FF 2000 2176•Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)
Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)
FF 2000 2176ch-federal-gazette11 apr 2000
2000-07421953 Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) Modifica del 24 marzo 2000 L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 1 , decreta: I La legge federale del 18 marzo 1994 2 sull’assicurazione malattie è modificata come segue: Ingresso ... visto l’articolo 34 bis della Costituzione federale 3 , ... Art. 3 cpv. 4 4 L’obbligo d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 4 sull’assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura. Art. 7 cpv. 2 e 6-8 2 Al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore. 6 Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risar- cire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.
1 FF 1999 687 2 RS 832.10 3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 RS 833.1
Assicurazione malattie. LF 1954 7 In caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non può costrin- gere l’assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all’articolo 12 stipulate presso di lui. 8 L’assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all’articolo 12 per il solo motivo che l’assicurato cambia assicuratore per l’assicurazione sociale malattie. Art. 13, titolo, cpv. 1 secondo periodo, 4 e 5 Autorizzazione, ritiro dell’autorizzazione e trasferimento del patrimonio 1 ... L’Ufficio federale pubblica l’elenco degli assicuratori. 4 Se il patrimonio e il numero di assicurati della cassa malati scioltasi non sono tra- sferiti a un altro assicuratore ai sensi dell’articolo 11, l’eventuale saldo attivo delle casse organizzate secondo il diritto privato è accreditato al fondo in caso d’insol- venza dell’istituzione comune (art. 18). 5 Se il Dipartimento ritira l’autorizzazione di esercitare l’assicurazione sociale ma- lattie solo per parti del loro raggio d’attività territoriale, l’assicuratore deve cedere una parte delle sue riserve di cui all’articolo 60. Questo importo è ripartito tra gli assicuratori che riprendono gli assicurati toccati dalla limitazione del raggio d’atti- vità. Il Consiglio federale può affidare la ripartizione dell’importo all’istituzione comune. Art. 18 cpv. 5 5 Per finanziare l’esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all’istituzione comune, a carico dell’assicurazione sociale malattie. L’istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tar- divo, un interesse di mora. L’importo dei contributi e dell’interesse di mora è stabi- lito dai regolamenti dell’istituzione comune. Art. 21 cpv. 4, 5 e 5 bis 4 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicu- ratori per l’applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutte le informa- zioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Queste possono essere ef- fettuate anche senza preavviso. Gli assicuratori devono agevolare l’accesso a ogni informazione che l’Ufficio ritiene utile nell’ambito dell’ispezione. Devono inviargli i rapporti e i conti annui. 5 Se un assicuratore disattende le prescrizioni legali, l’Ufficio federale può, a secon- da della natura e della gravità dell’infrazione: a.prendere le misure atte a ripristinare la situazione legale, addebitandone le spese all’assicuratore; b.ammonirlo e infliggergli una multa disciplinare;
Assicurazione malattie. LF 1955 c.proporre al Dipartimento il ritiro dell’autorizzazione di esercitare l’assicu- razione sociale malattie. 5bis L’Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al capoverso 5. Art. 25 cpv. 2 lett. h 2 Queste prestazioni comprendono: h.la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b. Art. 29 cpv. 2 lett. d 2 Quest’ultime comprendono: d.i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all’ospedale. Art. 35 cpv. 2 lett. m e n 2 Sono fornitori di prestazioni: m. le imprese di trasporto e di salvataggio; n.gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici. Art. 36aIstituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici Sono autorizzati gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici che adempiono i requisiti di cui all’articolo 36. Art. 38Altri fornitori di prestazioni Il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere c-g e m. Esso sente dapprima i Cantoni e le orga- nizzazioni interessate. Art. 52aDiritto di sostituzione Se il medico oppure il chiropratico non esigono esplicitamente la consegna del pre- parato originale, il farmacista può sostituire preparati originali dell’elenco delle spe- cialità con i prodotti generici di questo stesso elenco a prezzi più vantaggiosi. In questo caso, comunica al medico o al chiropratico che ha prescritto la cura quale preparato è stato effettivamente fornito. Art. 55aLimitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione malattie 1 Il Consiglio federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipen- dere dall’esistenza di un bisogno l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicu-
Assicurazione malattie. LF 1956 razione delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36-38. Il Consiglio federale determina i relativi criteri. 2 I Cantoni e le federazioni di fornitori di prestazioni e di assicuratori devono pre- viamente essere sentiti. 3 I Cantoni stabiliscono i fornitori di prestazioni secondo il capoverso 1. Art. 61 cpv. 2, 3 e 3 bis 2 L’assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell’assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori. 3 Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissa- re un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. 3bis Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3. Art. 62 cpv. 2 bis 2bis La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d’assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l’assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all’assun- zione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cant onale. Art. 64 cpv. 6 lett. d e 8 6 Il Consiglio federale può: d.escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o canto- nale. 8 Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l’assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all’assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale. Art. 65Riduzione dei premi da parte dei Cantoni 1 I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. 2 Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confedera- zione e dei Cantoni di cui all’articolo 66 siano versati integralmente.
Assicurazione malattie. LF 1957 3 I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e fa- miliari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debba- no adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. 4 I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. 5 Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 ca- poverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. 6 I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permetterle di verificare l’attuazione degli scopi di politica so- ciale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. Art. 66 cpv. 6 6 Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali tra l’importo dei sussidi federali e cantonali e l’importo dei sussi- di versati. Art. 90 cpv. 2 Abrogato Art. 93 lett. d È punito con l’arresto o con la multa chiunque intenzionalmente: d.infrange il divieto di cui all’articolo 62 capoverso 2 bis o 64 capoverso 8. Art. 93aInosservanza di prescrizioni disciplinari 1 Sono puniti con una multa fino a 5000 franchi gli assicuratori, i riassicuratori e le istituzioni comuni che, intenzionalmente o per negligenza: a.ostacolano l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione (art. 4-7); b.contravvengono agli obblighi e alle istruzioni di cui agli articoli 21-23; c.violano prescrizioni concernenti il sistema finanziario e l’esposizione dei conti (art. 60); d.violano prescrizioni concernenti i premi degli assicurati (art. 61-63); e.violano prescrizioni concernenti la partecipazione ai costi (art. 64); f.compromettono l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza so- ciale. 2 L’Ufficio federale persegue e giudica dette infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 1974 5 sul diritto penale amministrativo.
5 RS 313.0
Assicurazione malattie. LF 1958 Art. 104aAssunzione dei costi per le cure ambulatoriali, le cure a domicilio o in una casa di cura 1 Fintanto che per le prestazioni delle cure dispensate ambulatorialmente oppure a domicilio da infermieri o da organizzazioni di cure e d’aiuto domiciliare non esisto- no, per il calcolo delle tariffe, basi elaborate in comune dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori, il Dipartimento può fissare mediante ordinanza in che misura que- ste prestazioni devono essere rimunerate. 2 Fintanto che i costi delle prestazioni delle case di cura non sono stabiliti secondo un metodo uniforme (art. 49 cpv. 6 e art. 50), il Dipartimento può fissare mediante ordinanza in che misura queste prestazioni devono essere rimunerate. Art. 105 cpv. 5 5 Il Consiglio federale disciplina inoltre: a.la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi; b.il risarcimento del danno; c.il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi. II Disposizioni transitorie 1 Contratti, accordi o diritti statutari menzionati negli articoli 7 capoverso 7, 62 ca- poverso 2 bis
e 64 capoverso 8 decadono all’entrata in vigore della presente modifica nella misura in cui ne siano toccati. 2 Fino all’entrata in vigore della presente modifica i Cantoni emanano le disposizio- ni d’esecuzione definitive per l’articolo 65. Se non è possibile emanare il discipli- namento definitivo relativo all’articolo 65, il governo cantonale può emanarne uno provvisorio.
Assicurazione malattie. LF 1959 III 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Il presidente: Schmid CarloIl presidente: Seiler Il segretario: LanzIl segretario: Anliker Data di pubblicazione: 11 aprile 2000 6 Termine di referendum: 20 luglio 2000 1122
6 FF 2000 1953
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