Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2188 della Commissione, del 1o ottobre 2026, che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Egitto, al Regno Unito e all’Uruguay negli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati ungulati e determinate categorie di equini

32026R2188Regulation22 ott 2026

del 1 o ottobre 2026

che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Egitto, al Regno Unito e all’Uruguay negli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati ungulati e determinate categorie di equini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») 1 , in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione 2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o un loro compartimento, elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione 3 stabilisce gli elenchi di paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati. Nelle voci relative alle zone GB-1 e GB-2 del Regno Unito, per quanto riguarda gli ovini e i caprini, figura un riferimento al modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna (modello «OV/CAP-X-NI») di cui all’allegato II, capitolo 4 bis , del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione 4 . Il modello di certificato «OV/CAP-X-NI» era applicabile fino al 31 dicembre 2024 ed è stato soppresso dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/544 della Commissione 5 . È quindi necessario sopprimere i riferimenti a tale modello di certificato anche dalle voci relative al Regno Unito di cui alla colonna 5 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5) L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini.

(6) L’Egitto, che figura nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, rientra nel gruppo sanitario E come zone di regionalizzazione EG-1 ed EG-2 appartenenti ad alcuni governatorati settentrionali, e da tali zone è autorizzato l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati. Nel giugno 2026 l’Egitto ha chiesto alla Commissione di autorizzare la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati provenienti da una nuova zona istituita per il concorso di salto «Longines Global Champions Tour» (LGCT), che si svolgerà a Giza dal 22 al 24 ottobre 2026, e ha fornito alla Commissione garanzie per quanto riguarda l’istituzione a tal fine di una zona indenne dalle malattie degli equini.

(7) Dopo aver valutato la documentazione fornita dall’Egitto, la Commissione ha concluso che le garanzie offerte dall’autorità centrale competente egiziana sono sufficienti per autorizzare la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati provenienti da tale nuova zona EG-3 in Egitto dopo la loro partecipazione all’LGCT a Giza.

(8) Al fine di autorizzare la reintroduzione nell’Unione, tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2026, dei cavalli registrati dopo la loro esportazione temporanea ai fini della partecipazione all’LGCT a Giza in Egitto, è necessario che la zona EG-3 figuri nell’elenco di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tale periodo temporaneo ed è necessario inserire una descrizione della zona EG-3 nell’allegato IV, parte 2, del medesimo regolamento per tale paese terzo.

(9) Inoltre l’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui alla tabella dell’allegato IV, parte A, punto 3, per un determinato periodo di tempo anch’esso indicato in tale tabella. Per la surra ( Trypanosoma evansi ), detto periodo minimo corrisponde ad almeno 24 mesi. Nel contempo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, tale periodo può essere ridotto per le malattie indicate nell’allegato IV, parte B, alle pertinenti condizioni specifiche ivi indicate. Per la surra ( Trypanosoma evansi ) tali condizioni specifiche riguardano l’assenza di segnalazioni di infezione da tale malattia nello stabilimento di origine degli equini per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione dell’equino nell’Unione e un programma di sorveglianza, riconosciuto dalla Commissione, che dimostri l’assenza dell’infezione in tale stabilimento di origine nel periodo di sei mesi durante il quale non sono stati segnalati casi di surra ( Trypanosoma evansi ).

(10) L’Uruguay, che attualmente figura nell’elenco di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, rientra nel gruppo sanitario D, e da tale paese è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati, equidi registrati, altri equini non da macello ed equini da macello. Il 2 giugno 2026 l’Uruguay ha fornito informazioni dettagliate sul programma di sorveglianza della surra ( Trypanosoma evansi ) in conformità dell’allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692. La Commissione ha valutato positivamente tale programma conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11) Alla luce della valutazione positiva del programma di sorveglianza della surra ( Trypanosoma evansi ) presentato dall’Uruguay, è opportuno autorizzare l’ingresso nell’Unione di partite di equini provenienti da tale paese terzo a una condizione specifica relativa a ulteriori misure di riduzione dei rischi per la surra ( Trypanosoma evansi ). Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, tali condizioni specifiche devono essere assegnate dall’Unione, nell’elenco, al paese terzo, territorio o loro zona elencati e alle specie e alla categoria specifiche di animali. La condizione specifica «Programma per la surra», che dimostri, per l’Uruguay, la conformità alle prescrizioni dell’allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692, dovrebbe pertanto essere inserita nella colonna 6 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tale paese terzo.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .

2 Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ).

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj ).

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE ( GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj ).

5 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/544 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale ( GU L, 2025/544, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/544/oj ).

Gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)| « GB
Regno Unito | GB-1 | Bovini | Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, LEB, EVENTS | | |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |; | Ovini e caprini | Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | ID | BRU, EVENTS | | | | |; | Suini | Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione | SUI-X, SUI-Y | | ADV | | | | |; | Camelidi | Animali per ulteriore detenzione (1) | CAM-CER | | | | | | |; | Cervidi | Animali per ulteriore detenzione (1) | CAM-CER | | | | | | |; | Altri ungulati | Animali per ulteriore detenzione (1) | RUM, RHINO, HIPPO | | | | | | |; | GB-2 | Bovini | Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, TB, LEB, EVENTS | | | |; | Ovini e caprini | Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione | OV/CAP-X,
OV/CAP-Y | ID | BRU, EVENTS | | | | |; | Suini | Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione | SUI-X, SUI-Y | | ADV | | | | |; | Camelidi | Animali per ulteriore detenzione (1) | CAM-CER | | | | | | |; | Cervidi | Animali per ulteriore detenzione (1) | CAM-CER | | | | | | |; | Altri ungulati | Animali per ulteriore detenzione (1) | RUM, RHINO, HIPPO»; | | | | | | |
2)a): la parte 1 è così modificata: i) la voce relativa all’Uruguay è sostituita dalla seguente: « UY Uruguay UY-0 D Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP Programma per la surra»; ii) la voce relativa all’Egitto è sostituita dalla seguente: « EG Egitto EG-1 E Cavalli registrati EQUI-X EG-2 E Cavalli registrati EQUI-X EG-3 E Cavalli registrati EQUI-RE-ENTRY-30 14.11.2026 15.10.2026» — i) — la voce relativa all’Uruguay è sostituita dalla seguente: « UY Uruguay UY-0 D Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP Programma per la surra»; — « UY Uruguay — UY-0 — D — Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello — EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP — Programma per la surra»; — ii) — la voce relativa all’Egitto è sostituita dalla seguente: « EG Egitto EG-1 E Cavalli registrati EQUI-X EG-2 E Cavalli registrati EQUI-X EG-3 E Cavalli registrati EQUI-RE-ENTRY-30 14.11.2026 15.10.2026» — « EG Egitto — EG-1 — E — Cavalli registrati — EQUI-X — EG-2 — E — Cavalli registrati — EQUI-X — EG-3 — E — Cavalli registrati — EQUI-RE-ENTRY-30 — 14.11.2026 — 15.10.2026»
i): la voce relativa all’Uruguay è sostituita dalla seguente: « UY Uruguay UY-0 D Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP Programma per la surra»; — « UY Uruguay — UY-0 — D — Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello — EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP — Programma per la surra»;
« UY Uruguay: UY-0 — D — Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello — EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP — Programma per la surra»;
ii): la voce relativa all’Egitto è sostituita dalla seguente: « EG Egitto EG-1 E Cavalli registrati EQUI-X EG-2 E Cavalli registrati EQUI-X EG-3 E Cavalli registrati EQUI-RE-ENTRY-30 14.11.2026 15.10.2026» — « EG Egitto — EG-1 — E — Cavalli registrati — EQUI-X — EG-2 — E — Cavalli registrati — EQUI-X — EG-3 — E — Cavalli registrati — EQUI-RE-ENTRY-30 — 14.11.2026 — 15.10.2026»
« EG Egitto: EG-1 — E — Cavalli registrati — EQUI-X
EG-2: E — Cavalli registrati — EQUI-X
EG-3: E — Cavalli registrati — EQUI-RE-ENTRY-30 — 14.11.2026 — 15.10.2026»

Footnotes

  1. , ELI: . ↩ ↩2

  2. Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (, ELI: ). ↩ ↩2

  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (, ELI: ). ↩ ↩2

  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (, ELI: ). ↩ ↩2

  5. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/544 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (). ↩ ↩2

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