Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2091 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della clinoptilolite di origine vulcanica come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso

32026R2091Regulation11 ott 2026

del 18 settembre 2026

relativo all’autorizzazione della clinoptilolite di origine vulcanica come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della clinoptilolite di origine vulcanica. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l’autorizzazione della clinoptilolite di origine vulcanica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali terrestri, e contiene la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti».

(4) Nel parere del 18 novembre 2025 2 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la clinoptilolite di origine vulcanica è sicura per tutto il pollame da ingrasso, il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, gli uccelli ornamentali, i suinetti lattanti e svezzati e i suini da ingrasso al livello massimo di sicurezza di 20 000 mg/kg di mangime completo. Non è possibile trarre conclusioni per altre specie/categorie terrestri. Essa ha inoltre concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l’Autorità ha concluso che l’additivo non è irritante per la pelle o per gli occhi, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’esposizione per via cutanea e per inalazione è considerata rischiosa e dovrebbe essere ridotta al minimo. L’Autorità ha altresì concluso che la clinoptilolite di origine vulcanica è efficace come legante nei pellet e come antiagglomerante nei mangimi destinati alle specie animali terrestri e, nel contempo, ha osservato che ne è stata dimostrata l’efficacia come legante nei pellet a un livello di inclusione di 20 000-30 000 mg/kg di mangime completo, ossia livelli superiori a quelli per i quali è stata dimostrata la sicurezza. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) In seguito al parere dell’Autorità, il 16 febbraio 2026 il richiedente ha chiesto formalmente il ritiro parziale della suddetta domanda per quanto riguarda l’autorizzazione dell’additivo come antiagglomerante per tutti gli animali terrestri diversi da tutto il pollame da ingrasso, dal pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, dagli uccelli ornamentali, dai suinetti (lattanti e svezzati) e dai suini da ingrasso, nonché per quanto riguarda l’autorizzazione dell’additivo nel gruppo funzionale «leganti».

(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la clinoptilolite di origine vulcanica soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza per pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .

2 EFSA Journal , 2025;23:e9780. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9780 .

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti.
1i567Clinoptilolite di origine vulcanica—: spettrometria a diffrazione a raggi X (XRD) (EN 13925) ePollame da ingrasso
Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Uccelli ornamentali
Suinetti
Suini da ingrasso
--20 0001.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.11.10.2036
1 Microscopia elettronica a trasmissione (TEM).
2 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .

Footnotes

  1. Microscopia elettronica a trasmissione (TEM). ↩ ↩2 ↩3

  2. Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3

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