO); h. domande volte a far ricondurre nel Paese di provenienza minori rapiti, fon- date sulla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 7 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori e domande fondate sulla Convenzione europea del 20 maggio 1980 8 sul riconoscimento e l’esecuzione delle deci- sioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affida- mento. 2 Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti caute- lari prima della litispendenza.

4 RS 241 5 RS 732.44 6 RS 220 7 RS 0.211.230.02 8 RS 0.211.230.01

Codice di procedura civile

6787

Art. 6 Tribunale per le controversie di diritto commerciale

1

I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza

cantonale unica, sul contenzioso commerciale.

2

Vi è contenzioso commerciale se:

  1. la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno;
  2. la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tri-

bunale federale; e

c. le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo

registro estero.

3

I Cantoni possono altresì attribuire a questo tribunale il giudizio su:

a. le controversie di cui all’articolo 5;

b. le controversie in materia di società commerciali e cooperative;

c. le controversie in materia di fondi d’investimento e di prestiti in obbligazio-

ni.

4

Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti caute-

lari prima della litispendenza.

Art. 7 Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore

1

Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000

franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente

all’autorità giudiziaria superiore.

2

L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica.

Capitolo 2: Competenza per territorio

Sezione 1: Norme generali

Art. 8 Foro imperativo

1

Un foro è imperativo soltanto se la legge lo prescrive espressamente.

2

Le parti non possono derogare a un foro imperativo.

Art. 9 Domicilio e sede

1

Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:

a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;

b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico, oppure società

in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;

Codice di procedura civile 6788 c. contro la Confederazione, alla Corte suprema del Cantone di Berna o al tri- bunale cantonale del Cantone di domicilio, sede o dimora abituale del- l’attore; d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale. 2 Il domicilio si determina secondo il Codice civile 9 (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile. Art. 10 Luogo di dimora 1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale. 2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori. 3 Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto. Art. 11 Stabile organizzazione Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo della stabile organizzazione. Art. 12 Provvedimenti cautelari Salvo che la legge disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo: a. il foro competente per la causa principale; oppure b. il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito. Art. 13 Domanda riconvenzionale 1 Al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse. 2 Questo foro sussiste anche quando l’azione principale viene meno per una qualsi- voglia ragione. Art. 14 Litisconsorzio e cumulo di azioni 1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenu- to lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga. 2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il giudice competente per una di esse lo è anche per le altre.

9 RS 210

Codice di procedura civile

6789

Art. 15 Azione di chiamata in causa

Per l’azione di chiamata in causa è competente il giudice del processo principale.

Art. 16 Proroga di foro

1

Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una

controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato

rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto

al foro pattuito.

2

Il patto deve essere stipulato per scritto o in altra forma che consenta la prova per

testo.

Art. 17 Costituzione in giudizio del convenuto

Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in

cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza.

Art. 18 Volontaria giurisdizione

Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è

competente il giudice o l’autorità amministrativa del domicilio o della sede del

richiedente.

Sezione 2: Diritto delle persone

Art. 19 Protezione della personalità e protezione dei dati

Il giudice del domicilio o della sede di una delle parti è competente per:

  1. le azioni per lesione della personalità;
  2. le istanze nell’ambito del diritto di risposta;
  3. le azioni di protezione del nome e di contestazione del cambiamento di

nome;

d. le azioni e istanze secondo l’articolo 15 della legge federale del 19 giugno

1992

10

sulla protezione dei dati.

Art. 20 Dichiarazione di morte e di scomparsa

Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34–38 CC

11

) è impera-

tivo il foro dell’ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa.

10 RS 235.1 11 RS 210

Codice di procedura civile 6790 Art. 21 Rettificazione dei registri dello stato civile Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo. Sezione 3: Diritto di famiglia Art. 22 Istanze e azioni di diritto matrimoniale 1 Per le istanze e le azioni di diritto matrimoniale è imperativo il foro del domicilio di una parte. Questo foro è parimenti imperativo per le istanze di provvedimenti cautelari. 2 Per le istanze di separazione dei beni proposte dall’autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore. Art. 23 Istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata Per le istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata è imperativo il foro del domicilio di una parte. Questo foro è parimenti imperativo per le istanze di provvedimenti cautelari. Art. 24 Accertamento e contestazione della filiazione Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte. Art. 25 Azioni di mantenimento e di assistenza Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell’obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte. Art. 26 Pretese della madre nubile Per le pretese della madre nubile è imperativo il foro del domicilio di una parte. Sezione 4: Diritto successorio Art. 27 1 Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto. 2 Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente compe- tente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e

Codice di procedura civile

6791

prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo

del decesso.

3

Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un

fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione.

Sezione 5: Diritti reali

Art. 28 Fondi

1

Il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro

fondiario è competente per:

  1. le azioni reali;
  2. le azioni contro la comunione dei proprietari per piani;
  3. le azioni di costituzione di diritti di pegno legali.

2

Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al

giudice del domicilio o della sede del convenuto.

3

Se l’azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro

fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo

di maggiore estensione, rispettivamente quello ove si trova la parte più estesa del

fondo.

4

Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il

foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.

Art. 29 Cose mobili

1

Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le

azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del

domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.

2

Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della

sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.

Sezione 6: Azioni da contratti

Art. 30 Principio

Per le azioni derivanti da contratti è competente il giudice del domicilio o della sede

del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione

caratteristica.

Codice di procedura civile 6792 Art. 31 Contratti conclusi con consumatori In materia di controversie derivanti da contratti concernenti prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall’altra parte nell’ambito della sua attività professionale o commerciale è compe- tente: a. per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti; b. per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto. Art. 32 Locazione e affitto di beni immobili Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione della cosa. Art. 33 Diritto del lavoro 1 Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitual- mente il lavoro. 2 Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989 12 sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capover- so 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto. Art. 34 Rinuncia ai fori legali 1 Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 31–33, né a priori, né mediante costituzione in giudizio: a. il consumatore; b. il conduttore o l’affittuario di locali di abitazione o commerciali; c. l’affittuario agricolo; d. la persona in cerca d’impiego o il lavoratore. 2 Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l’insorgere della controversia. Sezione 7: Azioni da atto illecito Art. 35 Principio Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell’atto o dell’evento.

12 RS 823.11

Codice di procedura civile 6793 Art. 36 Risarcimento in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati Per le azioni di risarcimento del danno in caso di provvedimenti cautelari ingiustifi- cati è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il provvedimento è stato emanato. Art. 37 Incidenti di veicoli a motore e di cicli 1 Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo del- l’incidente. 2 Se l’azione è diretta contro l’Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della legge federale del 19 dicembre 1958 13 sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali. Art. 38 Azione in via adesiva nel processo penale È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili fatte valere in via adesiva. Sezione 8: Diritto commerciale Art. 39 Diritto societario Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società. Art. 40 Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio Per le azioni fondate sulla legge del 3 ottobre 2003 14 sulla fusione è competente il giudice della sede di uno dei soggetti giuridici coinvolti. Art. 41 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento 1 Per l’ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. 2 Per l’ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. 3 Per l’ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore.

13 RS 741.01 14 RS 221.301

Codice di procedura civile

6794

4

Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro

ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.

Art. 42 Prestiti in obbligazioni

Per l’autorizzazione a convocare l’assemblea degli obbligazionisti la competenza per

territorio è retta dall’articolo 1165 CO

15

.

Art. 43 Fondi d’investimento

Per le azioni degli investitori e del rappresentante della comunità degli investitori è

imperativo il foro del luogo di sede della direzione del fondo.

Sezione 9: Esecuzione per debiti e fallimento

Art. 44

La competenza per territorio per le azioni fondate sulla legge federale dell’11 aprile

1889

16

sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è determinata dal presente capitolo,

in quanto la LEF non preveda un altro foro.

Capitolo 3: Ricusazione

Art. 45 Motivi

1

Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se:

  1. ha un interesse personale nella causa;
  2. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come mem-

bro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;

c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto

con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla

medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

d. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado

incluso, di una parte, del suo rappresentante o di una persona che ha parteci-

pato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

e. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia

con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella

causa.

15 RS 220 16 RS 281.1

Codice di procedura civile

6795

2

Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:

  1. alla decisione circa l’assistenza giudiziaria gratuita;
  2. alla procedura di conciliazione;
  3. al rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80–84 LEF

17

;

d. all’emanazione di provvedimenti cautelari;

e. alla procedura a tutela dell’unione coniugale.

Art. 46 Obbligo di comunicazione

Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusa-

zione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il

motivo.

Art. 47 Domanda di ricusazione

1

La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a

un’autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a

conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda

la domanda.

2

Il ricusando si pronuncia sulla domanda.

Art. 48 Decisione

1

Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice.

2

La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.

Art. 49 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione

1

Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati

e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a

conoscenza del motivo di ricusazione.

2

Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in

considerazione.

3

Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento,

si applicano le disposizioni sulla revisione.

17 RS 281.1

Codice di procedura civile 6796 Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali Capitolo 1: Principi di procedura Art. 50 Comportamento secondo buona fede Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede. Art. 51 Diritto di essere sentiti 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite. 2 Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, eccetto che preponderanti interessi pubblici o privati vi si oppongano. Art. 52 Pubblicità del procedimento 1 Le udienze e la deliberazione della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico. 2 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un parteci- pante al processo lo richiedano. 3 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici. Art. 53 Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio 1 Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e ad- durne le prove. 2 Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio. Art. 54 Interpello Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rime- diarvi ponendole pertinenti domande. Art. 55 Applicazione d’ufficio del diritto Il giudice applica d’ufficio il diritto. Art. 56 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti 1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.

Codice di procedura civile

6797

2

Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato

dalle conclusioni delle parti.

Capitolo 2: Presupposti processuali

Art. 57 Principio

1

Il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti proces-

suali.

2

Sono presupposti processuali segnatamente:

  1. l’interesse degno di protezione dell’attore o instante;
  2. la competenza per territorio e per materia del giudice;
  3. la capacità di essere parte e la capacità processuale;
  4. l’assenza di litispendenza altrove;
  5. l’assenza di regiudicata;
  6. la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.

Art. 58 Esame dei presupposti processuali

Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.

Art. 59 Patto d’arbitrato

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibi-

le, il tribunale statale adito declina la propria competenza, eccetto che:

a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;

b. il tribunale statale accerti la manifesta decadenza, inefficacia o inadempibili-

tà del patto d’arbitrato; oppure

c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente

imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.

Titolo quarto: Litispendenza ed effetti del ritiro dell’azione

Art. 60 Inizio della litispendenza

1

Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza nella procedu-

ra sommaria o della richiesta comune di divorzio crea la litispendenza.

2

Alle parti è data conferma del ricevimento dell’atto.

Codice di procedura civile 6798 Art. 61 Litispendenza in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura 1 Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di concilia- zione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la lite si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta. 2 Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura. 3 Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF 18 . Art. 62 Effetti della litispendenza La litispendenza produce segnatamente i seguenti effetti: a. impedisce tra le parti la creazione altrove di una nuova litispendenza sul- l’oggetto litigioso; b. mantiene inalterata la competenza per territorio. Art. 63 Effetti del ritiro dell’azione La parte che ritira l’azione davanti al giudice competente non può più avviare contro la medesima controparte un secondo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato l’azione al convenuto e questi non acconsente al ritiro. Titolo quinto: Parti e terzi partecipanti al processo Capitolo 1: Capacità di essere parte e capacità processuale Art. 64 Capacità di essere parte Ha capacità di essere parte chi: a. gode dei diritti civili; oppure b. è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale. Art. 65 Capacità processuale 1 Ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili. 2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale. 3 Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può: a. esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità; b. in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente gli atti necessari.

18 RS 281.1

Codice di procedura civile 6799 Capitolo 2: Rappresentanza delle parti Art. 66 Rappresentanza contrattuale 1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. 2 Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio: a. gli avvocati che hanno il diritto di esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 19 sugli avvocati; b. i commissari titolari di una patente cantonale, nonché i rappresentanti pro- fessionali a tenore dell’articolo 27 LEF 20 , nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 247 del presente Codice. 3 Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura. 4 Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti. Art. 67 Parte incapace di condurre la propria causa 1 Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un avvocato d’ufficio. 2 Il giudice avvisa l’autorità tutoria se reputa che si debbano adottare misure tutelari. Capitolo 3: Litisconsorzio Art. 68 Litisconsorzio necessario 1 Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte. 2 Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti. È eccettuata la dichiarazione d’impugnazione. Art. 69 Litisconsorzio facoltativo 1 Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statui- re su diritti o obblighi che si fondano su fatti o cause giuridiche simili. 2 Il litisconsorzio facoltativo è escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura. 3 Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.

19 RS 935.61 20 RS 281.1

Codice di procedura civile

6800

Art. 70 Rappresentante comune

I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notifica-

zioni sono fatte a ciascuno di loro.

Capitolo 4: Intervento

Sezione 1: Intervento principale

Art. 71

1

Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente

preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse

davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.

2

Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente non

sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.

Sezione 2: Intervento adesivo

Art. 72 Principio

Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga

decisa a favore dell’una o dell’altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo

a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.

Art. 73 Istanza

1

L’istanza di intervento deve indicare:

  1. le ragioni dell’intervento;
  2. la parte a sostegno della quale si interviene.

2

Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impu-

gnabile mediante reclamo.

Art. 74 Diritti dell’interveniente

1

L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti

processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere

qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa e proporre anche mezzi d’impugnazione.

2

Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte princi-

pale sono processualmente ininfluenti.

Art. 75 Effetti dell’intervento

L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti

dell’interveniente, eccetto che:

Codice di procedura civile 6801 a. in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell’intervento o di atti od omissioni della parte principale, gli sia stato impedito di proporre mezzi d’azione e di difesa; oppure b. la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione e di difesa di cui egli non era a conoscenza. Capitolo 5: Denuncia della lite e azione di chiamata in causa Sezione 1: Denuncia della lite Art. 76 Principio 1 Ogni parte che intenda rivalersi su un terzo o ne tema la rivalsa in caso di soccom- benza nel processo può denunciargli la lite ingiungendogli di assisterla nel processo. 2 Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri. Art. 77 Posizione del terzo denunciato 1 Il denunciato può: a. intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppu- re b. col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece. 2 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondime- no il suo corso. Art. 78 Effetti della denuncia della lite Si applica per analogia l’articolo 75. Sezione 2: Azione di chiamata in causa Art. 79 Condizioni 1 La parte che denuncia la lite può chiamare in causa il terzo davanti al giudice adito se: a. le pretese addotte sono materialmente connesse con l’azione principale; b. il giudice è competente per materia relativamente alle pretese addotte; e c. le pretese addotte devono essere giudicate secondo la stessa procedura. 2 Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. 3 L’azione di chiamata in causa è improponibile in procedura semplificata o somma- ria.

Codice di procedura civile 6802 Art. 80 Procedura 1 La parte denunciante che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. 2 Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni. 3 Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 123. 4 La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo. Capitolo 6: Sostituzione di parte Art. 81 1 Se l’oggetto litigioso viene alienato durante il processo, l’acquirente può subentra- re nel processo al posto dell’alienante. 2 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate. 3 In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione. 4 Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale. Titolo sesto: Azioni Art. 82 Azione di condanna a una prestazione 1 Con l’azione di condanna a una prestazione l’attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa. 2 Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata. Art. 83 Azione creditoria senza indicazione del valore litigioso 1 Se non è possibile o non è ragionevolmente esigibile che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza indicazione del valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. 2 L’attore deve precisare l’entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito.

Codice di procedura civile

6803

Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua compe-

tenza per materia.

Art. 84 Azione parziale

Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte

della medesima.

Art. 85 Azione costitutiva

Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la

modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico.

Art. 86 Azione d’accertamento

Con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente

l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico.

Art. 87 Azione collettiva

1

Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autoriz-

zate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono

proporre azione in proprio nome per lesione della personalità di appartenenti a tali

gruppi.

2

Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:

  1. proibire una lesione imminente;
  2. far cessare una lesione attuale;
  3. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

3

Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.

Art. 88 Cumulo di azioni

L’attore può riunire in un’unica azione più domande contro una medesima parte se:

a. per ciascuna di esse il giudice adito è competente per materia; e

b. risulta applicabile la stessa procedura.

Titolo settimo: Valore litigioso

Art. 89 Principio

1

Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del proce-

dimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali

domande subordinate non sono computati.

Codice di procedura civile

6804

2

Se la domanda non verte su una determinata somma in denaro e le parti non si

accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente

errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.

Art. 90 Rendite e prestazioni periodiche

1

Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.

2

Se la loro durata è incerta o illimitata, è di regola considerato valore del capitale

l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta

di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

Art. 91 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni

1

In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in

giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.

2

In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche

qualora i valori litigiosi vengano sommati

Art. 92 Domanda riconvenzionale

1

Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è

determinato dalla più elevata delle due pretese.

2

Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati,

eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.

Titolo ottavo: Spese giudiziarie e assistenza giudiziaria gratuita

Capitolo 1: Spese giudiziarie

Art. 93 Definizioni

1

Sono spese giudiziarie:

  1. le spese processuali;
  2. le spese ripetibili.

2

Sono spese processuali:

a. gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;

b. gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);

c. le spese dell’assunzione delle prove;

d. le spese di traduzione;

e. le spese per la rappresentanza del figlio (art. 294 seg.).

Codice di procedura civile

6805

3

Sono spese ripetibili:

  1. le spese necessarie;
  2. le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
  3. in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza nei casi in cui una

parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.

Art. 94 Tariffe

I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie.

Art. 95 Informazione circa le spese giudiziarie

Ove occorra, il giudice informa le parti sull’importo presumibile delle spese giudi-

ziarie, nonché sull’assistenza giudiziaria gratuita.

Art. 96 Anticipazione delle spese

Il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale

delle spese processuali presumibili.

Art. 97 Cauzione per le spese ripetibili

1

Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:

a. non ha domicilio o sede in Svizzera;

b. risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fal-

limento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono atte-

stati di carenza beni;

c. è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura;

oppure

d. per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.

2

In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litiscon-

sorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.

3

Non vi è obbligo di prestare cauzione:

a. nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo

l’articolo 239 capoverso 1;

b. nella procedura di divorzio;

c. nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi mani-

festi.

Codice di procedura civile 6806 Art. 98 Genere della cauzione 1 La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare l’attività in Svizzera. 2 La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice. Art. 99 Prestazione dell’anticipo e della cauzione 1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione. 2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione. 3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppleto- rio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza. Art. 100 Anticipazione per l’assunzione delle prove 1 Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste. 2 Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di una prova richiesta da entrambe. 3 L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contra- rio, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti. Art. 101 Impugnazione Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo. Capitolo 2: Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie Art. 102 Decisione sulle spese giudiziarie 1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale. 2 In caso di decisione incidentale (art. 233) possono essere ripartite le spese giudizia- rie insorte fino a quel momento. 3 In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito. 4 In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.

Codice di procedura civile 6807 Art. 103 Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie 1 Le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio. 2 Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 94). Le parti possono presen- tare una nota delle loro spese. Art. 104 Principi di ripartizione 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di ritiro dell’azione si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto. 2 In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura. 3 Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. Art. 105 Ripartizione secondo equità 1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se: a. l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile; b. una parte aveva in buona fede motivo di piatire; c. si tratta di una causa del diritto di famiglia; d. si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata; e. la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non pre- vede altrimenti; f. altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura. 2 Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone. Art. 106 Spese giudiziarie inutili Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate. Art. 107 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria 1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima. 2 Se la transazione è silente in merito, le spese giudiziarie sono ripartite secondo gli articoli 104–106.

Codice di procedura civile 6808 Art. 108 Impugnazione La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. Art. 109 Liquidazione delle spese giudiziarie 1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L’eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese. 2 La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice. 3 Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria gratuita. Art. 110 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali 1 Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. 2 I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento. 3 L’interesse di mora è del 5 per cento. Capitolo 3: Normative speciali in materia di spese Art. 111 Procedura di conciliazione 1 Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone. 2 Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie: a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 21 sulla parità dei sessi; b. secondo la legge del 13 dicembre 2002 22 sui disabili; c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo; d. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 23 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi; e. secondo la legge del 17 dicembre 1993 24 sulla partecipazione;

21 RS 151.1 22 RS 151.3 23 RS 823.11 24 RS 822.14

Codice di procedura civile 6809 f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 25 sull’assicurazione malattie. Art. 112 Procedura decisionale Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controver- sie: a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 26 sulla parità dei sessi; b. secondo la legge del 13 dicembre 2002 27 sui disabili; c. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 28 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi; d. secondo la legge del 17 dicembre 1993 29 sulla partecipazione; e. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 30 sull’assicurazione malattie. Art. 113 Condanna alle spese In caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite. Art. 114 Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale 1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese processuali. 2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione. Capitolo 4: Assistenza giudiziaria gratuita Art. 115 Diritto Ha diritto all’assistenza giudiziaria gratuita chiunque: a. non disponga dei mezzi necessari; e b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

25 RS 832.10 26 RS 151.1 27 RS 151.3 28 RS 823.11 29 RS 822.14 30 RS 832.10

Codice di procedura civile

6810

Art. 116 Estensione

1

L’assistenza giudiziaria gratuita comprende:

  1. l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
  2. l’esenzione dalle spese processuali;
  3. la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i di-

ritti dell’interessato. Il patrocinatore può essere designato già per la prepara-

zione del processo.

2

L’assistenza giudiziaria gratuita può essere concessa integralmente o in parte.

3

L’assistenza giudiziaria gratuita non esenta dal pagamento delle ripetibili alla

controparte.

Art. 117 Istanza e procedura

1

L’istanza di assistenza giudiziaria gratuita può essere proposta prima o dopo la

litispendenza.

2

L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi

sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il

nome dell’eventuale patrocinatore desiderato.

3

Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere

sentita. La controparte deve essere comunque sentita se l’assistenza giudiziaria

gratuita comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.

4

In casi eccezionali l’assistenza giudiziaria gratuita può essere concessa con effetto

retroattivo.

5

In sede di ricorso l’istanza di assistenza giudiziaria gratuita può essere riproposta.

6

Tranne in caso di malafede o temerarietà non vengono prelevate spese processuali.

Art. 118 Revoca dell’assistenza giudiziaria gratuita

Il giudice revoca l’assistenza giudiziaria gratuita se le condizioni per la sua conces-

sione non sono più o non sono mai state adempiute.

Art. 119 Impugnazione

Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente l’assistenza giudi-

ziaria gratuita possono essere impugnate mediante reclamo.

Art. 120 Liquidazione delle spese giudiziarie

1

Se la parte cui è stata concessa l’assistenza giudiziaria gratuita risulta soccomben-

te, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:

a. il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;

b. le spese processuali sono a carico del Cantone;

c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;

Codice di procedura civile 6811 d. la parte cui è stata concessa l’assistenza giudiziaria gratuita deve pagare le ripetibili alla controparte. 2 Se la parte cui è stata concessa l’assistenza giudiziaria gratuita risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone. Art. 121 Rifusione 1 La parte cui è stata concessa l’assistenza giudiziaria gratuita è obbligata alla rifu- sione appena sia in grado di farlo. 2 La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento. Titolo nono: Direzione del processo, atti processuali e termini Capitolo 1: Direzione del processo Art. 122 Principi 1 Il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento. 2 La direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale. 3 Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti. Art. 123 Semplificazione del processo Per semplificare il processo il giudice può segnatamente: a. limitare la procedura a determinate questioni o conclusioni; b. ordinare la disgiunzione di più cause; c. ordinare la congiunzione di più cause; d. rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato. Art. 124 Sospensione del procedimento 1 Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedano. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. 2 La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.

Codice di procedura civile 6812 Art. 125 Rimessione in caso di connessione di cause 1 Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente. 2 La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo. Art. 126 Disciplina nel processo e malafede o temerarietà processuali 1 Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa discipli- nare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento. 2 Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia. 3 In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore posso- no essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi. 4 La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo. Capitolo 2: Forma degli atti processuali Sezione 1: Lingua del procedimento Art. 127 1 Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni. 2 Se il giudice e le parti vi acconsentono, può essere usata anche un’altra lingua. Sezione 2: Atti scritti delle parti Art. 128 Forma 1 Gli atti destinati al giudice possono essere allestiti in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati. 2 In caso di trasmissione per via elettronica, il documento contenente l’atto scritto e i suoi allegati deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente. Il Consiglio federale determina in quale formato il documento va trasmesso per via elettronica.

3 Il giudice può ordinare che l’atto e gli allegati trasmessi elettronicamente siano in seguito prodotti in forma cartacea.

Codice di procedura civile

6813

Art. 129 Numero delle copie

Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di

copie sufficienti per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti;

altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal

senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.

Art. 130 Carenze formali e atti dovuti a condotta processuale da querulomane

o altrimenti abusiva

1

Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto e la mancanza della

procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si consi-

dera non presentato.

2

Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.

3

Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva

sono rinviati al mittente senz’altra formalità.

Sezione 3: Citazioni

Art. 131 Contenuto

La citazione contiene:

  1. il nome e l’indirizzo della persona citata;
  2. l’oggetto della controversia e le parti;
  3. la qualità nella quale la persona è citata;
  4. il luogo, la data e l’ora della prevista comparizione;
  5. l’atto processuale per il quale la persona è citata;
  6. le conseguenze in caso di mancata comparizione;
  7. la data della citazione medesima e la firma dell’autorità citante.

Art. 132 Termini

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno dieci

giorni prima della data della prevista comparizione.

Art. 133 Rinvio della comparizione

Il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi:

a. d’ufficio; oppure

b. su richiesta tempestiva.

Codice di procedura civile

6814

Sezione 4: Notificazioni giudiziarie

Art. 134 Documenti soggetti a notificazione

Il tribunale notifica alle persone interessate segnatamente:

  1. le citazioni;
  2. le decisioni;
  3. gli atti scritti della controparte.

Art. 135 In caso di rappresentanza

Se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al rappresentante.

Art. 136 Forma

1

La notificazione di citazioni e decisioni è fatta mediante invio postale raccoman-

dato o in altro modo contro ricevuta.

2

La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal

destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa

economia domestica aventi almeno sedici anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice

dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.

3

La notificazione è pure considerata avvenuta:

a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal ten-

tativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi

una notificazione;

b. in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la con-

segna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.

4

La notificazione di altri documenti può avvenire anche per invio postale ordinario.

Art. 137 Notificazione per via elettronica

1

Con il consenso del diretto interessato, ogni notificazione può essere fatta per via

elettronica.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni di dettaglio. Art. 138 Recapito Il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all’estero a designare un recapito in Svizzera. Art. 139 Notificazione per via edittale 1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:

Codice di procedura civile 6815 a. il luogo di dimora del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche; b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordina- rie; c. una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice. 2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione Sezione 1: Termini Art. 140 Decorrenza e computo 1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo. 2 Il termine fissato in mesi scade nel giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando nel mese tale giorno, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese. 3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo nel luogo del tribunale dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Art. 141 Osservanza 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine. 2 In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico del tribunale conferma la ricezione il più tardi l’ultimo giorno del termine. 3 Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine. Art. 142 Proroga 1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. 2 I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza.

Codice di procedura civile 6816 Art. 143 Sospensione dei termini 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

2

Questa sospensione dei termini non vale per:

  1. la procedura di conciliazione;
  2. la procedura semplificata;
  3. la procedura sommaria.

3

Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.

4

Sono fatte salve le disposizioni della LEF

31

sulle ferie e sospensioni.

Art. 144 Effetti della sospensione dei termini

1

In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal

primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.

2

Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi

acconsentano.

Sezione 2: Inosservanza e restituzione

Art. 145 Inosservanza e sue conseguenze

1

Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un

atto processuale oppure, benché citata, non compare.

2

Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza

l’atto processuale così omesso.

3

Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.

Art. 146 Restituzione

1

Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un

termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver

colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.

2

La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo

dell’inosservanza.

3

Se nel frattempo è già stata emanata una decisione, la restituzione del termine può

essere domandata solo entro un anno dal suo passaggio in giudicato.

31 RS 281.1

Codice di procedura civile 6817 Art. 147 Procedura di restituzione Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente. Titolo decimo: Prova Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 148 Oggetto della prova 1 Oggetto della prova sono i fatti giuridicamente rilevanti, se controversi. 2 Nel giudicare se un fatto non espressamente contestato o non espressamente ammesso debba essere considerato controverso, il giudice tiene conto di tutte le allegazioni delle parti e del loro comportamento. 3 L’uso o gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero possono pure essere oggetto della prova. Art. 149 Fatti notori I fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati. Art. 150 Diritto alla prova 1 Ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova da lei offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. 2 Il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale. Art. 151 Prove raccolte d’ufficio 1 Il giudice raccoglie d’ufficio le prove nelle cause in cui i fatti devono essere accer- tati d’ufficio. 2 Il giudice può, d’ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso. Art. 152 Assunzione delle prove 1 Il tribunale può delegare l’assunzione delle prove a uno o più dei suoi membri.

2 L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi. 3 Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.

Codice di procedura civile

6818

Art. 153 Tutela di interessi degni di protezione

Se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di

una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provve-

dimenti necessari a loro tutela.

Art. 154 Libero apprezzamento delle prove

Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.

Art. 155 Assunzione di prove a titolo cautelare

1

Ad istanza di parte, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare

qualora:

  1. la legge autorizzi una parte a richiederla; oppure
  2. la parte instante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a perico-

lo o che sussista un interesse degno di protezione.

2

Si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.

Art. 156 Organi di persone giuridiche

Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono

trattati come una parte.

Capitolo 2: Obbligo di cooperazione e diritto di rifiutarsi di cooperare

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 157 Obbligo di cooperazione

1

Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in

particolare:

a. deporre in qualità di parte o testimone e dire la verità;

b. produrre documenti;

c. tollerare l’ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un

perito.

2

Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di coope-

razione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.

3

I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.

Art. 158 Informazione

1

Il giudice informa le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiu-

tarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione.

Codice di procedura civile 6819 2 Le prove assunte senza che le parti o i terzi siano stati informati sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, eccetto che l’inte- ressato vi acconsenta o che il rifiuto non sarebbe stato legittimo. Art. 159 Legittimo rifiuto di cooperare In merito al fatto oggetto di una prova, il giudice non può trarre alcuna conclusione dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo. Sezione 2: Rifiuto di cooperare delle parti Art. 160 Diritto di rifiuto Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora: a. esponesse al rischio di un procedimento penale o al rischio di dover rispon- dere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell’articolo 162; b. si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l’articolo 321 del Codice penale 32 (CP); l’articolo 163 capoverso 1 lettera b, secondo periodo, si applica per analogia. Art. 161 Rifiuto indebito Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nel- l’apprezzamento delle prove. Sezione 3: Rifiuto di cooperare dei terzi Art. 162 Diritto assoluto di rifiuto 1 Possono rifiutarsi di cooperare: a. il coniuge o il convivente di fatto di una parte; b. chi ha figli in comune con una parte; c. i parenti o affini in linea retta di una parte; d. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre di una parte, nonché i loro coniu- gi; e. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge di una parte, nonché i loro coniugi; f. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati di una parte; g. il tutore, curatore o assistente di una parte. 2 L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

32 RS 311.0

Codice di procedura civile 6820 3 Il diritto di rifiuto secondo i capoversi 1 lettera a e 2 sussiste anche se il matrimo- nio o l’unione domestica registrata sono sciolti. Art. 163 Diritto relativo di rifiuto 1 Un terzo può rifiutarsi di cooperare: a. all’accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 162 al rischio di un procedimento penale o al rischio di dover rispondere civilmente; b. nella misura in cui si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP 33 ; sono eccettuati i revisori. Tranne gli avvocati e gli ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare chi sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità; c. all’accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell’articolo 110 numero 3 CP o membro di un’autorità. Egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall’autorità prepostagli; d. se fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività di difensore civico o mediatore; e. all’accertamento dell’identità dell’autore o all’accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa professio- nalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un perio- dico oppure un suo ausiliare. 2 I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità. 3 Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali. Art. 164 Rifiuto indebito 1 Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può: a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi; b. pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP 34 ; c. ordinare l’esecuzione coattiva; d. obbligarlo ad assumere le spese giudiziarie causate dal rifiuto.

33 RS 311.0 34 RS 311.0

Codice di procedura civile

6821

2

L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze

del rifiuto indebito di cooperare.

3

Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

Capitolo 3: Mezzi di prova

Art. 165

1

Sono ammessi come mezzi di prova:

  1. la testimonianza;
  2. i documenti;
  3. l’ispezione oculare;
  4. la perizia;
  5. le informazioni scritte;
  6. l’interrogatorio e le deposizioni delle parti.

2

Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del

diritto di famiglia.

Sezione 1: Testimonianza

Art. 166 Oggetto

Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.

Art. 167 Citazione

1

I testimoni sono citati dal giudice.

2

Il giudice può permettere alle parti di portare seco testimoni che non sono stati

citati.

3

La testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. Le parti ne

sono tempestivamente informate.

Art. 168 Forma dell’esame testimoniale

1

Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verità e, se ha più di quattor-

dici anni, è reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307

CP

35

).

2

Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è

fatta salva la procedura di confronto.

35 RS 311.0

Codice di procedura civile

6822

3

Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note

scritte.

4

Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che

non lo ritenga pienamente escusso.

Art. 169 Contenuto dell’esame testimoniale

Il giudice interroga il testimone:

  1. sui suoi dati personali;
  2. sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre circostanze che

potrebbero avere rilevanza circa la credibilità della sua deposizione;

c. sui fatti di causa da lui constatati.

Art. 170 Domande completive

Le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande completive o, con

l’accordo del giudice, formulargliele direttamente.

Art. 171 Confronto

Il testimone può essere messo a confronto con altri testimoni e con le parti.

Art. 172 Testimonianza peritale

A un testimone con conoscenze peritali il giudice può altresì porre domande atte ad

apprezzare i fatti di causa.

Art. 173 Verbale

1

Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi firmate dal

testimone. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande comple-

tive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.

2

Le deposizioni possono essere anche registrate su supporto sonoro o video oppure

mediante altri appropriati strumenti tecnici.

Sezione 2: Documenti

Art. 174 Definizione

Costituiscono documenti tutti gli atti come gli scritti, i disegni, i piani, le fotografie,

i film, le registrazioni sonore, gli archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti

giuridicamente rilevanti.

Codice di procedura civile 6823 Art. 175 Autenticità La parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte. La contestazione dev’essere sufficientemente motivata. Art. 176 Forza probatoria dei registri e documenti pubblici I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. Art. 177 Produzione 1 Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell’auten- ticità, una parte può chiedere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica. 2 In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa. Sezione 3: Ispezione oculare Art. 178 Modo di procedere 1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa. 2 Il giudice può invitare i testimoni o i periti a presenziare all’ispezione. 3 L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti. Art. 179 Verbale L’ispezione è verbalizzata. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici. Sezione 4: Perizia Art. 180 Principi 1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti. 2 Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria. 3 Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.

Codice di procedura civile 6824 Art. 181 Diritti e doveri del perito 1 Il perito è tenuto alla verità e deve presentare la propria perizia tempestivamente e integralmente. 2 Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP 36 e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini asse- gnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato. 3 Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunera- zione del perito è impugnabile mediante reclamo. Art. 182 Mandato 1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli. 2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modi- fiche od aggiunte agli stessi. 3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia. Art. 183 Accertamenti del perito 1 Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia. 2 Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove. Art. 184 Presentazione della perizia 1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare la perizia scritta nel corso di un’udienza. 2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell’articolo 173. 3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti. 4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia. Art. 185 Ritardi e carenze 1 Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocar- gli il mandato e nominare un nuovo perito.

36 RS 311.0

Codice di procedura civile

6825

2

Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delu-

cidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata;

può altresì far capo a un nuovo perito.

Art. 186 Perizia di un arbitratore

1

Le parti possono convenire di far allestire da un arbitratore una perizia su fatti

controversi.

2

Per la forma dell’accordo fa stato l’articolo 16 capoverso 2.

3

La perizia dell’arbitratore vincola il giudice riguardo ai fatti ivi accertati se:

  1. le parti possono disporre liberamente del rapporto giuridico;
  2. nei confronti dell’arbitratore non erano dati motivi di ricusazione; e
  3. la perizia
  1. è stata allestita in modo imparziale, e
  2. non è manifestamente errata. Sezione 5: Informazioni scritte Art. 187 1 Il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici. 2 Può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario. Sezione 6: Interrogatorio e deposizioni delle parti Art. 188 Interrogatorio delle parti 1 Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti. 2 Prima dell’interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa disciplina- re fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi. Art. 189 Deposizioni delle parti 1 Il giudice può, d’ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti. 2 Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conse- guenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP 37 ).

37 RS 311.0

Codice di procedura civile

6826

Art. 190 Verbale

Alla verbalizzazione dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti si applica per

analogia l’articolo 173.

Titolo undicesimo: Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri

Art. 191 Principio

1

I tribunali sono tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria.

2

Essi comunicano direttamente tra loro.

Art. 192 Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone

Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Can-

tone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.

Art. 193 Assistenza giudiziaria

1

Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La domanda di assistenza

giudiziaria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o

richiesto.

2

Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando

verrà eseguito l’atto processuale richiesto.

3

Il tribunale richiesto può chiedere il rimborso delle sue spese.

Parte seconda: Disposizioni speciali

Titolo primo: Tentativo di conciliazione

Capitolo 1: Campo d’applicazione e autorità di conciliazione

Art. 194 Principio

La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a

un’autorità di conciliazione.

Art. 195 Eccezioni

La procedura di conciliazione non ha luogo:

  1. nella procedura sommaria;
  2. nelle cause sullo stato delle persone;
  3. nelle cause di divorzio;

Codice di procedura civile

6827

  1. nelle cause di scioglimento dell’unione domestica registrata;
  2. nelle seguenti cause rette dalla LEF

38

:

  1. azione d’accertamento (art. 85a LEF);
  2. azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF);
  3. azione di partecipazione (art. 111 LEF);
  4. azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF);
  5. azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF);
  6. azione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF);
  7. azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF); f. nelle controversie per cui l’articolo 5 del presente Codice prevede il giudizio in istanza cantonale unica; g. in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa. Art. 196 Rinuncia delle parti 1 Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione. 2 L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione: a. in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto; b. quando il convenuto è di ignota dimora; c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 39 sulla parità dei sessi. Art. 197 Autorità paritetiche di conciliazione 1 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali com- merciali come pure di affitto agricolo, l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di rappresentanze paritetiche. Nella determinazione della rappresentan- za paritetica sono considerate anche le diverse categorie di locatori. 2 Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 40 sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di rappresentanze paritetiche d’ambo i sessi di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato.

38 RS 281.1 39 RS 151.1 40 RS 151.1

Codice di procedura civile 6828 Art. 198 Compiti dell’autorità di conciliazione 1 L’autorità di conciliazione cerca, in un’udienza senza formalità, di conciliare le parti. Se serve alla composizione della lite, nel tentativo di conciliazione possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa. 2 Nelle controversie secondo l’articolo 197 l’autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica. Capitolo 2: Procedura Art. 199 Promozione 1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere presentata nelle forme previste dall’articolo 128 o oralmente a verbale presso l’autorità di conciliazione. 2 Nell’istanza di conciliazione devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso. 3 L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione. 4 Nelle controversie di cui all’articolo 197, qualora entri in linea di conto una propo- sta di giudizio, l’autorità di conciliazione può disporre che si proceda a uno scambio di scritti. Art. 200 Udienza 1 L’udienza di conciliazione ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti. 2 L’autorità di conciliazione prende visione degli eventuali documenti e può ordinare un’ispezione oculare. Se entra in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 207 o una decisione secondo l’articolo 209, può avvalersi anche degli altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato. 3 L’udienza non è pubblica. Se sussiste un interesse pubblico, nelle controversie secondo l’articolo 197 l’autorità di conciliazione può tuttavia, in tutto od in parte, disporre altrimenti. 4 Con l’accordo delle parti, l’autorità di conciliazione può tenere più udienze. La procedura dev’essere però chiusa entro dodici mesi. Art. 201 Comparizione personale 1 Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione. 2 Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia. 3 Non è tenuto a comparire personalmente:

Codice di procedura civile

6829

  1. chi è domiciliato fuori Cantone o all’estero;
  2. chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi;
  3. nelle controversie secondo l’articolo 239, il datore di lavoro o assicuratore

rappresentato da un suo dipendente o il locatore rappresentato dall’ammi-

nistrazione dell’immobile, a condizione che i rappresentanti siano stati auto-

rizzati per scritto a concludere una transazione.

4

La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.

Art. 202 Natura confidenziale della procedura

1

Le dichiarazioni delle parti non possono essere né verbalizzate né essere poi consi-

derate nella procedura decisionale.

2

È eccettuato il caso di proposta di giudizio o di decisione dell’autorità di concilia-

zione.

Art. 203 Mancata comparizione delle parti

1

Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considera-

ta ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.

2

Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione proce-

de come in caso di mancata conciliazione (art. 206–209).

3

Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal

ruolo in quanto priva d’oggetto.

Art. 204 Spese della procedura di conciliazione

1

Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all’attore:

a. se l’attore ritira l’istanza di conciliazione;

b. se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione;

c. in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire.

2

Con l’inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.

Capitolo 3: Transazione e autorizzazione ad agire

Art. 205 Avvenuta conciliazione

1

Se si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la transazione,

l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni

parte riceve un esemplare dello stesso.

2

La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto di una

decisione passata in giudicato.

Codice di procedura civile

6830

Art. 206 Autorizzazione ad agire

1

Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata

conciliazione e rilascia all’attore l’autorizzazione ad agire.

2

L’autorizzazione ad agire contiene:

  1. il nome e il domicilio delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
  2. la domanda dell’attore con l’oggetto litigioso e l’eventuale domanda ricon-

venzionale;

c. la data d’inizio della procedura di conciliazione;

d. il giudizio sulle spese della procedura di conciliazione;

e. la data dell’autorizzazione ad agire;

f. la firma dell’autorità di conciliazione.

3

L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi

dalla notificazione. Sono fatti salvi gli speciali termini d’azione previsti dalla legge o

dal giudice.

Capitolo 4: Proposta di giudizio e decisione

Art. 207 Campo d’applicazione

1

L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di giudizio:

a. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995

41

sulla parità

dei sessi;

b. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali

commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni

o fitti, sulla contestazione di una disdetta o sulla protrazione del rapporto di

locazione o d’affitto;

c. nelle altre controversie patrimoniali, fino a un valore litigioso di 5000 fran-

chi.

2

La proposta di giudizio può contenere una breve motivazione; per il resto si applica

per analogia l’articolo 234.

Art. 208 Effetti

1

Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla notificazione, la proposta di

giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.

2

Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato. Preso atto del rifiuto, l’autorità di

conciliazione rilascia all’attore l’autorizzazione ad agire.

3

Nella proposta di giudizio le parti sono rese attente sulle conseguenze di cui ai

capoversi 1 e 2.

41 RS 151.1

Codice di procedura civile 6831 Art. 209 Decisione 1 Se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi. 2 La procedura è orale. Titolo secondo: Mediazione Art. 210 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione 1 Su richiesta congiunta delle parti, la mediazione sostituisce il tentativo di concilia- zione. 2 La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione.

3 Se una parte comunica all’autorità di conciliazione il fallimento della mediazione, l’attore viene autorizzato a procedere Art. 211 Mediazione nella procedura decisionale 1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione. 2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consen- tir loro una mediazione. 3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazio- ne. Art. 212 Organizzazione e attuazione della mediazione L’organizzazione e l’attuazione della mediazione competono alle parti. Art. 213 Relazione con il procedimento giudiziale 1 La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all’autorità di conciliazio- ne e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale. 2 Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere conside- rate nel procedimento giudiziale. Art. 214 Approvazione dell’accordo delle parti Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l’accordo rag- giunto in sede di mediazione. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.

Codice di procedura civile

6832

Art. 215 Spese della mediazione

1

Le spese della mediazione sono a carico delle parti.

2

Nelle cause non patrimoniali in materia di filiazione le parti hanno diritto alla

gratuità della mediazione se:

  1. non dispongono dei mezzi necessari; e
  2. la mediazione è raccomandata dal giudice.

3

Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.

Titolo terzo: Procedura ordinaria

Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 216

Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del presente titolo si applica-

no alla procedura ordinaria, nonché, per analogia, a tutte le altre procedure.

Capitolo 2: Scambio di scritti e preparazione del dibattimento

Art. 217 Apertura del procedimento

La procedura ordinaria si apre con il deposito della petizione.

Art. 218 Petizione

1

La petizione contiene:

a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;

b. la domanda;

c. l’indicazione del valore litigioso;

d. l’esposizione dei fatti;

e. l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;

f. la data e la firma.

2

Alla petizione devono essere allegati:

a. la procura, se vi è un rappresentante;

b. se del caso l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla pro-

cedura di conciliazione;

c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova;

d. l’elenco dei mezzi di prova.

3

La petizione può contenere una motivazione giuridica.

Codice di procedura civile 6833 Art. 219 Risposta 1 Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta. 2 Alla risposta si applica per analogia l’articolo 218. Il convenuto deve dichiarare se e in qual misura riconosce o contesta i fatti quali esposti dall’attore. 3 Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 123). 4 Il giudice notifica la risposta all’attore. Art. 220 Mancata produzione della risposta 1 Se il convenuto non presenta la risposta nel termine, il giudice gli assegna un breve termine suppletorio. 2 Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti, cita le parti al dibattimento. Art. 221 Domanda riconvenzionale 1 Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale. 2 Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconven- zionale al giudice competente per il maggior valore. 3 Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per rispondere a sua volta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale. Art. 222 Secondo scambio di scritti Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti. Art. 223 Udienza istruttoria 1 Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie. 2 L’udienza istruttoria serve a esporre liberamente l’oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un’intesa e a preparare il dibattimento. 3 Il giudice può procedere all’assunzione di prove.

Codice di procedura civile

6834

Capitolo 3: Dibattimento

Art. 224 Prime arringhe

1

Aperto il dibattimento, le parti espongono le loro pretese e le motivano.

2

Il giudice dà loro l’opportunità di replicare e duplicare.

Art. 225 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

1

Fino al termine delle prime arringhe, le parti possono allegare nuovi fatti e produr-

re nuovi mezzi di prova.

2

In seguito nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono

immediatamente esibiti e:

  1. sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo le prime arringhe; oppure
  2. sussistevano già in precedenza, ma la loro produzione non era possibile

nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle cir-

costanze.

3

Quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi

mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.

Art. 226 Mutazione dell’azione

1

La mutazione dell’azione è possibile fino al termine delle prime arringhe se la

nuova o ulteriore pretesa:

a. ha un nesso materiale con la precedente; e

b. deve essere giudicata secondo la stessa procedura.

2

Dopo le prime arringhe la mutazione dell’azione è ancora possibile se inoltre è

fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova secondo l’articolo 225 capoverso 2

o se la controparte vi acconsente.

3

Se il valore litigioso dopo la mutazione dell’azione eccede la competenza per

materia del giudice adito, questi rimette la causa al giudice competente per il mag-

gior valore.

4

Una limitazione dell’azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente

il giudice adito.

Art. 227 Assunzione delle prove

Terminate le arringhe, il giudice assume le prove.

Art. 228 Arringhe finali

1

Chiusa l’assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risul-

tanze probatorie e sul merito della lite. L’attore si esprime per primo.

Il giudice dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta.

Codice di procedura civile

6835

2

Le parti possono, di comune accordo, rinunciare alle arringhe finali e proporre di

presentare una memoria scritta conclusiva. In tal caso, il giudice assegna loro un

termine per farlo.

Art. 229 Rinuncia al dibattimento

Le parti possono, di comune accordo, rinunciare al dibattimento.

Art. 230 Mancata comparizione al dibattimento

1

Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione

gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo

l’articolo 151, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della

parte comparsa.

2

Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, il dibattimento decade. La

causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto e le spese processuali sono

addossate per metà a ciascuna delle parti.

Capitolo 4: Verbale

Art. 231

1

Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:

  1. il luogo, la data e l’ora dell’udienza;
  2. la composizione del tribunale;
  3. le parti presenti all’udienza e i loro rappresentanti;
  4. le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;
  5. le decisioni del tribunale;
  6. la firma del verbalizzante.

2

Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale,

sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono essere anche regi-

strate su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.

3

Sulle richieste di rettificazione del verbale decide il giudice.

Capitolo 5: Decisione

Art. 232 Decisione finale

1

Se è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o

con una decisione di non entrata nel merito.

Codice di procedura civile

6836

2

Il tribunale statuisce a maggioranza.

3

Ad istanza della parte vincente, possono essere ordinate misure d’esecuzione.

Art. 233 Decisione incidentale

1

Il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio del-

l’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di

una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di

tempo o di spese.

2

La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; una sua successiva

impugnazione con la decisione finale è esclusa.

Art. 234 Contenuto

La decisione contiene:

  1. la designazione e la composizione del tribunale;
  2. il luogo e la data in cui è pronunciata;
  3. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
  4. il dispositivo;
  5. l’indicazione delle persone e autorità cui la decisione deve essere comuni-

cata;

f. l’indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato

all’impugnazione medesima;

g. se del caso, i motivi su cui si fonda;

h. la firma del tribunale.

Art. 235 Notificazione e motivazione

1

Il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta:

a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve

motivazione orale;

b. recapitando il dispositivo alle parti.

2

La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se:

a. una parte lo chiede entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;

b. una parte interpone appello o reclamo.

3

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 2005

42

sul Tribunale

federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate

davanti al Tribunale federale

42 RS 173.110; RU 2006 1205

Codice di procedura civile 6837 Art. 236 Comunicazione e pubblicazione della decisione Se la legge lo prevede o ai fini dell’esecuzione, la decisione è comunicata ad autorità e terzi interessati oppure pubblicata. Capitolo 6: Fine del procedimento senza decisione del giudice Art. 237 Transazione, acquiescenza e desistenza 1 In caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale. 2 La transazione, l’acquiescenza e la desistenza hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato. 3 Il giudice stralcia la causa dal ruolo. Art. 238 Causa divenuta priva d’oggetto per altri motivi La causa è parimenti stralciata dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice. Titolo quarto: Procedura semplificata Art. 239 Campo d’applicazione 1 La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi. 2 Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle con- troversie: a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 43 sulla parità dei sessi; b. per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC 44 ; c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sulla protezione da pigioni o fitti abusivi o sulla protezione dalla disdetta; d. intese a dare esecuzione al diritto d’informazione secondo la legge federale del 19 giugno 1992 45 sulla protezione dei dati; e. secondo la legge del 17 dicembre 1993 46 sulla partecipazione;

43 RS 151.1 44 RS 210; RU ... (FF 2006 5275) 45 RS 235.1 46 RS 822.14

Codice di procedura civile 6838 f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 47 sull’assicurazione malattie. 3 La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica o deferite al tribunale commerciale. Art. 240 Azione semplificata 1 L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 128 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene: a. la designazione delle parti; b. la domanda; c. la designazione dell’oggetto litigioso; d. se necessario, l’indicazione del valore litigioso; e. la data e la firma. 2 Una motivazione non è necessaria. 3 Vanno allegati: a. la procura, se vi è un rappresentante; b. l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione; c. i documenti disponibili che devono servire da mezzi di prova. Art. 241 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto 1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. 2 Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenu- to un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Art. 242 Direzione del processo 1 Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza. 2 Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie. Art. 243 Accertamento dei fatti 1 Il giudice accerta i fatti d’ufficio facendo in modo che le parti abbiano a comple- tare le allegazioni fattuali insufficienti e abbiano a indicare i mezzi di prova disponi- bili.

47 RS 832.10

Codice di procedura civile

6839

2

Il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione

della sentenza.

Titolo quinto: Procedura sommaria

Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 244 In generale

La procedura sommaria è applicabile:

  1. nei casi stabiliti dalle legge;
  2. alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
  3. per i divieti giudiziali;
  4. per i provvedimenti cautelari;
  5. in materia di volontaria giurisdizione.

Art. 245 Codice civile

48

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: a. diritto delle persone:

  1. diritto di risposta (art. 28l CC),
  2. dichiarazione di scomparsa (art. 35–38 CC),
  3. rettificazione di un’iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC); b. diritto di famiglia: fissazione di un termine per la ratifica di un negozio giu- ridico di un minorenne o interdetto (art. 410 CC); c. diritto successorio:
  4. ricezione di un testamento orale (art. 507 CC),
  5. richiesta di garanzie in caso di successione di una persona scomparsa (art. 546 CC),
  6. sospensione della divisione dell’eredità e provvedimenti conservativi a salvaguardia dei diritti dei coeredi di un erede insolvente (art. 604 cpv. 2 e 3 CC); d. diritti reali:
  7. provvedimenti per il mantenimento del valore e dell’idoneità all’uso della cosa in comproprietà (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC),
  8. iscrizione di diritti reali su fondi in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC),
  9. contestazione dell’opposizione ad atti di disposizione concernenti un piano o una porzione di un piano (art. 712c cpv. 3 CC),

48 RS 210

Codice di procedura civile 6840 4. nomina e revoca dell’amministratore nella proprietà per piani (art. 712q e 712r CC), 5. iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale (art. 712i, 779d, 779k e 837–839 CC), 6. fissazione del termine per la prestazione di garanzie in caso di usufrutto e revoca del possesso (art. 760 e 762 CC), 7. domanda di liquidazione della sostanza oggetto di usufrutto (art. 766 CC), 8. provvedimenti a garanzia dei creditori garantiti da pegno immobiliare (art. 808 cpv. 1 e 2 come pure 809–811 CC), 9. designazione del rappresentante di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie (art. 860 cpv. 3 CC), 10. ammortamento di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie (art. 870 e 871 CC), 11. annotazione di restrizioni della facoltà di disporre e iscrizioni provviso- rie, se contenziose (art. 960 cpv. 1 n. 1, 961 cpv. 1 n. 1 e 966 cpv. 2 CC). Art. 246 Codice delle obbligazioni 49

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: a. parte generale:

  1. deposito giudiziario, dopo la cessazione del mandato, di un titolo com- provante il mandato (art. 36 cpv. 1 CO),
  2. assegnazione di un congruo termine per la prestazione della garanzia (art. 83 cpv. 2 CO),
  3. deposito e vendita della cosa dovuta in caso di mora del creditore (art. 92 cpv. 2 e 93 cpv. 2 CO),
  4. autorizzazione a eseguire la prestazione a spese del debitore (art. 98 CO),
  5. fissazione del termine per l’adempimento del contratto (art. 107 cpv. 2 CO),
  6. deposito di un importo contestato in caso di cessione (art. 168 cpv. 1 CO); b. singoli contratti:
  7. designazione di un perito per l’esame del risultato d’esercizio o del con- teggio delle provvigioni (art. 322a cpv. 2 e 322c cpv. 2 CO),
  8. fissazione del termine per prestare garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 337a CO),
  9. fissazione del termine in caso di esecuzione di un’opera non conforme al contratto (art. 366 cpv. 2 CO),

49 RS 220

Codice di procedura civile 6841 4. designazione di un perito per la verificazione dell’opera (art. 367 CO), 5. fissazione del termine per pubblicare la nuova edizione di un’opera let- teraria o artistica (art. 383 cpv. 3 CO), 6. restituzione della cosa depositata in caso di sequestro (art. 480 CO), 7. giudizio sulla copertura del debito oggetto di fideiussione solidale tra- mite i diritti di pegno (art. 496 cpv. 2 CO), 8. sospensione degli atti esecutivi contro il fideiussore in caso di presta- zione di garanzie reali (art. 501 cpv. 2 CO), 9. richiesta di garanzie e liberazione dalla fideiussione (art. 506 CO); c. diritto societario:

  1. revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza (art. 565 cpv. 2, 603, 767 cpv. 1 e 814 cpv. 2 CO),
  2. designazione di un rappresentante comune (art. 690 cpv. 1, 764 cpv. 3, 797 cpv. 1 e 847 cpv. 4 CO),
  3. nomina, revoca e sostituzione di liquidatori (art. 583 cpv. 2, 619, 740, 741, 770, 823 e 913 CO),
  4. vendita in blocco e modalità di vendita di immobili (art. 585 cpv. 3 e 619 CO),
  5. designazione di un perito per l’esame del conto dei profitti e delle per- dite e del bilancio di una società in accomandita (art. 600 cpv. 3 CO),
  6. fissazione del termine in caso di mancanza di membri o di organi (art. 625 cpv. 2, 775 cpv. 2 e 831 cpv. 2 CO),
  7. fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a membri di una società a garanzia limitata e a soci di una società coope- rativa (art. 697 cpv. 4, 697h cpv. 2, 819 cpv. 2 e 857 cpv. 3 CO),
  8. verifica speciale della società anonima (art. 697a–697g CO),
  9. convocazione dell’assemblea generale di una società anonima o di una società cooperativa e iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno, come pure convocazione dell’assemblea dei soci di una società a garan- zia limitata (art. 699 cpv. 4, 809 cpv. 3 e 881 cpv. 3 CO),
  10. designazione di un rappresentante della società o della cooperativa in caso di contestazione delle delibere assembleari da parte dell’ammi- nistrazione (art. 706a cpv. 2, 808 cpv. 6 e 891 cpv. 1 CO),
  11. nomina e revoca dell’ufficio di revisione (art. 727e cpv. 3 e 727f cpv. 2–4 CO),
  12. deposito di importi dovuti in caso di liquidazione (art. 744, 770, 823 e 913 CO),
  13. revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 890 cpv. 2 CO); d. titoli di credito:
  14. ammortamento di carte valori (art. 981 CO),
  15. divieto del pagamento di una cambiale smarrita e deposito della somma della cambiale (art. 1072 CO),

Codice di procedura civile 6842 3. estinzione della procura conferita a un rappresentante dell’assemblea degli obbligazionisti in caso di comunione degli obbligazionisti di pre- stiti in obbligazioni (art. 1162 cpv. 4 CO), 4. convocazione di un’assemblea dei creditori su istanza degli obbligazio- nisti (art. 1165 cpv. 3 e 4 CO). Art. 247 Legge federale dell’11 aprile 1889 50 sulla esecuzione e sul fallimento La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: a. decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato; b. autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF) e dell’oppo- sizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF); c. annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF); d. decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1–3 LEF); e. pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF). Capitolo 2: Procedura e decisione Art. 248 Istanza 1 La procedura si propone mediante istanza. 2 L’istanza può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 128 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. Art. 249 Osservazioni della controparte Se l’istanza non risulta d’acchito inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. Art. 250 Mezzi di prova 1 La prova dev’essere addotta mediante documenti. 2 Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se: a. non ritardano considerevolmente il corso della procedura; b. lo scopo del procedimento lo richiede; oppure c. il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.

50 RS 281.1

Codice di procedura civile

6843

Art. 251 Principio inquisitorio

Il giudice accerta d’ufficio i fatti:

  1. se statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato;
  2. in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 252 Decisione

1

Il giudice può rinunciare ad effettuare un’udienza e decidere in base agli atti,

sempre che la legge non disponga altrimenti.

2

Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli in seguito errato può

essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la

certezza del diritto vi si oppongano.

Capitolo 3: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti

Art. 253

1

Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:

a. i fatti sono incontestati o immediatamente dimostrabili; e

b. la situazione giuridica è chiara.

2

La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal

principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.

3

Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura

sommaria, il giudice non entra nel merito.

Capitolo 4: Divieto giudiziale

Art. 254 Condizioni

1

Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni

turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a

2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.

2

Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa

in atto o imminente.

Art. 255 Pubblicazione

Il divieto deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un

luogo ben visibile.

Codice di procedura civile

6844

Art. 256 Opposizione

1

Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 20 giorni dalla

pubblicazione o dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia

motivata.

2

L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La convali-

da del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.

Capitolo 5: Provvedimenti cautelari e memoria difensiva

Sezione 1: Provvedimenti cautelari

Art. 257 Condizioni

1

Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’instante rende vero-

simile che:

  1. un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo; e
  2. la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

2

Se la controparte presta adeguata garanzia, il giudice può prescindere dal prendere

provvedimenti cautelari.

Art. 258 Contenuto

Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale

atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:

a. un divieto;

b. un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto;

c. un’istruzione all’autorità dei registri o a un terzo;

d. una prestazione in natura;

e. un pagamento in denaro nei casi determinati dalla legge.

Art. 259 Provvedimenti cautelari prima della litispendenza

Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’instante un termi-

ne per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in

caso di inosservanza del termine.

Art. 260 Garanzia e risarcimento del danno

1

Se vi è da temere un danno per la controparte, il giudice può subordinare l’ema-

nazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico del-

l’instante.

Codice di procedura civile 6845 2 L’instante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento cautelare ingiustificato. Ove risulti però che l’istanza era stata promossa in buona fede, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento. 3 La garanzia è liberata a favore dell’instante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il giudice assegna un termine per inoltrare la causa. Art. 261 Provvedimenti superprovvisionali 1 In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare imme- diatamente e senza sentire la controparte. 2 Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un breve termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza. 3 Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.

Art. 262 Misure nei confronti dei mass media Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se: a. l’incombente lesione dei diritti dell’instante è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave; b. manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione; e c. il provvedimento non appare sproporzionato. Art. 263 Esecuzione Il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione. Art. 264 Modifica e soppressione 1 I provvedimenti cautelari possono successivamente essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati. 2 Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.

Codice di procedura civile 6846 Art. 265 Riserva Sono fatte salve le disposizioni: a. della LEF 51 , sulle misure cautelari in caso di esecuzione di crediti pecuniari; b. del CC 52 , sulle misure a tutela della successione; c. della legge del 25 giugno 1954 53 sui brevetti, in caso di azione per la conces- sione di una licenza. Sezione 2: Memoria difensiva Art. 266 1 Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provve- dimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale, un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF 54 o una dichiarazione di esecutività secondo gli articoli 31–45 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 55

può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva. 2 La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedu- ra è stata da lei promossa. 3 La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi. Titolo sesto: Procedure speciali di diritto matrimoniale Capitolo 1: Cause trattate in procedura sommaria Art. 267 Campo d’applicazione Fatte salve le disposizioni qui appresso, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a: a. misure secondo gli articoli 172–179 CC 56 ; b. estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell’unione coniuga- le (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC); c. autorizzazione a un coniuge a limitare i diritti inerenti all’abitazione familia- re (art. 169 cpv. 2 CC); d. obbligo d’informazione dei coniugi su redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);

51 RS 281.1 52 RS 210 53 RS 232.14 54 RS 281.1 55 RS 0.275.11 56 RS 210

Codice di procedura civile 6847 e. pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC); f. obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione di un inventario (art. 195a CC); g. fissazione di dilazioni e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC); h. consenso di un coniuge alla rinuncia o all’accettazione di un’eredità (art. 230 cpv. 2 CC); i. avviso ai debitori e garanzia dell’obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC). Art. 268 Principio inquisitorio Il giudice accerta d’ufficio i fatti. Art. 269 Procedura 1 Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti. 2 Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi. 3 Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa. Capitolo 2: Procedura di divorzio Sezione 1: Disposizioni generali Art. 270 Promovimento La procedura di divorzio è promossa mediante presentazione di una richiesta comu- ne di divorzio o mediante azione di divorzio. Art. 271 Provvedimenti cautelari 1 Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale. 2 Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modifi- carle. 3 Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse ancora terminato.

Codice di procedura civile 6848 Art. 272 Accertamento dei fatti 1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo. 2 Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divor- zio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli. 3 Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti. Art. 273 Comparizione personale Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi. Art. 274 Omologazione della convenzione 1 Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale. 2 La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione. Art. 275 Convenzione circa la previdenza professionale 1 Il giudice omologa la convenzione circa la divisione delle prestazioni d’uscita nell’ambito della previdenza professionale se: a. i coniugi si sono accordati sulla divisione e sulle relative modalità d’esecu- zione; b. i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata e l’importo degli averi determinanti; e c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge. 2 Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferi- mento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi. 3 Qualora, nella convenzione, uno dei coniugi rinunci totalmente o parzialmente al suo diritto, il giudice verifica d’ufficio se sia garantita in altro modo una corrispon- dente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità. Art. 276 Mancata intesa sulla divisione delle prestazioni d’uscita 1 Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma le prestazioni d’uscita determinanti sono certe, il giudice, applicando gli articoli 122 e 123 CC 57 , nonché gli articoli 22 e 22a

57 RS 210

Codice di procedura civile

6849

della legge del 17 dicembre 1993

58

sul libero passaggio, decide come esse debbano

essere divise, stabilisce l’importo delle relative quote che dovranno essere versate e

chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un

dato termine un attestato che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata.

2

Si applica per analogia l’articolo 275 capoverso 2.

3

Negli altri casi, il giudice, appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata

in giudicato, rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17

dicembre 1993 sul libero passaggio comunicandogli in particolare:

  1. la decisione sulle quote di ripartizione;
  2. la data del matrimonio e la data in cui il divorzio è passato in giudicato;
  3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente

detengono averi;

d. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

Art. 277 Contributi di mantenimento

1

La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzio-

nare:

a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi

in considerazione per il calcolo;

b. quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;

c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente

diritto, se è fatto salvo un successivo aumento della rendita;

d. se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo

della vita.

2

Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l’autorità giudiziaria

superiore può nuovamente statuire anche sui contributi di mantenimento dei figli.

Art. 278 Unità della decisione

1

Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divor-

zio.

2

La liquidazione dei beni può essere eccezionalmente rinviata a un apposito proce-

dimento.

Art. 279 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione

passata in giudicato

1

Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono

rette dagli articoli 129 e 134 CC

59

.

58 RS 831.42 59 RS 210

Codice di procedura civile 6850 2 Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC). 3 Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di divorzio. Sezione 2: Divorzio su richiesta comune Art. 280 Istanza in caso di intesa totale In caso d’intesa totale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene: a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; b. la richiesta comune di divorzio; c. la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio; d. le conclusioni comuni relative ai figli; e. i documenti giustificativi; f. la data e le firme. Art. 281 Istanza in caso di intesa parziale 1 In caso d’intesa parziale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo. 2 Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse. 3 Per il resto si applica per analogia l’articolo 280. Art. 282 Audizione delle parti 1 Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. 2 L’audizione, nonché la conferma della volontà di divorziare e dell’accordo rag- giunto fra le parti sono rette dalle disposizioni del CC 60 . Art. 283 Seguito della procedura e decisione 1 Se le condizioni di divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pro- nuncia il divorzio e omologa la convenzione. 2 Se i coniugi confermano la loro volontà di divorziare, ma le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relati- vamente alle stesse. Il giudice può ripartire i ruoli di parte.

60 RS 210

Codice di procedura civile 6851 3 Se la volontà di divorziare non è confermata entro due mesi dalla scadenza del termine di riflessione, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel con- tempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi. Art. 284 Impugnazione Lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato mediante appello soltanto per vizi della volontà. Sezione 3: Divorzio su azione di un coniuge Art. 285 Proposizione dell’azione 1 L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di una motivazione scritta. La petizione contiene: a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; b. la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC 61 ); c. le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; d. le conclusioni relative ai figli; e. i documenti giustificativi; f. la data e le firme. 2 Ciascun coniuge può chiedere al giudice di convocare le parti onde giungere a un’intesa in merito alle conseguenze del divorzio. Art. 286 Udienza di conciliazione 1 Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. 2 Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. 3 Se non sussiste il motivo di divorzio o se un’intesa non può essere raggiunta, il giudice impartisce all’attore un termine per motivare l’azione per scritto. In caso di inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto. Art. 287 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune 1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:

61 RS 210

Codice di procedura civile 6852 a. al verificarsi della litispendenza non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e b. sono d’accordo di divorziare. 2 Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune. Art. 288 Mutazione dell’azione Sino all’inizio della deliberazione della sentenza, l’azione di divorzio può essere tramutata in un’azione di separazione. Sezione 4: Azione di nullità del matrimonio e azione di separazione Art. 289 1 Le disposizioni sulla procedura dell’azione di divorzio si applicano per analogia all’azione di nullità del matrimonio e a quella di separazione. 2 Sino all’inizio della deliberazione della sentenza, l’azione di separazione può essere tramutata in un’azione di divorzio. Titolo settimo: Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 290 Principio Le azioni indipendenti si svolgono in procedura semplificata. Art. 291 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti 1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti. 2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari ad accertare la paternità, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili. 3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.

Codice di procedura civile 6853 Capitolo 2: Procedura di diritto matrimoniale Art. 292 Audizione dei genitori e mediazione 1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori. 2 Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione. Art. 293 Audizione dei figli 1 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. 2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze. 3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la mancata audi- zione. Art. 294 Rappresentanza del figlio 1 Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esper- to in questioni assistenziali e giuridiche. 2 Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei se- guenti casi: a. i genitori propongono conclusioni differenti in merito all’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali o in merito a questioni importanti concer- nenti le relazioni personali; b. l’autorità tutoria o un genitore lo chiede; c. l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:

  1. fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali o circa le relazioni personali, oppure
  2. inducono a prospettare misure di protezione del figlio. 3 La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla. Art. 295 Competenze del curatore Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:
    1. attribuzione della custodia o dell’autorità parentali;
    2. questioni fondamentali inerenti alle relazioni personali; oppure
    3. misure di protezione del figlio.

Codice di procedura civile

6854

Art. 296 Notificazione delle decisioni

Le decisioni sono notificate:

  1. ai genitori;
  2. al figlio, se ha compiuto i 14 anni;
  3. all’eventuale curatore, per quanto si tratti dell’attribuzione della custodia o

dell’autorità parentali, di questioni importanti inerenti alle relazioni persona-

li o di misure di protezione del figlio.

Capitolo 3: Pratiche della procedura sommaria

Art. 297 Campo d’applicazione

La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:

a. le decisioni previste dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980

62

sugli

aspetti civili del rapimento internazionale dei minori e dalla Convenzione

europea del 20 maggio 1980

63

sul riconoscimento e l’esecuzione delle deci-

sioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affida-

mento;

b. il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti

del figlio (art. 286 cpv. 3 CC

64

);

c. la diffida ai debitori e la fornitura di garanzie per il mantenimento del figlio,

al di fuori di un processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte

dei genitori (art. 291 e 292 CC).

Art. 298 Procedura in materia di rapimento di minori

1

Le decisioni secondo l’articolo 297 lettera a sono prese in concomitanza con

l’adozione di misure d’esecuzione.

2

Al fine di indurre l’interessato a far ricondurre volontariamente nel Paese di prove-

nienza il minore rapito o di pervenire comunque a una soluzione amichevole, il

giudice avvia una procedura di conciliazione o di mediazione.

3

Per quanto possibile, il giudice sente personalmente entrambi i genitori; all’audi-

zione del figlio si applica l’articolo 293.

4

Il giudice provvede affinché il figlio sia rappresentato; alla rappresentanza del

figlio si applicano gli articoli 294–296.

5

Per quanto necessario, il giudice regola le relazioni personali del figlio con i geni-

tori e prende i provvedimenti occorrenti per proteggerlo.

62 RS 0.211.230.02 63 RS 0.211.230.01 64 RS 210

Codice di procedura civile 6855 Capitolo 4: Azione di paternità Art. 299 Provvedimenti cautelari 1 Se l’azione di paternità è stata promossa assieme a quella di mantenimento e la paternità è resa verosimile, il convenuto, ad istanza dell’attore, deve depositare, già prima della decisione, la somma per le spese del parto e adeguati contributi per il mantenimento della madre e del figlio. 2 Quando la paternità sia presunta e la presunzione non sia infirmata da prove rapi- damente esibite, il convenuto, ad istanza dell’attore, deve già prima della decisione pagare provvisoriamente adeguati contributi per il mantenimento del figlio. Art. 300 Competenza Il giudice competente per l’azione di paternità decide anche sul deposito, sul paga- mento provvisorio, sul versamento dei contributi depositati e sulla restituzione dei pagamenti provvisori. Titolo ottavo: Procedura in materia di unione domestica registrata Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria Art. 301 Campo d’applicazione La procedura sommaria è applicabile per: a. la determinazione dei contributi pecuniari per il mantenimento dell’unione domestica e l’ordine ai debitori di un coniuge di fare i loro pagamenti all’altro (art. 13 cpv. 2 e 3 della legge del 18 giugno 2004 65 sull’unione domestica registrata [LUD]); b. l’autorizzazione di un partner a disporre dell’abitazione comune (art. 14 cpv. 2 LUD); c. l’estensione o la privazione del potere di un partner di rappresentare l’unione domestica (art. 15 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 LUD); d. l’obbligo d’informazione di un partner riguardo ai suoi redditi, alla sua sostanza e ai suoi debiti (art. 16 cpv. 2 LUD); e. la determinazione, l’adeguamento o la soppressione dei contributi pecuniari e le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche (art. 17 cpv. 2 e 4 LUD); f. l’obbligo di un partner di collaborare alla compilazione di un inventario (art. 20 cpv. 1 LUD); g. la limitazione del potere di disporre di un partner relativamente a determinati beni (art. 22 cpv. 1 LUD);

65 RS 211.231

Codice di procedura civile 6856 h. l’assegnazione di termini per la compensazione di debiti tra i partner (art. 23 cpv. 1 LUD). Art. 302 Procedura Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 268 e 269. Capitolo 2: Scioglimento e annullamento dell’unione domestica registrata Art. 303 Alla procedura di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio. Titolo nono: Mezzi di impugnazione Capitolo 1: Appello Sezione 1: Decisioni appellabili e motivi d’appello Art. 304 Appellabilità 1 Sono impugnabili mediante appello: a. le decisioni finali o incidentali di prima istanza; b. le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari. 2 Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi. Art. 305 Eccezioni L’appello è improponibile: a. contro le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 336 segg.); b. nelle seguenti pratiche a tenore della LEF 66 :

  1. revoca della sospensione (art. 57d LEF),
  2. ammissione dell’opposizione tardiva (art. 77 LEF),
  3. rigetto dell’opposizione (art. 80 seg. LEF),
  4. annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF),
  5. ammissione dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 185 LEF),
  6. decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice dei falli- menti e dei concordati.

66 RS 281.1

Codice di procedura civile

6857

Art. 306 Motivi d’appello

Con l’appello possono essere censurati:

  1. l’errata applicazione del diritto;
  2. l’errato accertamento dei fatti.

Sezione 2: Dichiarazione e motivazione dell’appello

Art. 307 Dichiarazione d’appello

1

La dichiarazione d’appello dev’essere presentata per scritto all’autorità giudiziaria

superiore entro dieci giorni dalla notificazione della decisione; dev’esserle allegata

la decisione impugnata.

2

L’autorità superiore notifica la dichiarazione d’appello alla controparte e alla

giurisdizione inferiore e si fa consegnare gli atti di causa.

Art. 308 Motivazione dell’appello

1

L’autorità giudiziaria superiore assegna all’appellante un termine per motivare

l’appello e indicare le conclusioni.

2

Se l’appellante non vi provvede nel termine assegnato, l’autorità giudiziaria supe-

riore non entra nel merito.

3

Se la decisione impugnata è stata notificata senza motivazione scritta (art. 235), il

termine per motivare l’appello è assegnato soltanto dopo che la giurisdizione inferio-

re ha notificato alle parti la motivazione della sua decisione.

Art. 309 Risposta all’appello

L’autorità di ricorso notifica la motivazione dell’appello alla controparte e le asse-

gna un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che

l’appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.

Art. 310 Appello incidentale

1

Entro dieci giorni dalla notificazione della dichiarazione d’appello la controparte

può dichiarare di appellare in via incidentale.

2

La motivazione dell’appello incidentale dev’essere inoltrata assieme alla risposta

all’appello principale.

3

L’appello incidentale decade se:

a. l’autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell’appello principale;

b. l’appello principale è respinto in quanto manifestamente infondato;

c. l’appello principale è ritirato prima dell’inizio della deliberazione della sen-

tenza.

Codice di procedura civile

6858

Art. 311 Procedura sommaria

Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di moti-

vazione dell’appello, di risposta all’appello e di appello incidentale è di dieci giorni.

Sezione 3: Effetti e procedura dell’appello

Art. 312 Effetto sospensivo

1

L’appello preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata limitata-

mente alle conclusioni.

2

L’autorità giudiziaria superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata della deci-

sione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di

garanzie.

3

L’effetto sospensivo non può essere tolto se è appellata una decisione costitutiva.

4

L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:

  1. diritto di risposta;
  2. provvedimenti cautelari.

5

L’esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la

parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile.

Art. 313 Procedura davanti all’autorità giudiziaria superiore

1

L’autorità giudiziaria superiore può effettuare un’udienza o decidere in base agli

atti.

2

Essa può ordinare un secondo scambio di scritti.

3

Può procedere all’assunzione di prove.

Art. 314 Nuovi fatti, nuove prove e mutazione dell’azione

1

L’allegazione di nuovi fatti e la produzione di nuovi mezzi di prova sono rette per

analogia dall’articolo 225 capoversi 2 e 3.

2

Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se fondata su nuovi fatti e nuovi

mezzi di prova. Per altro si applica per analogia l’articolo 226.

Art. 315 Decisione

1

L’autorità giudiziaria superiore può:

a. confermare il giudizio impugnato;

b. statuire essa stessa; oppure

c. rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:

Codice di procedura civile 6859

  1. non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure
  2. i fatti devono essere completati in punti essenziali. 2 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta. 3 Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. Capitolo 2: Reclamo Art. 316 Ammissibilità del reclamo Sono impugnabili mediante reclamo:
    1. le decisioni finali e incidentali di prima istanza che non sono appellabili;
    2. altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza:
  3. nei casi stabiliti dalla legge,
  4. quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile; c. i casi di ritardata giustizia. Art. 317 Motivi di reclamo Con il reclamo possono essere censurati: a. l’errata applicazione del diritto; b. l’accertamento arbitrario dei fatti. Art. 318 Proposizione del reclamo 1 Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere interposto all’autorità giudiziaria superio- re entro 20 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 2 Se è impugnata una decisione presa in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti. 3 Se è disponibile, la decisione o disposizione impugnata dev’essere allegata. 4 Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo. Art. 319 Procedura in caso di omessa motivazione scritta della decisione impugnata 1 Se la decisione impugnata è stata notificata senza motivazione scritta, il reclamo va dichiarato entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore, salvo che la legge disponga altrimenti. 2 L’autorità giudiziaria superiore comunica la dichiarazione di reclamo alla contro- parte e alla giurisdizione inferiore.

Codice di procedura civile 6860 3 Ricevuta la motivazione scritta della decisione impugnata, il reclamante deve far pervenire entro venti giorni all’autorità giudiziaria superiore la motivazione del reclamo. 4 Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine per motivare il reclamo è di dieci giorni. Art. 320 Risposta al reclamo Se il ricorso non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore assegna un termine alla controparte per presentare per scritto le proprie osservazioni. Art. 321 Reclamo adesivo Il reclamo adesivo non è ammesso. Art. 322 Osservazioni della giurisdizione inferiore L’autorità giudiziaria superiore può chiedere alla giurisdizione inferiore di farle pervenire le sue osservazioni. Art. 323 Effetto sospensivo 1 Il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata. 2 L’autorità giudiziaria superiore può rinviare l’esecuzione della decisione impugna- ta. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. Art. 324 Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova 1 Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la pro- duzione di nuovi mezzi di prova. 2 Sono fatte salve speciali disposizioni di legge. Art. 325 Procedura e decisione 1 L’autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore. 2 Essa può decidere in base agli atti. 3 Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore: a. annulla la decisione o la disposizione ordinatoria processuale impugnata e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore; oppure b. statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio. 4 Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l’autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa. 5 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.

Codice di procedura civile 6861 Capitolo 3: Revisione Art. 326 Motivi di revisione 1 Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se: a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione; b. da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronun- ciata una condanna dal giudice penale. Se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo; c. fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inef- ficace. 2 La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 67 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU) se: a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati; b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione. Art. 327 Domanda e termini di revisione 1 La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 326 capoverso 1 lettera b. Art. 328 Osservazioni della controparte Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifesta- mente infondata, il giudice la comunica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni. Art. 329 Effetto sospensivo 1 La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata. 2 Il giudice può differire l’esecuzione della decisione impugnata. Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

67 RS 0.101

Codice di procedura civile 6862 Art. 330 Decisione sulla domanda di revisione La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo. Art. 331 Nuova decisione nel merito 1 Se la domanda di revisione è accolta, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. 2 Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente proce- dura. 3 Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta. Capitolo 4: Interpretazione e rettificazione Art. 332 1 Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate. 2 Gli articoli 328 e 329 si applicano per analogia. 3 La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettificazione è impugnabile mediante reclamo. 4 La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti. Titolo decimo: Esecuzione Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni Art. 333 Campo d’applicazione 1 Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo. 2 Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF 68 . 3 Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni stra- niere sono pure regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la legge federale del 18 dicembre 1987 69 sul diritto internazionale privato prevedano altrimenti.

68 RS 281.1 69 RS 291

Codice di procedura civile 6863 Art. 334 Esecutività 1 Una decisione è esecutiva se: a. è passata in giudicato e il giudice non ha sospeso l’esecuzione (art. 323 cpv. 2 e 329 cpv. 2); oppure b. pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente. 2 A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività. Art. 335 Esecuzione diretta 1 La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 232 cpv. 3). 2 La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospende- re l’esecuzione; l’articolo 339 si applica per analogia. Art. 336 Domanda di esecuzione 1 Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione. 2 La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari. Art. 337 Competenza e procedura 1 È imperativamente competente a decidere le misure d’esecuzione e la sospensione dell’esecuzione il giudice: a. del domicilio o della sede della parte soccombente; b. del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure c. del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire. 2 Il giudice decide in procedura sommaria. Art. 338 Provvedimenti conservativi Se il ritardo nel procedere potesse render vana o oltremodo difficile l’esecuzione, il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se del caso anche senza sentire preventivamente la controparte. Art. 339 Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente 1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute. 2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.

Codice di procedura civile 6864 3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla notifi- cazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti. Art. 340 Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una contro- prestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell’esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita. Art. 341 Obbligo di fare, astenersi o tollerare 1 Se la decisione impone un obbligo di fare, astenersi o tollerare, il giudice dell’esecuzione può segnatamente ordinare: a. una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP 70 ; b. una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento; c. misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fon- do; oppure d. l’adempimento sostitutivo. 2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni. 3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità compe- tente. Art. 342 Rilascio di una dichiarazione di volontà 1 Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichia- razione stessa è sostituita dalla decisione esecutiva. 2 Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come in particolare il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce le istruzioni per le operazioni da effettuare a registro. Art. 343 Risarcimento dei danni e conversione in denaro 1 La parte vincente può chiedere: a. il risarcimento dei danni se la parte soccombente non ottempera a quanto ordinatole dal giudice; e b. in luogo della prestazione dovuta, la sua conversione in denaro.

70 RS 311.0

Codice di procedura civile 6865 2 Il giudice dell’esecuzione decide sull’ammontare di tali importi. Art. 344 Impugnazione da parte di terzi I terzi toccati nei loro diritti dalla decisione sull’esecuzione possono a loro volta proporre reclamo. Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici Art. 345 Esecutività Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se: a. l’obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l’ese- cuzione diretta della prestazione; b. il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento; e c. la prestazione dovuta:

  1. è sufficientemente determinata nel documento,
  2. è riconosciuta nel documento dall’obbligato, e
  3. è esigibile. Art. 346 Eccezioni Non sono direttamente esecutivi i documenti concernenti prestazioni: a. secondo la legge del 24 marzo 1995 71 sulla parità dei sessi; b. inerenti alla locazione o all’affitto di locali d’abitazione e commerciali, non- ché all’affitto agricolo; c. secondo la legge del 17 dicembre 1993 72 sulla partecipazione; d. inerenti a rapporti di lavoro e alla legge del 6 ottobre 1989 73 sul colloca- mento; e. inerenti a contratti conclusi con consumatori (art. 31). Art. 347 Documenti concernenti prestazioni in denaro I documenti esecutivi concernenti prestazioni in denaro sono considerati titoli defini- tivi di rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80 e 81 LEF 74 .

71 RS 151.1 72 RS 822.14 73 RS 823.11 74 RS 281.1

Codice di procedura civile 6866 Art. 348 Documenti concernenti prestazioni non in denaro 1 Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non in denaro, il pubblico ufficiale che l’ha rilasciato fornisce all’obbligato, su domanda dell’avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l’adempimento. L’avente diritto riceve copia della notificazione. 2 Decorso infruttuosamente tale termine, l’avente diritto può chiedere che il giudice dell’esecuzione proceda. Art. 349 Procedura davanti al giudice dell’esecuzione 1 L’obbligato può sollevare qualsiasi eccezione materiale, sempre che immediata- mente comprovabile. 2 Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa è sostituita dalla decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 342 capoverso 2. Art. 350 Azione giudiziaria È in ogni caso fatta salva l’azione giudiziaria relativa alla prestazione dovuta. In particolare, l’obbligato può in ogni tempo chiedere al giudice di accertare che la pretesa non sussiste o non sussiste più oppure che per l’adempimento è stata conces- sa una dilazione. Parte terza: Arbitrato Titolo primo: Disposizioni generali Art. 351 Campo d’applicazione 1 Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 della legge federale del 18 dicembre 1987 75 sul diritto internazionale privato (LDIP). 2 Le parti possono escludere l’applicabilità delle presenti disposizioni sull’arbitrato mediante una dichiarazione esplicita in un patto d’arbitrato o in accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all’articolo 356. Art. 352 Arbitrabilità L’arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa su cui le parti possono disporre libera- mente.

75 RS 291

Codice di procedura civile

6867

Art. 353 Sede del tribunale arbitrale

1

La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato.

2

In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.

3

Se non è designata nemmeno secondo il capoverso 2, la sede è nel luogo del tribu-

nale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza

di patto di arbitrato.

4

Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del

primo tribunale statale adito in applicazione dell’articolo 354.

5

Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere,

assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.

Art. 354 Tribunali statali competenti

1

Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore compe-

tente per:

  1. decidere i reclami e le domande di revisione;
  2. ricevere in deposito il lodo e attestarne l’esecutività.

2

Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone

ove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:

a. nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri;

b prorogare il mandato del tribunale arbitrale;

c. prestare concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti procedurali.

Titolo secondo: Patto d’arbitrato

Art. 355 Patto d’arbitrato

1

Il patto d’arbitrato può riferirsi a controversie esistenti o future derivanti da un

determinato rapporto giuridico.

2

Contro il patto d’arbitrato non può essere eccepita l’invalidità del contratto princi-

pale.

Art. 356 Forma

Il patto d’arbitrato dev’essere concluso per scritto o in un’altra forma di trasmissione

che consenta la prova per testo.

Art. 357 Contestata competenza del tribunale arbitrale

1

Se la validità, il contenuto o la portata del patto d’arbitrato oppure la corretta

costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale

arbitrale pronuncia in merito con una decisione incidentale o nella decisione finale.

Codice di procedura civile 6868 2 L’eccezione d’incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa. Titolo terzo: Costituzione del tribunale arbitrale Art. 358 Numero degli arbitri 1 Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre. 2 Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un’ulteriore persona debba essere designata come presidente. Art. 359 Designazione ad opera delle parti 1 Gli arbitri sono nominati giusta quanto pattuito fra le parti. 2 Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente. 3 Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell’accettazione del mandato arbitrale. 4 Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d’abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l’autorità di conciliazione. Art. 360 Designazione ad opera del tribunale statale 1 Se per la designazione del tribunale arbitrale il patto d’arbitrato non prevede un altro ente o se quest’ultimo non designa gli arbitri entro un congruo termine, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 354 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione se: a. le parti non si accordano sulla designazione dell’arbitro unico o del presi- dente; b. una parte non designa gli arbitri di sua competenza entro 30 giorni da quan- do ne è stata richiesta; oppure c. gli arbitri non si accordano sulla scelta del presidente entro 30 giorni dalla loro designazione. 2 In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale può designare tutti gli arbitri. 3 Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione di un arbitro procede a tale designazione eccetto che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.

Codice di procedura civile

6869

Art. 361 Obbligo di trasparenza

1

La persona proposta quale arbitro deve rivelare l’esistenza di circostanze che

potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza.

2

Ogni membro del tribunale arbitrale è tenuto, fino al termine del procedimento, a

rivelare senza indugio l’esistenza di tali circostanze.

Art. 362 Accettazione del mandato

1

Gli arbitri confermano l’accettazione del mandato.

2

Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di

aver accettato il mandato.

Art. 363 Segretariato

1

Con il consenso delle parti, il tribunale arbitrale può designare un segretario.

2

Gli articoli 361 capoverso 1 e 365–367 si applicano per analogia.

Art. 364 Durata del mandato

1

Le parti possono limitare nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo la durata

del mandato del tribunale arbitrale.

2

La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può

essere prorogata per un periodo determinato:

  1. per accordo tra le parti;
  2. su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tri-

bunale statale competente ai sensi dell’articolo 354 capoverso 2.

Titolo quarto:

Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale

arbitrale

Art. 365 Ricusazione di un arbitro

1

Un arbitro può essere ricusato se:

a. non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;

b. vi è un motivo di ricusazione contemplato dall’ordinamento procedurale

convenuto dalle parti; oppure

c. sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità.

2

Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha parte-

cipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione. Il

motivo di ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e

all’altra parte.

Codice di procedura civile 6870 Art. 366 Ricusazione del tribunale arbitrale 1 Una parte può ricusare l’intero tribunale arbitrale qualora l’altra parte abbia eserci- tato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricu- sazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte. 2 Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 359 e 360. 3 Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribu- nale arbitrale ricusato. Art. 367 Procedura di ricusazione 1 Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione. 2 In mancanza di accordo, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri. 3 Se l’arbitro ricusato contesta la ricusazione, la parte instante può, entro 30 giorni, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 354 capoverso 2. 4 Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante la procedura di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura senza l’esclusione degli arbitri ricusa- ti e pronunciare il giudizio. 5 La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo. Art. 368 Destituzione 1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo scritto tra le parti. 2 Ad istanza di parte, l’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 354 capoverso 2 può destituire un arbitro che non si dimostri in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze. 3 All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 367 capoverso 5. Art. 369 Sostituzione di un arbitro 1 Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designazio- ne, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente. 2 Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 354 capoverso 2, salvo che il patto d’arbi- trato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba conside- rarsi decaduto.

Codice di procedura civile 6871 3 Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti. 4 La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio. Titolo quinto: Procedimento arbitrale Art. 370 Litispendenza 1 Il procedimento arbitrale è pendente: a. appena una parte adisce il tribunale arbitrale designato nel patto d’arbitrato; oppure b. in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conci- liazione pattuita dalle parti. 2 Se davanti a un tribunale statale e a un tribunale arbitrale sono pendenti, tra le medesime parti, cause concernenti il medesimo oggetto litigioso, il tribunale succes- sivamente adito sospende la procedura finché il tribunale preventivamente adito abbia deciso sulla sua competenza. Art. 371 Regole generali di procedura 1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale: a. direttamente; b. mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; oppure c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta. 2 Se non è stata regolata dalle parti medesime, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale. 3 Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questio- ni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbi- trale. 4 Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio. 5 Ogni parte può farsi rappresentare. 6 Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione.

Codice di procedura civile

6872

Art. 372 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni

1

Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può,

ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i

mezzi di prova.

2

Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi

si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o

ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l’istanza di parte richiede il

consenso del tribunale arbitrale.

3

Se vi è da temere un danno per l’altra parte, il tribunale arbitrale o statale può

subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.

4

La parte instante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento caute-

lare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l’istanza in buona fede,

il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa

può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.

5

La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento

del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine

per proporre l’azione.

Art. 373 Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale

1

Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.

2

Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale per assu-

mere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale

tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.

3

Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre

domande.

Art. 374 Litisconsorzio, cumulo d’azioni e partecipazione di terzi

1

Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:

  1. tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d’arbitrato concordanti; e
  2. le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.

2

Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedi-

mento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti.

3

L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona cui è stata denunciata la

lite presuppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e

sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.

Art. 375 Compensazione e domanda riconvenzionale

1

Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un’eccezione di compensazione

sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al

patto d’arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d’arbitrato o

una proroga di foro.

Codice di procedura civile

6873

2

Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in

un patto d’arbitrato concordante.

Art. 376 Anticipazione delle spese

1

Il tribunale arbitrale può esigere l’anticipazione delle spese procedurali presumibili

e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le

parti, esso ne determina la ripartizione.

2

Se una parte non versa l’anticipo che le incombe, l’altra può o anticipare lei stessa

il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ultimo caso, essa

può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una

causa davanti al tribunale statale.

Art. 377 Cauzione per le spese ripetibili

Se risulta che l’attore è insolvente, il tribunale arbitrale può, su richiesta del conve-

nuto, disporre che per le costui spese ripetibili presumibili sia prestata cauzione

entro un dato termine. Al convenuto si applica per analogia l’articolo 376 capover-

so 2.

Art. 378 Assistenza giudiziaria gratuita

L’assistenza giudiziaria gratuita è esclusa.

Titolo sesto: Lodo

Art. 379 Diritto applicabile

1

Il tribunale arbitrale decide:

  1. secondo le regole di diritto scelte dalle parti; oppure
  2. secondo equità, se così autorizzato dalle parti.

2

In mancanza di tale scelta o autorizzazione, il tribunale arbitrale decide secondo il

diritto che sarebbe applicato da un tribunale statale.

Art. 380 Deliberazioni e votazioni

1

Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.

2

Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri

arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano

accordate diversamente.

3

Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti dei suoi membri,

eccetto che le parti si siano accordate diversamente.

4

Se non si raggiunge alcuna maggioranza di voti, il lodo è pronunciato dal presi-

dente.

Codice di procedura civile

6874

Art. 381 Lodi incidentali e lodi parziali

Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare il procedi-

mento a singole questioni o conclusioni.

Art. 382 Contenuto del lodo

1

Il lodo contiene:

  1. la composizione del tribunale arbitrale;
  2. l’indicazione della sede del tribunale arbitrale;
  3. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
  4. le conclusioni delle parti oppure, in mancanza di concrete richieste, una

descrizione dei punti litigiosi;

e. in quanto le parti non vi abbiano rinunciato, l’esposizione dei fatti, i conside-

randi di diritto e se del caso quelli di equità;

f. il dispositivo sul merito della lite come pure l’importo e la ripartizione delle

spese procedurali e delle ripetibili;

g. la data del giudizio.

2

Il lodo dev’essere firmato; è sufficiente la firma del presidente.

Art. 383 Intesa tra le parti

Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribu-

nale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.

Art. 384 Notificazione e deposito

1

Una copia del lodo dev’essere notificata ad ogni parte.

2

Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo al tribunale statale

competente ai sensi dell’articolo 354 capoverso 1.

3

Su richiesta di una parte, quel tribunale statale rilascia un’attestazione di esecu-

tività.

Art. 385 Effetti del lodo

Una volta notificato, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva

e passata in giudicato.

Art. 386 Rettificazione, interpretazione e completamento del lodo

1

Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:

a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;

b. interpretare determinate parti del lodo;

Codice di procedura civile 6875 c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel proce- dimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo. 2 La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoper- ta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo. 3 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall’esito di questa procedura, relativamente a quel punto comincia per lei a decorrere un nuovo termine d’impugnazione. Titolo settimo: Mezzi d’impugnazione Capitolo 1: Reclamo Art. 387 Ricorso al Tribunale federale 1 Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. 2 La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005 76 sul Tribu- nale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Art. 388 Reclamo al tribunale cantonale 1 Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante reclamo davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 354 capoverso 1. 2 La procedura è retta dagli articoli 316-325, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente. Art. 389 Sussidiarietà Il ricorso o il reclamo è ammissibile unicamente dopo l’esaurimento dei mezzi d’impugnazione arbitrali previsti nel patto d’arbitrato. Art. 390 Lodi impugnabili È impugnabile: a. ogni lodo parziale o finale; b. ogni lodo incidentale per i motivi di cui all’articolo 391 lettere a e b.

76 RS 173.110; RU 2006 1205

Codice di procedura civile 6876 Art. 391 Motivi di reclamo Il lodo può essere impugnato unicamente se: a. l’arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro dirit- to di essere sentite; e. è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell’equità; f. le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono mani- festamente eccessive. Art. 392 Rinvio per rettificazione o completamento L’autorità giudiziaria superiore, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest’ultimo un termine per rettificarlo o completarlo. Art. 393 Decisione 1 Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o comple- tato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità giudiziaria superiore pro- nuncia sul ricorso o reclamo e, se l’accoglie, annulla il lodo. 2 Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui conside- randi del giudizio di rinvio. 3 L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste. 4 Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità superiore può fissare essa stessa le indennità e spese dovute. Capitolo 2: Revisione Art. 394 Motivi di revisione 1 Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secon- do l’articolo 354 capoverso 1 se: a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;

Codice di procedura civile 6877 b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronun- ciata una condanna dal giudice penale. Se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo; c. fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è ineffi- cace. 2 La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU 77 se: a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati; b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione. Art. 395 Termini 1 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 394 capoverso 1 lettera b. Art. 396 Procedura Alla procedura si applicano gli articoli 328 e 329. Art. 397 Rinvio al tribunale arbitrale 1 Se la domanda di revisione è accolta, il tribunale statale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio. 2 Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 369. Parte quarta: Disposizioni finali Titolo primo: Esecuzione Art. 398 Principi 1 Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione. 2 Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per le istanze e memorie delle parti. I moduli per le istanze e memorie delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto. 3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia l’emanazione di norme amministrative e tecniche.

77 RS 0.101

Codice di procedura civile 6878 Art. 399 Progetti pilota 1 Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile. 2 Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia. Titolo secondo: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 400 L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato. Titolo terzo: Disposizioni transitorie Art. 401 Applicabilità del diritto previgente 1 Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai processi già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedu- rale previgente. 2 La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane. Art. 402 Impugnazioni 1 Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della notificazione della decisione. 2 Alla revisione di decisioni notificate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto. Art. 403 Proroga di foro La validità di una proroga di foro è determinata in base al diritto in vigore al mo- mento in cui fu pattuita. Art. 404 Giurisdizione arbitrale 1 La validità dei patti d’arbitrato conclusi prima dell’entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole. 2 Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l’applica- zione del nuovo diritto. 3 I mezzi d’impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della notifica- zione del lodo.

Codice di procedura civile 6879 4 Ai procedimenti davanti a un tribunale statale competente secondo l’articolo 354, se già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente. Titolo quarto: Referendum ed entrata in vigore Art. 405 1 Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Codice di procedura civile 6880 Allegato (art. 400) Abrogazione e modifica del diritto vigente I. Abrogazione La legge del 24 marzo 2000 78 sul foro è abrogata. II. Modifica Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

  1. Legge del 24 marzo 1995 79 sulla parità dei sessi Art. 11 e 12 Abrogati
  2. Legge del 17 giugno 2005 80 sul Tribunale federale Art. 76 cpv. 1 lett. b e 2 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. 2 Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all’articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legisla- zione federale nella sfera dei loro compiti.

78 RU 2000 2355 79 RS 151.1 80 RS 173.110; RU 2006 1205

Codice di procedura civile 6881 Art. 77, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Giurisdizione arbitrale 1 Contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile: a. nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui agli artico- li 190–192 della legge federale del 18 dicembre 1987 81 sul diritto interna- zionale privato; b. nella giurisdizione arbitrale nazionale, alle condizioni di cui agli articoli 387–393 del Codice di procedura civile del ... 82 . 2 In questi casi non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90–98, 103 capover- so 2, 105 capoverso 2 e 106 capoverso 1, nonché l’articolo 107 capoverso 2 per quanto quest’ultimo permetta al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito. Art. 100 cpv. 6 e 111 cpv. 3, secondo periodo Abrogati 3. Codice civile 83

Art. 8, titolo marginale E. Onere della prova

Art. 10, 28c–28f, 28l cpv. 3 e 4,110, 112 cpv. 3, 113, 116 e 117 cpv. 2 Abrogati Titolo prima dell’art. 135 Abrogato Art. 135 Sospensione della comunione domestica Pendente la lite, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura di divorzio. Art. 136–149 e 208 cpv. 2 Abrogati

81 RS 291 82 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 83 RS 210

Codice di procedura civile 6882 Art. 230 cpv. 2

2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice. Art. 254 e 280–284 Abrogati Art. 295 cpv. 1, frase introduttiva

1 La madre può, entro un anno dalla nascita, convenire il padre o i costui eredi chiedendo la rifusione: Art. 598 cpv. 2

Abrogato

Art. 618 cpv. 1

1 Quando gli eredi non siano d’accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall’autorità.

Art. 712c cpv. 3

3 L’opposizione dev’essere giustificata da gravi motivi.

Art. 961 cpv. 3

3 Il giudice decide queste domande, accorda l’iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.

Titolo finale Art. 54 cpv. 3

3 Per quanto non sia applicabile il Codice di procedura civile del ... 84 , la procedura è stabilita dai Cantoni.

84 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

Codice di procedura civile 6883 4. Legge del 18 giugno 2004 85 sull’unione domestica registrata Art. 35 Abrogato 5. Codice delle obbligazioni 86

Art. 135 n. 2 La prescrizione è interrotta: 2. mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o d eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. Art. 138 cpv. 1

1 Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazio- ne, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità adita. Art. 139 Abrogato Art. 193 2. Procedura a. Denuncia della lite 1 Le condizioni e gli effetti della denuncia della lite sono regolati dal Codice di procedura civile del ... 87 .

2 Quando si sia omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall’obbligo della garanzia, in quanto possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole ove gli fosse stata denunciata in tempo. Art. 259i c. Procedura La procedura è retta dal Codice di procedura civile del ... 88 .

85 RS 211.231 86 RS 220 87 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 88 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

Codice di procedura civile 6884

Art. 273, titolo marginale e cpv. 4 e 5 C. Termini e procedura 4 La procedura davanti all’autorità di conciliazione è retta dal Codice di procedura civile del ... 89 .

5 Se respinge una richiesta del conduttore concernente la contestazione della disdetta, l’autorità competente esamina d’ufficio se la locazione possa essere protratta.

Titolo ottavo, capo quarto (art. 274–274g) Abrogato

Art. 276a cpv. 2

2 Per il resto si applica il presente Codice, ad eccezione delle disposi- zioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali.

Art. 301

Q. Procedura La procedura è retta dal Codice di procedura civile del ... 90 .

Art. 331e cpv. 6

6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122 e 123 del Codice civile 91 , l’articolo 275 del Codice di procedura civile del ... 92 e l’articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993 93 sul libero passaggio. Art. 343 Abrogato Art. 396 cpv. 3

3 Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione per fare transazioni, accettare arbitramenti, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare fondi e fare donazioni. Art. 643 cpv. 3, secondo periodo Abrogato

89 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 90 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 91 RS 210 92 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 93 RS 831.42

Codice di procedura civile 6885 Art. 697 cpv. 4

4 Il giudice ordina, su richiesta, che i ragguagli siano forniti o la con- sultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in modo ingiustificato. Art. 697h cpv. 2, secondo periodo, 706a cpv. 3, 756 cpv. 2, 957 cpv. 4 e 963 Abrogati Art. 1165 cpv. 3, secondo periodo, e 4 (nuovi)

3 ... È imperativo il foro del domicilio o dell’ultimo domicilio in Svizzera del debitore.

4 Se il debitore ha o aveva in Svizzera soltanto una stabile organizza- zione, è imperativo il foro del luogo di questa stabile organizzazione.

  1. Legge federale del 28 marzo 1905 94 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera Art. 20 e 22 Abrogati
  2. Legge federale del 4 ottobre 1985 95 sull’affitto agricolo Art. 1 cpv. 4 4 Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concernen- ti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali e quelle sul deposito del fitto. Art. 47 Procedura I Cantoni disciplinano la procedura amministrativa nella misura in cui non sia rego- lata dalla presente legge; alle azioni civili si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del ... 96 . Art. 48 Abrogato

94 RS 221.112.742 95 RS 221.213.2 96 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

Codice di procedura civile 6886 8. Legge federale del 2 aprile 1908 97 sul contratto d’assicurazione Art. 13 cpv. 1 Abrogato 9. Legge del 9 ottobre 1992 98 sul diritto d’autore Art. 64 Abrogato Art. 65 cpv. 1, 2 e 4 1 Abrogato 2 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per assicurare le prove, per accertare la prove- nienza degli oggetti allestiti o messi in circolazione illecitamente, per salvaguardare lo stato di fatto o per attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di ces- sazione della turbativa. 4 Abrogato 10. Legge del 28 agosto 1992 99 sulla protezione dei marchi Art. 42 Rappresentanza Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve designare un rappresentante residente in Sviz- zera. Art. 58 Abrogato Art. 59 cpv. 1, 2 e 4 1 Abrogato 2 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per assicurare le prove, per accertare la prove- nienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell’indicazione di prove-

97 RS 221.229.1 98 RS 231.1 99 RS 232.11

Codice di procedura civile 6887 nienza, per salvaguardare lo stato di fatto o per attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. 4 Abrogato 11. Legge del 5 ottobre 2001 100 sul design Art. 18 Rappresentanza Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un rappresentante residente in Svizze- ra. Art. 37 Abrogato Art. 38 Provvedimenti cautelari Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per assicurare le prove, per accertare la prove- nienza degli oggetti prodotti illecitamente, per salvaguardare lo stato di fatto o per attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. 12. Legge del 25 giugno 1954 101 sui brevetti Art. 13 cpv. 1

1 Chi non ha il domicilio o la sede in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario domiciliato in Svizzera nelle procedure amministra- tive promosse conformemente alla presente legge. Art. 73 cpv. 2 e 76 Abrogati Art. 77 Provvedimenti cautelari Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini una descrizione esatta dei procedimenti o dei prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecitamente, come pure degli im pianti e utensili che sono serviti alla loro fabbricazione, oppure il sequestro di tali oggetti.

100 RS 232.12 101 RS 232.14

Codice di procedura civile 6888 Art. 79 e 80 Abrogati 13. Legge federale del 20 marzo 1975 102 sulla protezione delle novità vegetali Art. 3 Domicilio all’estero Chi non ha né domicilio né sede in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandata- rio domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative. Art. 37 cpv. 2 2 La parte lesa ha inoltre diritto al risarcimento. Art. 39,40 e 42–46 Abrogati 14. Legge federale del 19 giugno 1992 103 sulla protezione dei dati Art. 15 Pretese giuridiche 1 Le azioni concernenti la protezione della personalità sono rette dagli articoli 28, 28a e 28l del Codice civile 104 . L’attore può in particolare chiedere che l’elabora- zione dei dati venga bloccata, che se ne impedisca la comunicazione a terzi o che i dati personali siano rettificati o distrutti. 2 Se non può essere dimostrata né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato. 3 L’attore può inoltre chiedere che la rettificazione, la distruzione, il blocco, segna- tamente quello della comunicazione a terzi, nonché la menzione del carattere conte- stato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati. 4 Sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso il giudice decide in proce- dura semplificata secondo il Codice di procedura civile del ... 105 .

102 RS 232.16 103 RS 235.1 104 RS 210 105 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

Codice di procedura civile 6889 15. Legge federale del 19 dicembre 1986 106 contro la concorrenza sleale Titolo prima dell’art. 9 Sezione 2: Disposizioni di procedura Art. 9, rubrica Legittimazione attiva Art. 10, rubrica Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione Titolo prima dell’art. 12 Abrogato Art. 12, 13, 13a cpv. 2, 14 e 15 Abrogati 16. Legge del 6 ottobre 1995 107 sui cartelli Art. 14, 16 e 17 Abrogati 17. Legge federale dell’11 aprile 1889 108 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 15 cpv. 4 e 5 (nuovo)

4 Abrogato

5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico. Art. 25 Abrogato

106 RS 241 107 RS 251 108 RS 281.1

Codice di procedura civile 6890 Art. 28

1 I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le autori- tà designate in applicazione della presente legge.

2 Il Consiglio federale provvede per la conveniente pubblicità di tali indicazioni. Art. 29 Abrogato Art. 31 A. Termini

  1. In genere

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all’osser- vanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del ... 109 . Art. 32 cpv. 1, 2 e 3

1 Abrogato

2 Un termine è pure osservato se prima della sua scadenza è adito un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti incompetente; questo trasmette senza indugio il relativo atto scritto all’ufficio competente.

3 Abrogato Art. 33a (nuovo) A bis . Termini Atti scritti fatti pervenire per via elettronica 1 Un atto scritto può essere fatto pervenire per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza.

2 Il documento contenente l’atto e gli allegati dev’essere munito della firma elettronica riconosciuta del mittente. Il Consiglio federale defi- nisce i particolari.

3 Gli uffici d’esecuzione, gli uffici dei fallimenti e le autorità di vigi- lanza possono esigere che l’atto sia in seguito prodotto anche in form a cartacea.

Art. 34 B. Comunicazione

  1. Per scritto e per via elettronica 1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono comunicati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

109 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

Codice di procedura civile 6891

2 La comunicazione può avvenire per via elettronica se il destinatario vi acconsente. Il Consiglio federale stabilisce i particolari.

Art. 79

Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile ordinaria o quella amministrativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione.

Art. 80 cpv. 1, nonché cpv. 2, frase introduttiva, n. 1 bis (nuovo) 2 e 3

1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposi- zione.

2 Sono parificati alle decisioni giudiziarie:

  1. ... 1 bis . i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 345–350 del Codice di procedura civile del ... 110 ;

  2. Le decisioni di autorità amministrative svizzere.

  3. Abrogato

Art. 81

1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

2 Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l’escusso può sollevare altre eccezioni che escludono l’esecuzione, sempre che siano immediatamente comprovabili.

3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987 111 sul diritto internazionale privato.

110 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 111 RS 291

Codice di procedura civile 6892 Art. 85a, titolo marginale e cpv. 4

  1. In procedura ordinaria e in procedura sempli- ficata 4 Abrogato

Art. 109 cpv. 4, secondo periodo, 111 cpv. 5, secondo periodo e 148 cpv. 2 Abrogati

Art. 174 4. Reclamo 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del ... 112 . Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2 L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova pe r mezzo di documenti che nel frattempo:

  1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

  2. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudizia- ria superiore a disposizione del creditore; o

  3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

3 Se al reclamo è accordato effetto sospensivo, devono essere presi i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.

Art. 185 7. Impugnazione La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione può essere impugnata entro cinque giorni mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del ... 113 .

Art. 250 cpv. 3

Abrogato

Art. 265a cpv. 1 e 4

1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l’ufficio d’esecuzione trasmette l’opposi- zione al giudice del luogo dell’esecuzione. Questi statuisce dopo ave r sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impu- gnazione.

112 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 113 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

Codice di procedura civile 6893

4 Il debitore e il creditore possono promuovere l’azione di contesta- zione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione della decisione sull’opposizione.

Art. 278 cpv. 3

3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante appel- lo o reclamo secondo il Codice di procedura civile del ... 114 . Davanti all’autorità di seconda istanza posso essere fatti valere nuovi fatti.

Art. 284, terzo periodo ... In caso di contestazione, decide il giudice.

Art. 294, titolo marginale, nonché cpv. 3 e 4 2. Convocazione, decisione e reclamo 3 Il debitore e il creditore richiedente possono impugnare la decisione del giudice dei concordati mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del ... 115 .

4 Ogni creditore è legittimato a interporre reclamo se la decisione riguarda la nomina del commissario.

Art. 307 3. Reclamo La decisione sull’omologazione può essere impugnata mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del ... 116 .

Art. 340, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3

  1. Reclamo 1 Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del ... 117 .

3 La moratoria concessa in prima istanza è operativa fino alla decisio- ne definitiva dell’autorità giudiziaria superiore.

Art. 348 cpv. 2, secondo periodo

2 ... Il giudice dei concordati, dopo aver fatto le indagini eventual- mente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto far à l’autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo. ...

114 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 115 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 116 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 117 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

Codice di procedura civile 6894 18. Legge federale del 18 dicembre 1987 118 sul diritto internazionale privato Art. 10

IX. Provvedimenti cautelari Sono competenti a prendere provvedimenti cautelari:

  1. i tribunali e le autorità svizzeri competenti nel merito; oppure
  2. i tribunali e le autorità svizzeri del luogo in cui dev’essere

eseguito il provvedimento.

Art. 11

X. Assistenza

giudiziaria

  1. Mediazione per l’assistenza giudiziaria L’assistenza giudiziaria da e verso la Svizzera avviene per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia. Art. 11a
  2. Diritto applicabile 1 Gli atti d’assistenza giudiziaria che devono essere compiuti in Sviz- zera sono eseguiti giusta il diritto svizzero.

2 Ad istanza dell’autorità richiedente, si possono applicare o conside- rare anche forme procedurali estere in quanto necessario per l’attua- zione di una pretesa giuridica all’estero e sempreché non vi ostino motivi gravi inerenti all’interessato.

3 I tribunali e le autorità svizzeri possono stilare documenti secondo le forme del diritto straniero o ricevere la dichiarazione giurata di un richiedente qualora una forma prevista dal diritto svizzero non sia riconosciuta all’estero e quivi non si possa pertanto attuare una pretesa degna di protezione.

4 Alle rogatorie di notifica o di assunzioni di prove in Svizzera e dalla Svizzera si applica per analogia la Convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 119 relativa alla procedura civile.

Art. 11b

  1. Obbligo di cauzione per spese e ripetibili La parte che non ha né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera e interviene quale attore o attore riconvenzionale oppure propone un mezzo di impugnazione contro una decisione di prima istanza deve prestare cauzione per le spese processuali e le ripetibili.

118 RS 291 119 RS 0.274.12

Codice di procedura civile 6895 Art. 11c 4. Assistenza giudiziaria gratuita Alle persone con domicilio all’estero è concessa l’assistenza giudizia- ria gratuita alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizze- ra. Art. 12 e 109 cpv. 2 Abrogati Art. 112 cpv. 1

1

Per le azioni derivanti da contratto sono competenti i tribunali sviz-

zeri:

  1. del luogo di domicilio del convenuto;
  2. in mancanza di domicilio, del luogo di dimora abituale del

convenuto;

c. del luogo d’adempimento della prestazione caratteristica del

contratto.

Art. 113, 129 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 176 cpv. 2

2 Le parti possono escludere l’applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del Codice di procedura civile del ... 120 . Art. 179 cpv. 2

2 Se tale pattuizione manca, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questi applica per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile del ... 121 concernenti la designazione, la revoca o la sostituzione degli arbitri. Art. 191 cpv. 2 Abrogato

120 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 121 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

Codice di procedura civile 6896 19. Legge federale del 18 marzo 1983 122 sulla responsabilità civile in materia nucleare Art. 23 e 25 Abrogati Art. 26 cpv. 1 1 Il giudice accerta d’ufficio i fatti. Non è vincolato alle conclusioni delle parti. 20. Legge federale del 19 dicembre 1958 123 sulla circolazione stradale Art. 86 Abrogato 21. Legge federale del 28 settembre 1923 124 sul registro del naviglio Art. 37 e 52 Abrogati 22. Legge federale del 3 ottobre 1975 125 sulla navigazione interna Titolo prima dell’art. 38 Capo settimo: Ricorsi Art. 38, rubrica e art. 39 Abrogati

122 RS 732.44 123 RS 741.01 124 RS 747.11 125 RS 747.201

Codice di procedura civile 6897 23. Legge federale del 23 settembre 1953 126 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 16 Abrogato 24. Legge federale del 21 dicembre 1948 127 sulla navigazione aerea Art. 67 e 82–84 Abrogati 25. Legge federale del 7 ottobre 1959 128 sul registro aeronautico Titolo prima dell’art. 61

Capo quinto: Disposizioni penali Art. 61 e 62 Abrogati 26. Legge del 17 dicembre 1993 129 sulla partecipazione Art. 15 cpv. 3 Abrogato 27. Legge del 6 ottobre 1989 130 sul collocamento Titolo prima dell’art. 10, art. 10 cpv. 2–4, titolo prima dell’art. 23 e art. 23 cpv. 2–4 Abrogati

126 RS 747.30 127 RS 748.0 128 RS 748.217.1 129 RS 822.14 130 RS 823.11

Codice di procedura civile 6898 28. Legge federale del 25 giugno 1982 131 sull’assicurazione per la vecchiaia. i superstiti e l’invalidità Art. 30c cpv. 6 6 Allorché i coniugi divorziano prima dell’insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122 e 123 del Codice civile 132 , all’articolo 275 del Codice di procedura civile del ... 133 e all’articolo 22 LFLP 134 . 29. Legge del 17 dicembre 1993 135 sul libero passaggio Art. 22 cpv. 1 1 In caso di divorzio, le prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122 e 123 del Codice civile 136 e agli articoli 275 e 276 del Codice di procedura civile del ... 137 ; gli articoli 3–5 sono applicabili per analogia all’importo da trasferire. Art. 25a cpv. 1 1 In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC 138 ), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 LPP 139 deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 276 cpv. 3 del Codice di procedura civile del ... 140 ). 30. Legge del 17 dicembre 2004 141 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 85 cpv. 2 e 3 Abrogati

131 RS 831.40 132 RS 210 133 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 134 RS 831.42 135 RS 831.42 136 RS 210 137 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 138 RS 210 139 RS 831.40 140 RS ...; RU ... (FF 2006 6785) 141 RS 961.01

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.