32026R2158•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2158 della Commissione, del 28 settembre 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2158 della Commissione, del 28 settembre 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
32026R2158Regulation19 ott 2026
del 28 settembre 2026
relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio 2 .
(2) Le sostanze olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli) e olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) (quest’ultima precedentemente inclusa nella voce relativa all’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie)] ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo degli additivi sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.
(5) Nel parere del 5 luglio 2023 3 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), l’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e la frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry non destano preoccupazioni per le specie bersaglio da ingrasso e si ritiene molto improbabile che producano effetti nocivi in qualsiasi altra specie e in animali longevi e da riproduzione a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie. L’Autorità ha inoltre concluso che, alle condizioni proposte, non sono stati individuati motivi di preoccupazione per i consumatori a seguito dell’uso dell’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry e che il loro uso, alle condizioni proposte, non dovrebbe comportare un rischio per l’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), l’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e la frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. L’Autorità ha indicato che, durante la manipolazione degli additivi, gli utilizzatori non protetti potrebbero essere esposti al metileugenolo e che pertanto l’esposizione degli utilizzatori dovrebbe essere ridotta al minimo al fine di ridurre tale rischio. Dato che l’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), l’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e la frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), l’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e la frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento. Data la presenza di metileugenolo, una sostanza che desta preoccupazione appartenente al gruppo dei p -allilalcossibenzeni, nell’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), nell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e nella frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry, la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo per tali additivi per mangimi nei mangimi completi. Essa ritiene inoltre che l’uso simultaneo dell’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry con altri additivi per mangimi sia consentito a condizione che il tenore combinato di p -allilalcossibenzeni (metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall’uso dell’additivo per mangimi autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.
(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Gli additivi per mangimi olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 19 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali ( GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj ).
3 EFSA Journal , 2023:21(7):8183, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8183 .
| mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti | ||||||||
| 2b188-eo | Olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli) | —: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 3142). | Tacchini da ingrasso | — | — | 43,0 | 1.: L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. | 19 ottobre 2036 |
| Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso | — | — | 32,0 | |||||
| Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione | — | — | 28,5 | |||||
| Uccelli ornamentali | — | — | 28,5 | |||||
| Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione | — | — | 28,5 | |||||
| Suini da ingrasso | — | — | 50,0 | |||||
| Suini da ingrasso di specie minori di Suidae | — | — | 50,0 | |||||
| Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae | — | — | 30,5 | |||||
| Tutti i Suidae destinati alla riproduzione | — | — | 50,0 | |||||
| Vitelli da ingrasso | 6 mesi | — | 50,0 | |||||
| Ovini e caprini | — | — | 50,0 | |||||
| Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso | — | — | 50,0 | |||||
| Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri Camelidae | — | — | 50,0 | |||||
| Equidae | — | — | 50,0 | |||||
| Leporidae | — | — | 30,5 | |||||
| Salmonidi e pesci pinnati minori | — | — | 50,0 | |||||
| Cani | — | — | 50,0 | |||||
| Gatti | — | — | 25,0 | |||||
| Pesci ornamentali | — | — | 50,0 | |||||
| Altre specie e categorie | — | — | 25,0 | |||||
| 1 «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007). 2 In questo caso si riferisce solo all’olio essenziale ottenuto dai boccioli fiorali essiccati di Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry. 3 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it . |
| mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti | ||||||||
| 2b188i-eo | Olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) | —: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 3141). | Tacchini da ingrasso | — | — | 48 | 1.: L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. | 19 ottobre 2036 |
| Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso | — | — | 36 | |||||
| Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione | — | — | 54 | |||||
| Uccelli ornamentali | — | — | 54 | |||||
| Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione | — | — | 54 | |||||
| Suini da ingrasso | — | — | 77 | |||||
| Suini da ingrasso di specie minori di Suidae | — | — | 65 | |||||
| Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae | — | — | 65 | |||||
| Tutti i Suidae destinati alla riproduzione | — | — | 95 | |||||
| Vitelli da ingrasso | 6 mesi | — | 100 | |||||
| Ovini e caprini | — | — | 100 | |||||
| Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso | — | — | 100 | |||||
| Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri Camelidae | — | — | 92 | |||||
| Equidae | — | — | 100 | |||||
| Leporidae | — | — | 57 | |||||
| Salmonidi e pesci pinnati minori | — | — | 100 | |||||
| Cani | — | — | 100 | |||||
| Gatti | — | — | 28 | |||||
| Pesci ornamentali | — | — | 100 | |||||
| Altre specie e categorie | — | — | 28 | |||||
| 4 «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007). 5 In questo caso si riferisce solo all’olio essenziale ottenuto dalle foglie di Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry. 6 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it . |
| mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti | ||||||||
| 2b188ii-eo | Frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) | Composizione dell’additivo Olio essenziale ottenuto dalle foglie di Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie): olio essenziale, quale definito dal Consiglio d’Europa 7 , ottenuto dalle foglie di Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry mediante distillazione frazionata dell’olio della pianta dei chiodi di garofano (foglie). Numero CoE: 188 Specifiche β-cariofillene: 70-90 % Estragolo: ≤ 0,01 % Metileugenolo: ≤ 0,06 % Metodo di analisi 8 Per la determinazione del β-cariofillene (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 11024). | Tacchini da ingrasso | — | — | 34 | 1.: L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. | 19 ottobre 2036 |
| Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso | — | — | 26 | |||||
| Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione | — | — | 38 | |||||
| Uccelli ornamentali | — | — | 38 | |||||
| Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione | — | — | 38 | |||||
| Suini da ingrasso | — | — | 54 | |||||
| Suini da ingrasso di specie minori di Suidae | — | — | 46 | |||||
| Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae | — | — | 46 | |||||
| Tutti i Suidae destinati alla riproduzione | — | — | 67 | |||||
| Vitelli da ingrasso | 6 mesi | — | 114 | |||||
| Ovini e caprini | — | — | 101 | |||||
| Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso | — | — | 101 | |||||
| Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri Camelidae | — | — | 65 | |||||
| Equidae | — | — | 101 | |||||
| Leporidae | — | — | 40 | |||||
| Salmonidi e pesci pinnati minori | — | — | 112 | |||||
| Cani | — | — | 50 | |||||
| Gatti | — | — | 20 | |||||
| Pesci ornamentali | — | — | 50 | |||||
| Altre specie e categorie | — | — | 20 | |||||
| 7 «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007). 8 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it . |
Footnotes
-
«Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007). ↩ ↩2 ↩3
-
In questo caso si riferisce solo all’olio essenziale ottenuto dai boccioli fiorali essiccati di Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry. ↩ ↩2 ↩3
-
Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3
-
«Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007). ↩
-
In questo caso si riferisce solo all’olio essenziale ottenuto dalle foglie di Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry. ↩
-
Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩
-
«Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007). ↩ ↩2
-
Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2
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