Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2110 della Commissione, del 23 settembre 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

32026R2110Regulation14 ott 2026

del 23 settembre 2026

relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio 2 .

(2) La sostanza olio essenziale di maggiorana, precedentemente identificato come olio di maggiorana dolce, ottenuto da Origanum majorana L. (sinonimo: Majorana hortensis Moench) è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo dell’additivo sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5) Nel parere del 18 novembre 2025 3 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. non desta preoccupazioni per la sicurezza di tutte le specie animali da ingrasso e che è molto improbabile che produca effetti nocivi sugli animali longevi e da riproduzione al livello massimo d’uso proposto di 10 mg/kg di mangime completo. Essa ha inoltre concluso che, in seguito all’utilizzo dell’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L., non sono stati individuati problemi di sicurezza per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l’Autorità ha concluso che l’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. dovrebbe essere considerato irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’Autorità ha indicato che, durante la manipolazione dell’olio essenziale, può verificarsi l’esposizione degli utilizzatori non protetti all’estragolo, un agente cancerogeno genotossico, e che pertanto l’esposizione degli utilizzatori per qualsiasi via è considerata rischiosa e dovrebbe essere ridotta al minimo. Dato che le foglie di Origanum majorana L. e le relative preparazioni sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. Data la presenza di estragolo, una sostanza che desta preoccupazione appartenente al gruppo dei p -allilalcossibenzeni, nell’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L., la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo per tale additivo per mangimi nei mangimi completi. Ritiene inoltre che l’uso simultaneo dell’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. con altri additivi per mangimi sia consentito a condizione che il tenore combinato di p -allilalcossibenzeni (metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall’uso dell’additivo per mangimi autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. L’additivo per mangimi olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 14 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 14 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 14 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 14 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali ( GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj ).

3 EFSA Journal , 2025:23(12);e9786, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9786 .

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti
2b316-eoOlio essenziale di maggiorana—: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).Tutte le specie animali——101.: L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.14 ottobre 2036
1 «Natural sources of flavourings» - Relazione n. 2 (2007).
2 In questo caso si riferisce solo all’olio essenziale di maggiorana ottenuto dalle foglie essiccate di Origanum majorana L.
3 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

Footnotes

  1. «Natural sources of flavourings» - Relazione n. 2 (2007). ↩ ↩2 ↩3

  2. In questo caso si riferisce solo all’olio essenziale di maggiorana ottenuto dalle foglie essiccate di Origanum majorana L. ↩ ↩2 ↩3

  3. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3

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