32026R2087•Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2087 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2087 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
32026R2087Regulation11 ott 2026
del 18 settembre 2026
relativo all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
(4) Nel parere del 27 gennaio 2026 2 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’uso della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 nei mangimi è sicuro per le specie bersaglio quando è usata come integratore dietetico in quantità adeguate, in funzione dei relativi bisogni nutrizionali. A causa del rischio di squilibri nutrizionali e per motivi igienici l’Autorità nutre tuttavia preoccupazioni in merito all’uso di tale sostanza nell’acqua di abbeveraggio. L’Autorità ha inoltre concluso che l’uso della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 nell’alimentazione animale è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. In assenza di dati, essa non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l’additivo sia un irritante per la pelle e/o per gli occhi e un sensibilizzante della pelle. L’Autorità ha altresì concluso che la sostanza è considerata una fonte efficace dell’aminoacido L-isoleucina per l’alimentazione dei non ruminanti. Affinché la supplementazione di L-isoleucina sia efficace tanto nelle specie ruminanti quanto in quelle non ruminanti, la sostanza dovrebbe essere protetta dalla degradazione ruminale. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come additivo per mangimi. La Commissione ritiene che i possibili rischi per l’igiene connessi all’uso di tale aminoacido nell’acqua di abbeveraggio debbano essere affrontati dagli operatori del settore dei mangimi nell’ambito dei loro obblighi di garantire il rispetto dei pertinenti requisiti in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti, la L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 dovrebbe essere protetta dalla degradazione ruminale. È opportuno avvertire l’utilizzatore della necessità di tenere conto dell’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, in particolare nel caso di una supplementazione con L-isoleucina nell’acqua di abbeveraggio. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj .
2 EFSA Journal , 24(2), e9923, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9923 .
3 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi ( GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj ).
| mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. | ||||||||
| 3c384ii | L-isoleucina | —: «L-isoleucine monograph» del Food Chemical Codex. | Tutte le specie animali | — | — | — | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. | 11.10.2036 |
| 1 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it . 2 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali ( GU L 54 del 26.2.2009, pagg. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj ). |
Footnotes
-
Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: . ↩ ↩2 ↩3
-
Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (, ELI: ). ↩ ↩2 ↩3
-
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (, ELI: ). ↩ ↩2
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.