32026R2120•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2120 della Commissione, del 24 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e al ritiro della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2120 della Commissione, del 24 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e al ritiro della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
32026R2120Regulation15 ott 2026
del 24 settembre 2026
relativo all’autorizzazione della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e al ritiro della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio 2 .
(2) Le sostanze tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. e tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. e della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Il richiedente ha chiesto che le sostanze in questione siano autorizzate anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.
(5) Nel parere del 25 giugno 2025 3 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. non desta preoccupazioni per la sicurezza delle specie bersaglio da ingrasso e che è molto improbabile che produca effetti nocivi su altre specie e sugli animali longevi e da riproduzione a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate in tale parere per ciascuna specie. Essa ha inoltre concluso che l’uso della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. non dovrebbe comportare rischi per la sicurezza dei consumatori né rischi per l’ambiente fino alle concentrazioni massime specificate per ciascuna specie. L’Autorità ha concluso che la tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. dovrebbe essere considerata irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’Autorità ha indicato che gli utilizzatori non protetti potrebbero essere esposti al metileugenolo durante la manipolazione dell’additivo e che pertanto, al fine di ridurre il rischio, l’esposizione degli utilizzatori alla sostanza dovrebbe essere ridotta al minimo. Dato che i fiori di Lavandula angustifolia Mill. e le relative preparazioni sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’Autorità ha inoltre dichiarato che il richiedente non ha presentato dati per nessuna tintura ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia .
(6) Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda di autorizzazione della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia per tutte le specie animali.
(7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(8) Data la presenza di metileugenolo, una sostanza che desta preoccupazione appartenente al gruppo dei p -allilalcossibenzeni, nella tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill., la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo per tale additivo per mangimi nei mangimi completi. Ritiene inoltre che l’uso simultaneo della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. con altri additivi per mangimi sia consentito a condizione che il tenore combinato di p -allilalcossibenzeni (metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall’uso dell’additivo per mangimi autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.
(9) In conformità all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione è tenuta ad adottare un regolamento che disponga il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste entro il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Analogamente dovrebbe essere adottato un regolamento relativo agli additivi per mangimi per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata.
(10) È pertanto opportuno ritirare dal mercato la tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia per tutte le specie animali.
(11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill., è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
(12) Nella misura in cui la tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia è ritirata dal mercato, è altresì opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le scorte esistenti dell’additivo in questione, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tale additivo possano essere utilizzate fino a esaurimento, al fine di consentire alle parti interessate di adeguarsi all’obbligo di ritirare tali prodotti dal mercato.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Ritiro dal mercato
L’additivo per mangimi tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L . latifolia , autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, è ritirato dal mercato per tutte le specie animali.
Articolo 3
Misure transitorie relative all’autorizzazione
1. L’additivo per mangimi tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 15 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 4
Misure transitorie relative al ritiro dal mercato
1. Le scorte esistenti dell’additivo per mangimi tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L . latifolia possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 15 ottobre 2027.
2. Le premiscele prodotte con l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 15 gennaio 2028
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 15 ottobre 2028.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali ( GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj ).
3 EFSA Journal , 23(7) , e9550. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9550 .
| mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. | ||||||||
| 2b257-t | Tintura di lavanda | —: Sostanza secca: 1,62 % - 1,76 % | Tacchini da ingrasso | - | - | 81 | 1.: L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. | 15.10.2036 |
| Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso | - | - | 60 | |||||
| Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione | - | - | 89 | |||||
| Uccelli ornamentali | - | - | 89 | |||||
| Tutto il pollame destinato alla produzione di uova e alla riproduzione | - | - | 89 | |||||
| Suini da ingrasso | - | - | 129 | |||||
| Suini da ingrasso di specie minori di Suidae | - | - | 129 | |||||
| Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae | - | - | 108 | |||||
| Tutti i Suidae destinati alla riproduzione | - | - | 157 | |||||
| Vitelli da ingrasso | 6 mesi | - | 269 | |||||
| Ovini e caprini | - | - | 237 | |||||
| Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso | - | - | 237 | |||||
| Tutti gli altri ruminanti; tutti gli altri Camelidae | - | - | 154 | |||||
| Equidae | - | - | 237 | |||||
| Leporidae | - | - | 95 | |||||
| Salmonidi e pesci pinnati minori | - | - | 270 | |||||
| Cani | - | - | 284 | |||||
| Gatti | - | - | 237 | |||||
| Pesci ornamentali | - | - | 500 | |||||
| Altre specie e categorie | - | - | 60 | |||||
| 1 «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007). 2 Espressi come equivalenti di acido gallico (GAE). 3 Espressi come equivalenti di iperoside. 4 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it . |
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