Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

FF 2002 2560ch-federal-gazette26 mar 2002

2001-22402321 Decreto federaleDisegno concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2001 1 , decreta: I La Costituzione federale 2 è modificata come segue: Art. 3a (nuovo) Sussidiarietà Nell’assegnazione e nell’esecuzione di compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. Art. 42 cpv. 2 Abrogato Art. 43a (nuovo)Principi per l’assegnazione e l’esecuzione di compiti statali 1 La Confederazione assume i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento unitario. 2 La collettività che beneficia di una prestazione statale ne assume i costi. 3 La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione. 4 Le prestazioni statali di base devono essere fornite in modo che ognuno possa be- neficiarne in ugual misura. 5 I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e ade- guato ai bisogni. Art. 46 cpv. 2 e 3 2 La Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi che i Cantoni devono conseguire nell’attuazione del diritto federale e che a questo scopo debbano eseguire programmi sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

1 FF 2002 2065 2 RS 101

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni 2322 3 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. Art. 47 cpv. 2 (nuovo) 2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizza- tiva. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo che dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti. Art. 48 cpv. 4-6 (nuovi) 4 Su richiesta dei Cantoni interessati, in determinati settori la Confederazione può conferire il carattere obbligatorio generale a trattati intercantonali o obbligare Can- toni a partecipare a trattati intercantonali. La legge stabilisce le condizioni, definisce i settori e disciplina la procedura. 5 I Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni legislative mediante un trattato intercantonale nella misura in cui il trattato: a.sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; b.stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni. 6 Il diritto intercantonale prevale su quello cantonale contrario. Art. 60 cpv. 2 2 Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di for- mazioni cantonali e per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime. Art. 62 cpv. 3 (nuovo) 3 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fan- ciulli e adolescenti disabili fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. Art. 66 cpv. 1 1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di aiuti all’istruzione a studenti di scuole universitarie e altri istituti superiori. Può promuo- vere l’armonizzazione intercantonale degli aiuti all’istruzione e stabilire principi per il sostegno. Art. 75a (nuovo)Misurazione 1 La misurazione nazionale è compito della Confederazione. 2 La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale. 3 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie uffi- ciali.

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni 2323 Art. 82 cpv. 3 3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. Il Consiglio federale può consentire eccezioni, in particolare per le strade nelle città e negli agglomerati. Art. 83 cpv. 2 e 3 2 La Confederazione costruisce le strade nazionali e provvede al loro esercizio e alla loro manutenzione. Ne sopperisce alle spese. Può assegnare questo compito com- pletamente o in parte a istituzioni responsabili statali, private o miste. 3 Abrogato Art. 86 cpv. 3 lett. b, b bis (nuova), c, e nonché f 3 Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti com- piti e spese connessi alla circolazione stradale: b.provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di vei- coli a motore accompagnati; b bis . provvedimenti volti a migliorare lo scorrimento del traffico nelle città e negli agglomerati; c.contributi alle strade principali; e.contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a moto- re; f.contributi ai Cantoni senza strade nazionali. Art. 112 cpv. 2 lett. a bis (nuova), 3 lett. b, 4 e 6 2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a bis . versa prestazioni in denaro e in natura. 3 L’assicurazione è finanziata: b.con prestazioni finanziarie della Confederazione. 4 Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese. 6 Abrogato Art. 112a (nuovo)Prestazioni complementari 1 Per quanto l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non copra il fabbisogno vitale, la Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari. 2 La legge stabilisce l’entità delle prestazioni complementari così come i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni 2324 Art. 112b (nuovo)Promovimento dell’integrazione degli invalidi 1 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi mediante il versamento di prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assi- curazione per l’invalidità. 2 I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contri- buti alla costruzione e all’esercizio di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo. 3 La legge stabilisce gli obiettivi dell’integrazione e se necessario i principi. Art. 112c (nuovo)Aiuto agli anziani e ai disabili 1 I Cantoni sono competenti per l’aiuto e la cura degli anziani e dei disabili a domi- cilio. 2 La Confederazione può sostenere impegni a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi derivanti dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Art. 123 cpv. 2 2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni: a.per la costruzione di stabilimenti; b.per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure; c.per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fan- ciulli, adolescenti e giovani adulti. Art. 128 cpv. 4 4 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Almeno il 15 per cento del gettito fiscale lordo spetta ai Cantoni. Art. 132 cpv. 2 2 La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell’imposta preventiva spetta ai Cantoni. Art. 135 cpv. 1 e 2 1 La Confederazione emana prescrizioni concernenti la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni. 2 La perequazione finanziaria intende a.ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria; b.garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni 2325 c.compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condi- zioni geo-topografiche o sociodemografiche; d.promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri. Art. 189 cpv. 2 (nuovo) 2 Giudica le controversie: a.tra Confederazione e Cantoni, comprese quelle per violazione di competenze costituzionali dei Cantoni da parte di una legge federale; b.tra Cantoni. II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196 rubrica, n. 10 e 16 Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (nuovo) 10. Disposizione transitoria dell’articolo 112 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). Abrogata 16. Disposizione transitoria dell’articolo 132 (Quota cantonale di partecipazione all’imposta preventiva). Abrogata Art. 197 n. 1 (nuovo)Disposizioni transitorie dopo l’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1.Disposizione transitoria dell’art. 83 (Strade nazionali) I Cantoni allestiscono le strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 3 concernente la rete delle strade nazionali (stato al ...) se- condo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La Con- federazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere ch’essi devono sopportare, non- ché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria. III 1 Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 RS 725.113.11

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