32026R2128•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2128 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2128 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
32026R2128Regulation11 ott 2026
del 18 settembre 2026
relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio 2 .
(2) La sostanza olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle è stata autorizzata per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Il richiedente ha chiesto che l'utilizzo dell'additivo sia autorizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di "aromatizzanti" nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto l'utilizzo di tale additivo nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.
(5) Nel parere del 17 aprile 2024 3 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha concluso che si considera che l'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle non desti preoccupazioni per la sicurezza degli animali bersaglio a ciclo vitale breve e che è molto improbabile che produca effetti nocivi sugli animali bersaglio longevi e da riproduzione e su qualsiasi altra specie animale a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate in tale parere per ciascuna specie animale. Essa ha inoltre concluso che, fino al livello massimo d'uso proposto nei mangimi, l'uso dell'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle non dovrebbe destare preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori e che il suo uso, alle condizioni proposte, non dovrebbe comportare un rischio per l'ambiente. L'Autorità ha altresì concluso che l'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle dovrebbe essere considerato irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle. L'Autorità ha indicato che, durante la manipolazione dell'additivo, può verificarsi un'esposizione degli utilizzatori non protetti al metileugenolo e che, per ridurre tale rischio, l'esposizione degli utilizzatori dovrebbe essere ridotta al minimo. Dato che l'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle è riconosciuto come aroma per gli alimenti e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento. Data la presenza di metileugenolo, una sostanza che desta preoccupazione appartenente al gruppo dei p -allilalcossibenzeni, nell'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle, la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo per tale additivo per mangimi nei mangimi completi. La Commissione ritiene inoltre che l'uso simultaneo dell'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle con altri additivi per mangimi sia consentito a condizione che il tenore combinato di p -allilalcossibenzeni (metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall'uso dell'additivo per mangimi autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene altresì che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare gli effetti nocivi prodotti dall'olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "aromatizzanti", è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. L'additivo per mangimi olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon nardus (L.) Rendle, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima dell'11 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima dell'11 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima dell'11 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj ).
3 EFSA Journal 2024, 22(5), e8790, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8790 .
| mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti | ||||||||
| 2b39-eo | Olio essenziale di citronella | —: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 3849). | Tacchini da ingrasso | — | — | 24,0 | 1.: L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. | 11 ottobre 2036 |
| Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso | — | — | 18,0 | |||||
| Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione | — | — | 3,5 | |||||
| Uccelli ornamentali | — | — | 3,5 | |||||
| Tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione | — | — | 3,5 | |||||
| Suini da ingrasso | — | — | 20,0 | |||||
| Suini da ingrasso di specie minori di Suidae | — | — | 20,0 | |||||
| Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae | — | — | 3,5 | |||||
| Tutti i Suidae destinati alla riproduzione | — | — | 6,0 | |||||
| Vitelli da ingrasso | 6 mesi | — | 20,0 | |||||
| Ovini e caprini da ingrasso | — | — | 20,0 | |||||
| Altri ovini e caprini | — | — | 9,5 | |||||
| Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso | — | — | 20,0 | |||||
| Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri Camelidae | — | — | 6,0 | |||||
| Equidae | — | — | 9,5 | |||||
| Leporidae da ingrasso | — | — | 20,0 | |||||
| Altri Leporidae | — | — | 3,5 | |||||
| Salmonidi e pesci pinnati minori | — | — | 30,0 | |||||
| Cani | — | — | 10,0 | |||||
| Gatti | — | — | 2,0 | |||||
| Altre specie e categorie | — | — | 2,0 | |||||
| 1 "Natural sources of flavourings" - Relazione n. 2 (2007). 2 In questo caso si riferisce solo all'olio essenziale ottenuto dalle foglie di Cymbopogon nardus (L.) Rendle. 3 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it . |
Footnotes
-
"Natural sources of flavourings" - Relazione n. 2 (2007). ↩ ↩2 ↩3
-
In questo caso si riferisce solo all'olio essenziale ottenuto dalle foglie di Cymbopogon nardus (L.) Rendle. ↩ ↩2 ↩3
-
Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3
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